Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas

combustibile), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1977 dal

Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Roverato Sergio

ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Roverato Sergio ed

altro, il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e, segnatamente,

del suo art. 4, ritenendola non manifestamente infondata " in quanto

non disciplina - né delega ad organo amministrativo la relativa

regolamentazione - le modalità di prelevamento dei campioni, e non

riconosce all'interessato il diritto ad analisi di revisione " e

rilevante " perché, in caso di accoglimento, implicherebbe - al di là

del potere discrezionale del giudice di disporre un accertamento

tecnico d'ufficio - il riconoscimento, per gli attuali imputati, di

impugnare i risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione

dei relativi risultati ".

Rileva il giudice a quo che la legge impugnata - pur riconoscendo

(art. 4) ai funzionari dell'amministrazione, nonché degli istituti,

enti e laboratori, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di

ufficiali di polizia giudiziaria - non solo non regolamenta né le

modalità di prelievo dei campioni né le modalità di esecuzione delle

successive analisi, ma nemmeno riconosce la facoltà dell'interessato

di chiedere una revisione del primo accertamento, Così non

contemplando - né direttamente, né attraverso il decreto ministeriale

7 luglio 1975 - l'obbligo per gli enti incaricati di effettuare gli

accertamenti in contraddittorio con gli interessati, qualora si

richiedano " speciali controlli tecnici ".

Poiché in materia tecnica (come già è stato affermato dalla

Corte costituzionale in tema di prelevamento, di analisi e di revisione

in tema di frodi alimentari) il legislatore " non può arbitrariamente

escludere l'osservanza del diritto dell'interessato alla difesa sin

dalle indagini di polizia giudiziaria ", da tale omissione

conseguirebbe una lesione del diritto di difesa costituzionalmente

tutelato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1976.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

Nel suo atto di intervento deduce l'Avvocatura, quanto

all'affermata illegittimità dell'intera legge n. 1083 del 1971, che

nessun sospetto di contrasto con la Costituzione può avanzarsi in

ordine agli artt. 1, 2, 3, 5, 6.

"Unica norma, dunque, della legittimità costituzionale della quale

il Pretore poteva in qualche modo dubitare è l'art. 4 alla quale

esclusivamente, se mai, e non particolarmente, l'attenzione del Pretore

poteva essere riservata ".

Ciò posto, nessun contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.

sarebbe possibile prospettare. Gli accertamenti consentiti dall'art. 4

della legge n. 1083 del 1971 " non presuppongono affatto un indizio di

reato, espressione, come sono, di un potere formalmente e

sostanzialmente amministrativo ": il diritto di difesa non può,

perciò, operare " prima che un indizio di reato vi sia e prima che

esso si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona ".

Quanto, infine, al riconoscimento della qualità di ufficiali di

polizia giudiziaria ai funzionari indicati nell'art. 4, è ovvio che

essi devono operare nella piena osservanza delle norme che disciplinano

l'esercizio delle funzioni, norme la cui dedotta illegittimità va

specificamente dimostrata e non, come nel caso di specie, genericamente

affermata. Considerato in diritto :

1. - Poiché nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione il

Pretore di Padova chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla

legittimità costituzionale " della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e,

in particolare, dell'art. 4, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

Costituzione, nei termini esposti in premessa ", l'esatta

individuazione della questione Così sollevata non può prescindere

dalle puntualizzazioni rinvenibili nella motivazione, soprattutto là

dove si dà conto del requisito della rilevanza.

2. - Secondo la motivazione dell'ordinanza, la questione proposta "

è rilevante ai fini del decidere, perché, in caso di accoglimento,

implicherebbe... il riconoscimento, per gli attuali imputati, di

impugnare i risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione

dei relativi risultati ". Ne discende che la legge 6 dicembre 1971, n.

1083, recante " Norme per la sicurezza dell'impiego del gas

combustibile ", deve intendersi oggetto di censura nella parte in cui

non riconosce all'interessato il diritto " ad analisi di revisione ":

problema ovviamente prospettabile se ed in quanto nell'ambito degli

accertamenti disposti ai sensi dell'art. 4 di tale legge siano stati

effettuati prelievi di campioni da analizzare.

Ciò significa, al tempo stesso, che la mancata previsione di cui

si duole il giudice a quo sarebbe da addebitare, come bene osserva

l'Avvocatura Generale dello Stato nell'atto di intervento per la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, più al suddetto articolo, quale

naturale sedes materiae per le modalità degli accertamenti previsti

dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (" La vigilanza sull'applicazione

della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti

direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con

decreto del Ministro per l'industria. il commercio e l'artigianato. - I

funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra

indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia

giudiziaria."), che non alla legge n. 1083 del 1971 genericamente

considerata nel suo insieme o agli altri articoli che la compongono.

Del resto, anche qui, la motivazione dell'ordinanza denota maggior

puntualità del dispositivo, deducendo l'illegittimità, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, " segnatamente"

dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

La questione Così proposta è fondata.

3. - Tutte le volte che gli accertamenti eseguiti in base all'art.

4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, da funzionari espressamente

qualificati ufficiali di polizia giudiziaria, si risolvono

sfavorevolmente per le persone interessate, nel senso che a loro carico

vengono a profilarsi gli estremi di una o più fra le violazioni

incriminate dall'art. 5 della stessa legge, tali persone risultano

sicuramente indiziate di reità ai sensi dell'art. 78 secondo comma,

del codice di procedura penale.

Il determinarsi di una situazione del genere, come è stato più

volte precisato da questa Corte (sentenze nn. 104 e 29 del 1977, n. 186

del 1975, n. 179 del 1971, n. 2 del 1970, n. 149 del 1969) e come

riconosce la stessa Avvocatura dello Stato, fa diventare

automaticamente operante quel diritto di difesa che l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione proclama inviolabile in ogni stato e grado

del procedimento, ivi compresa la fase degli atti di polizia

giudiziaria. Da ciò la, conseguenza che " devono " subito trovar posto

" i meccanismi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio,

di assistenza e di difesa " (sentenza n. 149 del 1969).

Per quanti esercitano la loro abituale attività in settori

assoggettati a controlli che si estrinsecano attraverso il prelievo di

campioni e la loro successiva analisi, solitamente compiuta - come

nello specifico caso all'esame del giudice a quo - al di fuori di ogni

forma di contraddittorio (per una eccezione, imposta dalla rapida

deteriorabilità del materiale oggetto di campionamento, v. sentenza

n. 248 del 1983; nonché, ma solo in via eventuale, art. 2, secondo

comma, d.m. 7 luglio 1975, il quale, proprio in rapporto agli

accertamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, consente

che essi, " qualora richiedano speciali controlli tecnici, possono

essere effettuati dagli enti incaricati, in contraddittorio con gli

interessati "), il primo mezzo di difesa viene ad essere rappresentato

dalla possibilità di avanzare immediata richiesta di revisione

dell'analisi.

Una significativa riprova della portata che il diritto di

richiedere la revisione dell'analisi di campioni riveste ai fini di

assicurare il contraddittorio è stata, d'altronde, recentemente

fornita, in materia di violazioni punite con sanzione amministrativa,

dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, integrato dall'art.

20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

La conclusione da trarre diventa, a questo punto, scontata: l'art.

4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non

riconosce l'invocato strumento difensivo a chi venga a risultare

indiziato di reità in seguito ad un'analisi di campioni effettuata

senza contraddittorio, viola apertamente il diritto di difesa.

4. - Una volta riscontrata l'illegittimità costituzionale della

norma che nell'ipotesi di cui si è detto non consente di richiedere la

revisione dell'analisi sfavorevole, è lo stesso diritto di difesa ad

esigere - analogamente a quanto questa Corte ha statuito per le

revisioni di analisi previste dalle leggi 15 ottobre 1925, n. 2033, 30

aprile 1962, n. 283, e 4 luglio 1967, n. 580 - che la fase di

revisione, divenuta instaurabile e concretamente instaurata, sia "

assistita da quelle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del

Codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'art. 390

per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti

peritali che vengono assunti nella fase istruttoria " (sentenza n. 149

del 1969).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6

dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce

all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando

nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta

un'analisi di campioni senza contraddittorio:

revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304

bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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