Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma

secondo, 3, commi secondo, terzo e quattordicesimo, della legge 25

febbraio 1987 n. 67, (Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416,

recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per

l'editoria), promosso con l'ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dalla

Corte d'Appello di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti

tra il garante pro-tempore per l'attuazione della legge sull'editoria

prof. Giuseppe Santaniello ed altri e la s.p.a. Gemina ed altri,

iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Gemina, di Arvati

Giovanni, della s.p.a. Nuovo Banco Ambrosiano, della s.p.a.

S.I.C.I.N.D., della s.p.a. Fiat, della s.p.a. R.C.S. Editoriale

Quotidiani e s.p.a. Ferruzzi Finanziaria, della Rotschild Bank A.G.,

di Bassanini Franco ed altri nonché l'atto di costituzione per il

garante e l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Uditi gli Avv.ti Feliciano Benvenuti per la s.p.a. Gemina, Michele

Giorgianni per Arvati Giovanni, Alberto Predieri per la s.p.a. Nuovo

Banco Ambrosiano, Paolo Barile per la s.p.a S.I.C.I.N.D., Franzo

Grande Stevens ed Edoardo Pontecorvo, Mario Casella per la s.p.a.

R.C.S. Editoriale Quotidiani e per la s.p.a. Ferruzzi Finanziaria,

Valerio Onida per Bassanini Franco ed altri e l'Avvocato dello Stato

Giorgio D'Amato per il garante della legge sull'editoria e per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con atto di citazione in data 8 maggio 1985 l'Onorevole prof.

Franco Bassanini ed altri convenivano in giudizio davanti al

Tribunale di Milano le società Meta, Gemina, Italtrust, Rothschild

Bank, Finriz Centrale finanziaria generale, Rizzoli Editore, Fidis

Finanziaria, Sadip e il dott. Angelo Rizzoli, deducendo che, in

conseguenza di alcuni atti di acquisto di azioni specificatamente

indicati, intervenuti nell'ottobre 1984 tra le parti convenute, erano

riscontrabili: 1) la violazione del divieto di concentrazione nella

stampa quotidiana previsto dall'art. 4 legge 5 agosto 1981 n. 416,

poiché alla percentuale di tiratura dei quotidiani editi dalla

società Rizzoli (19,01 per cento della tiratura nazionale), veniva

ad aggiungersi - per effetto dei rapporti esistenti tra la Gemina e

Me.t.a. nonché fra queste società, Fiat e Montedison, cui facevano

capo rispettivamente i quotidiani "La Stampa" e "Il Messaggero" - la

tiratura di questi ultimi due giornali; 2) la violazione del disposto

di cui all'art. 1, tredicesimo comma, della citata legge

sull'editoria, essendosi operato un aumento della partecipazione

pubblica, attraverso Mediobanca (controllata dall'I.R.I.), nel

capitale di società proprietarie di imprese editoriali.

Con citazione 9 aprile 1986 il garante dell'editoria conveniva

davanti lo stesso Tribunale le società Gemina, Rizzoli Editore,

Mittel, Nuovo Banco Ambrosiano, Editoriale Corriere della Sera,

N.E.S., Sadip, Fiat e Giovanni Arvati, chiedendo, a norma dell'art. 4

legge cit., la declaratoria di nullità degli atti di acquisto,

concluso in data 13 e 24 dicembre 1985 da parte della Gemina, di

complessive n. 12.549.000 azioni Rizzoli editore.

Assumeva il garante che con tale acquisto si era determinata una

posizione dominante nel mercato editoriale, in quanto Gemina, da un

lato, controllava Rizzoli Editore e, dall'altro, era controllata da

Sadip, a sua volta controllata da Fiat, controllante indirettamente,

attraverso la Italedi, la soc. editrice La Stampa: di tal che

dovevano essere attribuite ad un unico centro di imputazione le

tirature dei quotidiani editi dalle società controllate da Rizzoli

Editore e del quotidiano "La Stampa". Tutto ciò determinava, secondo

l'attore, una duplice violazione della detta normativa antitrust,

essendo state superate, sommando le tirature delle testate in

questione, le percentuali massime di concentrazione e a livello

nazionale (24,93 per cento rispetto al limite del 20 per cento) e a

livello interregionale (54,27 per cento rispetto al limite del 50 per

cento).

Riunite le due cause, il Tribunale adito con sentenza 19 dicembre

1986 respingeva le domande degli attori popolari e del garante,

rilevando la coesistenza, nella citata legge n. 416 del 1981

sull'editoria, di due distinte nozioni di "controllo", l'una, più

ampia, contenuta nell'art. 1, ottavo comma (settimo, nella

formulazione originaria della norma, poi modificata) e dettata in

funzione degli obblighi di comunicazione al Servizio dell'editoria

ossia per la trasparenza delle società editoriali; l'altra, accolta

nell'art. 4, secondo comma, e definita esclusivamente in base

all'art. 2359 cod.civ. allo scopo, espressamente perseguito dalla

norma, di impedire situazioni di concentrazione tali da determinare

il superamento del 20 per cento delle copie tirate dai giornali

quotidiani, quando tale situazione fosse riconducibile ad un unico

soggetto od alle società da esso controllate. Riteneva inoltre il

Tribunale che, in base alla limitata nozione di cui al cit. art. 2359

cod. civ., non sussistesse la situazione di controllo dedotta da

tutti gli attori, né poteva avere giuridica rilevanza la figura del

collegamento indiretto, estranea alla previsione dello stesso

ricordato art. 2359. Infine i giudici di primo grado ritenevano che i

promotori dell'azione popolare difettassero di legittimazione attiva

relativamente alla ulteriore domanda di declaratoria di nullità, ai

sensi dell'art. 1, tredicesimo comma, degli atti di trasferimento di

azione Gemina effettuati da Mediobanca (istituto controllato

dall'I.R.I.), stante il carattere eccezionale ed insuscettibile di

applicazione estensiva della azione di nullità prevista dall'art. 4,

sesto comma.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza veniva emanata

la l. 25 febbraio 1987 n. 67 che, tra l'altro, ridefiniva le nozioni

di controllo e di collegamento, con una disposizione espressamente

qualificata come interpretativa dell'ottavo comma dell'art. 4 della

l. n. 416 del 1981 (come modificato prima dalle leggi 30 aprile 1983,

n. 137 e 10 gennaio 1985, n, 1 e poi dalla stessa l. n. 67 del 1987);

inoltre la medesima legge n. 67 del 1987 stabiliva che l'elevazione

del limite delle tirature in ambito nazionale - disposta nel suo art.

3, primo comma, al fine di determinare la "posizione dominante" di

un'impresa editoriale - dal 20 al 30 per cento era applicabile a

tutte le operazioni compiute successivamente all'entrata in vigore

della l. n. 416 del 1981.

Contro la sentenza proponevano appello il garante per l'editoria

con atto notificato in data 23 ottobre 1987, e alcuni promotori

dell'azione popolare con atto notificato il successivo 18 dicembre.

Disposta la riunione delle impugnazioni, la Corte d'appello di

Milano con ordinanza 14 marzo 1989 sollevava due questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 3,

secondo, terzo e quattordicesimo comma, della cit. l. n. 67 del 1987,

dubitando che esse contrastassero con alcune norme della

Costituzione, di cui si farà in prosieguo specifico cenno.

Il garante dell'editoria e gli attori popolari eccepivano

l'inammissibilità della questione relativa all'art. 3, terzo comma,

l. 67 del 1987, in quanto l'art. 4 della l. n. 416 del 1981 andava

inteso nel senso ampio da loro già indicato negli atti del giudizio

di primo grado, onde era inutile applicare nella specie la

disposizione sopravvenuta e attualmente impugnata.

Analoga eccezione veniva sollevata dal Presidente del Consiglio

dei ministri, che svolgeva le stesse deduzioni del garante, essendo

entrambi difesi dall'Avvocatura dello Stato.

L'ammissibilità della prima questione veniva contestata anche

dalla S.I.C.I.N.D. e da altri appellati sul rilievo che, in base alla

sopravvenuta legge (n. 67 del 1987), i presupposti di legittimazione

del garante e degli attori popolari erano stati modificati e quindi,

a loro dire, l'appello dagli stessi proposto non poteva essere

proseguito. La soc. Fiat eccepiva anche il suo difetto di

legittimazione passiva.

Nel merito, il garante e gli attori popolari, mentre sostenevano

la legittimità della ricordata disposizione della l. n. 67 del 1987

relativa alla definizione del controllo e al collegamento, che

consideravano correttamente interpretativa dell'art. 4 l. n. 416 del

1981 e quindi dotata di effetto retroattivo, eccepivano invece

l'illegittimità della stessa retroattività quanto all'elevazione

del "tetto" di concentrazione, definendola arbitraria e

ingiustificata.

Gli appellati erano su opposte posizioni, deducendo che, mentre

illegittima era la ricordata qualifica di legge interpretativa,

nessuna violazione poteva riscontrarsi rispetto alla seconda parte

del cit. art. 3, terzo comma, la quale, riservando loro un

trattamento più favorevole, non violava con la sua retroattività

l'affidamento riposto nella precedente normativa.

Queste argomentazioni venivano svolte, oltreché negli atti di

costituzione, anche in memorie presentate in prossimità

dell'udienza. Considerato in diritto

1. - Osserva preliminarmente la Corte come, nonostante il tenore

letterale, da cui potrebbe dedursi che l'ordinanza di remissione

impugni gli artt. 1, secondo comma, e 3, secondo, terzo e

quattordicesimo comma, della legge 25 febbraio 1987 n. 67 (Rinnovo

della legge 5 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese

editrici e provvidenze per l'editoria), in effetti la censura

concerna soltanto il cit. art. 3, terzo comma. Il giudice a quo non

impugna invero la nuova normativa per quanto riguarda la sua

efficacia futura, ma dubita della legittimità costituzionale

dell'indicata disposizione riguardo ad entrambe le parti di cui essa

si compone e precisamente: a) la qualificazione di norma

interpretativa - con il conseguente effetto retroattivo - dell'art.

4, secondo e terzo comma, cit. l. n. 416 del 1981, conferita al

disposto di cui all'art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 67

del 1987, relativo alla definizione del "controllo" e del

"collegamento" tra imprese editoriali; b) l'attribuzione diretta di

efficacia in ordine a tutte le operazioni successive alla suindicata

l. n. 416 del 1981, ossia operatività retroattiva dell'elevazione

del tetto dal 20 al 30 per cento, disposta dalla stessa l. n. 67 del

1987 (art. 3, primo comma, lett. d) ai fini dell'individuazione della

posizione dominante in capo al soggetto titolare di rapporti con

società editrici di giornali quotidiani.

Soltanto contro la ricordata qualifica di norma interpretativa con

l'intrinseco conseguente effetto retroattivo - (sub a) e contro

l'efficacia retroattiva direttamente disposta (sub b) si appuntano le

critiche del giudice a quo e conseguentemente le due questioni

suddette rappresentano l'esclusivo oggetto del giudizio di

costituzionalità.

2. - Relativamente alla prima di esse sono state mosse varie

eccezioni di inammissibilità per irrilevanza nel giudizio

principale.

La S.I.C.I.N.D. e altre appellate osservano che la disciplina

sopravvenuta della l. n. 67 del 1987 ha regolato diversamente le

modalità e i requisiti prescritti per la proposizione dell'azione di

annullamento da parte del garante dell'editoria e degli attori

popolari; da ciò deducono che, per effetto del principio

dell'immediata applicazione delle norme processuali, i soggetti

suindicati avrebbero perduto l'originaria legittimazione processuale

e quindi non avrebbero potuto iniziare né proseguire il giudizio

relativo all'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. In

contrario va però rilevato che il principio dell'immediata

applicazione della sopravvenuta legge processuale si applica (ove

manchi, come nella specie, una disciplina transitoria) soltanto agli

atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa:

questa non retroagisce, invece, su quelli anteriormente compiuti, i

quali sono regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit

actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

Essendo stata l'azione proposta mentre era in vigore la cit. l. n.

416 del 1981 deve quindi escludersi il dedotto difetto di

legittimazione che, tra l'altro, determinerebbe l'assurda conseguenza

del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Neppure può condividersi il rilievo formulato dal garante e dagli

attori popolari, per cui il giudizio avrebbe dovuto essere definito

in base alla l. n. 416 del 1981, secondo l'interpretazione da loro

sostenuta, diversa da quella accolta dal giudice di primo grado,

restando quindi estranea al thema decidendum la cit. l. n. 67 del

1987, che forma oggetto delle due questioni di costituzionalità. Ma

è chiaro come in tal modo si pretenda di discutere in questa sede la

causa di merito, la cui cognizione appartiene esclusivamente al

giudice del processo principale, che deve interpretare e stabilire il

significato normativo della suddetta legge n. 416 del 1981 (e

precisamente degli artt. 1 e 4). La Corte, non può discostarsi,

stante la natura e i limiti del giudizio di costituzionalità,

dall'iter argomentativo del giudice a quo, il quale, non aderendo

intuitivamente alla tesi degli appellanti, ha ritenuto sussistere un

nesso di dipendenza tra la decisione della causa e la norma suddetta,

ed appunto perciò ha sollecitato l'accertamento relativo alla

legittimità costituzionale di essa.

Infine, va pure disattesa l'eccezione della Fiat che, da una sua

asserita mancanza di legittimazione passiva, trae motivo per

associarsi all'eccezione di inammissibilità per irrilevanza nei suoi

confronti delle proposte questioni. Trattasi però anche qui di

problemi concernenti il merito della controversia, in quanto viene

dedotta l'insussistenza di rapporti idonei a determinare le figure

del "controllo" o del "collegamento", la cui valutazione esula

dall'ambito del giudizio di costituzionalità, in quanto forma

esclusivo oggetto del giudizio principale.

3. - Nel merito, osserva la Corte che il cit. art. 3, terzo comma,

l. n. 67 del 1987, relativo nella prima parte alla richiamata

qualificazione, attribuita al secondo comma, di norma interpretativa

dell'art. 4 l. 416 del 1981, è censurata da due diversi profili.

Il primo di essi concerne l'ammissibilità sotto un aspetto

generale delle leggi interpretative e, da questo angolo visuale, la

proposta questione non può ritenersi fondata, in conformità

all'ormai ultratrentennale giurisprudenza costituzionale (cfr. sent.

n. 118 del 1957), che è stata ribadita anche di recente (cfr. sentt.

nn. 123 e 233 del 1988). Nelle varie decisioni non è mancata invero

qualche lieve differenza argomentativa (cfr., ad es. la sent. n. 187

del 1981 rispetto a quelle ora citate nn. 123 e 233/88), ma il nucleo

centrale dell'indicato orientamento è rimasto essenzialmente

immutato.

La legge interpretativa, per vero, non viola di per sé gli artt.

101, 102 e 104 Cost., indicati nell'ordinanza di rimessione, a meno

che essa non leda il giudicato già formatosi o non sia

intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso. Se queste

circostanze, come nella specie, non ricorrono (per vero, il giudice a

quo adombra il sospetto di una preordinata interferenza, ma esso non

è suffragato da elementi consistenti ed univoci), si deve escludere

che le attribuzioni del potere giudiziario siano vulnerate, in quanto

legislatore e giudice agiscono su piani diversi: l'uno su quello suo

proprio, introducendo nell'ordinamento un quid novi che rende

obbligatorio per tutti il significato normativo dato ad un precedente

atto legislativo, l'altro applicando al caso concreto la legge intesa

secondo le comuni regole d'ermeneutica.

Né le leggi interpretative sono escluse dalle disposizioni degli

artt. 24 e 25, primo comma, Cost., alle quali fa anche riferimento il

giudice a quo: esse invero, operando sul piano delle fonti, non

escludono né comprimono la tutela giurisdizionale delle posizioni

giuridiche di cui il soggetto è titolare; né tantomeno sono in

contrasto con il principio del giudice naturale, che chiaramente non

risulta affatto violato in relazione a quanto già osservato.

Fuor di proposito, appare, infine, il generico accenno

dell'ordinanza di remissione all'art. 25, secondo comma, Cost.,

concernente il divieto di retroattività delle norme penali, il quale

conseguentemente non è applicabile nella fattispecie, che riguarda

la validità di alcuni negozi giuridici.

4. - Fondata è invece la questione sotto il secondo dei profili

dedotti, essendo chiaro che il legislatore, oltrepassando i limiti di

ragionevolezza, ha definito interpretativa una disciplina che,

invece, ha natura innovativa.

In conformità ad una costante giurisprudenza (cfr. da ultimo la

sent. n. 233 del 1988), va riconosciuto carattere interpretativo

soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma

interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia

una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto

precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella

precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le

quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad

essere modificate separatamente.

Ora, ribadito che la Corte non può occuparsi della portata delle

norme degli artt. 1 e 4, secondo e terzo comma, l. n. 416 del 1981,

il cui esame spetta esclusivamente al giudice del processo

principale, si osserva che la disposizione censurata pretende di

interpretare l'art. 4 l. n. 416 del 1981, mediante il precetto

dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge. Ma il riferimento a

tale norma appare operato in maniera veramente singolare perché non

riguarda l'originaria formulazione di essa e neppure le modificazioni

successivamente apportate con le leggi 30 aprile 1983 n. 137 e 10

gennaio 1985 n. 1 - il che già farebbe dubitare dell'attribuito

carattere interpretativo -, ma è compiuto con l'espresso richiamo al

cit. art. 1 come integralmente riscritto dalla l. n. 67 del 1987

(art. 1, secondo comma) con una previsione normativa non coincidente

affatto con quella della formulazione originaria (tra l'altro, cfr.,

oltre le numerose sostanziali differenze, particolarmente le nuove

disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e)). La diversità tra la

vecchia disciplina e quella sopravvenuta è pienamente avvertita

dallo stesso legislatore, il quale non accenna affatto ad

un'operazione ermeneutica, ma espressamente stabilisce all'art. 1

della l. n. 67 del 1987 che l'art. 1 della l. n. 416 del 1981 è

"sostituito" dalla nuova disposizione e proprio in tale ottica,

seguendo rigorosamente il suo iter logico, provvede con il

quattordicesimo comma dello stesso articolo all'abrogazione della

norma anteriore: la quale, per contro, se si fosse trattato di norma

autenticamente interpretata, avrebbe dovuto rimanere in vita, quale

componente della complessa fattispecie normativa costituita dalla

legge interpretata e da quella interpretativa.

Il rilevato carattere innovativo risulta peraltro anche pienamente

confermato dai lavori preparatori (cfr.: 1) Camera dei deputati,

Bollettino commissioni, 1986, 547, che parla di norme

antimonopolistiche più severe; 713, dove si precisa che trattasi di

una nuova e più pregnante definizione dell'influenza dominante quale

sintomo peculiare del rapporto di controllo; 2) Senato della

Repubblica, Bollettino Giunte e Commissioni, 1987, 647 che pure

afferma trattarsi di sostanziali modificazioni alla l. n. 416 del

1981). Né va omesso di ricordare che la norma censurata è stata

introdotta dal Comitato ristretto della Camera dei Deputati senza

alcuna spiegazione e alcun accenno ai ricordati interventi

governativi e parlamentari, con i quali contrasta in maniera

stridente, riferendosi questi concordemente ad una nuova disciplina

suggerita dall'insufficienza di quella allora vigente.

In tale quadro è evidente che si è chiaramente fuori dall'ambito

di un'interpretazione autentica: precisamente, con la l. n. 67 del

1987 il legislatore ha notevolmente modificato la disciplina

precedente (l. n. 416 del 1981), illegittimamente disponendo peraltro

che quello era il significato della suindicata normativa

preesistente. Cade così con la qualifica arbitrariamente attribuita

la conseguente efficacia retroattiva, e pertanto la nuova disciplina

ex l. n. 67 del 1987 è applicabile secondo la disciplina generale

della legge nel tempo.

5. - Il garante per l'editoria e gli attori popolari richiamano

l'interesse pubblico che permea la materia, e che, a loro dire,

dovrebbe fare propendere a favore dell'interpretazione autentica, da

loro sostenuta in via subordinata a quella principale sopra indicata

(risoluzione della controversia esclusivamente in base alla l. n. 416

del 1981). Indubbiamente l'interesse pubblico caratterizza l'intera

materia e precisamente coinvolge il fondamentale valore

costituzionale del pluralismo dell'informazione (art. 21 Cost.); ma,

in uno Stato di diritto, qualsiasi bene giuridico non può trovare

tutela se non secondo le regole obiettive poste dalla normativa

costituzionale. Il bene tutelato - anche se come nella specie,

particolarmente importante, anzi addirittura essenziale - non può

permettere la violazione della disciplina delle fonti legislative, la

quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell'intera

comunità nazionale e per la credibilità stessa dell'ordinamento

democratico statuale. Per contro nella specie il legislatore, come si

è detto, ha arbitrariamente distorto la tipica funzione

dell'interpretazione autentica (alla quale si deve far ricorso con

attenta e responsabile moderazione) con il connaturato effetto

retroattivo.

Né, intuitivamente, sarebbe possibile prendere in considerazione

soltanto tale effetto (retroattivo) prescindendo dalla qualificazione

della norma, giacché esso discende rigorosamente dalla suddetta

qualificazione e non è stato voluto dal legislatore in maniera

autonoma, come invece è statuito nella seconda parte della stessa

disposizione. Ché, anzi, la comparazione tra le due previsioni

esclude all'evidenza la possibilità di ritenere, discostandosi

dall'impianto legislativo, la sussistenza di un effetto retroattivo

non collegato alla natura della norma. Senza dire che l'ipotizzato

orientamento incontrerebbe le obiezioni concernenti la certezza dei

rapporti giuridici, di cui si dirà in ordine alla seconda parte

della stessa disposizione.

6. - In conclusione, stante l'inequivoca irrazionalità in cui è

incorso il legislatore, che ha utilizzato l'interpretazione

autentica, al di là della funzione che le è propria, va ritenuta,

in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale del

cit. art. 3, terzo comma, l. n. 67 del 1987, nella sua prima parte.

Rimane quindi assorbito l'esame dell'altro parametro (art. 41

Cost.) indicato nell'ordinanza di remissione. Esso, peraltro, in

relazione a quanto già accennato, non sembra utilizzabile nella

fattispecie, non essendo applicabile (il che è particolarmente

importante ai fini dell'altra questione) l'invocato principio

dell'affidamento, il quale è connesso alla libertà dell'iniziativa

economica privata, da garantire, come è ormai ius receptum, non solo

nel momento iniziale, ma anche durante il suo dinamico sviluppo, al

quale appunto si ricollega il ricordato principio. Però nell'area

considerata le posizioni di autonomia privata (come quelle relative

ai negozi intercorrenti tra imprese editrici) hanno un rilievo

secondario e non sono pertanto idonee ad incidere sul ricordato

valore ex art. 21 Cost.

7. - Il difetto di razionalità rilevato per la prima questione

sussiste anche rispetto all'altra parte contenuta nello stesso

all'art. 3, terzo comma, l. n. 67 del 1987. Con essa è stata

direttamente disposta (senza il tramite di una norma interpretativa)

l'efficacia retroattiva (rendendola applicabile a tutte le operazioni

realizzate dopo l'entrata in vigore della legge n. 416 del 1981)

della disposizione che ha elevato il "tetto" in ordine

all'individuazione della posizione dominante ai fini del

"collegamento" dal 20 al 30 per cento della tiratura dei giornali

quotidiani.

È noto come, al di là della materia penale (art. 25, secondo

comma, Cost.), la Carta fondamentale non vieta leggi retroattive, ma

esse sono soggette al generale sindacato di ragionevolezza anche per

quanto riguarda l'effetto (retroattivo) suindicato. Ciò posto, è

agevole rilevare come nella specie risulti priva di razionale

fondamento l'attribuzione di un'efficacia estesa retroattivamente per

un periodo di ben sei anni: con essa infatti è stata conferita

validità a negozi giuridici che inizialmente erano invalidi - e tali

sono rimasti per lungo tempo - in quanto considerati contrastanti,

secondo la ratio della legge allora in vigore, e il suo inequivoco

tenore letterale, con la tutela del valore espresso dal ricordato

art. 21 Cost.

Non sussiste invero alcun elemento che possa fornire un fondamento

razionale alla disposta retroattività, su cui tacciono del tutto i

lavori preparatori che insistentemente ripetono invece l'esigenza di

una disciplina più rigorosa. In sintesi, la norma in esame risulta

della massima incoerenza e deve aggiungersi che tale profonda

incongruenza si estende all'intero complesso normativo, il quale,

come nota giustamente l'Avvocatura dello Stato, da un lato vuole

penalizzare determinate situazioni ricorrendo all'interpretazione

autentica stabilita nella prima parte della norma censurata, e

dall'altro pretende di sanare le stesse situazioni mediante

l'efficacia retroattiva prevista nella seconda parte della stessa

norma.

Né può omettersi di rilevare che l'irretroattività costituisce

un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se

pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità

costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur

sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva

causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi,

in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio

cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini.

Né, infine, può considerarsi esatta la deduzione avanzata dalla

S.I.C.I.N.D. e da altre società appellate, secondo cui la

retroattività in esame, non comprimendo una posizione soggettiva del

privato, anzi dettando una disposizione a suo favore, non violerebbe

il principio dell'affidamento. In contrario è sufficiente ripetere

l'inutilizzabilità di detto principio, in quanto non trattasi di

materia caratterizzata dalla libertà all'iniziativa privata, bensì

- come sopra si è osservato (n. 6) - dal preminente interesse

pubblico correlato al principio dell'art. 21 Cost.; conseguentemente,

a parte ogni altro rilievo, la proposta distinzione di efficacia

retroattiva in malam o in bonam partem, non può trovare ingresso.

Conclusivamente in base alle suesposte considerazioni non è

dubitabile che la previsione retroattiva in esame sia viziata da

irrazionalità e violi pertanto il ricordato principio di

ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Risultando fondate entrambe le proposte questioni, la pronuncia di

illegittimità deve colpire l'intero terzo comma del cit. art. 3 l.

n. 67 del 1987 che contiene entrambe le disposizioni censurate.

È appena il caso di aggiungere come, caduta la suddetta norma

transitoria, tutte le altre disposizioni della cit. l. n. 67 del 1987

mantengano la loro efficacia dal giorno dell'entrata in vigore della

legge medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,

della legge 25 febbraio 1987 n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981

n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per

l'editoria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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