Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1977 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 429,

comma terzo, del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1

della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie

individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e

di assistenza obbligatoria), promossi con le ordinanze emesse il 14

aprile 1977 dalla Corte di cassazione - sezioni unite civili - nei

procedimenti civili vertenti tra Cirillo Antonietta e Fusco Clotilde e

tra Mancini Vittoria e Condominio di Via Imperia n. 6, iscritte ai nn.

345 e 395 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 230 del 24 agosto 1977 e n. 244 del 7

settembre 1977.

Visto l'atto di costituzione di Mancini Vittoria, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due distinte ordinanze - aventi medesimo contenuto -

emesse in data 14 aprile 1977, ed iscritte rispettivamente ai nn. 345 e

395 del registro ordinanze 1977, le sezioni unite della Corte di

cassazione hanno prospettato il dubbio che l'art. 429, terzo comma,

c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533

"violi l'art. 3 della Costituzione, per il trattamento

ingiustificatamente più favorevole riservato ai crediti di lavoro,

rispetto agli altri crediti pecuniari, quanto alla possibilità di

decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore a

quella di entrata in vigore della indicata legge".

La Corte di cassazione prende le mosse dalla sentenza n. 13 del

1977 di questa Corte e rileva che in tale sentenza venne esaminata la

questione di legittimità costituzionale del terzo comma del citato

art. 429, c.p.c., e si pervenne alla dichiarazione di infondatezza.

Secondo la Corte di cassazione la pronuncia di questa Corte deve

essere intesa nel senso che, pur prospettandosi la problematica

relativa alla efficacia retroattiva o meno della norma in quella sede

denunciata, la questione fu dichiarata non fondata sotto il profilo

che, ritenuta non retroattiva la norma, fosse razionale la

diversificazione operata dal legislatore tra crediti di lavoro e altri

crediti pecuniari.

Ciò premesso, la Corte di cassazione, dopo avere ampiamente

argomentato per dimostrare la rilevanza della questione, anche sotto il

profilo che la rivalutazione dei crediti di lavoro deve essere

effettuata dal giudice di ufficio, allorché manchi espressa istanza

della parte, affronta il merito della questione. Osserva la stessa

Corte che secondo un indirizzo ormai prevalente l'art. 429, comma

terzo, c.p.c., deve essere interpretato nel senso che la norma in esso

contenuta si riferisca anche ai crediti di lavoro maturati prima della

entrata in vigore della legge n. 533 del 1973. E rileva che codesta

interpretazione si inserisce nel sistema normativo concernente la

tutela del lavoratore e non contrasta con il principio generale di

irretroattività della legge proprio in considerazione della

peculiarità del credito per prestazione di lavoro. Peraltro l'indicato

principio di irretroattività, pur rappresentando espressione di

civiltà giuridica, non può considerarsi nel nostro sistema

applicabile in via assoluta né coperto da garanzia costituzionale.

Sotto il primo profilo, infatti, esso risulta ampiamente derogato in

molteplici fattispecie e segnatamente proprio con riferimento alla

efficacia dei codici; sotto il secondo profilo non può non rilevarsi

che la Costituzione ha escluso la retroattività delle leggi solo in

materia penale.

Così inquadrata la questione, la Corte di cassazione dubita che

secondo la sentenza n. 13 del 1977 di questa Corte la attribuzione di

efficacia retroattiva all'art. 429, comma terzo, del codice di

procedura civile, possa determinare la illegittimità della norma in

detta disposizione contenuta e, di conseguenza, prospetta la relativa

questione.

2. - Le ordinanze venivano ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate. Davanti a questa Corte si costituiva Vittoria Mancini -

parte nel giudizio di cui alla ordinanza n. 395 del 1977 - e spiegava

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Vittoria Mancini conclude per la infondatezza della questione,

aderendo alla tesi della retroattività dell'art. 429, comma terzo,

c.p.c. e rilevando che tale retroattività trova razionale

giustificazione in considerazione della particolare natura dei crediti

per prestazioni di lavoro e della tutela agli stessi accordata in

aderenza alla Costituzione.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'atto di

intervento, chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Dopo aver ampiamente richiamato le indicazioni contenute nella più

volte citata sentenza n. 13 del 1977 di questa Corte, il Presidente del

Consiglio dei ministri osserva che nelle ordinanze di rinvio non è

contenuta alcuna autonoma valutazione in ordine alla non manifesta

infondatezza della questione. Sottolinea, anzi, che la Corte di

cassazione richiama il proprio indirizzo secondo cui non sussisterebbe

alcun dubbio circa la piena conformità della norma impugnata, pure

interpretata in senso retroattivo, con i principi della Costituzione.

In sostanza, in tanto la Corte di cassazione ha affermato che

l'articolo 429 c.p.c. ha effetto retroattivo in quanto ha ritenuto che

sussistono valide ragioni che giustificano la deroga al principio

generale della irretroattività della legge, con la conseguenza che non

è ipotizzabile alcuna violazione del principio di eguaglianza.

In realtà deve ritenersi che la questione è stata sollevata non

già perché la Corte di cassazione abbia dubitato della legittimità

della norma, bensì per il fatto che la stessa Corte ha ritenuto che

dalla sentenza n. 13 del 1977 di questa Corte costituzionale potesse

non essere esclusa la possibilità di una dichiarazione di

incostituzionalità della norma se interpretata in senso retroattivo. A

parere del Presidente del Consiglio la ripetuta sentenza della Corte

costituzionale non autorizza siffatta interpretazione e pertanto deve

ritenersi che attribuire o meno all'art. 429 c.p.c. efficacia

retroattiva è problema che concerne la interpretazione della norma e

non già la valutazione di essa sotto il profilo della legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione di cui

in epigrafe hanno contenuto identico e propongono giudizi che,

pertanto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. Esse

sono state pronunziate in cause che avevano per oggetto la

rivalutazione dalla data di loro maturazione, precedente all'entrata in

vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, di crediti di lavoratori

verso i loro datori di lavoro. La Cassazione doveva decidere se l'art.

429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificato dalla

detta legge, accordasse la rivalutazione dalla data della nascita dei

crediti, anche se precedente all'entrata in vigore della stessa legge

n. 533.

Di questo tema del diritto alla rivalutazione, e della sua

decorrenza, si era, tra l'altro, occupata questa Corte nella sentenza

n. 13 del 1977, essendo stata chiamata da alcune ordinanze a decidere

se l'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, nel nuovo

testo, stabilendo che "il giudice, quando pronuncia sentenze di

condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve

determinare oltre gli interessi, nella misura legale, il maggior danno

eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del

suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con

decorrenza dal giorno della maturazione del diritto", non fosse in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il diverso trattamento

accordato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari.

La Corte, affermata la razionalità della diversificazione, quanto

al diritto alla rivalutazione, tra crediti di lavoro ed altri crediti

pecuniari, e la conseguente legittimità costituzionale della norma

impugnata, affrontò poi - chiamatavi da alcune delle ordinanze di

rimessione - la questione della decorrenza della rivalutazione. Le

dette ordinanze, infatti, affermando che l'art. 429, comma terzo,

c.p.c., accorda la rivalutazione da data anteriore alla entrata in

vigore della legge n. 533, ponevano il quesito se la norma impugnata

non fosse, anche per questo, incostituzionale, sempre a causa del non

ragionevole trattamento differenziato dei crediti di lavoro rispetto

agli altri crediti pecuniari.

E la Corte ritenne che questa questione di costituzionalità non si

ponesse perché, a suo avviso, la norma impugnata non aveva efficacia

retroattiva rispetto all'entrata in vigore della legge.

Ora le Sezioni Unite della Cassazione nelle due ricordate ordinanze

di rimessione hanno, con larga motivazione, accolto e fatto propria una

diversa interpretazione della normativa entrata in vigore con la legge

n. 533 dell'11 agosto 1973, nel senso cioè che il giudice deve

determinare il maggior danno per la diminuzione di valore del credito

del lavoratore con decorrenza dalla data di maturazione del credito,

anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata

legge. E hanno, in conseguenza, risollevato la questione di

legittimità costituzionale della legge.

2. - La Corte non può non prendere atto che la giurisprudenza dei

giudici ordinari, dopo esitazioni e divergenze, si è venuta affermando

nel senso di attribuire efficacia retroattiva alla norma della quale si

tratta. A questa interpretazione con le due identiche ordinanze di

rimessione le Sezioni Unite della Cassazione (pur rilevando la

diversità delle motivazioni sulle quali essa era stata fondata, in

particolare nelle sentenze della Sezione del Lavoro della stessa

Cassazione) hanno impresso il suggello della loro adesione e della loro

autorità. Il che impone (come fu già fatto in situazioni analoghe:

sentenze n. 52 del 1965 e n. 198 del 1972) di considerare ormai - per

usare una espressione altre volte usata dalla Corte - come "norma

vivente" quella definita dalla detta interpretazione e di affrontare,

partendo da essa, la questione di costituzionalità proposta.

3. - Si deve peraltro rilevare che l'Avvocatura dello Stato ha

sollevato riserve sul modo in cui la questione di costituzionalità è

stata proposta dalle Sezioni Unite della Cassazione. Nelle ordinanze di

rinvio - afferma l'Avvocatura -"non è contenuta alcuna autonoma

valutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta

infondatezza della questione medesima"; la questione "è stata

sollevata non già perché (il giudice) l'ha ritenuta non

manifestamente infondata; bensì perché dalla sentenza n. 13 del 1977

le Sezioni Unite hanno desunto che nel pensiero dei giudici

costituzionali non era esclusa la possibilità di ipotizzare una

dichiarazione di incostituzionalità della norma, se interpretata in

senso retroattivo".

Se questa riserva fosse fondata, essa porterebbe alla declaratoria

di inammissibilità della questione e non alla dichiarazione della sua

infondatezza, come invece chiede l'Avvocatura.

Senonché l'eccezione, ove si considerino nel loro complesso e

nella loro correlazione le motivazioni delle ordinanze di rinvio, non

appare fondata.

È vero che le Sezioni Unite hanno, in materia, ragionato partendo

dalla loro lettura della citata sentenza n. 13 della Corte; e tuttavia,

sia pure derivandolo da essa, hanno constatato ed affermato che tale

dubbio esiste; che il giudice "non possa fare a meno di considerare

senz'altro non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità sopra riferita, anche se in passato non avesse avuto

dubbi in proposito": le quali ultime parole confermano che al presente

i dubbi li ha.

Che a tale dubbio le Sezioni Unite siano pervenute partendo dalla

sentenza della Corte nulla rileva, non essendo, appunto, rilevante la

fonte del dubbio quando questo esiste.

Pertanto la eccezione dell'Avvocatura non è fondata, e si deve

considerare ritualmente proposta la questione di legittimità

costituzionale.

4. - Ma la questione non è fondata.

La Corte, nella più volte citata sentenza n. 13 del 1977, aveva

affermato la legittimità costituzionale della diversità di

trattamento, quanto alla rivalutazione, dei crediti di lavoro rispetto

agli altri crediti. Aveva, cioè, dichiarando infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, affermato che c'erano decisive ragioni

(delle quali la Corte rileva, anche in questa occasione, la piena

validità) che giustificavano la scelta del legislatore di privilegiare

i crediti di lavoro accordando loro la rivalutazione, mentre le stesse

ragioni valevano ad escludere che il legislatore fosse tenuto ad

estendere tale trattamento agli altri crediti pecuniari.

Ma allora è evidente che, una volta riconosciuta la legittimità

costituzionale della norma che esclude la rivalutazione dei crediti

pecuniari non di lavoro - e la esclude da ogni e qualsiasi data -, non

può sorgere una questione di costituzionalità per la mancata

retroattività di una rivalutazione (che non esiste), sempre

relativamente a tali crediti non di lavoro.

In altri termini, per porre un dubbio di costituzionalità ex art.

3 della Costituzione bisognerebbe che i crediti di lavoro e non di

lavoro, fossero entrambi rivalutabili in virtù dell'art. 429, comma

terzo, del codice di procedura civile ma, sempre in virtù della detta

norma, fossero gli uni (quelli di lavoro) rivalutabili dall'origine,

gli altri (quelli non di lavoro) rivalutabili solo dall'entrata in

vigore della legge n. 533 del 1973.

Ma poiché invece (sempre ragionando sul piano della legittimità

costituzionale), i crediti non di lavoro sono legittimamente esclusi

dalla rivalutazione, ne consegue l'impossibilità di ipotizzare una

incostituzionalità dipendente dal fatto che gli stessi crediti non

godono di una rivalutazione retroattiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, proposta

con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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