Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1970 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 374 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio

1968 dal pretore di San Giovanni Rotondo nel procedimento penale a

carico di Gagliano Carmine, iscritta al n. 144 del registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del

14 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Risulta dagli atti che Gagliano Carmine, convivente more uxorio con

Stegman Ursula Alice, in occasione della nascita di un figlio di

costei, avvenuta il 26 gennaio 1966, si presentò, per la relativa

dichiarazione all'ufficiale dello stato civile di San Giovanni Rotondo,

sotto il falso nome di Karl Kerris, affermando essere il bambino nato

da matrimonio legittimo con la predetta, indicata anch'essa col falso

nome di Misel Ademan, di cittadinanza tedesca.

Peraltro di fronte alla richiesta dei documenti personali il

Gagliano, allegando un pretesto, si allontanava ed ometteva di

procedere alla dichiarazione anagrafica del neonato.

A seguito di tale fatto l'ufficiale dello stato civile denunziava

al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia il

sedicente Kerris per il reato di soppressione di stato del neonato, ai

sensi dell'art. 566, secondo comma, del codice penale.

Per questo e per altri reati, successivamente commessi, che ne

determinavano l'arresto, contro il Gagliano venne iniziato procedimento

penale avanti al giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano.

Detto giudice, con provvedimento del 30 dicembre 1966, ordinava lo

stralcio degli atti relativi alla soppressione di stato e, con sentenza

del 16 gennaio 1967, dichiarava la propria incompetenza per territorio.

Trasmetteva quindi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Foggia, a richiesta del quale si procedeva con istruttoria

formale, contestandosi al Gagliano, oltre il reato di soppressione di

stato (art. 566 C. P.), anche quello di false dichiarazioni a pubblico

ufficiale, ai sensi dell'art. 495, primo e terzo comma, del codice

penale.

Al termine dell'istruttoria il giudice istruttore, su conforme

requisitoria del pubblico ministero, dichiarava, con sentenza 5 marzo

1968, non doversi procedere per il reato di soppressione di stato,

mentre ordinava il rinvio a giudizio davanti al pretore di San Giovanni

Rotondo per il secondo dei reati contestati, in ordine al quale

ravvisava sufficienti prove di colpevolezza.

Il pretore, nel corso degli atti preliminari al dibattimento, ha

sollevato di ufficio, con ordinanza dell'8 maggio 1968, la questione di

legittimità, in relazione agli articoli 25 e 3 della Costituzione,

dell'art. 374 del codice di procedura penale, nella parte in cui è

stabilito che il giudice istruttore, a chiusura della istruzione

formale, ove non ritenga di concedere il perdono giudiziale, con la sua

sentenza rinvia l'imputato a giudizio del pretore, nel caso questi sia

competente.

Si osserva nell'ordinanza che, per la norma impugnata, al pretore,

investito della cognizione del reato a seguito di sentenza di rinvio a

giudizio, non sarebbe consentito l'esercizio di alcun potere

istruttorio. Si scinderebbe, cioè, il processo penale, prevedendosi

che davanti al pretore, la cui competenza è precostituita per legge,

si svolga soltanto la fase del "giudizio", mentre gli sarebbe preclusa

la pronuncia di provvedimenti istruttori di proscioglimento,

eventualmente in contrasto con il convincimento del giudice istruttore.

Né potrebbe sostenersi - si aggiunge - che il giudice istruttore

divenga giudice naturale per effetto della connessione, giacché, con

la pronunzia di proscioglimento, venuta meno la ragione della riunione

fra i procedimenti, viene meno anche il presupposto della sua

competenza e del potere di decidere il rinvio dell'imputato a giudizio

in ordine al reato minore.

Quanto all'asserita lesione del principio di eguaglianza, sancito

nell'art. 3 della Costituzione, si osserva dal giudice a quo che, non

essendo vietato al giudice istruttore di disporre il rinvio a giudizio

davanti al pretore senza previ atti istruttori, potrebbe profilarsi una

disparità di trattamento fra l'ipotesi di cui all'art. 374 del codice

di procedura penale e quella normale in cui, a seguito

dell'istruttoria, il pretore si avvalga invece del potere di

pronunziare il proscioglimento dell'imputato.

Dopo l'adempimento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,

l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

Nessuna delle parti si è costituita in giudizio. Considerato in diritto :

1 - Il pretore di San Giovanni Rotondo solleva, anzitutto ai sensi

dell'art. 25, primo comma della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 374 del codice di procedura

penale, nella parte in cui è stabilito che il giudice istruttore, a

chiusura della istruzione formale, possa disporre il rinvio a giudizio

dell'imputato davanti al pretore competente, ove non ritenga di

concedere il perdono giudiziale.

In applicazione di questa norma, si assume, il processo penale per

reati di competenza pretoria verrebbe scisso in due fasi, con la

conseguenza che, sottraendosi al pretore la cognizione del reato nella

fase istruttoria, si precluderebbe al detto magistrato l'esercizio

della potestà di pronunziare sentenza di proscioglimento, quale

giudice naturale precostituito secondo le norme sulla competenza, ove

le prove di colpevolezza non apparissero a lui sufficienti per il

rinvio dell'imputato a giudizio. La questione non è fondata.

2. - Nella specie, all'originaria contestazione del reato di

soppressione di stato (art. 566, secondo comma cod. pen.) venne

aggiunta, nel corso del procedimento, quella riguardante il reato meno

grave di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.),

di competenza pretoria, ma attratto per connessione in quella del

giudice istruttore procedente.

A questo giudice, quindi, a conclusione della istruzione formale,

spettava il potere-dovere di pronunziare, su entrambe le imputazioni

connesse (artt. 45 e 46 C. P. P.), come in effetti ha pronunziato,

prosciogliendo l'imputato dalla prima e rinviandolo a giudizio per la

seconda imputazione. Per vero il principio del giudice naturale,

precostituito per legge, è rispettato anche dalle norme di competenza

concernenti le ipotesi di connessione (sent. nn. 29/1958 e 130/1963 di

questa Corte).

Né il principio stesso può ritenersi violato dalla puntuale

osservanza di tali norme anche se ne risulti sottratta al pretore,

nella fase istruttoria, la cognizione del reato, che gli sarebbe

altrimenti spettata.

Con lo stesso principio non contrasta, poi, l'art. 374 del codice

di procedura penale nella parte in cui prevede il rinvio dell'imputato

a giudizio davanti al pretore, nel caso che il reato, per cui si

procede, risulti appartenere alla di lui cognizione, o, come nella

specie, a seguito del proscioglimento dal reato più grave, siano

venute meno le ragioni per devolverlo in via di connessione, alla

competenza del tribunale.

Né hanno fondamento i dubbi enunciati dal giudice a quo sul

riflesso che il pretore sarebbe, in simili casi, privato del potere di

giudicare prima del dibattimento.

Basta opporre che soltanto in esito al compimento della fase

processuale davanti al giudice istruttore, che risulta ex ante giudice

naturale, diviene operativa la norma di competenza che legittima il

pretore a giudicare in dibattimento sul reato.

E la coerenza del sistema, improntato a criteri di economia

processuale, senza lesione della garanzia stabilita dall'art. 25 della

Costituzione, esige che al giudice istruttore, dotato di competenza per

il reato più grave, sia attribuita, nel caso in esame, la potestà di

pronunziare, a compimento della fase processuale svoltasi davanti a

lui, il rinvio dell'imputato a giudizio.

3. - Né può ritenersi fondato il dubbio sulla costituzionalità

dell'art. 374, che il pretore enuncia sotto l'altro aspetto della

lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in riferimento

alla eventualità, che l'imputato sia rinviato a giudizio del pretore,

pur essendosi omesso dal giudice istruttore alcun atto istruttorio.

Ciò in confronto al diverso trattamento processuale che l'imputato

stesso avrebbe avuto, ove fosse stato giudicato, anche in sede

istruttoria, dal pretore. Il citato art. 374 non esclude, anzi

presuppone ed esige che anche in ordine ai reati di competenza

pretoria, dei quali il giudice istruttore conosce per connessione,

questo giudice proceda agli atti istruttori volti a stabilire se

sussistano anche per detti reati "prove sufficienti" per il rinvio a

giudizio.

Le eventuali non corrette applicazioni della legge non comportano,

ovviamente, illegittimità costituzionale della norma impugnata e non

consentono, pertanto, alcuna censura sotto il profilo della violazione

del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 374 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza

di cui in epigrafe, dal pretore di San Giovanni Rotondo, in riferimento

agli artt. 25, primo comma e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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