Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione dell'elenco

dei protesti cambiari), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo

1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra De

Tomassi Cinzia e C.C.I.A.A. di Roma, iscritta al n. 645 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di De Tomassi Cinzia nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In una fattispecie nella quale era stato elevato protesto di

un assegno bancario di L. 3.750.000 per mancato pagamento dovuto ad

un asserito incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo, il

Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 22 marzo 1993, dopo aver

provveduto in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. alla sospensione della

pubblicazione del protesto sul bollettino ufficiale, sollevava

d'ufficio, nel successivo giudizio di merito per definitiva

cancellazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione

dell'elenco dei protesti cambiari), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui si prevede l'obbligo per la Camera

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di provvedere alla

pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'elenco di tutti i

protesti elevati nella circoscrizione, senza distinguere quelli

dovuti a colpa del debitore da quelli dovuti a fatti non imputabili

al debitore stesso.

Il Pretore sottolinea gli effetti in ordine alla credibilità

personale e commerciale derivanti dalla pubblicazione del protesto

sul bollettino ufficiale e il conseguente ingiustificato nocumento

nella ipotesi di incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo,

ipotesi che aveva dalla legge lo stesso trattamento della difforme

situazione del mancato pagamento per fatto imputabile al debitore.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita Cinzia

De Tomassi, ricorrente nel giudizio a quo, rilevando la

particolarità della ratio della norma, la quale avrebbe come scopo,

attraverso la pubblicazione nel bollettino ufficiale, di rendere

edotti i terzi della inaffidabilità dei debitori.

Tale ratio non verrebbe integrata in tutti i casi in cui i debitori

siano in realtà vittime di illeciti, o abbiano smarrito senza colpa

il titolo che è poi circolato all'insaputa o contro la loro

volontà.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la infondatezza della questione.

La difesa erariale motiva tale richiesta segnalando che il giudice

rimettente da un lato non avrebbe considerato il disposto dell'art.

13 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), come

modificato ed integrato dagli artt. 2 e 3 della legge 12 febbraio

1955, n. 77, i quali stabiliscono che l'elenco dei protesti che i

pubblici ufficiali abilitati ad elevarli devono trasmettere al

Presidente del Tribunale debbono contenere anche l'indicazione dei

motivi del rifiuto del pagamento. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77

(Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari) nella parte in cui,

regolando la pubblicazione di tutti i protesti, senza prevedere

l'esclusione delle ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a

causa non imputabile al debitore, lede l'esigenza di tutelare il buon

nome commerciale e la onorabilità della persona in genere contro

fatti indipendenti o comunque contrari alla sua volontà. Da ciò

conseguirebbe la disparità di trattamento censurabile, secondo il

giudice a quo, in relazione all'art. 3 della Costituzione. La

disposizione, infatti, parificherebbe ingiustificatamente soggetti

che si trovano in una situazione giuridica profondamente diversa: gli

uni, soggetti ai quali è imputabile il mancato pagamento della

prestazione portata dal titolo; gli altri, vittime di un illecito

civile o penale.

2. - Questa Corte è già più volte intervenuta nella materia dei

protesti cambiari, orientando costantemente la propria giurisprudenza

alla ricerca di un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore

incolpevole protestato con la (talvolta) contrapposta esigenza della

tempestiva ed esauriente conoscenza del mancato pagamento dei titoli

di credito.

In particolare, con ordinanza n. 183 del 1983, ha dichiarato

manifestamente inammissibile (per difetto di legittimazione del

giudice rimettente) la questione di legittimità costituzionale della

medesima legge 12 febbraio 1955, n. 77, come emendata dalla legge 12

giugno 1973, n. 349, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione. Con sentenza n. 208 del 1988 è stata invece dichiarata

non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla

sussistenza di un termine perentorio per la presentazione

dell'istanza di cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari,

affermandosi che il termine non poteva essere ritenuto irragionevole,

stante il contrapposto interesse dell'ordinamento alla legalità ed

alla certezza dell'atto di protesto.

Con sentenza n. 317 del 1990 la Corte dichiarava l'infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge 12 febbraio 1955, n. 77, nella parte in cui non consentiva al

traente di un assegno protestato di ottenere la cancellazione del

proprio nome dal bollettino dei protesti, da parte del presidente del

tribunale, con la medesima procedura prevista per le cambiali e i

vaglia bancari. La lesione del principio di eguaglianza è stata

esclusa dalla Corte per la non comparabilità della posizione del

debitore cambiario con quella del traente di un assegno.

Successivamente, con ordinanza n. 14 del 1993, questa Corte ha

ribadito le precedenti argomentazioni, considerando ancora

persistenti le ragioni poste alla base della sentenza n. 317 del

1990, anche successivamente alla entrata in vigore della nuova

disciplina sanzionatoria dell'emissione di assegni privi di copertura

di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, che avrebbe invece avuto

l'effetto di attenuare la differenza tra il regime giuridico del

protesto dell'assegno e quello del protesto della cambiale e dei

vaglia cambiari.

3. - Ora il Pretore di Roma, pur avendo di mira la difesa dello

stesso valore giuridico, e cioè la tutela dal pubblico discredito

del debitore erroneamente o incolpevolmente protestato, ravvisa la

violazione dell'art. 3 della Costituzione per la mancanza,

all'interno della norma generale contenuta nella legge 12 febbraio

1955, n. 77 - che prevede la pubblicazione di "tutti" i protesti nel

bollettino ufficiale - di una qualche distinzione che impedisca la

pubblicazione dei protesti elevati per fatti non imputabili al

debitore.

4. - La questione di legittimità così prospettata non è

fondata.

Ed invero va rilevato anzitutto che il censurato secondo comma

dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 comporta, di per sé,

una differenziazione rilevante ai fini della salvaguardia del buon

nome commerciale del debitore e della onorabilità della sua persona.

Tale norma, infatti, mentre assoggetta le Camere di commercio alla

pubblicazione di tutti i protesti levati per mancato pagamento di

cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, obbliga altresì

alla contestuale pubblicazione delle relative "dichiarazioni di

rifiuto di pagamento", le quali - avendo già il protesto la funzione

di documentare il mancato pagamento - sono appunto preordinate a

rendere pubblici gli eventuali motivi di non colpevolezza del

rifiuto, attenuando così, se non elidendo, il discredito del

debitore.

Ritiene la Corte che la circostanza per la quale tutti i protesti

siano accompagnati nel loro iter da idonee motivazioni, costituisca

un elemento notevole per preservare il buon nome commerciale del

debitore colpevole, e, comunque, tale da distinguere sufficientemente

le diverse situazioni (del debitore colpevole o di quello

incolpevole). E ciò tenendo anche conto del necessario

contemperamento di queste esigenze di tutela col rispetto di un

procedimento che, oltre ad essere d'ordine rigorosamente formale, ha

anche in sé la ratio di proteggere e favorire l'utilizzazione dei

titoli di credito, agevolando peraltro la speditezza e l'efficienza

dei traffici commerciali e delle transazioni economiche.

Alla pubblicazione, contestualmente al protesto, dei motivi del

mancato pagamento, si aggiunge poi la possibilità per il debitore di

far pubblicare successivamente sul bollettino le rettifiche che

ritiene necessarie.

5. - Ma l'ordinamento giuridico appresta ulteriori e più efficaci

mezzi per la tutela del debitore incolpevole.

In realtà l'art. 3 della stessa legge n. 77 del 1955 prevede la

procedura per evitare la pubblicazione sia dei protesti relativi a

titoli pagati nel successivo termine di cinque giorni, sia di quelli

la cui levata viene ritenuta dal presidente del tribunale illegittima

ed erronea.

Inoltre, dopo un dibattito in dottrina e giurisprudenza risalente

a data remota, la legge 12 febbraio 1955, n. 77 è stata interpretata

dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di riconoscere il

potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa

sospensione cautelare ex art. 700 c.p.c. della pubblicazione del

protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinare

nel conseguente giudizio di merito la definitiva cancellazione

dall'elenco dei protesti cambiari, col risultato di inibire la

pubblicazione del protesto stesso.

Tale orientamento consolidato configura i comportamenti posti in

essere dalle Camere di commercio alla stregua di atti materiali

adottati all'infuori di una potestà amministrativa, con la

conseguenza che l'autorità giudiziaria ordinaria, oltre a ordinare

la sospensione della pubblicazione di un protesto già elevato (o

altri provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.), ben può

esercitare successivamente poteri definitivi di cognizione e di

condanna al risarcimento.

Da quanto sopra esposto può conclusivamente affermarsi che il

sistema dei protesti cambiari, come risulta dalle diverse norme

citate e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede una serie di

ipotesi di non pubblicazione di protesti cambiari (in quanto

superati, illegittimi od erronei) e consente, anche per quelli

pubblicati, la contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto di

pagamento o le successive rettifiche, realizzando un trattamento

differenziato fra debitori colpevoli o incolpevoli, nonché un

razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome

commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza del mancato

pagamento dei titoli di credito, ai fini della speditezza ed

efficienza del traffico economico e commerciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77

(Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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