Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,

secondo comma, n. 13, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega

legislativa al Governo per la riforma tributaria), e dell'art. 74 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promossi con ricorsi della

Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia di Trento, della Provincia

di Bolzano e della Regione autonoma della Sardegna, tutti notificati il

14 novembre 1973, depositati in cancelleria il 22 dello stesso mese ed

iscritti, rispettivamente, ai nn. 12, 13, 14 e 15 del registro ricorsi

1973, e con ricorso della Regione siciliana, notificato il 15 novembre

1973, depositato in cancelleria il 26 dello stesso mese ed iscritto al

n. 16 del registro ricorsi 1973.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto

Adige e per le Provincie di Trento e di Bolzano; l'avv. Giuseppe

Guarino, per la Regione sarda, gli avvocati Marcello Mole', Salvatore

Orlando Cascio e Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 14 novembre 1973 e depositato il 22

novembre successivo, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge statale 9 ottobre 1971,

n. 825, recante delega legislativa al Governo per la riforma

tributaria, e dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

contenente norme sulla nominatività obbligatoria delle azioni al

portatore, deducendone il contrasto con gli artt. 1, 5, n. 3, e 34,

secondo comma, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5

(corrispondenti ora agli articoli 1, 9, n. 8, e 52 - inesattamente

indicato come 53 - ultimo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e

con gli artt. 23, 41, 42, secondo comma, 76 e 116 della Costituzione.

Si assume dalla parte ricorrente: a) che la normativa impugnata non

rispetterebbe i principi della separazione costituzionale delle

competenze fra Stato e Regioni (o Provincie), ponendosi come

direttamente abrogativa della legge reg. T.-A.A. 8 agosto 1959, n. 10;

b) che, in particolare, la norma delegata sarebbe illegittima per

eccesso di delega se intesa ad abrogare l'art. 2355 cod. civ., ovvero,

nel caso opposto, per la sua inidoneità ad introdurre il principio

della nominatività obbligatoria dei titoli azionari; c) che ulteriori

ragioni della sua illegittimità risiedono nella circostanza che con

legge tributaria si pretenda di modificare l'ordinamento sostanziale in

materia di regime delle azioni delle società commerciali ed inoltre si

pretenda di generalizzare un tipo di azionariato adottato dalla legge

statale ma non vigente come principio generale anche nei confronti del

legislatore regionale, violando al tempo stesso la riserva di legge

generale e sostantiva fissata all'art. 42 cpv. Cost. per la disciplina

dei modi di acquisto e di godimento della proprietà privata; d) che il

Presidente della Regione avrebbe dovuto intervenire alla seduta del

Consiglio dei ministri che ha approvato la presentazione del disegno di

legge da cui sono scaturite le disposizioni in esame, trattandosi di

questioni che riguardano la Regione; e) che la stessa norma sarebbe

viziata per eccesso di delega e per invasione della competenza

regionale, in quanto non si è limitata ad abolire, agli effetti

fiscali, le deroghe alla nominatività obbligatoria delle azioni

previste dalle leggi regionali, ma ha stabilito che tutte le azioni di

società italiane debbano essere nominative, abrogando così sia l'art.

2355 cod. civ. sia l'art. 109 delle disposizioni di attuazione.

2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con

deduzioni depositate il 4 dicembre 1973, nelle quali contesta anzitutto

la doglianza relativa alla mancata partecipazione del Presidente della

Regione alle sedute del Consiglio dei ministri in cui furono deliberati

gli atti normativi impugnati: e ciò sia perché la riforma tributaria

è di esclusiva competenza dello Stato, sia perché l'intervento

dell'organo regionale riguarderebbe le fattispecie in cui si decidano

provvedimenti amministrativi e non anche quelle in cui si esercita la

funzione legislativa, sia infine perché l'eventuale vizio

procedimentale sarebbe stato assorbito e sanato dal successivo iter

parlamentare.

Respinte come inammissibili in sede di impugnativa diretta le

censure basate esclusivamente su pretese violazioni della Costituzione,

l'Avvocatura dello Stato rileva che né la legge di delegazione, né

quella delegata, avrebbe operato abrogazione rispetto alla legislazione

regionale, limitandosi la prima a fissare un principio direttivo per il

Governo e la seconda a confermare il precetto sulla nominatività delle

azioni nell'ordinamento giuridico generale. L'acquiescenza da parte

dello Stato alle leggi della Sicilia, della Sardegna e del

Trentino-Alto Adige, facoltizzanti l'emissione di azioni al portatore e

non tempestivamente impugnate nonostante vertessero in materia non

appartenente alla potestà regionale, non potrebbe, comunque valere ad

espropriare lo Stato stesso della sua competenza nel settore delle

società e della riforma fiscale, né impedire il legittimo esercizio

di questa con riferimento all'intero territorio nazionale, pur

determinandosi la conseguenza di un eventuale problema di coesistenza

formale fra norme statali e norme regionali contrastanti che sarà

compito del giudice ordinario risolvere in favore delle prime.

Peraltro, nulla esclude che, ad eliminare ogni possibile ostacolo alla

legislazione statale, sia incidentalmente sollevata dalla stessa Corte,

con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza, di

progressività del carico tributario, di riserva alla legge statale per

la disciplina delle garanzie e dei limiti alla proprietà privata e di

territorialità della legge regionale e per contrasto anche rispetto

all'art. 9, n. 8, del nuovo testo dello Statuto speciale in tema di

incremento della produzione industriale, questione di legittimità

della legge reg. T.-A.A. 8 agosto 1959, n. 10: ed in tal senso, nelle

conclusioni della parte resistente intese ad ottenere la reiezione del

ricorso, viene formulata esplicita richiesta.

3. - Anche il Presidente della Provincia autonoma di Trento ed il

Presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige hanno, con

ricorsi entrambi notificati rispettivamente il 14 novembre 1973 e

depositati il 22 novembre successivo proposto impugnazione avverso le

stesse norme statali, chiedendone una declaratoria di illegittimità

costituzionale per ragioni non diverse da quelle prospettate nel

ricorso della Provincia di Bolzano. Ed anche in questi giudizi il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con deduzioni

depositate il 4 dicembre 1973, sostenendo la tesi della infondatezza

dei ricorsi con argomenti analoghi a quelli già svolti ed eccependo

formalmente la illegittimità costituzionale della citata legge

regionale Trentino-Alto Adige n. 10 del 1959.

4. - Un'altra impugnativa dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della

legge statale n. 825 del 1971 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 600 del

1973, per contrasto con gli artt. 14, lett. d, e 21 dello Statuto

speciale e 41, 42, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, viene

dedotta dal Presidente della Regione siciliana, con ricorso notificato

il 15 novembre 1973 e depositato il 26 novembre successivo, nel quale

oltre ad argomenti in parte analoghi a quelli già sviluppati negli

altri ricorsi ricorda il giudizio favorevole alla legittimità

costituzionale della legge reg. 8 luglio 1948, n. 32, di autorizzazione

alla emanazione di azioni al portatore per società costituite per

determinate finalità, pronunziato dall'Alta Corte per la Regione

siciliana nella decisione del 5 luglio-17 agosto 1948, n. 1, e

l'implicito riconoscimento nel trattamento tributario disposto

dall'art. 10 della legge statale 29 dicembre 1962, n. 1745, dal

decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, dalla legge di conversione 12

aprile 1964, n. 191, ed ancora dal decreto-legge 21 febbraio 1967, n.

22, e dall'art. 1 della legge di conversione 21 aprile 1967, n. 209,

della validità del regime differenziato adottato dal legislatore

regionale. Proprio la validità di questo regime e la persistenza del

principio di alternatività dei tipi di azioni, enunciato dall'art.

2355 del codice civile e mai abolito ma solo quiescente perché

temporaneamente sospeso dal r.d. n. 1148 del 1941, rende illegittima la

legge di delegazione e la legge delegata sulla riforma tributaria,

nella parte in cui si propongono l'abrogazione delle anzidette leggi

regionali. D'altra parte, se la norma delegante, che si limita a

prevedere l'abolizione delle deroghe alla nominatività obbligatoria

fosse da intendere nel più concreto significato di una abilitazione ad

emanare disposizioni dirette a realizzare - eventualmente in modo

graduale e tenendo conto delle ragioni e situazioni locali -

l'adattamento della legislazione regionale a regime della nominatività

obbligatoria, salva sempre la competenza legislativa della Regione, si

configurerebbe un vizio autonomo nell'atto di esercizio della

delegazione - sia per mancanza di conferimento di una delega sia per

l'uso del potere delegato per uno scopo estraneo a quello del suo

conferimento - con particolare riferimento alla statuizione secondo cui

"le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato

devono essere nominative".

Infine, ed in via subordinata, il ricorrente sostiene che, se pure

le norme oggetto di impugnazione dovessero reputarsi legittime, non

potrebbero operare nei riguardi delle azioni al portatore già in

circolazione senza violare l'art. 41 della Costituzione, poiché

inciderebbero profondamente sulla posizione degli operatori economici

che in base ad una legge - già riconosciuta valida dal giudice

costituzionale - hanno investito i loro capitali in società che

svolgono la loro attività nell'isola.

5. - Con deduzioni depositate il 4 dicembre 1973, l'Avvocatura

generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del

Presidente del Consiglio dei ministri, sostiene la tesi

dell'infondatezza del ricorso ed in tal senso precisa le sue

conclusioni, previa occorrendo declaratoria di illegittimità

costituzionale in via incidentale della legge reg. sic. 8 luglio 1948,

n. 32.

6. - Un quinto ricorso promosso dal Presidente della Regione

autonoma della Sardegna con atto notificato il 14 novembre 1973 e

depositato il 22 novembre successivo, chiede una pronuncia di

incostituzionalità della stessa normativa statale per contrasto con

gli artt. 4, 51 e 47 dello Statuto speciale di quella Regione e con

gli artt. 3, 41 e 76 della Costituzione.

Oltre ai motivi comuni agli altri ricorsi, la difesa di questa

Regione, che muove dalla duplice premessa della legittimità

costituzionale della legge reg. sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della

sua inerenza alla materia dell'industria e commercio di cui all'art. 4,

lett. a, dello Statuto speciale, deduce in particolare che, ai sensi di

questa norma, la potestà legislativa' concorrente della Sardegna non

può essere limitata se non da principi fissati in leggi dello Stato

vigenti anteriormente al suo esercizio ovvero inerenti specificamente

alla singola materia ed alla sola Regione ricorrente; che la normativa

statale realizzerebbe anche una disparità di trattamento, disponendo

l'abrogazione delle norme regionali autorizzanti l'emissione di titoli

azionari al portatore e consentendo, ad un tempo, secondo mera

opportunità numerose altre deroghe ed esenzioni al principio

dell'imposta unica sul reddito; ed inoltre che dall'art. 51 dello

Statuto si evince un limite di carattere generale per le norme statali

in materia economica e finanziaria manifestamente dannose per l'isola.

Infine, un'eventuale interpretazione retroattiva dell'art. 74 del

d.P.R. n. 600 del 1973 implicherebbe violazione degli artt. 76, 3, 41 e

42 della Costituzione, mentre ulteriore contrasto con lo stesso art. 76

e con il già ricordato art. 4, lettera a, dello Statuto discenderebbe

dal carattere di completezza e di dettaglio della disposizione

delegata, invasiva anche sotto questo profilo della competenza

regionale.

7. - Anche di questo ricorso il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiede, con deduzioni depositate il 4 dicembre 1973, la reiezione,

sollevando questione incidentale di legittimità costituzionale

relativamente alla legge reg. sarda n. 10 del 12 aprile 1957.

8. - Nella pubblica udienza i difensori delle parti hanno insistito

nelle argomentazioni e conclusioni rispettivamente formulate, come

sopra riassunte. Considerato in diritto :

1. - I ricorsi del Presidente della Regione siciliana, del

Presidente della Regione sarda, del Presidente della Regione del

Trentino-Alto Adige e dei Presidenti delle Provincie autonome di Trento

e di Bolzano hanno il medesimo oggetto e propongono questioni identiche

o strettamente connesse. I relativi giudizi vanno pertanto decisi

congiuntamente.

2. - Benché nessuna eccezione sia stata mossa al riguardo dalla

difesa dello Stato, la Corte deve accertare preliminarmente

l'ammissibilità dei ricorsi, di identico contenuto, proposti dal

Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e dai Presidenti delle

Provincie di Trento e di Bolzano.

La legittimazione del primo si giustifica alla stregua di

considerazioni strettamente analoghe a quelle svolte nella sent. n. 111

del 1972, nel senso, cioè, che, avendo l'art. 56 della legge cost. n.

1 del 1971 (art. 106 del t.u. Statuto del Trentino-Alto Adige)

mantenuto ferme le leggi regionali in vigore al 20 gennaio 1972 su

materie trasferite alla competenza delle Provincie sino a che queste

non abbiano a disporre diversamente, permane l'interesse della Regione

ad impugnare leggi statali che, come nella specie, abroghino leggi da

essa a suo tempo emanate e che assumono riferibili alle materie

trasferite.

Ma anche le Provincie sono legittimate a ricorrere, perché d'ora

in poi, per effetto delle modificazioni apportate allo Statuto dalla

menzionata legge costituzionale, la materia della quale si lamenta una

illegittima invasione ad opera dello Stato è diventata di loro

competenza.

Tutti i ricorsi sono pertanto ammissibili.

3. - Vanno disattese le censure mosse all'art. 10, secondo comma,

n. 13, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e all'art. 74 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, per violazione degli articoli 34, secondo

comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige (ora 40 del relativo testo

unico), 21, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana e 47,

capoverso, dello Statuto della Regione della Sardegna, per il mancato

invito ai Presidenti delle Regioni e Provincie ricorrenti a partecipare

alle sedute in cui il Consiglio dei ministri, ebbe ad approvare, in un

primo momento, il testo del disegno di legge contenente la delega alla

riforma tributaria, nonché, in un secondo momento, il testo del

decreto legislativo in base ad essa adottato.

A prescindere dal rilievo che, come si dirà subito appresso al

punto 5 esaminando il merito dei ricorsi, nella specie le Regioni e le

Provincie non potevano vantare, semmai, che un mero interesse di fatto,

ma non quell'interesse giuridicamente rilevante e differenziato che si

richiede dalle invocate norme statutarie (così come questa Corte ha

ritenuto con le sentenze n. 4 del 1966 e n. 1 del 1968), è certo, in

linea più generale, che l'intervento dei Presidenti regionali e

provinciali non può considerarsi prescritto anche per atti legislativi

o comunque ricollegantisi quali presupposti al procedimento legislativo

vero e proprio. Basta a convincerne l'equiparazione, quanto alla

"forza" o "valore" ad essi riconosciuti, dei decreti legislativi e dei

decreti-legge alle leggi formali e, con particolare riguardo a queste

ultime, alla fungibilità ed equipollenza di effetti tra le varie forme

di iniziativa previste dall'art. 71 della Costituzione: che logicamente

non consente di riservare un trattamento diverso a quella governativa,

nella quale, ricorrendo in ipotesi l'interesse qualificato delle

Regioni, questo avrebbe ingresso nella fase della deliberazione

consiliare, mentre un tale inserimento sarebbe escluso nelle altre, che

pur potrebbero avere ad oggetto identica materia. A ritenere

altrimenti, si perverrebbe alla conseguenza di far dipendere la

possibilità per le Regioni di influire, in modo più o meno incisivo,

sui contenuti della legislazione statale che indirettamente le

concerna, dalla forma di volta in volta prescelta per legiferare.

D'altronde, sia pure limitatamente alle Regioni, l'ordinamento

appresta altri mezzi utili a dare ingresso ai loro particolari

interessi nello svolgimento della funzione legislativa spettante allo

Stato nelle materie di sua competenza: le Regioni, hanno, infatti,

l'iniziativa legislativa e possono formulare voti (cfr. art. 121 Cost.,

art. 51 alinea St. sardo, art. 18 St. sic., art. 35 t.u. St. T.-A.A.,

art. 26 St. F.-V.G.), a tacere anche, per quanto riguarda la Regione

della Sardegna, dello speciale strumento previsto dall'art. 51 cpv.,

del relativo Statuto, cui si richiama ad altro fine, la difesa della

Regione, e del quale si dirà appresso al punto 8.

4. - Passando alle censure che investono nella loro sostanza

precettiva l'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge del 1971, che

delega il Governo a disporre la "abolizione delle deroghe al principio

della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previste nelle

leggi di Regioni a statuto speciale", e l'art. 74 del decreto delegato,

dov'è stabilito che "le azioni di tutte le società aventi sede nel

territorio dello Stato devono essere nominative", aggiungendosi poi una

particolareggiata disciplina transitoria in ordine alle azioni

anteriormente emesse, vanno dichiarate inammissibili in questa sede,

conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, quelle aventi

ad oggetto asserite violazioni di disposizioni costituzionali

insuscettibili di concretare invasioni di competenze statutariamente

spettanti alle Regioni e alle Provincie ricorrenti.

5. - Le rimanenti censure si riassumono, per la maggior parte,

nella questione concernente l'ammissibilità o meno che leggi statali

dispongano l'abrogazione di leggi regionali, come nella specie si è

verificato nei confronti della legge regionale siciliana 8 luglio 1948,

n. 32, della legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della legge

della Regione del Trentino-Alto Adige 8 agosto 1959, n. 10 (tutte

autorizzanti l'emissione di azioni al portatore), in forza del

combinato disposto del rammentato n. 13 dell'art. 10 della legge di

delega e dell'art. 74 del decreto presidenziale n. 600 pure citato.

La risposta affermativa e la conseguente non fondatezza della

questione discendono pienamente dai principi che presiedono alla

ripartizione della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni (e le

Provincie autonome di Trento e Bolzano): sempre circoscritta a

particolari materie quest'ultima; residuale, e quindi generale, la

prima. Dove una materia non è espressamente attribuita alla competenza

regionale, si afferma, perciò, e si espande nella sua pienezza la

potestà legislativa dello Stato. Persino sulle materie di competenza

regionale, ove questa sia bipartita o concorrente, permane una

competenza statale, limitatamente alla posizione e successiva

modificazione dei principi; ed in ogni caso, anche trattandosi di

materie devolute a competenze regionali di tipo primario, resta pur

sempre allo Stato il potere di dettare le norme fondamentali delle

riforme economico-sociali e di dare attuazione legislativa agli

obblighi internazionalmente assunti.

Ora, non può dubitarsi che le disposizioni denunciate nella specie

siano espressione di una potestà legislativa spettante unicamente allo

Stato.

Tanto il principio del n. 13 dell'art. 10 della legge, quanto

l'art. 74 del decreto delegato n. 600, infatti, hanno specifico

riferimento al regime legale delle società e delle azioni che queste

sono autorizzate ad emettere, come risulta confermato dalla stessa

rubrica del detto art. 74, che si intitola "nominatività obbligatoria

dei titoli azionari". E, come questa Corte ebbe già ad affermare nella

sent. n. 66 del 1961, "la disciplina delle società non riguarda i

soggetti di questa o quella attività economica, ma riguarda, in

generale, le forme di esercizio collettivo dell'impresa", e pertanto

non può non avere quel carattere unitario, che soltanto l'essere posta

dalla legislazione statale è in grado di conferirle.

A identica conclusione si perverrebbe anche a considerare la

normativa specificamente rivolta al regime delle azioni societarie, che

forma oggetto dei ricorsi, nel suo nesso di strumentalità con i fini

della riforma tributaria (certamente né irrazionale né pretestuoso, a

prescindere da ogni valutazione di politica economica e finanziaria

estranea a questa sede) perché, come finiscono per ammettere alcuni

tra gli scritti di causa delle difese regionali, soltanto la

legislazione statale poteva validamente riformare il sistema

tributario, che d'altronde dev'essere, almeno tendenzialmente, uniforme

in tutto il territorio nazionale.

Sotto l'uno come sotto l'altro punto di vista, dunque, sussiste la

competenza della legge statale: alla forza della quale inerisce la

idoneità ad abrogare, espressamente od implicitamente, qualsiasi norma

che su quella materia fosse per l'innanzi in vigore (non importa se

validamente o meno), fatta eccezione delle norme di grado

costituzionale ed entro i limiti - beninteso - da queste ultime

eventualmente stabiliti per determinate ipotesi.

Conseguentemente diventano anche manifestamente irrilevanti le

questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione

siciliana, della Regione sarda e della Regione Trentino-Alto Adige,

prospettate - in linea, d'altronde, subordinata - dalla difesa dello

Stato.

6. - Privo di fondamento è l'argomento, addotto dalle difese

regionali, di un preteso riconoscimento che lo Stato avrebbe effettuato

della difforme anteriore legislazione regionale in tema di azioni

societarie, con il farvi riferimento in una serie di provvedimenti

legislativi successivamente adottati, nonché, da ultimo, nello stesso

art. 10, n. 13, della legge di delega alla riforma tributaria.

Giacché, in primo luogo, ove pure un siffatto riconoscimento fosse

davvero intervenuto e quelle disposizioni a suo tempo emanate dalle

Regioni fossero state in qualche modo convalidate, ciò non sarebbe

stato di ostacolo alla loro abrogazione (l'effetto abrogativo

verificandosi indipendentemente dalla validità o invalidità delle

norme su cui incide); mentre è comunque certo, in secondo luogo, che

semplici leggi ordinarie non avrebbero potuto legittimamente sanare i

vizi di incostituzionalità delle leggi regionali preesistenti,

operando addirittura uno spostamento di competenze normative dallo

Stato alle Regioni.

Né vale opporre il preteso "giudicato" che sarebbe costituito

dalla pronuncia, con la quale l'Alta Corte per la Regione siciliana

ebbe a ritenere non incostituzionale la legge regionale siciliana del

1948, in precedenza ricordata, allora impugnata dal Commissario dello

Stato, perché le sentenze costituzionali che dichiarano la non

fondatezza di una questione non producono effetti che trascendano quel

determinato rapporto processuale in cui sono intervenute: non

conferiscono alcun crisma di legittimità alle disposizioni che ne

formavano l'oggetto, e perciò non precludono la riproposizione della

medesima questione, né impediscono alla Corte, ove ciò avvenga, di

riprenderla in esame, pervenendo a diverse conclusioni.

7. - Anche non fondata è la censura all'art. 74 del d.P.R. n. 600,

in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., ed all'art. 10 della legge di

delega, per avere disposto l'immediata abrogazione della disciplina

derogatoria di fonte regionale, laddove - secondo l'assunto - la

disposizione delegante dovrebbe intendersi come rivolta semplicemente

all'emanazione di norme che realizzassero un adattamento della

legislazione regionale al principio di nominatività, "salva sempre la

competenza legislativa delle Regioni".

A parte che questa asserita competenza non sussiste, per quanto si

è fin qui venuti dicendo, un semplice raffronto tra la dizione

dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge e quella dell'art. 74

del decreto, oltre alla stessa ratio cui l'una e l'altra disposizione

sono informate, bastano ad escludere il prospettato eccesso di delega

invasivo della sfera regionale. Risulta chiaro, infatti, che l'intento

del legislatore, nel conferire la delega al Governo, è stato proprio

quello di far cessare l'esistenza e circolazione nel territorio

nazionale di azioni al portatore emesse da società aventi in esso la

loro sede; ed è anzi da rilevare che il richiamato n. 13 dell'art. 10

non tanto parla di "abrogazione" delle deroghe stabilite dalle leggi

regionali, quanto di "abolizione", che è parola esprimente un concetto

più forte.

Cade con ciò stesso ed in base alle medesime considerazioni

l'altra censura all'art. 74 del decreto delegato, sempre per eccesso di

delega, a causa della cosiddetta retroattività conferita alla

abrogazione disposta.

8. - Prive di fondamento si rivelano, infine, le più particolari

questioni proposte dalla Regione della Sardegna, con specifico riguardo

a norme del proprio Statuto.

Ciò dicasi di quella di violazione dell'art. 4 (peraltro non

chiaramente precisata), non venendo in considerazione, nella presente

controversia, problemi attinenti ai rapporti tra principi di fonte

statale e normativa regionale, dal momento che, come si è sopra

accertato al punto 4, la materia disciplinata dalle disposizioni

impugnate era ed è di esclusiva spettanza dello Stato.

Ciò va altresì ribadito in ordine a quella che si vorrebbe

argomentare dall'art. 51, perché la circostanza che questo preveda un

singolare strumento che permette alla Regione di provocare la eventuale

sospensione di leggi statali in materia economica o finanziaria, la cui

applicazione sia "manifestamente dannosa all'isola" (strumento al quale

la Regione comunque non ha fatto ricorso) è del tutto inconferente ai

fini delle valutazioni che la Corte è oggi chiamata a compiere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge 9

ottobre 1971, n. 825, recante "Delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria" e dell'articolo 74 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi", proposte, in riferimento agli

artt. 3, 23, 41, 42, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, con i

ricorsi delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni

Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna, indicati in epigrafe;

b) dichiara non fondate - in riferimento agli artt. 76, 77, primo

comma, e 116 della Costituzione, 1, 5, n. 3, e 34, secondo comma, della

legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, corrispondenti agli artt. 1, 9, n.

8, e 52, ultimo comma (inesattamente indicato come 53), del d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670, recante il testo unificato dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige, nonché agli artt. 14, lett. d, e 21 dello Statuto

speciale per la Regione siciliana ed agli artt. 4, 51 e 47 dello

Statuto speciale della Regione sarda - le questioni di legittimità

costituzionale proposte, relativamente alle stesse norme, con i ricorsi

delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni

Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna, in epigrafe indicati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

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