Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5

legge 30 luglio 1984 n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del

conciliatore e del pretore) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 luglio 1985 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra S.n.c. STUDIO 5 contro s.a.s. PINABET

iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 dal Pretore di Forlì nel

procedimento civile vertente tra S.n.c. FREMA contro Ditta G.

Vallasciani iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con decreto datato 27 novembre 1984 e notificato il

successivo 20 dicembre il Pretore di Torino ingiunse alla S.n.c. STUDIO

5 di pagare entro 20 giorni dalla notifica la somma di lire 278.352,

oltre agli interessi legali dalla data della scadenza e alle spese,

diritti ed onorari del giudizio che si liquidavano in lire 99.200, alla

s.p.a. PINABET di U. Gagol e C. che ne aveva fatto richiesta allegando

di aver fornito merce alla S.n.c. STUDIO 5 per l'importo di lire

278.352.

Spiegò opposizione, con atto notificato il 9 gennaio 1985, la

S.n.c. STUDIO 5 eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore

dell'adito Pretore ad emettere il decreto ingiuntivo e a conoscere del

merito dell'opposizione a conoscere della quale era invece competente

il Conciliatore di Torino e contestando il fondamento nel merito della

pretesa della s.p.a. PINABET.

1.2. - Con ordinanza emessa il 25 luglio 1985 (comunicata il

successivo 31 e notificata il 7 agosto; pubblicata nella G. U. n. 8/la

s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 682 R. O. 1985) l'adito

Pretore, ritenuto che la decisione ne fosse assolutamente rilevante ai

fini del giudizio, ha giudicato non manifestamente infondata, in

riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., la

questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30

luglio 1984, n.399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e

del pretore) nella parte in cui è previsto che la funzione

giurisdizionale del Giudice Conciliatore si svolga al di fuori dei

limiti previsti dall'art. 21 (rectius 22) r.d. 30 gennaio 1941 n. 12

(Ordinamento giudiziario) e nella parte in cui ha previsto che il

Giudice Conciliatore svolga funzioni di giudice speciale.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18

marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza

della proposta questione.

3.1. - Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1984, la

s.n.c. FREMA di Corrado Freschi e Loris Verna convenne avanti il

Pretore di Forlì la ditta Guerrino Vallasciani chiedendone la condanna

al pagamento di lire 497.990 a saldo del maggior prezzo di un salotto

venduto, in una agli interessi moratori e compensativi della

svalutazione monetaria e alla rifusione delle spese giudiziali.

3.2. - Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 (notificata il 21

successivo e comunicata il 7 febbraio dello stesso anno; pubblicata

nella G. U. n. 8/1 s.s. del 26 febbraio 1986 e iscritta al n. 715 R.O.

1985) nel contraddittorio della ditta Vallasciani che eccepì di nulla

dovere, l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e giudicato non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30

luglio 1984, n. 399 nella parte in cui attribuisce alla competenza del

pretore le cause relative a beni mobili di valore non inferiore a lire

1.000.001.

4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 18

marzo 1986 per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza

della proposta questione.

5. - Alla pubblica udienza del 5 giugno 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,

l'avv. dello Stato D'Amato ha concluso per l'irrilevanza delle proposte

questioni. Considerato in diritto :

6. - La connessione obiettiva dei due incidenti ne impone la

riunione ai fini di contestuale deliberazione.

7. - La questione sollevata dal Pretore di Torino è inammissibile

non solo perché il giudice a quo si è limitato a definirla

"assolutamente rilevante" senza spendere parola di motivazione, ma

anche, e soprattutto, perché la parte opposta aveva eccepito la

incompetenza per valore del pretore investito della opposizione a

decreto ingiuntivo, sulla quale non influisce menomamente la questione

d'incostituzionalità che coinvolge l'ambito della funzione

giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore.

8. - Del pari inammissibile è la questione sollevata dal Pretore

di Forlì il quale in punto di fatto non ha considerato che la domanda

introduttiva del giudizio era stata notificata il 5 novembre 1984 e,

pertanto, l'art. 8 comma primo (Disciplina transitoria) della legge, a

tenor del quale i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di

entrata in vigore della legge (29 novembre 1984) erano definiti dal

giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti, precludeva

l'applicazione degli artt. 1 a 7 della ripetuta legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 682 e 715 R.O. 1985,

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento

dei limiti di competenza del pretore e del conciliatore), sollevata, in

riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., con

ordinanza 25 giugno 1985 dal Pretore di Torino (n. 682 R.O. 1985),

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399,

sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., con ordinanza 10

gennaio 1985 dal Pretore di Forll' (n. 715 R. 0.1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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