Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1960 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 6

agosto 1958, n. 790, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 29 novembre 1958 emessa dal Pretore di Aversa nel

procedimento civile vertente tra Pastena Vincenzo e Chiariello

Cristoforo, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959;

2) ordinanza 10 giugno 1959 emessa dal Pretore di Marcianise nel

procedimento civile vertente tra Lombardi Antimo, Maietta Giuseppe e

Scalera Antonio, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1

agosto 1959;

3) ordinanza 27 maggio 1959 emessa dal Pretore di S. Maria Capua

Vetere nel procedimento civile vertente tra Fossataro Giovan Giuseppe e

Della Valle Matteo, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31

ottobre 1959.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Costantino Mortati, per Pastena Vincenzo e Fossataro

Giovan Giuseppe, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano

Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Questa Corte, con la sentenza n. 53 del 9 luglio 1958,

dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1956,

n. 1422, intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici

composti in canapa nelle Provincie della Campania", e, come conseguenza

di questa pronunzia, dichiarò anche la illegittimità della legge 9

luglio 1957, n. 601, intitolata "Norme interpretative della legge 20

dicembre 1956, n. 1422".

Poco tempo dopo fu promulgata la legge 6 agosto 1958, n. 790,

recante "Disposizioni sui canoni di affitto di fondi rustici composti

in canapa nelle Provincie della Campania". Questa legge stabilisce

all'art. 1 che "a decorrere dall'annata agraria 1957 - 58 e sino al

termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore

di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i

canoni di affitto dei fondi rustici convenuti in canapa o con

riferimento al prezzo della stessa nelle Provincie della Campania,

relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia passata in

giudicato delle Sezioni specializzate previste dalla legge 18 agosto

1948, n. 1140, sono ridotti, a seconda dei casi, da un minimo del 25% a

un massimo del 30%. Stabilisce ancora questo articolo che, in mancanza

di accordo delle parti sulla misura della riduzione, la Sezione

specializzata, di cui all'art. 5 dell'ora citata legge 18 agosto 1948,

determina la misura della riduzione stessa, tenendo presenti le

particolari circostanze e le determinazioni della Commissione tecnica

provinciale prevista dall'art. 2 di questa medesima legge n. 1140.

L'art. 1 stabilisce inoltre che, nel caso il canone sia composto

parte in canapa e parte in altri prodotti, la riduzione si applica

limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo

della canapa.

Con l'art. 3 la legge estende la riduzione anche ai rapporti

relativi alle annate agrarie 1955 - 56 e 1956 - 57 e non ancora

esauriti alla data del 20 luglio 1958 e per "non esauriti" intende quei

rapporti in relazione ai quali "il pagamento del canone sia stato

eseguito solo in parte e per i quali non sia intervenuto accordo tra le

parti, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70% di quello

convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per

iscritto".

Sono queste le norme della legge alle quali fanno implicitamente o

esplicitamente riferimento le, ordinanze che hanno introdotto i giudizi

di legittimità costituzionale e intorno ad esse discutono le parti

costituite nei giudizi.

L'illegittimità costituzionale di questa legge è stata infatti

sollevata nel corso di tre giudizi, rispettivamente davanti al Pretore

di Aversa, a quello di Marcianise e a quello di S. Maria Capua Vetere e

tutti e tre questi Pretori hanno ritenuto la questione non infondata

(quello di Marcianise ha anche superato la circostanza che dalla parte

non era stata indicata la norma costituzionale impugnata, integrando di

ufficio la questione) e hanno in conseguenza, con ordinanza, sospeso il

giudizio e rimesso gli atti a questa Corte.

Le tre ordinanze sono state pubblicate rispettivamente nella

Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1959, 1 agosto 1959 e 31 ottobre

1959.

2. - In particolare l'ordinanza del Pretore di Aversa ritiene che

la nuova legge violi, come già la precedente, il principio della

eguaglianza dei cittadini davanti alla legge:

a) perché, laddove la riduzione del 25% si dovrà applicare anche

a canoni che il Pretore qualifica "irrisori", gli altri, che sempre il

Pretore qualifica "esagerati", non potranno subire una riduzione

superiore al 30% e inoltre perché lo "sconto" fissato nella misura del

5% tra il minimo e il massimo "non sembra proporzionale al rapporto tra

i canoni esistenti, fissati dalle parti in misura minima, e quelli

massimi";

b) perché la riduzione non si applica ai canoni determinati in

misura fissa in danaro relativamente a terreni coltivati

prevalentemente in canapa;

c) perché la riduzione non si applica ai canoni per i quali sia

intervenuta pronuncia passata in giudicato delle Sezioni specializzate

con conseguente trattamento diseguale dei cittadini che abbiano fissato

i loro canoni nella misura stabilita dalle Sezioni specializzate o

addirittura in misura più tenue.

3. - L'ordinanza del Pretore di Marcianise denuncia anch'essa la

violazione del principio di eguaglianza dei cittadini come conseguenza

del fatto che siano esclusi dalla riduzione i canoni determinati in

misura fissa in danaro e come conseguenza dell'altro fatto che alla

riduzione sono sottratti i canoni determinati con sentenza passata m

giudicato che sarebbero spesso di misura eguale agli altri e, quanto

alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57, quelli relativi ai rapporti già

esauriti (art. 3 della legge).

Più minutamente viceversa sono illustrati i motivi che dovrebbero

portare alla conclusione che la nuova legge si pone in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione negli stessi termini della legge

precedente.

Il fatto che essa abbia eliminato dalla riduzione quei canoni

fissati con pronuncia passata in giudicato delle Sezioni agrarie

specializzate non eliminerebbe quella indiscriminata riduzione di tutti

i canoni che, imponendo a rapporti diversi una medesima disciplina,

giustificò la dichiarazione di illegittimità della Corte

costituzionale. Invero sarebbero soggetti a indiscriminata riduzione

tutti i canoni, e quelli fissati in maniera esosa dal locatore e quelli

convenuti in maniera equa dalle parti e quelli conformi alle tabelle

della Commissione tecnica provinciale. Con la conseguenza che la

riduzione di questi ultimi porterebbe i canoni stessi al di sotto del

limite considerato equo dalle Commissioni.

4. - L'ordinanza del Pretore di S. Maria Capua Vetere ritiene che

gli artt. 1 e 3 della legge 6 agosto 1958, n. 790, violino gli artt. 3,

24 e 136 della Costituzione.

L'art. 1 viola il principio di eguaglianza perché riduce

indiscriminatamente del 25% tutti i canoni, violazione che non sarebbe

eliminata dal fatto che per l'applicazione dell'ulteriore 5% di

riduzione, in caso di mancato accordo fra le parti, è consentito il

ricorso alle Sezioni agrarie specializzate né dal fatto che

quell'articolo sottrae alla riduzione quei canoni per i quali sia

intervenuta una decisione dell'autorità giudiziaria, trattandosi, ad

avviso del Pretore, di una sottrazione meramente illusoria, dato che

essa, riferendosi ai canoni dell'annata 1957-1958, non avrebbe mai

luogo di applicarsi, dovendosi ritenere impossibile che in questo breve

spazio di tempo si sia potuto formare il giudicato.

La legge violerebbe l'art. 24 perché limitando il ricorso alle

Sezioni specializzate solo all'ipotesi dell'ulteriore riducibilità del

canone del 5%, impedirebbe il ricorso al giudice per la tutela di un

proprio diritto quale quello dell'effettiva perequazione del canone e

per ogni altra questione relativa a questo stesso diritto.

In terzo. luogo l'art. 3 della legge violerebbe l'art. 136 della

Costituzione perché nell'estendere l'applicazione della legge anche ai

rapporti relativi alle annate agrarie 1955 - 56 e 1956 - 57 e non

ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958 e dando quella particolare

definizione che s'è visto, dei rapporti non esauriti, avrebbe ritenuto

"esauriti" quei rapporti per i quali è stato corrisposto in ossequio

alla legge del 1956 il 70% del canone, riproducendo perciò la

situazione ai illegittimità della legge dichiarata incostituzionale

dalla sentenza di questa Corte.

5. - Nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto con

l'ordinanza del Pretore di Aversa si è costituito il sig. Vincenzo

Pastena, attore nel giudizio a quo, rappresentato e difeso dall'avv.

Costantino Mortati, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura dello Stato.

Il deposito delle deduzioni è stato fatto rispettivamente il 20

febbraio e il 7 gennaio 1959.

La difesa del Pastena sostiene la tesi che le lievi differenze che

la nuova legge presenta nei confronti di quella dichiarata

costituzionalmente illegittima da questa Corte non sono tali da

eliminare il contrasto con la norma costituzionale e precisamente col

principio di eguaglianza consacrato dall'art. 3;

La riduzione del 25% si attua ope legis e con carattere generale a

tutti i canoni siano o non conformi alle tabelle disposte dalla

Commissione provinciale. Di più la nuova legge rivela con maggiore

evidenza il suo carattere di incostituzionalità in quanto, pur

riconoscendo l'efficacia e la funzionalità degli istituti della nostra

legislazione diretti a rettificare i canoni fissati contrattualmente

per adeguarli alla realtà delle varie situazioni, ne limita poi

l'intervento soltanto all'applicabilità o meno della riduzione di un

ulteriore 5%. Dice la difesa del Pastena che qui ci sarebbe

"contraddizione logica tra parte e parte della disciplina tale da

rendere questa invalida". Aggiunge che il diseguale trattamento

risulterebbe anche dalla circostanza che la legge non comprende fra i

canoni, ai quali deve essere applicata coattivamente la riduzione,

quelli convenuti in misura fissa di denaro.

In secondo luogo avere eliminato dalla legge la espressione

"comunque determinati" non serve se non a "occultare" la permanenza del

proposito ispiratore della precedente norma, di trattare in modo eguale

rapporti riconosciuti dallo stesso legislatore sostanzialmente

differenti fra loro. In realtà aver sottratto alla riduzione i canoni

per i quali sia intervenuta una pronuncia delle Sezioni specializzate

passata in giudicato è una eliminazione meramente apparente dato che

la norma si riferisce all'annata agraria 1957 - 58 e nei confronti dei

canoni relativi a questa annata non è possibile che si fosse formato

alcun giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge. E se,

continua la difesa del Pastena, l'aver escluso dalla riduzione dei

canoni quelli determinati con pronuncia delle Sezioni agrarie

specializzate ha fatto salvo il principio del rispetto del giudicato,

non ha viceversa eliminato là disuguaglianza del trattamento dei

cittadini dato che ha sottoposto alla riduzione canoni di ammontare

eguale o addirittura inferiori, a parità di condizione, di quelli

oggetto delle decisioni rese dalle Sezioni specializzate.

6. - La tesi dell'Avvocatura dello Stato è che con la nuova legge,

eliminando la rigidità della riduzione dei canoni e rimettendo al

magistrato ordinario la riduzione dal 25 al 30% sarebbe pienamente

rispettato il precetto è costituzionale. Né varrebbe opporre che tale

elasticità nell'applicazione della riduzione, tenuta com'è tra il 25

e il 30%, sia troppo limitata per consentire di ridurre "a

equiparazione equitativa" canoni che nella realtà divergono assai più

di quel 5%, perché tale divario dipenderebbe dalla libera stipulazione

dei contraenti, che a sua volta discende dalla varia produttività dei

fondi e dalle diverse situazioni e condizioni aziendali. Il

legislatore non avrebbe voluto se non correggere l'eccessività

iniziale dei canoni in tutta la zona considerata, lasciando inalterate

le differenze derivanti dalla diversità obiettiva delle Varie

situazioni. La misura della riduzione stabilita dal 25 al 30% è frutto

dell'apprezzamento discrezionale del legislatore al quale è parso che

tale riduzione corrisponda al divario che nel fatto esiste nella misura

dei canoni corrisposti in canapa, o con riferimento alla canapa, nelle

Provincie di Caserta e di Napoli.

Né si potrebbe dedurre la violazione del principio

dell'eguaglianza dal fatto che la legge non considera i canoni

determinati in misura fissa di danaro: nelle Provincie campane una

determinazione siffatta del canone costituisce una eccezione

irrilevante agli scopi che la legge si è proposti, sicché sarebbe

pienamente giustificato che essi non siano stati presi in

considerazione.

Anche irrilevante, che siano stati esclusi dalla riduzione i canoni

prequati con pronuncia passata in giudicato delle' Sezioni agrarie

specializzate. Vero è che le Sezioni possono esercitare la loro

competenza soltanto quando nel corso del contratto siano venuti fatti

nuovi a turbare l'iniziale equilibrio contrattuale; è Vero però che,

quando ciò avvenga, il giudice prende in considerazione tutte le

condizioni del rapporto e non soltanto le conseguenze del nuovo evento.

Nessun significato può attribuirsi alla circostanza meramente casuale

di una coincidenza tra canoni fissati tra le Sezioni agrarie

specializzate e quelli liberamente convenuti tra le parti.

7. - L'8 febbraio 1959 l'Avvocatura ha depositato due tabelle

dell'equo canone per la Provincia di Napoli e per la Provincia di

Caserta, nonché un estratto degli usi e consuetudini di quest'ultima

Provincia, che dovrebbero dimostrare l'infondatezza della tesi

affacciata nell'ordinanza del Pretore, dell'esistenza di canoni

"fissati in danaro per terreni coltivati prevalentemente a canapa".

8. - Nel giudizio di legittimità introdotto con l'ordinanza del

Pretore di Marcianise non ci è stata costituzione di parte privata. È

intervenuto invece il Presidente del Consiglio rappresentato e difeso,

come per legge, dall'Avvocatura dello Stato, depositando le sue

deduzioni il 1 luglio 1959, nelle quali si sostiene la tesi della non

fondatezza della questione di legittimità costituzionale e la si

svolge coi medesimi argomenti addotti nel precedente giudizio.

9. - Nel giudizio di legittimità introdotto con l'ordinanza del

Pretore di S. Maria Capua Vetere si è costituito il sig. Giovanni

Giuseppe Fossataro, attore nel giudizio a quo, rappresentato e difeso

dall'avv. Costantino Mortati. È intervenuto il Presidente del

Consiglio rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Le

deduzioni sono state depositate rispettivamente il 17 novembre e il 1

luglio 1959.

La difesa del Fossataro riproduce con svolgimenti e approfondimenti

le tesi già prospettate nel primo di questi tre giudizi di

legittimità costituzionale e in particolare sottolinea che la legge,

escludendo dalla riduzione i canoni per i quali siano intervenute

pronunce delle Sezioni specializzate passate in giudicato al momento

dell'entrata in vigore della legge, violerebbe l'esigenza di giustizia

perché ammetterebbe o escluderebbe la tutela giurisdizionale del

diritto sulla base di un evento del tutto accidentale quale quello

dell'esaurimento di un giudizio pendente davanti alle Sezioni stesse.

La norma contenuta nell'art. 3 della legge che estende, come si è

visto, la riduzione dei canoni alle annate agrarie dal 1955 al 1957 con

alcune esclusioni, violerebbe anche essa l'art. 3, perché pone tra i

casi ai quali l'applicazione della riduzione non ha luogo casi che è

impossibile si siano realizzati, come quelli dei rapporti relativi alle

annate agrarie regolate dalla legge del 1956 sotto il cui impero non

avrebbe avuto senso formulare riserva, e per di più per iscritto, e

anche perché sarebbe illogico attribuire significato di acquiescenza

all'accettazione da parte del locatore della prestazione effettuata in

misura diversa da quella pattuita, quando poi questa misura era imposta

dalla legge.

La violazione dell'art. 24 della Costituzione si avrebbe per il

fatto che la legge rende in pratica inoperante il rimedio dei ricorsi

in perequazione per i canoni dei fondi rustici. Vero è che, sotto

l'impero della legge del 1956 codesta limitazione della difesa

giudiziaria era stata esplicitamente stabilita dalla legge n. 601 del

1957, legge pur essa dichiarata incostituzionale; ma è vero anche che

codesta limitazione sussiste con la legge attuale, perché non può

essere considerata eliminata dal fatto che sia possibile ammettere la

difesa giudiziaria nel limite dell'applicabilità dell'ulteriore

riduzione del 5%.

10. - Nelle sue deduzioni l'Avvocatura, mentre riconferma la sua

tesi della non fondatezza della questione di legittimità

costituzionale di questa legge in relazione all'art. 3 della

Costituzione, assume che egualmente infondate sono le lamentate

violazioni degli artt. 24 e 136 della Costituzione. Secondo

l'Avvocatura dello Stato l'impedimento della difesa giudiziaria non

dipenderebbe dalla legge, ma dal fatto che le Sezioni agrarie

specializzate sarebbero competenti soltanto a risolvere quei casi in

cui la riduzione a equità dei canoni sia richiesta in conseguenza di

eventi successivi alla stipulazione del contratto che ne abbiano

modificato l'iniziale equilibrio, mentre non sarebbero competenti, come

ha stabilito la Cassazione, per la riduzione a equità di canoni

contrattuali inizialmente "eccessivi": incompetenza che a detta

dell'Avvocatura avrebbe provocato la presente legge. Non sussiste

nemmeno la violazione dell'art. 136 della Costituzione, che, secondo la

tesi dell'ordinanza, si avrebbe in quanto la nuova legge esclude dalla

riduzione quei canoni delle annate 1955 - 56 e 1956 - 57 definiti

irrevocabilmente, per tali intendendo anche quelli il cui proprietario

o locatore abbia accettato il canone ridotto al 70% giusta la legge

dichiarata illegittima, perché l'art. 136 stabilisce che la norma

dichiarata incostituzionale cessa di avere effetto dal giorno

successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale,

salvi tutti gli effetti prodottisi anteriormente in modo definitivo.

11. - Nei giudizi introdotti con le ordinanze del Pretore di Aversa

e di S. Maria Capua Vetere la difesa dei signori Pastena e Fossataro ha

depositato il 18 febbraio 1960 una memoria nella quale, in primo luogo,

precisa quale sia, a suo avviso, l'esatta portata della sentenza di

questa Corte che dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge

n. 1422 del 1956, che sarebbe da ritrovare nel fatto che la legge

avrebbe diminuito nella stessa misura l'ammontare dei canoni di affitto

"pur nella chiara consapevolezza che tale riduzione veniva a incidere

su canoni diversamente determinati".

Assume la difesa che le modifiche che la nuova legge ha apportate

non hanno tolto fondamento a questa principale censura, che resterebbe

insuperabile anche se fosse fondata la tesi dell'Avvocatura che

considera il margine di oscillazione del 5% esattamente rispondente al

divario medio esistente di fatto nell'entità dei canoni e ritiene

comunque insindacabile il giudizio del legislatore sulla sufficienza di

codesto margine per sanare eventuali sperequazioni esistenti tra

contratto e contratto. La difesa sostiene, viceversa, che la violazione

lamentata è resa più grave dal riferimento espresso alla funzione

perequatrice delle Sezioni specializzate, che l'eliminazione

dell'inciso "comunque determinati" non impedisce di far gravare oneri

eguali su rapporti che la legislazione vigente fa presumere diseguali,

e che non è esatto presumere una generale eccessività dei canoni in

una zona dove hanno funzionato o hanno funzionato parzialmente codesti

congegni perequativi.

Quanto all'esclusione dall'obbligo della riduzione del 25% dei casi

in cui sia intervenuta una pronuncia passata in giudicato la difesa

delle parti private, ribadita la sua tesi che codesta esclusione

violerebbe il principio dell'eguaglianza e la norma dell'art. 24 della

Costituzione, fa l'ipotesi che la norma in questione possa essere

interpretata come a suo dire l'interpreta l'Avvocatura dello Stato, nel

senso che essa lascerebbe aperta agli interessati in ogni tempo "la

possibilità di ricorrere alle Sezioni specializzate per ottenere le

perequazioni dei canoni per l'intero e non già solo per il 5%, con

l'effetto di sottrarre questo alla riduzione ope legis". Peraltro la

difesa dà atto del richiamo che l'Avvocatura fa alla giurisprudenza

della Cassazione secondo la quale la competenza delle Sezioni

specializzate sarebbe limitata ai casi di mutamenti dell'equilibrio

contrattuale iniziale, ma aggiunge che, a parte il giudizio da dare

della validità e della costanza di questa giurisprudenza, sta di fatto

che le Sezioni specializzate hanno giudicato e continuano a giudicare

nel merito i ricorsi promossi per ottenere l'adeguazione dei canoni

anche fuori dei casi di sopraggiunti cangiamenti e che questa

interpretazione dovrebbe comunque essere valida nel caso della legge

impugnata, che così appunto stabilisce, sia pure nei limiti tra il 25

e 30%, con la conseguenza che "per ovvie ragioni sistematiche" non può

non riferirsi a compiti analoghi il primo comma dell'art. 1 quando si

richiama ai giudicati emessi dalle Sezioni specializzate.

12. - Il 18 febbraio 1960 l'Avvocatura dello Stato ha depositato

memorie in tutti e tre i giudizi ribadendo e svolgendo gli argomenti

che, a suo avviso, provano la infondatezza della proposta questione di

costituzionalità.

Inoltre, in risposta alle tesi avversarie, l'Avvocatura:

1) nega che l'esclusione dalla riduzione, che la nuova legge fa,

dei canoni già perequati dall'autorità giudiziaria sia priva di

concreto significato, dato che la legge della quale si discute si

applica in virtù della norma dell'art. 3 anche ai rapporti delle

annate agrarie dal 1955 al 1957;

2) nega che la nuova legge sveli la sua incostituzionalità anche

per il fatto che, pur riconoscendo gli istituti stabiliti dalla legge

per la perequazione dei canoni, limiti poi, contraddicendosi, il

ricorso a tali istituti soltanto per l'applicazione di una riduzione

dei canoni nei ristretti limiti dal 25 al 30%, dato che codesta censura

non tiene conto del fatto che la riduzione, che può essere stabilita

dalle Sezioni agrarie specializzate, deve muovere dalla sopravvenienza

di un fatto nuovo che sconvolga l'equilibrio contrattuale, mentre

quella imposta dalla legge in esame muove da tutt'altra considerazione

e cioè da un iniziale squilibrio contrattuale generalmente esistente

nelle Provincie campane;

3) nega, infine, che l'esclusione dalla riduzione dei canoni

fissati con sentenza passata in giudicato delle Sezioni specializzate,

dia luogo a una violazione del principio di eguaglianza rispetto agli

altri canoni di eguale ammontare stabiliti dalle parti dato che le due

situazioni apparentemente identiche, tali nella sostanza non sono,

dovendosi presumere per quelli "perequati" dalle Sezioni specializzate

l'eliminazione dell'esosità che, invece, sarebbe dei canoni

liberamente pattuiti, secondo la valutazione che il legislatore ha

fatto delle condizioni economico - sociali delle Provincie campane.

13. - Alla pubblica udienza del 2 marzo 1960, nella quale il

Presidente ha disposto che le tre cause fossero discusse

congiuntamente, le parti hanno confermato le tesi e svolto le

argomentazioni già avanzate negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi che sono relativi alla medesima questione di

legittimità costituzionale devono essere decisi con unica sentenza.

2. - Il quesito fondamentale al quale la Corte deve rispondere può

essere formulato nei termini seguenti, nei quali, del resto, le parti

costituite nei giudizi l'hanno formulato. Si tratta di stabilire se la

legge 6 agosto 1958, n. 790, disponendo nelle Provincie campane una

riduzione coattiva dei canoni in canapa o commisurati al prezzo della

canapa nella misura dal 25 al 30%, consentendo il ricorso alle Sezioni

specializzate per la determinazione, nei limiti ora detti, della esatta

misura della riduzione ed escludendo da codesta riduzione i canoni

fissati dalle Sezioni agrarie specializzate con pronunzia passata in

giudicato, viola, tuttavia, così come la legge precedente 20 dicembre

1956, n. 1422, il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla

legge.

Gli altri quesiti, infatti, che risultano dalle ordinanze e dagli

atti difensivi delle parti, non hanno il rilievo di questo primo ai

fini della decisione della causa e, ch'è più, a giudizio della Corte,

possono essere risolti negativamente anche dopo un sommario esame.

Così quello che propongono tutte e tre le ordinanze e che le

parti private ripropongono, dell'illegittimità della esenzione dalla

riduzione coattiva di quei canoni determinati in misura fissa in

danaro, ma relativi a terreni coltivati prevalentemente a canapa, che

sarebbero a volte più onerosi di quelli che la legge assoggetta,

viceversa, a riduzione.

In verità il legislatore, ponendo questa norma di esclusione, ha

inteso propriamente di adeguare la disciplina normativa dei canoni di

affitto dei terreni coltivati a canapa nelle Provincie campane, alla

diversa realtà dei rapporti esistenti. Né, nell'accertamento di

questa fattispecie particolare nell'ambito di quella più generale dei

canoni fissati in canapa o con riferimento al prezzo della canapa, si

possono rilevare quei tratti che, trasformando la discrezionalità

legislativa in manifesto arbitrio, consentono, a giudizio della Corte,

di affermare violato il principio dell'eguaglianza dei cittadini

davanti alla legge.

3. - Pure senza fondamento la censura mossa dall'ordinanza del

Pretore di Aversa alla legge per il fatto che ha escluso dalla

riduzione quei canoni per i quali sia intervenuta pronuncia delle

Sezioni agrarie specializzate passata in giudicato. La tesi prospettata

dall'ordinanza che, cioè, con questa norma sono sottratti alla

riduzione canoni di misura identica a quella di canoni liberamente

contrattati dalle parti e invece soggetti a riduzione, è una tesi

errata. L'identità della misura dei canoni non significa, in sé

considerata, identità di rapporti o di situazioni, potendo quella

medesima misura essere espressione di rapporti o situazioni affatto

diversi. La riprova è nella circostanza che la difesa delle parti

private, pur riprendendo la censura dell'ordinanza, si è affrettata ad

aggiungere che la violazione del principio di eguaglianza si avrebbe

soltanto a parità di tutte le altre condizioni dei rapporto, Coeteris

paribus. Ma, pur così specificata, la censura è da respingere. Il

legislatore, anche qui, anziché pareggiare e confondere con un

medesimo trattamento situazioni che possono presumersi non identiche,

ha voluto regolare ciascuna di esse con diversa disciplina,

nell'intento appunto di rispettare il principio di eguaglianza secondo

la Corte lo ha interpretato e definito nelle sue precedenti pronunzie.

Il fatto che possano, ciononostante, darsi casi in cui

quell'identica misura del canone sia espressione di rapporti, anche

sotto ogni altro aspetto, identici, non può invocarsi contro la legge,

essendo evidente che questi casi, eccezionali o casuali, non rendono

illegittima la determinazione di una categoria di rapporti

contraddistinta dal fatto che i canoni relativi siano stati stabiliti

con pronunzie passate in giudicato. Né la rende illegittima la

circostanza, messa in rilievo nelle ordinanze o dalle parti private,

che difficilmente si possono dare casi nei quali si sia già formato il

giudicato al 20 luglio 1958 per rapporti relativi all'annata agraria

1957 - 1958, e nemmeno infine l'altra che la tutela di un diritto

dipenderebbe dal fatto meramente accidentale che sia esaurito oppure

non, il giudizio pendente davanti alle Sezioni specializzate. Si tratta

anche qui di circostanze che, appunto per la loro casualità o

accidentalità, non possono condurre alla dichiarazione di

illegittimità di una norma, il cui intento è stato correttamente

quello di escludere dall'ambito della sua efficacia i rapporti coperti

dal giudicato.

4. - La Corte non ritiene giustificata nemmeno la censura mossa

dall'ordinanza del Pretore di S. Maria Capua Vetere e ripresa dalla

difesa del sig. Fossataro, secondo la quale la legge, escludendo la

possibilità del ricorso al giudice per la tutela del diritto alla

"effettiva perequazione" del canone, avrebbe violato l'art. 24 della

Costituzione.

È evidente che il contrasto che così si assume esistente, della

legge con questa norma costituzionale, è, più esattamente, da porre

col primo comma di quell'articolo, secondo il quale "tutti possono

agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi". Ora la Corte, pur lasciando impregiudicata la questione

dell'esatta interpretazione e della portata di questo precetto

costituzionale, ritiene evidente che il riferimento a "diritti" o

"interessi legittimi", che sono da intendere nella loro accezione

tecnica, vieta che esso possa dirsi violato quando l'ordinamento non

riconosca a una pretesa la qualifica di diritto o interesse legittimo,

che è il caso del presunto diritto alla "effettiva perequazione" che

si lamenta escluso dalla tutela giurisdizionale. D'altra parte, la

legge impugnata non vieta il ricorso alle Sezioni specializzate per la

perequazione dei canoni, come invece stabiliva la legge 9 luglio 1957,

n. 601, dichiarata incostituzionale da questa Corte, ma lo consente,

con l'ovvia limitazione che esso potrà essere proposto ed accolto nei

limiti nei quali le leggi in vigore in questa materia ne consentono

proponibilità e accoglimento: determinare, poi, quali essi siano,

tutte le volte che non urtino contro un precetto della Costituzione, è

questione di interpretazione della legge e non già questione di

costituzionalità, di competenza di questa Corte.

5. - Né può accogliersi la censura che si trova formulata

nell'ordinanza del Pretore di S. Maria Capua Vetere e che per altro la

difesa del sig. Fossataro non ha fatto propria, giusta la quale la

legge avrebbe violato l'art. 136 della Costituzione perché ha escluso

dalla riduzione coattiva, considerandoli "esauriti", quei rapporti

regolati a norma della legge dichiarata costituzionalmente illegittima

da questa Corte. L'invocato articolo della Costituzione stabilisce che

quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma

di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere

efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Ne

consegue che una norma come quella impugnata, la quale fa salvi gli

effetti di una legge dichiarata incostituzionale fino al giorno

successivo alla pubblicazione della decisione (che nel caso era il 20

luglio 1958), lungi dal violare il precetto costituzionale, questo ha

puntualmente applicato. Il discorso potrebbe essere diverso, se si

assumesse che la legge, in frode alla Costituzione, considerasse

esauriti rapporti che invece tali non fossero, ma questo l'ordinanza

non dice e non può dire di quei canoni che, senza contestazione da

parte del locatore, furono ridotti al 70% in applicazione della legge

in vigore.

6. - Ma neppure il quesito, che si è detto principale di questa

controversia, può essere risolto positivamente.

Vero è che la riduzione dal 30 al 25% dei canoni in canapa o

commisurati in canapa può apparire di così lieve entità da non

rimuovere gli ostacoli che si opponevano alla legittimità

costituzionale della precedente legge. Ma è altrettanto vero, come

riconoscono concordemente le parti costituite nei giudizi davanti alla

Corte, che la sentenza n. 53 del 9 luglio 1958 non ritrovò la ragione

dell'illegittimità della norma impugnata nella misura della riduzione

coattiva del canone, bensì nel fatto che essa si applicava a rapporti

che la legge medesima prima riconosceva diversi e poi,

contraddittoriamente, sottoponeva all'identica disciplina. Non ritiene

la Corte che si possa dire lo stesso della legge impugnata e perché

essa ha fatto salvi i canoni determinati con pronunzia passata in

giudicato delle Sezioni agrarie specializzate, e perché consente alle

parti di concordare l'esatta misura della riduzione, sia pure nei

limiti ricordati, e di rivolgersi al giudice in caso di mancato

accordo. Il legislatore ha tenuto presente, così, la varietà dei

rapporti, che ha cercato di individuare e di regolare con differenziata

disciplina. Né la Corte ritiene che, così operando, abbia mutato la

discrezionalità in quel manifesto arbitrio, in quella patente

irragionevolezza, il cui esercizio è tra i modi in cui si può

concretare la violazione del principio dell'eguaglianza dei cittadini

davanti alla legge.

E nemmeno si può dire che abbia posto in essere un sistema di

norme internamente contraddittorio e perciò invalido, giusta quanto

afferma la difesa dei signori Pastena e Fossataro. Lasciando da parte

l'ideale disciplina di questi rapporti, che non può essere oggetto di

considerazione in questa sede, non è fondato sostenere che qui una

riduzione dei canoni ope legis sia in insanabile contrasto con una

riduzione del canone ope iurisdictionis, potendo la prima trovare

giustificazione in una valutazione della generale situazione del

mercato dei fitti dei terreni a canapa delle Provincie campane, e

l'altra invece in quella delle particolari situazioni di questa o

quella zona, di questo o quel fondo ricompresi nel territorio delle

ricordate Provincie, che richiedono determinazioni caso per caso,

ispirate ai criteri imposti dalla legge alle Sezioni agrarie

specializzate e contenute nella misura dal 25 al 30% del canone

originario. Valutazioni tutte che la Corte non può fare o rifare al

posto del legislatore al quale devono essere, invece, riservate nei

limiti sopra segnati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 6 agosto 1958, n. 790, recante "Disposizioni sui canoni di

affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della

Campania" in riferimento agli articoli 3, 24 e 136 della Costituzione,

proposta con ordinanze dei Pretori di Aversa, Marcianise e S. Maria

Capua Vetere, rispettivamente del 29 novembre 1958, 10 giugno 1959 e 27

maggio 1959.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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