Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 71r.d. 1127/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo

comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle

disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni

industriali), promossi con due ordinanze emesse il 4 dicembre 1993

dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio

italiano brevetti e marchi sui ricorsi proposti dalla Dieffegi

S.r.l., iscritte ai nn. 486 e 487 del registro ordinanze 1994 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Investita del ricorso proposto dalla Dieffegi S.r.l. avverso

il provvedimento del 19 novembre 1991, con il quale l'Ufficio

centrale dei brevetti aveva rigettato la domanda di concessione del

brevetto per marchio presentata dalla stessa Dieffegi S.r.l., la

Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano

brevetti e marchi, con una ordinanza emessa il 4 dicembre 1993, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,

secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle

disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni

industriali), in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della

Costituzione.

Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione che ne

disciplina la composizione - cioè l'impugnato art. 71, secondo

comma, applicabile alla materia dei marchi d'impresa per il richiamo

fattone dall'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo

delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati), come

sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 - si

porrebbe in contrasto con tutte le fondamentali garanzie poste a

tutela delle parti in giudizio, in quanto prevede che "il direttore

dell'Ufficio (brevetti) fa parte della Commissione senza voto

deliberativo". In particolare, a causa di tale disposizione

risulterebbero lesi:

a) l'art. 108 della Costituzione, poiché l'inserimento nel

collegio, quale componente attivo, ancorché senza voto deliberativo,

del direttore dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato

non assicurerebbe adeguatamente il requisito di indipendenza imposto

dalla Costituzione anche ai giudici delle giurisdizioni speciali;

b) l'art. 3 della Costituzione e l'art. 6 della legge 19 agosto

1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla

Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), per la

disparità di trattamento delle due parti del giudizio, dal momento

che la parte privata (istante per la concessione del brevetto) non

godrebbe del particolare favore riservato alla parte pubblica (la

pubblica amministrazione, rappresentata dall'Ufficio brevetti),

ammessa a far parte del collegio giudicante;

c) l'art. 24 della Costituzione, perché, in conseguenza della

predetta situazione, anche il diritto di difesa della parte

ricorrente risulterebbe fortemente mortificato dalla possibilità

della controparte di partecipare all'attività formativa e

istruttoria della decisione, pur dopo che la parte ricorrente sia

stata allontanata in applicazione dell'art. 61 del d.P.R. 8 maggio

1948, n. 795 (Testo delle disposizioni regolamentari in materia di

marchi registrati).

In via preliminare, al fine di verificare la sussistenza della

propria legittimazione ad investire la Corte costituzionale del

dubbio di costituzionalità in oggetto, la Commissione ricorrente, in

esito ad un particolareggiato excursus storico della disciplina

legislativa regolante l'organizzazione e le funzioni della

Commissione, afferma la propria natura di organo giurisdizionale

nell'esercizio della competenza, assegnatale dalla legge in via

esclusiva, di decidere, come nel caso, sui ricorsi proposti dagli

istanti per la concessione dei brevetti avverso i provvedimenti di

rigetto emessi dall'Ufficio centrale per i brevetti. A supporto di

tale affermazione, il giudice a quo richiama anche la concorde

giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte costituzionale,

che in alcune pronunzie ha implicitamente ammesso la dedotta natura

giurisdizionale, giudicando questioni di legittimità costituzionale

sollevate dalla Commissione medesima. La stessa la Commissione

rimettente afferma, inoltre, che la rilevanza di una questione di

legittimità costituzionale, che, come quella in esame, abbia ad

oggetto una norma che regola la composizione della Commissione

stessa, è in re ipsa, poiché è destinata ad incidere sulla

potestas iudicandi dell'organo chiamato a decidere nel giudizio da

cui ha origine la questione incidentale.

Riguardo alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente,

osserva che la mancanza di voto deliberativo non esclude che la

partecipazione di una delle parti al collegio si configuri

palesemente come un elemento di alterazione dell'equilibrio delle

posizioni delle parti del processo e di pregiudizio

dell'imparzialità dell'organo giudicante, non giustificato dalla

sussistenza di ragioni particolari che impongano la deroga dei sopra

richiamati principi fondamentali in tema di giurisdizione.

Infine, la Commissione a quo auspica che la Corte consenta a tali

valutazioni (che sarebbero, peraltro, coerenti con la sua precedente

giurisprudenza) con una pronuncia di accoglimento, considerato che

nel caso una sentenza adeguatrice non sarebbe idonea ad eliminare

dall'ordinamento la norma denunciata.

2. - Con ordinanza di identico contenuto emessa, anch'essa il 4

dicembre 1993, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in occasione della decisione

di un altro ricorso proposto dalla Dieffegi S.r.l., è stata

sollevata la stessa questione di legittimità costituzionale

dell'art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n.

1127, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto la Commissione dei

ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e

marchi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,

secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle

disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni

industriali), il quale dispone che "il Direttore dell'Ufficio fa

parte della Commissione senza voto deliberativo".

Poiché le ordinanze pongono una medesima questione svolgendo

identiche argomentazioni, i due giudizi possono essere riuniti per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Occorre innanzitutto premettere che, come questa Corte ha

più volte ammesso pur senza specifiche argomentazioni (v. sentenze

nn. 20/1978, 77/1971 e 42/1958), non si può minimamente dubitare che

la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio

italiano brevetti e marchi sia legittimata a sollevare questioni di

legittimità costituzionale. È, infatti, pacifico nella

giurisprudenza del giudice della legittimità che, quando decide sui

ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti,

la predetta Commissione ha natura di organo di giurisdizione

speciale, un organo che, essendo preesistente all'entrata in vigore

della Costituzione, non contraddice il divieto di istituzione di

giudici speciali disposto dall'art. 102, secondo comma, della

Costituzione medesima.

Ed, invero, la composizione della Commissione (formata da persone

scelte fra i magistrati di grado non inferiore a quello di

consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle

università o degli istituti superiori), le garanzie di indipendenza

o di "terzietà" della Commissione stessa, le regole in base alle

quali è modellato il procedimento (ispirate al principio del

contradittorio e alla discussione pubblica del ricorso e connotate,

quanto alla pronunzia e alla forma delle sentenze e delle ordinanze,

dal rinvio alle norme del codice di procedura civile), l'oggetto del

giudizio (tutela di diritti soggettivi), la forma della decisione

(operata con un provvedimento denominato per legge "sentenza") e la

impugnabilità di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, sono

indici sicuri, alla stregua della costante giurisprudenza di questa

Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 226/1976, 12/1971 e 114/1970),

conducenti alla conclusione che la Commissione de qua sia da

qualificare come giudice ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale).

3. - La questione è fondata.

Nel procedimento contenzioso che si svolge davanti alla

Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano

brevetti e marchi, oltre al ricorrente, è indubbiamente parte anche

la pubblica amministrazione nella veste dell'Ufficio centrale dei

brevetti. La disposizione impugnata, la quale prevede che della

predetta Commissione fa parte, se pure senza voto deliberativo, il

direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, contiene, dunque, una

norma in virtù della quale un organo esercitante un'attività

giurisdizionale delibera le proprie sentenze con la presenza al suo

interno di una delle parti del giudizio.

Questa Corte ha costantemente affermato (v. sentenze nn. 2/1974 e

27/1972) che la presenza nell'organo giudicante di una parte, se pure

investita di una funzione pubblica, contrasta con i principi

costituzionali. Infatti, l'inserimento nella Commissione del

direttore dell'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di

giudizio a seguito dell'impugnazione dell'interessato e che è stato

nel corso del giudizio stesso il contraddittore diretto del

ricorrente, oltre ad alterare profondamente ed irrimediabilmente

l'eguaglianza assicurata alle parti dall'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, lede sostanzialmente la garanzia di indipendenza

disposta dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione anche per i

giudici speciali. Né si potrebbe sostenere che tali violazioni siano

escluse dalla mancata attribuzione al direttore dell'Ufficio centrale

dei brevetti di un voto deliberativo, poiché la mera presenza di una

parte all'interno dell'organo giudicante e la pura possibilità della

stessa di interloquire nella fase in cui la decisione si forma

pregiudicano gravemente l'imparzialità del giudice e producono

un'indebita alterazione della parità processuale delle parti in

causa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, secondo

comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle

disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni

industriali), nella parte in cui prevede che il direttore

dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione

indicata nella medesima disposizione allorché essa svolge funzioni

giurisdizionali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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