Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo

comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931,

n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei

rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione), promosso con Ordinanza

emessa il 11 aprile 1998 dal pretore di Palermo nel procedimento

civile vertente tra Supporta Paolo e l'Azienda municipalizzata

Autotrasporti di Palermo, iscritta al n. 512 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Supporta Paolo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Sergio Agrifoglio per Supporta Paolo e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio, diretto ad ottenere la

declaratoria del diritto all'assunzione presso l'Azienda

Municipalizzata Autotrasporti (AMAT) di Palermo, promosso da un

partecipante ad un concorso pubblico per esami, il pretore di Palermo

in funzione del giudice del lavoro, con Ordinanza emessa il 11 aprile

1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, e 4 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A

al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Il giudice rimettente premette che il provvedimento impugnato

(decadenza dalla nomina a vincitore di concorso a 180 posti di agenti

con qualifica di conducente di linea, bandito con delibera dell'AMAT

n. 38 del 12 gennaio 1990) è stato determinato dalla constatazione

che il concorrente aveva superato il limite massimo di età di 30

anni previsto per la partecipazione al concorso ai sensi

dell'art. 10, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, mentre

gli altri motivi del ricorso non presentavano elementi di fondatezza.

In proposito chiarisce che neppure alla luce della legge

27 gennaio 1989, n. 25 la questione potrebbe trovare positiva

soluzione, dato il carattere generale della legge medesima, la quale,

per effetto del disposto di cui all'art. 15 delle disposizioni

preliminari al codice civile, giammai potrebbe derogare ad una legge

speciale.

Ne consegue - sempre secondo la prospettazione del giudice

rimettente - che il giudizio non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale e che la questione stessa non appare manifestamente

infondata.

Il giudice a quo richiama l'indirizzo, più volte affermato da

questa Corte, circa la peculiarità del rapporto di lavoro dei

dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di

trasporto.

Tale indirizzo riconosce al rapporto di lavoro in questione la

natura di tertium genus con la conseguenza che la normativa che lo

regolamenta non è in contrasto con gli artt. 3 e 4 della

Costituzione.

Tuttavia, osserva il giudice rimettente, la normativa de qua non

sarebbe più applicabile al rapporto di lavoro del personale delle

Ferrovie per l'avvenuta trasformazione delle "Ferrovie dello Stato"

in ente pubblico economico, per effetto della legge 17 maggio 1985,

n. 210.

Pertanto, la legittimità costituzionale della norma anzidetta,

nella parte in cui fissa in trent'anni il limite massimo di età per

l'assunzione del personale dei servizi attivi delle aziende

municipalizzate che gestiscono servizi di autotrasporto, dovrebbe

essere esaminata sotto il diverso profilo della disparità di

trattamento, che apparirebbe irragionevole ed ingiustificata,

giacché le situazioni (quelle del personale delle Ferrovie e quelle

del personale delle Aziende di autotrasporto) sarebbero

sostanzialmente identiche sotto l'aspetto oggettivo e differirebbero

solo in relazione alla natura giuridica del soggetto che gestisce il

servizio stesso.

Quanto sopra comporterebbe il vulnus all'art. 3, primo e secondo

comma, della Costituzione, nonché all'art. 4 della Costituzione,

valutato in relazione al predetto art. 3, in quanto la previsione

limitativa contenuta nella norma censurata apparirebbe

ingiustificata, determinando, così, una compressione della

effettività del diritto al lavoro.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte

privata, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, per

manifesta irrilevanza della questione sollevata.

Secondo l'assunto di parte la norma censurata sarebbe stata

tacitamente abrogata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che dispone

l'elevazione al quarantesimo anno del limite di età per la

partecipazione alle selezioni degli enti pubblici economici.

In via subordinata la parte privata chiede che venga dichiarata

la incostituzionalità della norma in questione e, nel condividere le

ragioni dedotte dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione,

sottolinea un ulteriore aspetto, consistente nella violazione

dell'art. 97 della Costituzione per manifesta irragionevolezza della

norma censurata.

3. - Nel giudizio è, altresì, intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la

infondatezza delle questioni.

4. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica,

l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la

quale ha concluso per la infondatezza della questione.

In particolare, quanto alla eccezione di inammissibilità,

osserva che la caducazione della disposizione impugnata lascerebbe un

vuoto normativo in un'attività di particolare rilievo per la

sicurezza delle persone e della circolazione.

Né condivide, in proposito, la prospettazione secondo cui il

limite di età andrebbe individuato attraverso l'applicazione

analogica di disposizioni riguardanti altre categorie di personale.

Tale interpretazione è stata contrastata anche dalla Corte di

cassazione.

L'intervenuta autorità sottolinea, inoltre, che il giudice a quo

non ha verificato se esistessero norme della disciplina collettiva

nazionale di categoria che derogassero alla disposizione impugnata,

atteso che l'art. 1 della legge n. 270 del 1988 si è limitato a

prevederne la derogabilità ad opera della contrattazione collettiva.

Per tale ragione prospetta l'ipotesi che gli atti possano essere

rimessi al giudice a quo, affinché esamini tale aspetto.

Nel merito, osserva che, in materia di rapporto di lavoro di

diritto privato, il bando di concorso si configura come espressione

di autonomia privata dell'ente e non come atto amministrativo.

L'ente, peraltro, è tenuto a rispettare la fonte normativa; ciò

nondimeno - secondo giurisprudenza - può fissare un limite di età

inferiore a quello previsto per legge.

Nella memoria segnala, altresì, la diversa natura delle

"Ferrovie dello Stato", che rivestono natura di S.p.A. e la

inesistenza della "asserita disparità di trattamento", atteso che le

mansioni non sono coincidenti, trattandosi, da un lato, di trasporto

su gomma, dall'altro di trasporto su ferro.

Sottolinea, infine, come la garanzia del diritto al lavoro non

precluda al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio. Considerato in diritto

1. - La questione incidentale di legittimità costituzionale

sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 10, primo comma,

numero 2, dell'allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione) nella parte in cui pone, quale limite

massimo per l'ammissione al servizio in prova, l'età di 30 anni (per

i servizi attivi).

Secondo il giudice a quo la norma comporterebbe una violazione

dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione per

diseguaglianza del trattamento riservato agli aspiranti lavoratori

presso le aziende municipalizzate del trasporto (su strada) rispetto

a quello applicabile ai dipendenti di altri enti che gestiscono i

servizi di trasporto, nonché dell'art. 4 della Costituzione,

valutato in relazione al predetto art. 3, perché la previsione

limitativa apparirebbe ingiustificata, determinando una compressione

della effettività del diritto al lavoro.

2. - L'eccezione di inammissibilità per mancanza di rilevanza,

proposta dalla parte privata, sotto il profilo della tacita

abrogazione della norma denunciata a seguito della legge 27 gennaio

1989, n. 25, non è suscettibile di accoglimento, in quanto

l'ordinanza del giudice a quo offre una motivazione adeguata e non

implausibile sulla rilevanza della questione e sulla persistente

operatività della norma denunciata ai fini della decisione

sull'unico punto ritenuto residuo del ricorso.

La stessa soluzione negativa si impone per le altre eccezioni

pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato sotto i

profili, rispettivamente, della autonomia privata dell'ente in sede

di bando di concorso per rapporto di lavoro privatistico in relazione

alla fissazione nel bando di un limite di età inferiore e della

derogabilità del limite massimo di età in forza dell'art. 1 della

legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo

nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed

internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo

del personale inidoneo ed altre misure); infatti vi è stata in punto

di rilevanza - come già sottolineato - una esauriente e plausibile

motivazione da parte del giudice a quo mentre nessuna delle parti ha

allegato la sopravvenienza di disciplina collettiva derogatrice.

3. - Le questioni proposte sono prive di fondamento.

Nessuna disparità di trattamento può configurarsi nella

fattispecie, posta la particolarità, quanto meno nei requisiti

fisico-attitudinali, nel rapporto di lavoro (conducente di linea,

cioè appartenente ai "servizi attivi") del personale dei servizi

automobilistici urbani e parificati delle aziende municipalizzate e

private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed

extra urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese

le norme del r.d. n. 148 del 1931), rispetto al personale

(macchinisti) delle "Ferrovie dello Stato", disciplinato ormai in

modo autonomo e sganciato, almeno parzialmente, dal r.d. n. 148 del

1931 (v. art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in

precedenza l'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e per i

requisiti di ammissione la preesistente normativa formalmente

autonoma contenuta nell'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425).

In realtà, il limite di età massimo per la immissione in

servizio rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale

circa le esigenze dell'azienda e le capacità attitudinali di cui i

lavoratori devono essere in possesso in relazione anche alla

potenziale durata della vita lavorativa nelle aziende di trasporto su

strada, tenuto conto inoltre dei profili di sicurezza dei trasportati

e della circolazione, in presenza della gravosità del servizio e del

logorio nella guida degli automezzi di linea.

La determinazione effettuata dal legislatore non è

manifestamente irragionevole o arbitraria, giacché lascia spazio ad

eccezioni, con particolari procedure di garanzia, in relazione a

"casi speciali" o per "determinate specialità di personale"; ed ora

risulta superabile attraverso la disciplina della contrattazione

collettiva (legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 1).

4. - Il profilo relativo alla violazione dell'art. 4 della

Costituzione è privo di fondamento, poiché la garanzia del diritto

al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al

legislatore ordinario di regolarne l'esercizio (sentenze n. 61 del

1996 e n. 54 del 1977), e ciò vale anche per i limiti di età,

soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali

richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla

natura del servizio da prestare e da oggettive necessità del tipo di

azienda (sia pubblica che privata).

La discrezionalità del legislatore in ordine ai requisiti di

età è stata esercitata in modo non manifestamente arbitrario o

irragionevole, mentre la parità tra tutti gli aspiranti deve

riferirsi a quel determinato tipo di selezione concorsuale.

Sul piano della legittimità costituzionale, pertanto, deve

escludersi ogni vizio denunciato, tenuto conto della flessibilità

della previsione normativa sia pure limitata del suo contenuto

precettivo, mentre rimangono estranei al presente giudizio i

differenti profili, relativi alla concreta normativa applicabile e

all'esercizio dei poteri di contrattazione collettiva valutabili in

altra sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art 10, primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto

8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie

e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della

Costituzione, dal pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari