Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della regione Toscana notificato il

22 ottobre 1990, depositato in cancelleria il 29 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

dell'ambiente 26 luglio 1990 (Direttive e criteri generali per la

redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano) ed

iscritto al n. 35 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Alberto Predieri per la regione Toscana e

l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la regione

Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio

1990, intitolato "Direttive e criteri generali per la redazione del

piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano".

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato, nell'adottare le

direttive e i criteri generali per la redazione del piano del Parco

nazionale dell'Arcipelago toscano e nel bandire la gara per la

concessione della predetta redazione, invaderebbe la sfera di

competenza regionale, decidendo illegittimamente in una materia in

cui il Ministro sarebbe privo di poteri. Ciò sarebbe dimostrato, tra

l'altro, dal riferimento della scarna o, meglio, inesistente

motivazione (che, di per sé, costituirebbe violazione degli artt. 97

e 113 della Costituzione) all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n.

349, il quale, come ha già affermato questa Corte (v. sentenza n.

346 del 1990), attribuisce soltanto il potere di proposta in

relazione all'individuazione delle aree da destinare a parchi

naturali di interesse nazionale.

In secondo luogo, sempre secondo la ricorrente, il decreto

impugnato non avrebbe un idoneo fondamento legislativo nell'art. 18,

lett. c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale, pur se è

citato nella premessa dell'atto impugnato, non potrebbe riferirsi al

Parco dell'Arcipelago toscano, dal momento che prevede l'istituzione

dei parchi nominativamente indicati attraverso le procedure di cui al

predetto art. 5 della legge n. 349 del 1986 ovvero l'istituzione di

"altri parchi nazionali" d'intesa con le regioni interessate, intesa

che nel caso non è stata raggiunta.

Del resto, continua la ricorrente, il decreto impugnato

s'inserisce nella procedura prevista nel programma contenuto nella

sezione III della delibera CIPE 5 agosto 1988. Ma, secondo la regione

Toscana, tale procedura è stata impropriamente richiamata, poiché,

per un verso, la sezione III si riferisce soltanto ai parchi ivi

menzionati (tra i quali non rientra quello relativo all'Arcipelago

toscano) e, per altro verso, la delibera CIPE o qualsiasi altro atto

non legislativo non potrebbero attribuire poteri extra-legem a pena

della loro illegittimità. Nel caso, comunque, la delibera CIPE non

avrebbe attribuito poteri sostitutivi dell'intesa, ma tali poteri

sarebbero stati assunti dal Ministro dell'ambiente senza alcuna base

normativa, in contrasto con l'art. 5 della legge n. 349 del 1986 (che

gli riconosce soltanto poteri di proposta) e con l'art. 83 del d.P.R.

n. 616 del 1977 (che affida al Consiglio dei Ministri poteri di

individuazione dell'area da proteggere e di direttiva nell'ambito

della funzione di indirizzo e coordinamento).

In definitiva, i poteri esercitati con il decreto impugnato

sarebbero tutti illegittimi, in quanto sottrarrebbero arbitrariamente

alla competenza regionale la formazione del piano del parco. Sicché

l'intero decreto, a giudizio della ricorrente, dovrebbe essere

annullato e, in particolare, dovrebbe esser posto nel nulla l'art. 2,

per il fatto che, tanto per la brevità del termine previsto, quanto

per i suoi contenuti in ordine alla formazione del piano del parco

(che eccederebbero dalle finalità di un parco, come definite dalla

sentenza n. 1029 del 1988), sarebbe gravemente lesivo delle

competenze regionali.

Pertanto, conclude la ricorrente, in considerazione del

pregiudizio irrimediabile (anche in termini di sperpero del denaro

pubblico) che deriverebbe dal bandire le offerte economiche per la

formazione del piano del parco e dal dare in concessione la redazione

del piano stesso, la regione Toscana chiede che l'efficacia del

decreto impugnato sia sospesa previamente alla risoluzione del

conflitto di attribuzione.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per

chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque,

infondato. Sotto il primo profilo, il resistente rileva che l'atto

impugnato consegue al decreto 21 luglio 1989, recante la

perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia del Parco

nazionale dell'Arcipelago toscano, che non è stato impugnato dalla

ricorrente. Per quanto riguarda il merito, il resistente osserva che

il decreto impugnato non comporta l'istituzione del parco, ma si

iscrive nella funzione statale di promozione della costituzione dei

parchi nazionali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 349 del 1986 e

dell'art. 18, lett. c), della legge n. 67 del 1988.

3. - In prossimità della discussione dell'istanza di sospensiva

proposta dalla regione Toscana, avvenuta nella Camera di Consiglio

del 12 dicembre 1990, la difesa del Presidente del Consiglio dei

Ministri ha presentato una memoria, con la quale, oltre ad addurre

argomenti contro la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto

impugnato, replica alle considerazioni avanzate dalla ricorrente in

ordine al merito del conflitto.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, il decreto impugnato si basa

sull'art. 18, lett. c) della legge n. 67 del 1988, il quale, in

attesa della legge-quadro indicata dall'art. 83, secondo comma, del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che il Ministro

dell'ambiente provvede, sulla base delle procedure di cui all'art. 5

della legge n. 349 del 1986, all'istituzione di alcuni parchi

nominativamente indicati, nonché, "d'intesa con le regioni

interessate, di altri parchi nazionali o interregionali". Più

precisamente, l'atto impugnato s'inserirebbe nell'ambito del potere

ministeriale di proposta e di promozione, regolato dal predetto art.

5, e costituirebbe la diretta attuazione della delibera CIPE 5 agosto

1988 che, alla sezione III, prevede un programma di interventi

urgenti per la salvaguardia ambientale.

Dal punto di vista organizzativo, l'esecuzione di tale programma

comporta la formazione di apposite Commissioni paritetiche di

rappresentanti statali e della regione interessata, investite di

poteri referenti e di proposta nei confronti del Ministro

dell'ambiente concernenti "fasi propedeutiche a quella

dell'istituzione vera e propria", quali la definizione provvisoria

dell'area da proteggere e degli obiettivi da perseguire,

l'individuazione delle misure provvisorie di salvaguardia e la

determinazione dei criteri per la redazione del piano di sviluppo

socio-economico dell'area protetta. Questa fase preparatoria, ricorda

l'Avvocatura dello Stato, si è svolta con la piena collaborazione

della regione, collaborazione che non può, certo, surrogare l'intesa

richiesta per l'istituzione del parco, ma che si è già tradotta in

un precedente decreto (non impugnato) di perimetrazione provvisoria e

che si esprime ora in un atto non avente effetti dispositivi e

costitutivi e, perciò, inidoneo a ledere le competenze regionali.

4. - Nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 1990 è stata

discussa l'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto

impugnato, che è stata respinta con ordinanza n. 12 del 1991.

5. - In prossimità dell'udienza pubblica la regione Toscana ha

depositato una memoria, con la quale, oltre a ribadire le proprie

posizioni e a prender atto che lo stesso resistente ritiene

necessaria l'intesa con la regione in ordine all'istituzione del

parco, contesta l'assunto che il decreto impugnato si riferisca

soltanto a studi preparatori e a suggerimenti, dal momento che, a suo

giudizio, tale atto determina l'intero contenuto del piano

(previsioni, prescrizioni, norme, cartografie) attraverso direttive

vincolanti e dettagliate e, pertanto, esercita una competenza che non

spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente. Si tratta,

precisa la regione, del tipico contenuto di un piano urbanistico-territoriale e di un piano per un parco naturale immediatamente

operativo, così come viene determinato là dove i parchi sono

regolati da piani (ad esempio, Parco del Ticino o Parco della

Maremma).

Né, continua la ricorrente, si può invocare a fondamento del

decreto impugnato la delibera CIPE 5 agosto 1988, poiché

quest'ultima si riferisce, nella sezione III, solo ai parchi indicati

nella legge n. 67 del 1988 (art. 18, lett. c), tra i quali non è

compreso quello in contestazione. Tanto che, mentre per questi ultimi

non è prevista l'intesa (salvo che per il caso del Parco di Orosei),

ma solo una commissione paritetica, per gli altri parchi, invece, è

prescritta l'intesa, previa l'eventuale proposta del Ministro

dell'ambiente (come ha confermato la successiva legge n. 305 del

1989): quest'ultimo, anzi, ha solo tale potere, e non già quello di

redigere il piano o di dare direttive per la redazione dello stesso,

che rientra nelle competenze regionali in materia di parchi. Con il

decreto impugnato, insomma, il Ministro dell'ambiente, a giudizio

della ricorrente, ha esercitato un potere di direttiva che non ha,

per la formazione di un piano che non potrebbe mai redigere, un piano

che presuppone che venga raggiunta l'intesa (che non è stata

raggiunta) e che anche dopo l'intesa non dev'essere redatto dal

Ministro stesso, per il fatto che lo Stato ha solo poteri a tutela

dell'unitarietà di struttura e di disciplina dei parchi, oltreché

quelli di programmazione generale della difesa ambientale. Pertanto,

conclude la ricorrente, al Ministro dell'ambiente non spetta la

funzione di redazione e di approvazione del piano, né quella di

emanare direttive per la redazione stessa e di dare in concessione la

predisposizione del testo del piano medesimo.

Se, dunque, non v'è contestazione sul fatto che il Parco

dell'Arcipelago debba essere istituito previa intesa con la regione,

tuttavia l'aver invertito l'iter procedurale - nel senso di emanare

le direttive e di redigere il piano in un primo tempo e di richiedere

poi, "a cose fatte", l'intesa sull'istituzione del parco - oltre a

essere irrazionale, costituisce, secondo la ricorrente, invasione di

competenze regionali, sia sotto il profilo dell'esercizio di

un'attività che dev'essere iniziata solo dopo l'intesa, sia sotto il

profilo dell'occupazione dell'area di funzioni amministrative in

materia di parchi che l'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 assegna

alle regioni.

L'intesa, infatti, è un accordo preliminare finalizzato alla

predeterminazione del contenuto dell'atto da emanare, sicché,

secondo la difesa della Regione, è contrario all'esigenza

legislativa dell'intesa il predisporre l'integrale contenuto

dell'atto e richiedere, poi, sullo stesso l'intesa con la regione

interessata. E pur se la lesione delle competenze regionali deriva

essenzialmente dall'aver impartito direttive per la redazione di un

piano che dev'essere effettuata dalla regione, e non già da privati

concessionari dello Stato, nondimeno, ove in via puramente ipotetica

si dovesse supporre che si tratti di una competenza statale,

quest'ultima, secondo la ricorrente, dovrebbe esser esercitata,

d'intesa con la regione, successivamente all'istituzione del parco,

in considerazione del coinvolgimento di numerose materie

(urbanistica, agricoltura, artigianato, etc.) affidate alle

attribuzioni regionali.

6. - Nel corso della discussione tenuta nella pubblica udienza,

entrambe le parti hanno addotto elementi ulteriori, rilevanti per la

decisione.

La regione Toscana, pur ribadendo che la delegificazione operata

con la delibera CIPE 5 agosto 1988 vale soltanto per i parchi

indicati nella sezione III della stessa delibera, ricorda che la

commissione paritetica ivi prevista è stata convocata dal Ministro

soltanto fino a che si è proceduto alla proposta di perimetrazione e

di adozione delle misure di salvaguardia, mentre non è stata più

convocata per gli adempimenti successivi (fissazione degli obiettivi

del parco, definizione delle direttive e dei criteri generali per la

redazione del piano) nonostante le sollecitazioni e le pressioni da

parte della regione, la quale è stata totalmente ignorata in questa

fase procedurale.

Secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma

restando l'esigenza dell'intesa riguardo all'istituzione del parco,

l'atto impugnato si inserisce in una fase interna al potere

ministeriale di proposta, di cui all'art. 5 della legge n. 349 del

1986, nel senso che concerne l'apertura di una gara per la redazione

di un progetto di piano del parco rivolta a studi professionali.

Pertanto, conclude l'Avvocatura dello Stato, in considerazione del

fatto che si tratta di direttive inidonee a vincolare sia soggetti

pubblici (come le regioni), sia soggetti privati (come i cittadini

delle zone interessate), ma rivolte a vincolare soltanto i redattori

del progetto del piano, non è richiesta un'apposita base legislativa

- necessaria quando si sia in presenza di un'attività che

interferisca nei rapporti fra Stato e regioni -, essendo sufficiente

l'attribuzione del potere di proposta al Ministro dell'ambiente

operata dall'art. 5 della legge n. 349 del 1986. Considerato in diritto

1. - La regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro

dell'ambiente 26 luglio 1990 (Direttive e criteri generali per la

redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano), per

invasione delle competenze ad essa affidate in materia di parchi

naturali dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati

dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ad avviso della

ricorrente, il decreto impugnato tenderebbe, innanzitutto, a

sottrarre alle regioni le competenze in ordine alla formazione del

piano del parco, anche in considerazione del rilievo che adotta

direttive così dettagliate e puntuali da prefigurare in pratica

l'intero contenuto del piano stesso. In secondo luogo, lo stesso

decreto costituirebbe esercizio di un potere privo di qualsiasi base

legislativa e non incardinabile neppure nella delibera CIPE 5 agosto

1988, sezione III, la quale si riferirebbe soltanto ai parchi

nominativamente indicati dalla stessa, fra cui non rientra quello

relativo all'Arcipelago toscano.

2. - Il decreto del Ministro dell'ambiente in relazione al quale

è stato sollevato l'attuale conflitto di attribuzione contiene due

distinti articoli. Il primo dispone che "sono adottate, come in

allegato al presente decreto, le direttive e i criteri generali per

la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano

previsti dal punto 4, sezione III, della delibera CIPE del 5 agosto

1988". Il secondo articolo stabilisce, poi, che dalla pubblicazione

del decreto medesimo decorre il termine di trenta giorni per la

presentazione al Ministero dell'ambiente "delle offerte tecnico-economiche di cui alla lettera A 2 della sezione III dell'appendice A

della delibera CIPE del 5 agosto 1988", vale a dire "delle offerte

tecnico-economiche relative alla attività per la redazione del piano

del parco" da parte dei professionisti esterni all'amministrazione

indicati nella lettera A della sezione III della citata delibera.

In altri termini, come correttamente osserva l'Avvocatura dello

Stato, le direttive e i criteri generali di cui all'art. 1 del

decreto impugnato non sono rivolti alle regioni, né hanno alcuna

efficacia nei confronti dei cittadini residenti nelle zone

interessate, ma sono esclusivamente indirizzati ai professionisti

esterni all'amministrazione, abilitati, ai sensi della citata

delibera CIPE (lettera A, sezione III), a presentare al Ministero

dell'ambiente le offerte tecnico-economiche al fine di ottenere, a

seguito di una gara pubblica, l'affidamento della redazione, in

conformità alle anzidette direttive, dello schema del piano del

parco. Il decreto impugnato è, dunque, un atto che inerisce a una

fase strettamente propedeutica e strumentale rispetto a un potere di

proposta del Ministro dell'ambiente, che è preordinato all'adozione,

d'intesa con la regione interessata, del piano del parco.

Quest'ultimo potere si incardina in un complesso procedimento

puntualmente determinato dalla ricordata delibera CIPE (sezione III),

delibera che è stata adottata in attuazione dell'art. 18 della legge

11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per l'anno 1988). Tale

articolo, infatti, dopo aver previsto la "istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi

nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini

e, d'intesa con la regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di

Orosei, nonché, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi

nazionali o interregionali", dispone, al terzo comma, che "il CIPE

definisce, in sede di approvazione del programma (annuale), i criteri

di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la

selezione dei progetti". Nell'ambito di questo programma, il CIPE,

con la delibera prima ricordata (sezione III), ha stabilito una

particolare procedura per l'istituzione dei parchi nazionali

nominativamente indicati nel citato art. 18, prevedendo fra l'altro

che il Ministro dell'ambiente - sulla base di una proposta unitaria

della commissione paritetica ivi indicata o, in mancanza di detta

proposta, a seguito di una propria autonoma iniziativa - "attua

direttamente le procedure per l'intesa con le regioni interessate",

aventi ad oggetto, inter alia, "le indagini, gli studi e le attività

per la redazione del piano di promozione e sviluppo socio-economico

dell'area protetta e delle zone finitime".

Definito così il quadro legislativo e amministrativo nel quale si

colloca il potere di cui costituisce esercizio l'atto che ha dato

origine all'attuale giudizio, al fine della risoluzione del conflitto

di attribuzione in discussione occorre verificare: a) se le procedure

per l'istituzione dei parchi nazionali previste dalla delibera CIPE

(sezione III), nelle quali si incardina il potere ministeriale

contestato, possano trovare applicazione all'ipotesi del Parco

dell'Arcipelago toscano; b) se, ove il precedente quesito debba

essere risolto in senso positivo, il potere di proposta del Ministro

dell'ambiente in ordine all'adozione, d'intesa con la regione

interessata, del piano del Parco dell'Arcipelago toscano sia conforme

alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di

parchi nazionali, come definita dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, nell'attuazione ad essi data dall'art. 83 del d.P.R. n.

616 del 1977.

3. - Sul primo dei punti ora indicati la regione Toscana asserisce

che la procedura stabilita nel programma contenuto nella sezione III

della delibera CIPE del 5 agosto 1988 non potrebbe aver applicazione

al Parco dell'Arcipelago toscano, poiché tanto la delibera stessa

all'inizio della sezione III, quanto l'art. 18, lett. c), della legge

n. 67 del 1988, che di quella delibera costituisce il fondamento

legislativo, ne circoscrivono il campo di applicazione ai soli Parchi

nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini

e, d'intesa con la regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di

Orosei.

L'interpretazione proposta dalla ricorrente non può essere

condivisa. Sebbene, nella sua proposizione di apertura, la sezione

III della delibera CIPE riferisca espressamente l'applicazione delle

"procedure di cui alla presente sezione" soltanto ai parchi nazionali

appena menzionati, sussistono, tuttavia, sicuri elementi che inducono

a estendere le prescrizioni della predetta delibera a tutti quei

parchi nazionali la cui istituzione, da effettuare secondo le procedure indicate nell'art. 5 della legge n. 349 del 1986, sia ritenuta

di assoluta urgenza ai fini della tutela dei relativi valori

naturalistici e sia, comunque, considerata tale da non poter essere

rimandata all'avvenuta approvazione della legge-quadro sui parchi

nazionali.

A tale interpretazione estensiva conduce, innanzitutto, la

previsione normativa contenuta nell'art. 18, primo comma, lett. c),

della legge n. 67 del 1988, per la quale il programma di istituzione

dei parchi nazionali, emanato eccezionalmente in attesa

dell'approvazione della legge-quadro, deve essere applicato,

oltreché ai parchi nazionali nominati nello stesso art. 18, ad

"altri parchi nazionali o interregionali". Inoltre, la stessa

delibera CIPE, al punto 5.2 del "Programma annuale 1988" (n. 2),

autorizza il Ministero dell'ambiente sia a istituire i parchi

nominativamente indicati nel citato art. 18, sia - ed è quel che qui

interessa - a "promuovere" l'istituzione, previa intesa con le

regioni interessate, di "nuovi parchi nazionali o interregionali" ai

sensi dell'art. 18, primo comma, lett. c), della legge n. 67 del 1988

e dell'art. 5 della legge n. 349 del 1986. Ciò significa che,

quantomeno per le attività di promozione dell'istituzione, la

sezione III della delibera CIPE - la quale costituisce la diretta

attuazione del citato art. 18, lett. c), e, quindi, del richiamato

art. 5 della legge n. 349 del 1986 - può essere applicata anche a

parchi nazionali ulteriori rispetto a quelli espressamente nominati.

Del resto, a conferma di tale interpretazione va ricordato che

l'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, include tra i parchi

per i quali si attuano le procedure di cui al citato art. 5 della

legge n. 349 del 1986 (e per i quali dispone un finanziamento in via

provvisoria e d'urgenza per il loro primo funzionamento) tanto quelli

nominativamente indicati dall'anzidetto art. 18, lett. c), quanto

altri parchi di nuova istituzione specificamente elencati, fra cui è

espressamente ricompreso anche i Parco nazionale dell'Arcipelago

toscano. Né va trascurato, da ultimo, che siffatta equiparazione tra

i parchi nominati e quello oggetto del presente conflitto ai fini

dell'applicazione della più volte citata delibera CIPE è stata

pacificamente accettata sia dal Ministro dell'ambiente sia dalla

regione Toscana per tutte le fasi relative alla attività

propedeutiche all'istituzione del Parco dell'Arcipelago toscano

anteriori a quella ora in contestazione, tanto che ambedue le parti

hanno concordemente dato vita alla Commissione paritetica prevista

dalla sezione III della delibera CIPE in ordine alla formulazione

delle proposte sulla perimetrazione dell'area da proteggere, sulla

determinazione delle misure provvisorie di salvaguardia e

sull'indicazione, in via preliminare, degli obiettivi e dei valori

naturalistici e ambientali da perseguire e da sviluppare.

4. - Nel decreto ministeriale che ha dato origine all'attuale

conflitto di attribuzione v'è un'inequivoca affermazione di

competenza statale in ordine al potere di proposta - o, quantomeno,

alle attività preparatorie per l'esercizio di tale potere di

proposta - avente ad oggetto la determinazione, d'intesa con la

regione interessata, del piano del Parco dell'Arcipelago toscano. Per

la definizione di tale conflitto occorre verificare, pertanto, se

siffatta affermazione di competenza, indubbiamente basata sulla

delibera CIPE (sezione III) sopra menzionata, sia conforme alla

ripartizione delle funzioni fra Stato e regioni operata in materia di

parchi nazionali dagli artt. 117 e 118 della Costituzione,

nell'attuale datane dall'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Come questa Corte ha affermato in numerose decisioni (v., da

ultimo, sentenze n. 1029 e n. 1031 del 1988), pur se il ricordato

art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977 rinvia a una futura legge-quadro

sui parchi e sulle riserve naturali d'interesse nazionale per la

generale ripartizione delle funzioni relative alla predetta materia,

il grave, persistente e più volte deprecato ritardo nell'adozione di

tale legge non può impedire - e, in passato, non ha impedito - a

questa Corte di individuare, essenzialmente sulla base del citato

art. 83, i punti-chiave della distribuzione fra Stato e regioni delle

competenze in materia di "protezione della natura" e di definire, in

particolare, tanto il nucleo minimo dei poteri spettanti allo Stato,

quanto lo spazio incomprimibile che deve essere lasciato alle

attribuzioni regionali.

Secondo il ricordato art. 83, mentre sono trasferite alle regioni

le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la

protezione della natura, le riserve e i parchi naturali, anche

d'importanza nazionale, resta riservata allo Stato una serie di

poteri finalizzata all'assicurazione dell'unitarietà di struttura e

di funzionamento dei parchi nazionali. "Con tale disciplina - come si

è affermato nella sentenza n. 1029 del 1988 - si mostra chiaramente

di voler attribuire allo Stato un ampio potere programmatorio,

comprensivo tanto della posizione di direttive in ordine alla

struttura e al funzionamento dei parchi, quanto della localizzazione

e del dimensionamento dei parchi stessi nel territorio nazionale".

Più in particolare, vanno riconosciuto allo Stato, nell'ambito della

funzione governativa di indirizzo e coordinamento da esercitare su

proposta del Ministro dell'ambiente (art. 5 della legge n. 349 del

1986), oltre al potere di individuare i nuovi territori da destinare

a parchi o a riserve di rilevanza nazionale o interregionale (potere

espressamente previsto dall'art. 83, quarto comma), l'istituzione

degli stessi parchi o riserve (v. sentenze n. 223 del 1984, n. 1029 e

n. 1031 del 1988), nonché la determinazione dei relativi confini (v.

sentenze n. 344 del 1987, n. 1029 e n. 1031 del 1988) e degli

elementi costitutivi del parco medesimo (v. sentenze n. 1029 e n.

1031 del 1988), fra i quali rientra anche la definizione dei valori

naturalistici da tutelare e degli obiettivi da perseguire, la

fissazione delle misure di salvaduardia e la perimetrazione

provvisoria dell'area protetta (v. ancora sentenze n. 1029 e n. 1031

del 1988). Si tratta, in definitiva, di una serie di poteri che

attengono alla struttura fondamentale del parco e ai principi

basilari e ai criteri generali relativi al funzionamento del parco

medesimo, nel cui ambito si inseriscono le funzioni attribuite alle

regioni e agli organi di amministrazione dell'ente parco (formati da

rappresentanti dello Stato e delle regioni), le quali concernono

essenzialmente la gestione delle istituzioni preordinate alla tutela

naturalistica e delle aree finitime.

In considerazione del fatto che il piano del parco costituisce un

atto afferente al livello della gestione del parco stesso, va,

dunque, escluso che la sua determinazione possa rientrare fra le

competenze statali (v. sentenze n. 1029 e n. 1031 del 1988). Rispetto

ad esso, lo Stato possiede soltanto poteri di direttiva, da

esercitare nell'ambito della funzione governativa d'indirizzo e

coordinamento, e non già poteri di codeterminazione nella forma di

proposta ministeriale da sottoporre all'intesa delle regioni

interessate.

5. - Tuttavia, come si è già accennato nella descrizione della

disciplina posta dal programma contenuto nella delibera CIPE, è

quest'ultima che conferisce al Ministro dell'ambiente un potere di

proposta in ordine alla redazione del piano del parco (da sottoporre

all'intesa con le regioni interessate) accompagnandolo con la

posizione delle direttive e con i criteri generali di cui al decreto

impugnato (v. sezione III, punti 4, 5 e 6). In considerazione di

ciò, la richiesta della regione Toscana che questa Corte dichiari

che non spetta allo Stato, e per essa al Ministro dell'ambiente, il

potere di dettare direttive e criteri generali in ordine alla

redazione del piano del Parco dell'Arcipelago toscano è

inammissibile. L'attribuzione della relativa competenza è, infatti,

contenuta nella delibera CIPE non impugnata dalla ricorrente, sicché

l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun effetto

sull'illegittima assegnazione al Ministro dell'ambiente delle

attività preordinate alla redazione del piano del Parco

dell'Arcipelago toscano, esercitate con il decreto impugnato (v.

sentenze n. 63 del 1965, n. 140 del 1970, n. 28 del 1979 e n. 337 del

1989).

Né le conclusioni potrebbero mutare ove si considerasse la

contestazione, peraltro assorbita, avanzata in via subordinata dalla

ricorrente, secondo la quale il decreto impugnato configurerebbe un

esercizio contrario alla legge di un potere statale diretto a

menomare competenze costituzionalmente assegnate alle regioni. Anche

sotto tale profilo, sulla base delle considerazioni già svolte nel

precedente punto 2, per le quali le direttive e i criteri generali

contenuti nell'atto impugnato sono diretti non alla regione, ma

unicamente ai professionisti interessati a partecipare alla

presentazione delle offerte tecnico-economiche per la redazione del

progetto del piano, non sarebbe possibile ravvisare alcuna violazione

delle competenze regionali.

Il ricorso proposto dalla regione Toscana nei confronti dello

Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio

1990 deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, con

il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Toscana nei confronti

dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 26

luglio 1990, intitolato "Direttive e criteri generali per la

redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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