Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1992 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2legge 393/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25

settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad

uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi

di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25

novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio

1991 dalla Corte di Appello di Milano nel procedimento civile

vertente tra S.p.a. Futura Inzago iscritta al n. 689 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Futura Inzago nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'avvocato Paolo Vitucci per la S.p.a. Futura Inzago e

l'Avvocato dello Stato Giorgio D'amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza in data 21 dicembre 1987 il Tribunale di Milano

dichiarò cessato dal 29 dicembre 1985 il contratto di locazione di

un immobile ad uso non abitativo stipulato dalla s.p.a. Futura Inzago

con Attilio Ardigò, con ordine di rilascio entro sei mesi dalla

pubblicazione della sentenza, ma respinse la domanda di condanna del

locatario al risarcimento dei danni derivati dal ritardo, protratto

per oltre due anni, della restituzione dell'immobile.

Nel corso del giudizio sul gravame proposto dalla Società

locatrice avverso questo capo della sentenza, la Corte d'appello di

Milano, con ordinanza del 13 febbraio 1991, pervenuta alla Corte

costituzionale il 7 novembre 1991, ha sollevato, in riferimento

all'art. 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25

novembre 1987, n. 478, "nella parte in cui (non) dispone che

l'esonero dall'obbligo risarcitorio di cui all'art. 1591 cod. civ. in

favore del conduttore di immobile non abitativo non si applica

all'ipotesi di comprovata insussistenza della difficoltà per il

conduttore di reperire altro immobile idoneo".

Ad avviso del giudice remittente la questione di legittimità

costituzionale della norma citata, sebbene già esaminata da questa

Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 22 del 1989, deve

essere riesaminata in relazione al caso oggetto del giudizio a quo,

in cui non ricorrono i presupposti in base ai quali la deroga

all'art. 1591 cod. civ. è stata ritenuta giustificata, cioè: a) la

durata limitata del periodo di riferimento della deroga, compreso tra

la data di pubblicazione della sentenza n. 108 del 1986 o la data di

scadenza del contratto, se questa è posteriore, e la data fissata

dal giudice per il rilascio dell'immobile (ovvero, ipotesi che qui

non interessa, la stipulazione del nuovo contratto di locazione ai

sensi dell'art. 1 del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella

legge 6 febbraio 1987, n. 15); b) la grave difficoltà per il

conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di

trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro.

Nel caso oggetto del giudizio a quo, invece: a) dalla data di

scadenza del contratto, e comunque dalla data di pubblicazione della

sentenza n. 108 del 1986 fino alla data del rilascio forzoso

dell'immobile (16 luglio 1988) è trascorso un lungo periodo di oltre

due anni; b) la società locatrice ha offerto di provare che già in

data 17 aprile 1986 il conduttore aveva acquistato in luogo vicino un

capannone industriale trasferendovi di lì a poco la sua attività.

Il ritardo pretestuoso della restituzione del capannone locato ha

arrecato all'attrice un grave danno, perché nel frattempo, a causa

di una intervenuta modifica del piano regolatore generale, il terreno

sul quale grava l'immobile ha perduto la qualità di suolo

edificabile, con conseguente diniego di rinnovo di una precedente

concessione edilizia per la demolizione e la successiva edificazione

dell'area.

In casi di questo tipo, conclude l'ordinanza, il limite imposto

dalla norma impugnata al diritto di proprietà non è giustificato

dalla ratio individuata nella sentenza n. 22 del 1989, e quindi è

costituzionalmente illegittimo.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società

appellante, con una memoria in cui svolge una complessa

argomentazione a sostegno della tesi dell'illegittimità

costituzionale della norma impugnata, tesi appoggiata principalmente

sull'art. 3 Cost., non richiamato nell'ordinanza di rimessione, ed

eccedente i limiti del petitum formulato nel dispositivo della

medesima.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, manifestamente

infondata.

Premesso che le perplessità espresse nell'ordinanza di rimessione

portano a dubitare della stessa ammissibilità della questione,

l'Avvocatura osserva, da un lato, che il giudice a quo non ha assolto

il compito di previa definizione dell'ambito di applicabilità della

norma denunciata, dall'altro che l'apprezzamento della legittimità

della norma va operato in termini generali, in relazione all'astratta

valutazione legislativa del nucleo degli interessi da essa regolati. Considerato in diritto

1. - Dalla Corte d'appello di Milano è sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987,

n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, "nella parte

in cui (non) dispone che l'esonero dall'obbligo risarcitorio di cui

all'art. 1591 cod. civ. in favore del conduttore di immobile non

abitativo non si applica all'ipotesi di comprovata insussistenza

della difficoltà di reperire altro immobile idoneo".

La questione concerne il primo dei due periodi alternativamente

previsti dalla disposizione impugnata, compreso tra la data di

scadenza del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978

n. 392 - ovvero, se posteriore, la data di pubblicazione della

sentenza di questa Corte n. 108 del 1986 (30 aprile 1986), che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle proroghe legali

ulteriori a quella disposta dall'art. 15- bis della legge 25 marzo

1982, n. 94 - e la data fissata giudizialmente per il rilascio

dell'immobile.

Nel dispositivo dell'ordinanza non è indicato alcun parametro

costituzionale, ma da un passo della motivazione si argomenta

esplicitamente il riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

opposta dall'Avvocatura dello Stato, del resto in forma dubitativa,

sul duplice rilievo, da un lato, "delle perplessità espresse

nell'ordinanza di rimessione", dall'altro, della non riferibilità

dell'apprezzamento in merito alla legittimità della norma denunciata

"all'astratta valutazione legislativa del nucleo degli interessi con

essa regolamentati". Sotto il primo profilo si osserva che

l'allusione (superflua) alla possibilità di una sentenza

interpretativa di rigetto, fondata su una interpretazione diversa da

quella accolta dal giudice remittente, non crea una perplessità

della motivazione paragonabile a quella determinata dalla

prospettazione di due o più ipotesi possibili di sentenza di

accoglimento, tale da rendere la questione inammissibile. Sotto il

secondo profilo, si può obiettare che, a parte certi elementi

peculiari del danno lamentati dal locatore, il caso oggetto del

giudizio a quo presenta connotati di tipicità sociale - non

individuati dalla precedente ordinanza che ha dato luogo alla

sentenza n. 22 del 1989 - i quali giustificano la proposizione di una

autonoma questione di legittimità della norma in parte qua.

3. - La questione è fondata.

In relazione al periodo, sopra precisato al punto 1, di detenzione

dell'immobile locato protratta dopo la cessazione del titolo del

conduttore, l'esonero di questi dal risarcimento del danno previsto

dall'art. 1591 cod. civ. è stato interpretato dalla sentenza n. 22

del 1989 come una figura di temporanea inesigibilità della

prestazione restitutoria, disposta dalla legge impugnata in esito a

un bilanciamento degli interessi in gioco commisurato alla "grave

difficoltà per il conduttore, dipendente da circostanze estranee

alla sua volontà, di trovare un altro immobile adatto alle sue

necessità di lavoro". In considerazione di tale stato di fatto e

limitatamente al periodo definito dalla data fissata giudizialmente

per il rilascio, la legge giudica più meritevole di tutela

l'interesse del conduttore - costituzionalmente rilevante ai sensi

dell'art. 41 Cost. - a non interrompere l'esercizio dell'impresa per

il tempo occorrente a reperire un'altra sede, rispetto all'interesse

antagonistico del locatore protetto dall'art. 42 Cost. La tutela

dell'interesse del conduttore sul piano processuale, nella forma

della dilazione dell'esecuzione della sentenza di convalida dello

sfratto fino al termine fissato dal giudice, è integrata sul piano

sostanziale dall'art. 2 del decreto n. 393 del 1987 con una norma di

inesigibilità della restituzione dell'immobile per il periodo

corrispondente, la quale esonera il debitore da responsabilità per

mora, salvo l'obbligo di continuare a corrispondere il canone vigente

alla scadenza del contratto, eventualmente aumentato ai sensi

dell'art. 2, comma 4, del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15.

4. - Così precisati il significato e la ratio della norma sotto

esame, ne emerge un limite di legittimità costituzionale, derivante

appunto dalla sua natura di norma espressiva di un giudizio di valore

risultante dalla ponderazione di due interessi in conflitto, entrambi

costituzionalmente rilevanti. Caratteristica dei valori (o principi)

costituzionali soggetti a bilanciamento è la non predeterminabilità

in assoluto, una volta per tutte, dei loro rapporti reciproci di

sovra o sottordinazione. La prevalenza dell'uno sull'altro, quando il

bilanciamento non sia rimesso caso per caso al giudice, ma sia

operato dalla legge nella forma di una norma astratta, deve essere

collegata a determinate condizioni tipiche, come effetto giuridico

alla propria fattispecie. In assenza di tali condizioni l'esito della

valutazione comparativa non può essere il medesimo.

Perciò una norma di questo tipo è costituzionalmente illegittima

se e in quanto non riservi al portatore dell'interesse postergato la

prova dell'inesistenza nel caso concreto delle condizioni che,

secondo il bilanciamento sotteso alla norma stessa, giustificano la

precedenza attribuita all'interesse antagonistico. Tale è la norma

denunciata, la quale preclude al locatore ogni prova contraria, senza

tenere conto che la compressione inflitta al suo diritto è fondata

solo nella misura in cui risponde effettivamente a una funzione di

sostegno dell'attività economica del conduttore, bisognoso di un

lasso di tempo per trovare un altro immobile idoneo all'esercizio

dell'impresa.

Se questa condizione non sussiste, cioè se e dal momento in cui

il conduttore acquisisce la disponibilità di un altro immobile o

potrebbe acquisirla con l'ordinaria diligenza, il diniego al locatore

del risarcimento del danno per l'ulteriore ritardo della restituzione

dell'immobile locato viola la garanzia costituzionale del diritto di

proprietà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25

settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad

uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi

di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25

novembre 1987, n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da

responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo della

restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata

insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro

immobile idoneo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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