Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15d.P.R. 574/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quinto

comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello

Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso

della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini

con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari),

promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal Pretore di

Bolzano nel procedimento penale a carico di Oberrauch Anton, iscritta

al n. 174 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale dell'anno

1994;

Visti gli atti di intervento di Coran Francesco e della Provincia

di Bolzano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Oberrauch

Anton, imputato del reato di scarico oltre i limiti di

accettabilità, il Pretore di Bolzano, con ordinanza adottata in data

4 novembre 1993 (R.O. n. 174 del 1994), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 15, quinto comma,

del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della

lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con

la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), per

violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal momento che

tale norma consente ai soli difensori di fiducia - e non anche ai

difensori d'ufficio - di madrelingua diversa da quella del processo

di svolgere nella propria lingua gli interventi orali per la

risoluzione di questioni pregiudiziali e per l'illustrazione della

difesa, con verbalizzazione nella lingua del processo.

Risulta dall'ordinanza che il processo, nella contumacia

dell'imputato, si svolgeva in lingua tedesca, quale lingua presunta

dell'imputato individuata in base alla notoria appartenenza dello

stesso al gruppo linguistico tedesco, secondo quanto previsto

dall'art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 574 del 1988, e che il

difensore d'ufficio, avv. Francesco Coran, aveva eccepito

l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma, del

d.P.R. n. 574 del 1988, senza procedere alla illustrazione del merito

della difesa.

Il Pretore - dopo aver rilevato che la norma impugnata non è

suscettibile di applicazione analogica ai difensori d'ufficio, data

la sua natura eccezionale rispetto alla regola generale secondo la

quale tutti gli atti processuali devono essere posti in essere nella

lingua del processo - ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata, dal momento che l'art. 15, quinto comma,

del d.P.R. n. 574 del 1988 prevederebbe, senza alcuna giustificazione

razionale, un trattamento differenziato per situazioni identiche,

quali quella del difensore di fiducia e del difensore d'ufficio, diverse solo per la fonte del "potere difensivo", così violando l'art.

3 della Costituzione. Risulterebbe, inoltre, violato l'art. 24 della

Costituzione essendo imposto al difensore di ufficio l'uso della

lingua del processo senza consentirgli quella scelta conferita al

difensore di fiducia proprio per garantire l'effettività e

l'efficacia dell'intervento difensivo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Dopo aver messo in risalto che nel d.P.R. n. 574 del 1988 la

lingua del processo è individuata in relazione alla lingua materna

dichiarata o presunta dell'imputato, l'Avvocatura rileva che le

situazioni del difensore di fiducia e d'ufficio non possono ritenersi

comparabili.

Secondo la difesa dello Stato la norma impugnata assicurerebbe,

infatti, l'effettività del diritto di difesa sotto il profilo della

libertà dell'imputato di scegliere il difensore anche in un gruppo

linguistico diverso dal proprio, mentre non potrebbe essere invocata

a favore del difensore d'ufficio, la scelta del quale può avvenire

con modalità tali da garantire la nomina di un difensore della

stessa madrelingua dell'imputato. A tal proposito l'Avvocatura

prospetta l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 26,

secondo comma, delle norme di attuazione del c.p.p. (approvate con

d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271) in base al quale, nei procedimenti nei

confronti di appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute,

l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore d'ufficio o

nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, quarto

comma c.p.p., tiene conto, al fine di assicurare l'effettività della

difesa, dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.

3. - È intervenuto anche l'avv. Francesco Coran, difensore

d'ufficio nel giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della

questione di legittimità costituzionale.

Nella memoria, depositata in prossimità dell'udienza, si sostiene

che nel concetto di "parte" andrebbe ricompreso anche il difensore

dell'imputato e che, nella specie, si discute della costituzionalità

di una norma che riguarda specificamente il difensore.

Quanto al merito, nella memoria sono sviluppate le censure relative agli artt. 3 e 24 della Costituzione e vengono prospettati

ulteriori profili di illegittimità con riferimento agli artt. 2 e 4

della Costituzione.

4. - In data 9 novembre 1994, la Provincia autonoma di Bolzano ha

depositato un atto di intervento, chiedendo di respingere la

questione di costituzionalità.

Dopo aver affermato l'ammissibilità del proprio intervento, in

relazione alla natura della norma impugnata - che ha concorso alla

definizione dell'autonomia regionale e provinciale - ed aver

giustificato la tardività dello stesso quale conseguenza della

mancata notifica della ordinanza di rimessione, la Provincia rileva

che la norma impugnata è stata posta a favore dell'indagato e

dell'imputato e non del difensore di ufficio e che proprio

l'estensione a quest'ultimo della facoltà prevista per il difensore

di fiducia verrebbe a integrare una violazione del diritto di difesa,

consentendo la nomina di difensori di ufficio non in grado di usare

la lingua del processo. Ad avviso della Provincia tale estensione

verrebbe anche a determinare una violazione dell'art. 6 della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bolzano dubita, in relazione agli artt. 3 e 24

della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 15,

quinto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, in quanto tale

disposizione consente ai soli difensori di fiducia - e non anche ai

difensori d'ufficio - di madrelingua diversa da quella del processo,

di svolgere nella propria lingua gli interventi orali per la

risoluzione di questioni pregiudiziali e per l'illustrazione della

difesa, con verbalizzazione nella lingua del processo.

2. - Deve preliminarmente essere dichiarata l'irricevibilità

dell'atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano in quanto

depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25 della legge 11

marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale. Né la tardività potrebbe essere sanata,

come la Provincia richiede, tenendo conto della mancata notifica alla

stessa Provincia dell'ordinanza di rimessione, dal momento che, nella

specie, non essendo in questione una legge provinciale, non

sussisteva, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, un

obbligo di notifica di tale ordinanza al Presidente della Giunta

provinciale.

Deve, inoltre, essere dichiarato inammissibile l'intervento

dell'avv. Francesco Coran, difensore d'ufficio dell'imputato nel

giudizio principale, dal momento che il difensore si viene a

qualificare come rappresentante della parte e non come parte dello

stesso giudizio.

3. - La questione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto che, nelle norme

di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige in materia di uso della lingua nei procedimenti giudiziari, le

posizioni del difensore di fiducia e del difensore d'ufficio siano

identiche. Su tale premessa il giudice a quo fonda la censura della

norma impugnata, dal momento che la stessa consentirebbe, senza

alcuna giustificazione razionale, un trattamento differenziato di

situazioni identiche, non garantendo altresì l'efficacia

dell'intervento del difensore d'ufficio.

Tale premessa non può essere condivisa per due ordini di ragioni:

in primo luogo, perché non tiene conto della ratio dell'art. 15,

quinto comma, del d.P.R. n. 574 del 1988, quale si desume dall'intero

contesto della disciplina speciale; in secondo luogo, perché non

attribuisce adeguato rilievo alle norme successivamente introdotte,

in tema di lingua degli atti del processo penale, dal nuovo codice di

procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) e dalle relative

disposizioni di attuazione (d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271).

4. - Il d.P.R. n. 574 del 1988, nel disciplinare l'uso della

lingua nel processo penale da parte dei cittadini appartenenti al

gruppo linguistico tedesco, ha posto al centro del sistema la tutela

dell'imputato. Infatti, la lingua da usare per gli atti processuali

è quella materna, che può essere dichiarata dalla persona

inquisita, ovvero individuata in via presuntiva in base alla notoria

appartenenza al gruppo linguistico e ad altri elementi già acquisiti

al processo (artt. 14 e 15 d.P.R. n. 574). L'imputato può inoltre,

nei casi e modi disciplinati, "decidere che il processo prosegua

nell'altra lingua" (art. 17 d.P.R. n. 574).

La disciplina descritta, non imponendo agli appartenenti alla

minoranza linguistica di usare nel processo una lingua diversa da

quella materna, attua nel processo penale la tutela del patrimonio

culturale della stessa minoranza, tutela riconosciuta dall'art. 6

della Costituzione, nonché dall'art. 100, primo comma, dello Statuto

speciale del Trentino-Alto Adige.

La facoltà di scelta della lingua del processo come lingua

diversa da quella materna, attribuita all'imputato dall'art. 17 del

d.P.R. n. 574 a chiusura della disciplina generale, raccorda, d'altro

canto, la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza

linguistica, alla tutela connessa alla garanzia, prevista dall'art.

24 Cost., del diritto di difesa anche come difesa tecnica. Attraverso

la disciplina posta con il d.P.R. n. 574 risulta, infatti, assicurata

all'imputato la libertà di scegliere il proprio avvocato anche in un

gruppo linguistico diverso da quello di appartenenza, potendo la

scelta della lingua del processo essere fatta in funzione delle

esigenze della difesa tecnica.

Allo stesso modo la norma impugnata - consentendo solo al

difensore di fiducia di madrelingua diversa da quella del processo di

svolgere interventi orali nella propria lingua, con verbalizzazione

nella lingua del processo - collega il complesso di norme che

individuano la lingua del processo nella madrelingua dell'imputato

con la tutela costituzionale del diritto di difesa, rendendo

possibile la scelta del difensore in un gruppo linguistico diverso da

quello di appartenenza anche quando, nella ponderazione dei propri

interessi, l'imputato ritenga di non esercitare la più ampia

facoltà di variazione della lingua del processo di cui all'art. 17

citato.

Resta, peraltro, innegabile che l'effettività della difesa

tecnica può conseguire la sua realizzazione migliore ove la lingua

del processo venga a coincidere sia con la lingua dell'imputato che

con quella del difensore. Tale principio, nella speciale disciplina

posta dal d.P.R. n. 574 a tutela della minoranza tedesca, può essere

derogato, ma solo in relazione all'esigenza di garantire più

intensamente il diritto di difesa, consentendo all'interessato una

più ampia libertà nella scelta del proprio difensore. Ipotesi,

questa, che non ricorre ove la scelta manchi e si proceda alla

designazione di un difensore di ufficio.

5. - A questo va aggiunto che l'art. 26, secondo comma, delle

norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale (d.P.R. n.

271 del 1989) prevede che nei procedimenti nei confronti di

appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute di cui all'art.

109, secondo comma, dello stesso codice, l'autorità giudiziaria

debba tener conto, nell'individuare il difensore d'ufficio o nel

designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, quarto

comma c.p.p., dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato

quando ciò serva ad assicurare l'effettività della difesa.

Tale disposizione, posta per garantire a tutti i cittadini

appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute l'effettività e

l'efficacia della difesa tecnica, quando la scelta del difensore non

sia stata effettuata dalla parte interessata, non può non valere

anche per i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco

della Provincia di Bolzano (v., in questo senso la sent. n. 271 del

1994, che ha riconosciuto l'applicabilità ai cittadini di lingua

tedesca della Provincia di Bolzano, dell'art. 109, secondo comma,

del nuovo codice di procedura penale).

Con riferimento alla fattispecie in esame occorre, dunque,

riconoscere che anche nel caso di appartenenti alla minoranza

linguistica tedesca, l'autorità giudiziaria, quando si tratti di

garantire l'effettività della difesa, è tenuta a nominare, ai sensi

dell'art. 26 del d.P.R. n. 271 del 1989, un difensore di ufficio

della stessa madrelingua dell'imputato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, quinto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme

di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto

Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina

nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei

procedimenti giudiziari), in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione sollevata dal Pretore di Bolzano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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