Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d,

della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e art.

13, comma primo, n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, promosso con

ordinanza emessa il 12 maggio 1983 dal TAR per la Liguria sul ricorso

proposto da Cuocolo Fausto contro Università degli Studi di Genova,

iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco;

udito l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il prof. Fausto Cuocolo, ordinario di istituzioni di diritto

pubblico presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di

Genova, con decreto del Rettore del 9 novembre 1981, in quanto eletto

alla carica di Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, è

stato collocato in aspettativa di ufficio, ai sensi dell'art. 13, comma

primo, n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, emanato in attuazione

della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, sul riordinamento della

docenza universitaria.

Il prof. Cuocolo ha impugnato dinanzi al TAR della Liguria il

decreto del Rettore ed ha sollevato, in quella sede, questione di

illegittimità costituzionale del suddetto art. 13 per contrasto con

gli artt. 3, 4, 76 Cost..

Il TAR, con ordinanza del 12 maggio 1983, regolarmente pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata ed ha disposto la trasmissione degli atti a

questa Corte.

Il TAR, anzitutto, ha ritenuto di verificare d'ufficio la

conformità alla Costituzione dell'art. 4 della legge di delega n. 28

del 1980 e ne ha rilevato un primo dubbio di costituzionalità per

violazione dell'art. 76 Cost..

A) Premesso che detta norma ha segnato un radicale mutamento del

regime delle incompatibilità per i dipendenti pubblici, nominati alle

cariche politiche, in quanto, mentre prima l'art. 88 del d.P.R. 30

marzo 1957, n. 361 (testo modificato dall'art. 4 della legge 31 ottobre

1965, n. 1261), in caso di mandato parlamentare, ha disposto il

collocamento in aspettativa, di ufficio, del dipendente pubblico ed

invece a domanda per il docente universitario, ora, la norma suddetta

ha disposto il collocamento in aspettativa d'ufficio anche per il

docente universitario, il giudice a quo ha rilevato che, per giunta,

tale mutamento è intervenuto relativamente ad ipotesi più ampie e

diverse per le quali è previsto il collocamento in aspettativa del

dipendente pubblico a domanda: ciò, poi, in base a criteri qualitativi

ed estrinseci, senza specifico riguardo all'impegno effettivo che la

carica può importare.

Inoltre, a suo giudizio, l'indeterminatezza del concetto di "carica

elevata" sfocia in scelte di merito legislativo che si sottraggono a

qualunque sindacato giurisdizionale ed anche in possibili scelte

discriminanti ed irrazionali, in assenza di specifici principi

informatori.

B) Lo stesso giudice ha ritenuto che la citata norma di delega

viola anche gli artt. 1 e 3 della Costituzione, in relazione all'art.

51 Cost. che garantisce il diritto di elettorato passivo del cittadino.

A suo giudizio, situazioni sostanzialmente identiche non risultano

discriminate in base ad elementi obiettivi e, quindi, la distinzione

non è ragionevole. Ed in definitiva, è stata attuata una limitazione

all'accesso alle cariche pubbliche per una categoria di persone.

La discriminazione effettuata in base a criteri generici, nuoce al

docente che è sottratto all'insegnamento e nuoce alle istituzioni, con

conseguente lesione dell'interesse pubblico in quanto determina un

forzato allontanamento dalle cariche politiche di persone di provata

esperienza.

Tanto più che non è stato considerato il tipo di carica cui ci si

intende riferire, le sue caratteristiche ed il grado di impegno, anche

in termini temporali, che essa richiede.

Il sospetto di incostituzionalità non può essere fugato dalla

possibilità, data al docente in aspettativa, di svolgere, presso

l'università di provenienza, cicli di conferenze, attività

seminariali e di ricerca anche applicativa e, comunque, detta

possibilità si pone in contrasto con le finalità della norma che sono

quelle di assicurare alla funzione di docenza la piena disponibilità

di tempo.

C) Il TAR Liguria, con la stessa ordinanza in epigrafe, ha

ritenuto, poi, sospetta di incostituzionalità la norma delegata, ossia

l'art. 13, n. 7 del d.P.R. n. 382 del 1980;

1) per violazione dell'art. 76 Cost. in quanto non sarebbero stati

osservati i limiti posti dalla legge di delega, poiché questa menziona

solo il caso di "nomina ad elevate cariche" mentre la norma impugnata

riguarda una carica alla quale si accede "per elezione" e, comunque,

quest'ultima consegue l'effetto di una compressione dell'esercizio dei

diritti politici, ipotizzabile, del resto, sia rispetto a cariche cui

si accede per nomina, sia rispetto a cariche cui si accede per

elezione.

Inoltre, la dedotta violazione sussiste in ogni caso in quanto non

risulta che si sia tenuto conto dei minori impegni che la carica di

Presidente del Consiglio regionale importa, poiché i suoi compiti sono

limitati alla direzione dei lavori del Consiglio regionale e

all'esercizio della rappresentanza esterna; il che consente anche il

compiuto esercizio dell'attività di docente universitario;

2) per violazione dell'art. 4 Cost. in quanto, a parere dello

stesso giudice, la sancita situazione di incompatibilità presenta

carattere arbitrario e conculca il diritto al lavoro che è correlativo

all'esercizio dei diritti politici; presenta caratteri di arbitrarietà

stante l'assenza di giustificazioni obiettive e ragionevoli, a

fondamento del trattamento discriminatorio riservato ai docenti

universitari rispetto alla generalità dei cittadini;

3) per violazione dell'art. 3 della Cost. sotto un triplice profilo

di disparità di trattamento:

a) in danno dei docenti universitari nei confronti degli altri

dipendenti pubblici per cui è prevista l'aspettativa a domanda;

b) esistente in seno alla stessa categoria di professori

universitari per i quali è stata disposta l'aspettativa a domanda, se

eletti alla carica di Consiglieri regionali, e l'aspettativa d'ufficio

se eletti alla carica di Presidente del Consiglio regionale, senza

ragionevoli motivi per ritenere che tale carica comporti oneri più

rilevanti rispetto alla carica di Consigliere regionale o di

Vice-presidente del Consiglio regionale;

c) tra professori ordinari e professori incaricati per i quali la

norma impugnata non trova applicazione, pur sussistendo una sostanziale

parità di condizioni e la ricorrenza alla stessa ratio legis.

Nel giudizio ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei

ministri con memoria. Essa ha contestato:

a) la pretesa violazione dell'art. 76 Cost., in quanto è carattere

connaturale e necessario della legge di delega la indicazione, oltre

che di limiti temporali, di principi generici, da specificarsi, poi,

dal legislatore delegato. Il che è avvenuto nella specie in quanto

l'art. 4 della legge di delega n, 28 del 1980 detta una direttiva

(collocamento in aspettativa di ufficio al fine di favorire un impegno

il più possibile esclusivo, a favore dell'attività didattica ed

accademica), mentre la legge delega prevede una scelta opzionale del

docente tra tempo pieno e tempo definito e, nell'ambito del primo, a

seguito della scelta dell'interessato, l'incompatibilità con gli

impegni assunti anche in relazione allo svolgimento della collaterale

attività professionale ed alla eleggibilità alle cariche accademiche;

b) la insussistenza della dedotta compressione dei diritti di

elettorato passivo in quanto le previste situazioni di

incompatibilità, con il conseguente regime di collocamento in

aspettativa di ufficio, corrispondono ad una valutazione dell'interesse

generale in considerazione della qualità e quantità dell'impegno

richiesto dal mandato pubblico, mentre l'obbligo imposto del temporaneo

allontanamento dall'insegnamento universitario è un elemento di

apprezzamento lasciato alla libera determinazione individuale;

c) la insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost. per

disparità di trattamento con gli altri dipendenti pubblici in quanto

il regime di incompatibilità instaurato trova adeguata e razionale

giustificazione nella peculiare posizione giuridica dei professori

universitari, disciplinata, anzitutto, da norme speciali e poi da

quelle generali solo in caso di mancata previsione e di insussistenza

di contrasto;

d) la insussistenza di una disparità di trattamento dei professori

ordinari rispetto ai professori incaricati in quanto, anche per questi

ultimi, il regime di incompatibilità è sancito dall'art. 118 del

d.P.R. n. 382 del 1980.

Alla udienza pubblica, la sola Avvocatura Generale dello Stato

presente si è riportata agli scritti. Considerato in diritto :

1. - Per ragioni di ordine logico possono essere esaminate

congiuntamente le violazioni dell'art. 76 Cost., denunciate dal giudice

a quo in relazione all'art. 4 della legge di delega 21 febbraio 1980,

n. 28 ed in relazione all'art. 13, primo comma, n. 7 del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382.

L'art. 4 della legge n. 28 del 1980, alla lett. d) prevede il

collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario, tra

l'altro, "nominato ad elevate cariche amministrative, politiche o

giornalistiche", salva la possibilità di svolgere, nell'università

presso cui è titolare, cicli di conferenze, attività seminariali ed

attività di ricerca, anche applicativa.

L'art. 13, primo comma, n. 7 del d.P.R. n. 382 del 1980, emanato in

attuazione della delega, prevede il collocamento in aspettativa, per la

durata della carica, del docente, tra l'altro, nominato Presidente del

Consiglio regionale.

Il giudice rileva che l'art. 4 della legge di delega innanzi

citata, in contrasto con quanto prescritto dal precetto costituzionale

(art. 76 Cost.), il quale riserva al legislatore delegante la

fissazione dei "principi e dei criteri direttivi" nel cui ambito, poi,

si dovrà esprimere la norma delegata, ha preso in considerazione solo

il concetto ampio e generico di "carica elevata", senza specifico

riguardo all'impegno di tempo che l'esercizio della carica possa

comportare.

Dalla rilevata genericità della formulazione della norma di delega

conseguirebbe, a parere dello stesso giudice, la possibilità di scelte

di merito legislativo sottraibili a sindacato giurisdizionale ed

esorbitanti dai poteri costituzionalmente propri del legislatore

delegato nonché di scelte discriminanti ed irrazionali rispetto alla

ratio della stessa legge di delega.

La stessa ragione del collocamento di ufficio in aspettativa del

docente universitario rimarrebbe inattuata proprio per la mancata

formulazione di principi specifici.

La legge delegata violerebbe l'art. 76 Cost. anzitutto perché,

mentre la legge di delega fa testuale menzione della sola ipotesi della

"nomina" ad elevate cariche politiche, amministrative e giornalistiche,

la legge delegata prevede, invece, tra quelle determinatrici

dell'incompatibilità per il docente universitario, la carica di

Presidente del Consiglio regionale, cui si accede per "elezione".

Inoltre, la stessa norma delegata disattenderebbe la ratio del

regime di incompatibilità, da individuarsi nell'esigenza di assicurare

all'attività del docente pienezza di impegno e di disponibilità,

perché non avrebbe tenuto conto del fatto che la carica di Presidente

del Consiglio regionale comporta l'espletamento di compiti limitati

alla direzione dei lavori del Consiglio ed all'esercizio della

rappresentanza esterna e, quindi, richiederebbe ridotti impegni, in

termini di tempo, tali da non ostacolare l'esercizio dell'attività di

docente.

Le censure non possono trovare accoglimento. Invero, questa Corte,

interpretando l'art. 76 Cost., ha più volte affermato che la legge di

delega deve contenere, oltre i limiti di durata e la definizione degli

oggetti, l'enunciazione dei principi e criteri direttivi e che,

all'uopo, il precetto costituzionale è da ritenersi soddisfatto

allorché sono date al legislatore delegato delle direttive vincolanti,

ragionevolmente limitatrici della sua discrezionalità e delle

indicazioni che riguardino il contenuto della disciplina delegata,

mentre, allo stesso legislatore delegato è demandata la realizzazione,

secondo modalità tecniche prestabilire, delle esigenze, delle

finalità e degli interessi considerati dal legislatore delegante.

Le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a

circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga

esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata,

ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di

valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare.

In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni

troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad

ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità,

inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del

legislatore delegato.

Il controllo di costituzionalità riservato a questa Corte riguarda

le difformità della norma delegata rispetto a quella delegante e non

le scelte del legislatore che investono il merito della legge delegata.

Nella fattispecie, la legge di delega ha osservato il precetto

costituzionale indicando al legislatore delegato, con sufficiente

approssimazione e nei giusti limiti, quelle situazioni determinatrici

di incompatibilità per l'eventuale, contemporaneo svolgimento

dell'ufficio pubblico e dell'attività di docenza universitaria ed in

concreto individuandole, tra le altre, nelle "elevate cariche

politiche, amministrative e giornalistiche".

L'elevatezza della carica non deve essere valutata soltanto in

relazione all'impegno di tempo che essa richiede per l'espletamento

delle relative funzioni, ma anche in considerazione della posizione che

essa conferisce e per la situazione di prestigio, di imparzialità e di

indipendenza che esige il corretto svolgimento dell'incarico.

La legge delegata ha attuato le direttive ed i criteri della legge

di delega allorché ha compreso, tra le cariche elevate, quella di

Presidente del Consiglio regionale.

Non può dubitarsi che si tratti di una carica elevata se si

considerano le funzioni che ne derivano. Sono, non solo quelle di

rappresentanza esterna del Consiglio Regionale e nei rapporti con la

Giunta, ma quelle di compilazione degli ordini del giorno, della

direzione dei lavori dell'assemblea, di regolamentazione della

discussione, della disposizione della votazione, della proclamazione

dei risultati, del controllo di legittimità delle deliberazioni, di

tutela delle minoranze, della nomina dei Commissari, della

comminazione, delle sanzioni al Consiglieri ecc. ...

Risulta altresì rispettata la ratio della legge di riforma della

docenza universitaria che esige il massimo impegno del docente

universitario nello svolgimento dell'attività didattica di

insegnamento e di ricerca, non potendo, il docente universitario,

svolgere ed attuare i suoi compiti contemporaneamente alle altre

funzioni di così notevole importanza e di così notevole impegno.

Per quanto riguarda, poi, più specificamente la legge delegata,

non è stato certamente violato l'art. 76 Cost. per effetto della

menzione, tra le elevate cariche, di quella di Presidente del Consiglio

regionale per quanto riguarda le modalità dell'accesso alla stessa.

Il termine "nomina", utilizzato dalla legge di delega, è da

intendersi in senso generico, con riferimento specifico alla carica e

non al modo di conseguirla, di guisa che non si può distinguere la

chiamata diretta dalla elezione.

Il significato della norma risulta palese, senza ombra di dubbio,

se si pone attenzione alle altre cariche che ugualmente creano

l'incompatibilità per il docente universitario. Ad alcune di esse si

accede per chiamata diretta o per elezione, quale, ad esempio, la

carica di Presidente del Consiglio, la nomina a giudice della Corte

costituzionale, la nomina a componente del Consiglio Superiore della

Magistratura.

Restano, infine, sottratte a sindacato costituzionale, da parte di

questa Corte, tutte le scelte "di merito" effettuate dal legislatore

delegato nell'esercizio della discrezionalità di cui gode.

2. - Il giudice a quo denuncia, poi, ulteriori motivi di

illegittimità costituzionale dello stesso art. 4, lett. d), della

legge di delega n. 28 del 1980 per violazione dell'art. 51 Cost. in

relazione agli artt. 1 e 3 della Costituzione e dell'art. 13, primo

comma n. 7 della legge delegata n. 382 del 1980 in relazione all'art. 3

Cost..

Rileva all'uopo che la contestata incompatibilità prevista per i

professori universitari, nonostante la garanzia di carattere

costituzionale che assiste il soggetto posto in aspettativa di ufficio,

si pone come limitativa dell'accesso alle cariche pubbliche in quanto

imporrebbe al docente una scelta tra la carriera universitaria e la

carica pubblica e lo costringerebbe a non abbracciare la carriera

politica per non lasciare l'insegnamento universitario.

Sussisterebbe, quindi, anche la violazione del basilare principio

democratico sancito dall'art. 1 della Costituzione e del principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto la difformità del

trattamento imposto al professore universitario nei confronti della

generalità dei cittadini, per i quali non vi sono limiti per l'accesso

alle cariche pubbliche, non trova giustificazione in un criterio di

ragionevolezza che consenta una discriminazione, in base ad elementi

obiettivi, di situazioni sostanzialmente identiche, tanto più che la

"elevata carica" non è bene specificata.

Lo stesso giudice a quo soggiunge che il sospetto di

incostituzionalità non può essere fugato dalla possibilità che la

norma impugnata attribuisce al docente universitario collocato

d'ufficio in aspettativa, di tenere, presso l'università di

provenienza, cicli di conferenze e seminari e svolgere attività di

ricerca, anche applicativa.

La violazione dell'art. 4 Cost. da parte della norma delegata

sussisterebbe in quanto, in sostanza, la sancita situazione di

incompatibilità produrrebbe una compressione del diritto al lavoro,

configurandosi questo come uno dei termini della correlazione tra

l'esercizio di diritti politici e la libera esplicazione di attività

lavorativa e stante la mancanza di una giustificazione obiettiva e

ragionevole del trattamento discriminatorio, riservato ai docenti

universitari rispetto alla generalità dei cittadini.

Anche questi motivi non persuadono.

Questa Corte ha più volte precisato che l'art. 1 della

Costituzione afferma solo il principio ispiratore della tutela del

lavoro e non vuole determinare i modi e le forme di questa tutela e che

l'art. 4 Cost. mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto

al lavoro (sent. 194/76; 16/80).

Per quanto concerne l'art. 51 Cost., la Corte osserva che la norma

riguarda indubbiamente i rapporti politici in senso ampio; comprende,

cioè, non solo l'elezione a membro dei due rami del Parlamento ma

anche l'elezione agli organi elettivi previsti nel nostro ordinamento,

regionali, provinciali e locali, tutti considerati costituenti il

tessuto connettivo dell'ordinamento statuale e tutti rilevanti per

attuare gli interessi generali, onde rimanga assicurato il pieno

svolgimento della vita democratica del Paese.

Come già ha considerato questa Corte (sent. 194/1976, 16/1980), i

precetti costituzionali invocati (l'art. 51 Cost. in relazione all'art.

3) riconoscono ai cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche, in

parità ed in eguaglianza per tutti, la disponibilità del tempo

necessario all'adempimento dei compiti propri degli uffici e delle

cariche pubbliche e la conservazione del posto di lavoro.

Ad una esplicita affermazione del principio contenuto nella prima

parte (uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli uffici pubblici ed

alle cariche elettive) corrisponde un'altrettanto esplicita

dichiarazione di volontà, contenuta nell'ultimo comma, con il quale il

costituente ha individuato, come garanzia di attuazione del precetto

contenuto nel primo comma, la disponibilità del tempo necessario per

l'adempimento dei compiti degli uffici e delle cariche pubbliche ed il

mantenimento del posto di lavoro.

L'uguaglianza non solo è riferita al trattamento ed alla

conservazione delle posizioni soggettive del cittadino, nella specie

del dipendente pubblico, ma essa, come la parità delle condizioni

obiettive, riguarda la disponibilità del tempo, l'autonomia e

l'indipendenza da vincoli che possano costituire, in qualsiasi modo,

remore al libero esercizio del mandato e della carica.

Il diritto di conservare il posto di lavoro va inteso però come

diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non come

diritto all'effettivo esercizio delle funzioni.

Lo stesso art. 51, pur contenendo l'affermazione, come precetto

costituzionale, della uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio

dell'elettorato passivo, contiene anche un rinvio alla legge ordinaria;

riconosce, cioè, al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare

in concreto l'esercizio dei diritti garantiti; di fissare, cioè, le

relative modalità, a condizione, però, che non risultino menomati i

diritti riconosciuti. Egli ha, cioè, il potere di disciplinare in modo

diverso situazioni che ritiene abbiano carattere di particolarità, a

condizione, però, che la diversità di trattamento si ispiri a criteri

di razionalità e risultino prese in considerazione intere categorie e

non singoli cittadini.

Nel caso che interessa, il legislatore ha preso in considerazione

l'intera categoria dei docenti universitari ed ha, in concreto,

stabilito quali siano le cariche pubbliche che comportano

l'assorbimento quasi totale delle capacità lavorative di colui che è

chiamato a ricoprirle. E rientra nei suoi poteri la relativa indagine

di fatto che prende in considerazione la natura, la complessità e la

importanza dell'incarico in relazione alla natura dell'ente alla

direzione del quale l'eletto è stato designato.

La diversità del trattamento fatto ai docenti universitari nei

confronti degli altri dipendenti pubblici, trova adeguata e razionale

giustificazione proprio nella ratio della riforma dell'ordinamento

universitario e negli obiettivi che il legislatore con essa ha inteso

raggiungere.

Queste ragioni sono ben individuate nella necessità che sia

garantita un'ampia disponibilità del docente per i compiti propri

della didattica e della ricerca.

Le incompatibilità sancite trovano giustificazione proprio nella

considerazione, fondata, della impossibilità del contemporaneo

svolgimento, in modo adeguato, dell'attività di docente universitario

nei compiti nuovi e complessi derivanti dalla riforma dell'ordinamento

universitario e dei compiti di notevole impegno connessi alla carica

pubblica cui si è eletti nonché nella natura stessa della carica che

esige piena autonomia ed imparzialità.

La norma, altresì si ispira anche a criteri di opportunità

pratica suggeriti, oltre che dalla considerazione dei compiti e del

lavoro che impegna il Presidente del Consiglio regionale, anche

dall'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

Il collocamento in aspettativa di ufficio del docente non comprime

i suoi diritti di elettorato passivo a lui spettanti come a qualsiasi

altro cittadino né coarta la sua volontà. Egli è libero nella

scelta e nella autodeterminazione.

In definitiva, il diritto di elettorato passivo risulta tutelato in

maniera più decisa in quanto l'aspettativa che esonera il docente per

la durata della carica conferisce allo stesso una maggiore

disponibilità di tempo.

La disciplina apprestata dal legislatore è certamente ragionevole.

Tanto più che al docente posto in aspettativa è consentito di

svolgere l'attività di ricerca, anche applicativa, ed il lavoro

seminariale, nonché di tenere cicli di conferenze. In tal modo da un

verso si è tenuto conto del valore sociale della docenza universitaria

e del servizio che il docente può rendere in assemblee elettive e,

dall'altro, del servizio che egli può continuare a svolgere

nell'università, garantendo, così, all'università l'apporto

dell'esperienza civile e politica che il docente compie nel campo

politico-amministrativo.

In altri termini, è attuato un collegamento tra attività

reciprocamente utili, dal punto di vista obiettivo e sociale e, per il

profilo soggettivo, è realizzato un equo comportamento tra le

esigenze, da riconoscersi al docente come a tutti i cittadini, di

partecipare alla vita politica con la garanzia dell'accesso alle

cariche pubbliche, e le esigenze del mantenimento dei contatti del

docente con la vita universitaria alla quale non rimane estraniato ed

assente del tutto, svolgendo un'attività di docenza, sia pur limitata.

Pertanto, nessuna delle norme costituzionali invocate risulta

violata, per avere il legislatore stabilito, nei confronti di soggetti

ai quali il lavoro è assicurato da un rapporto di pubblico impiego,

una incompatibilità volta ad assicurare le finalità sociali che il

tipo di lavoro è diretto a realizzare, e le finalità pubbliche, con

la maggiore efficienza possibile per entrambe.

3. - Infine, il giudice a quo ha denunciato la violazione dell'art.

3 Cost. sotto un triplice profilo di disparità di trattamento:

a) che si verificherebbe, senza ragionevole giustificazione, in

danno dei professori universitari rispetto agli altri pubblici

dipendenti per i quali si applica il regime dell'aspettativa a domanda

anziché quello d'ufficio, sia nel caso di elezione alla carica di

Consigliere regionale sia in quello di elezione alla carica di

Presidente del Consiglio regionale;

b) che sussisterebbe nell'ambito della stessa categoria di

professori universitari in quanto per i medesimi opera il regime del

collocamento in aspettativa a domanda, se eletti consiglieri regionali,

e quello del collocamento in aspettativa di ufficio, se eletti,

successivamente, alla carica di Presidente del Consiglio regionale,

sebbene non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che tale carica,

rispetto a quella di Consigliere regionale o di Vice-Presidente del

Consiglio regionale, comporti oneri più rilevanti;

c) che esisterebbe, senza ragionevole giustificazione, tra i

professori ordinari ed i professori incaricati, per i quali non trova

applicazione la norma impugnata, nonostante che, in ordine

all'esercizio della funzione docente, una sostanziale parità di

condizioni sembri caratterizzare entrambe le categorie e si debba

realizzare la stessa ratio legis.

Come questa Corte, in questione analoga (sent. n. 6/1960), ha già

ritenuto e già si è detto innanzi, il legislatore ordinario, nel

disciplinare le modalità di esercizio dei diritti individuali

preveduti dall'art. 51, terzo comma, Cost., può emanare norme che si

adattino alla possibile diversità delle situazioni considerate.

In altri termini, il legislatore ordinario ha il potere di

apprezzare se per talune categorie di dipendenti pubblici ricorrano

situazioni particolari che rendano opportuno disporre per esse un

trattamento speciale o differenziato che tenga conto della effettiva

possibilità di esercitare i relativi compiti contemporaneamente

all'espletamento di attività in altri uffici pubblici o in altre

cariche pubbliche.

Può ritenersi giustificato e razionale il diverso trattamento se

effettivamente l'appartenente ad una categoria abbia maggiore

disponibilità di tempo rispetto all'altro o se ciascun appartenente ad

essa abbia la possibilità di regolare direttamente le modalità o

l'impiego di tempo per il proprio lavoro (così era all'epoca della

fattispecie esaminata per i professori universitari rispetto agli altri

impiegati pubblici).

Ed il trattamento ora previsto per i professori universitari (ossia

il collocamento in aspettativa di ufficio), rispetto agli altri

impiegati pubblici (collocamento in aspettativa a domanda), dal

legislatore ordinario nell'esercizio del potere discrezionale a lui

attribuito, trova adeguata e razionale giustificazione nella situazione

diversa del professore rispetto a quello degli altri impiegati

pubblici, che si è venuta a creare a seguito della riforma della

docenza universitaria per effetto della legge n. 28 del 1980, nella sua

multiforme attività didattica.

Gli attuali impegni del docente universitario (insegnamento,

ricerca, seminari, esami, conferenze nella facoltà e nell'istituto o

nel dipartimento) esigono orari non sempre predeterminabili con

sufficiente anticipo o con un certo margine di certezza, sicché egli

non ha il tempo libero sufficiente per svolgere contemporaneamente

anche l'attività in uffici o cariche pubbliche, specie se elevate ed

impegnative come quella di Presidente del Consiglio regionale rispetto

a quella di Consigliere regionale, come già si è detto innanzi.

Del resto, può anche dirsi che la norma di previsione, diversa per

gli impiegati pubblici, difficilmente può avere pratica attuazione in

quanto anche per essi, in realtà, è difficile lo svolgimento di

attività nell'ufficio di appartenenza e nell'ufficio

politico-amministrativo cui sono stati eletti.

E altresì trova giustificazione razionale il trattamento

differenziato, predisposto per i professori universitari, per la

elezione alle diverse cariche di Consigliere regionale e di Presidente

del Consiglio regionale per la diversità delle cariche e degli uffici.

Il Consigliere regionale non ha certo quegli impegni che ha il

Presidente del Consiglio regionale, che sono stati partitamente

ricordati innanzi, all'interno del Consiglio ed all'esterno; e le due

cariche non sono uguali anche per il rango, l'importanza,

l'imparzialità e l'autonomia assoluta che richiedono.

La stessa carica di Vice-Presidente è diversa, trattandosi

normalmente di un ufficio vicario senza compiti propri, specifici e

particolari.

Infine, non sussiste disparità di trattamento tra i professori

universitari e gli incaricati.

Invero, per gli incaricati stabilizzati sussistono le stesse

incompatibilità ad essi estese dall'art. 118 della stessa legge n. 28

del 1980.

Per i non stabilizzati, il diverso trattamento trova razionale

giustificazione nella situazione del tutto precaria in cui essi si

trovano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 4, lett. d), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 in

riferimento agli artt. 1, 3, 51 e 76 Cost. e dell'art. 13, primo comma,

n. 7 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3,

4, 76 Cost., proposte dal TAR della Liguria, con ordinanza del 12

maggio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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