Corte costituzionale

Sentenza n. 159/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata il 14 novembre 1989 dal

Consiglio regionale dell'Abruzzo avente per oggetto "Interventi

promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a

favore dei cittadini portatori di handicaps" promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 dicembre 1989

e depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 105

del registro ricorsi 1989;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato

al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, è stata impugnata

la legge della Regione approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata,

dopo il rinvio del Governo, il 14 novembre successivo, recante

"Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi

socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps,

per violazione dell'art. 119 Cost. e in relazione agli artt. 10,

legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.

Con la legge impugnata viene concesso un contributo alle Unità

locali socio-sanitarie per il potenziamento e l'integrazione dei

servizi a favore dei portatori di handicaps. E a copertura dell'onere

finanziario, valutato per il 1989 in lire 1.500 milioni, l'art. 5

prevede la riduzione, per un corrispondente ammontare, della somma

iscritta in entrata per lo stesso esercizio.

Da qui il rilievo del Governo secondo cui "il citato art.5,

prevedendo la copertura di una spesa di natura corrente mediante

l'utilizzo di risorse (Cap.324000) del Fondo globale, interamente

alimentato con parte delle disponibilità derivanti dal mutuo

autorizzato con la legge di bilancio 1989, si pone in contrasto col

principio di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970

n. 281".

Risulterebbe violato, infatti, il precetto secondo cui le Regioni

possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere

a "spese di investimento", tra le quali non è suscettibile d'essere

classificata quella dell'impugnata norma regionale, della quale si

chiede, pertanto, dichiarazione d'illegittimità costituzionale. Considerato in diritto 1.1 - Con la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo intende

provvedere a talune iniziative assistenziali nei confronti di

portatori di handicaps (art. 1), prescrivendo le relative procedure

(artt. da 2 a 4); si sopperisce all'onere di spesa (art. 5)

attingendo a un fondo globale di bilancio alimentato col ricavo della

contrazione di mutui.

1.2 - Il ricorrente oppone essersi violato, in tal modo, il

precetto contenuto nell'art. 119, primo comma, Cost., là dove è

disposto che l'autonomia finanziaria regionale è operante nelle

forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E dei cespiti

d'entrata ottenuti da prestiti resta consentito l'impiego solo per

spese d'investimento (oltreché per l'assunzione di partecipazioni

finanziarie): art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. - La censura è fondata.

Va chiarito che il disposto dell'anzidetto art.10, confermato per

effetto dell'art. 22 della legge 11 maggio 1976, n. 335 (recante

principi fondamentali per il bilancio e la contabilità delle

regioni), è ispirato ad un ovvio criterio, inteso questo a

circoscrivere l'utilizzazione dell'indebitamento pubblico a politiche

d'investimento, all'incremento, cioè, dello sviluppo delle economie

locali coordinate con quella nazionale.

Né la Corte ha ravvisato lesive della autonomia finanziaria

regionale - esigenza indefettibile per la esplicazione delle

necessarie funzioni istituzionali - quei contesti di norme dello

Stato che siano volte a disciplinare con coerenza ed organicità le

erogazioni di bilancio, senza cioè incidere sulle scelte sostanziali

di competenza (cfr. sentenza n. 535 del 1989).

Orbene, con la legge in esame è disposta, con prelievo da mutui,

l'erogazione di una spesa che, diretta com'è a "potenziare,

coordinare ed integrare i servizi", si prospetta di natura corrente:

sono rimasti violati, pertanto, i contenuti degli enunciati principi

imposti, per la ragione che li muove, nell'interesse eminente e

generale delle collettività utenti.

3. - Con la conseguente declaratoria di illegittimità va

confermato, peraltro, che i valori sostanziali in gioco (volti al

sostegno di soggetti che sono espressione delle garanzie di cui

all'art. 3, secondo comma, e 32, primo comma Cost.) impegnano, non

potendo evidentemente la norma avere vita priva della sua copertura,

a ritrovare una corretta allocazione di bilancio, tale da rendere

operanti compiti alla cui attuazione le Istituzioni della Repubblica

sono comunque tenute (cfr. sentenza n. 50 del 1990).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo "Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi

socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps",

approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 1989 e riapprovata il

14 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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