Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d.l. 4 maggio

1942, n. 434 (imposta sul valore netto globale delle successioni),

convertito in legge 18 ottobre 1942, n. 1220; dell'art. 6 del decreto

legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 (modificazioni delle

imposte sulle successioni e sulle donazioni); e dell'art. 8 della legge

12 maggio 1949, n. 206 (modificazioni alle leggi in materia d'imposta

sulle successioni e sulle donazioni), promosso con ordinanza emessa il

17 novembre 1972 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile

vertente tra Giaconia Letizia ed altri e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 18

aprile 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 17 novembre 1972, pronunciata nel corso del giudizio

promosso dalla sig.ra Letizia Giaconia ved. Airoldi ed altri contro

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il tribunale di Palermo,

accogliendo analoga istanza degli attori, ha dichiarato rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 4

maggio 1942, n. 434, istitutivo della imposta sul valore netto globale

delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220,

dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90

(modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni), e

dell'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (modificazioni alle

leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni).

Secondo l'ordinanza di rinvio, infatti, le norme denunziate

sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in

quanto:

a) soggetti passivi dell'imposta sono gli eredi ed i legatari e

presupposto di essa è il loro arricchimento, mentre l'imposta non è

commisurata a tale arricchimento, ma al valore netto globale dell'asse

ereditario;

b) conseguentemente, i singoli eredi o legatari, pur ereditando

beni di egual valore, pagano un'imposta di ammontare differente,

ancorché rivelino identica capacità contributiva, a seconda del

valore complessivo del patrimonio del de cuius, con evidente violazione

del principio di eguaglianza, in forza del quale a parità di valore

dei beni deve corrispondere parità della relativa imposta.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, come sopra promosso,

viene ora alla cognizione della Corte.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con

l'atto di intervento, chiede che la proposta questione venga dichiarata

infondata.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, all'istituzione

dell'imposta sul valore globale netto delle successioni si è pervenuti

attraverso una scelta politica che ha per presupposti un sistema

tributario a carattere progressivo e la presunzione che l'accrescimento

del patrimonio del de cuius sia il frutto di una evasione legittima o

illegittima, parziale o totale dei carichi tributari che gravano sui

redditi.

Sull'asse ereditario, pertanto, viene a gravare l'onere di un

debito del de cuius, che ha un evidente carattere reale, mentre

carattere personale hanno soltanto, non le quote di ripartizione tra

eredi e legatari di quell'onere reale, ma le autonome imposte su dette

quote gravanti, aventi carattere personale.

Ne consegue che non possono invocarsi né l'art. 3, né l'art. 53

della Costituzione, applicabili soltanto nel caso di imposte a

carattere personale.

Anche le parti private hanno depositato un'ampia memoria a sostegno

delle tesi sostenute nell'ordinanza di rinvio, ma tale memoria non può

essere presa in considerazione, data la tardività di costituzione di

dette parti. Considerato in diritto :

1. - Come si è riferito in narrativa, con l'ordinanza di rinvio

viene denunziata a questa Corte l'imposta sul valore netto globale

delle successioni, istituita con il r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434,

convertito nella legge 18 ottobre 1942, numero 1220, e confermata, con

l'adeguamento delle aliquote, dall'art. 6 del d.lgt. 8 marzo 1945, n.

90, e dall'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206.

Nell'applicazione di tale imposta può infatti accadere che, in

relazione all'ammontare globale dell'asse ereditario, singole quote

ereditarie di eguale entità vengano gravate, in concreto, di imposte

di ammontare diverso, con palese violazione, secondo il giudice a quo,

sia del principio di eguaglianza sia di quello della capacità

contributiva, sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

2. - È necessario anzitutto stabilire quale sia la natura di

questo tributo che, in periodo di guerra, ai fini soprattutto di un

maggior gettito tributario - come fu affermato nella relazione del

Ministro per le finanze alla Camera - è entrato nel nostro sistema

fiscale e successivamente è stato confermato con le citate leggi n.

90 del 1945 e n. 206 del 1949 e, sia pure con una parzialmente diversa

disciplina, ha trovato ulteriore conferma nel d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 637, in sede di riforma tributaria.

Secondo la su detta relazione alla Camera e la più autorevole

dottrina, tale tributo ha carattere prevalentemente reale, in quanto

colpisce globalmente l'asse ereditario, restando nettamente separato e

distinto - come espressamente dispone l'art. 4 del d.l. n. 434 del 1942

- dall'altra imposta, a carattere personale, che colpisce le eredità e

i legati a norma del r.d. n. 3270 del 1923 e successive modificazioni.

Senonché, anche se l'importo dell'imposta reale (art. 1, ultimo

comma, del d.l. n. 434 del 1942) viene detratto dal valore globale

dell'asse ereditario - il quale pertanto viene considerato al netto ai

fini della determinazione delle quote da assoggettare all'imposta

personale - non può negarsi che in definitiva entrambe le imposte

vengono a gravare sugli eredi. Né può contestarsi che a seconda del

valore globale dell'asse possono verificarsi quelle particolari

situazioni, poste in rilievo nell'ordinanza di rinvio, nelle quali

sembrano ravvisarsi gli estremi della violazione degli artt. 3 e 53

della Costituzione che sono stati denunziati alla Corte.

È dunque necessario stabilire su quale piano giuridico possa

trovare fondamento quel concorso di tributi, come sopra esposto,

gravante, sia pure sotto diversi aspetti, sostanzialmente sugli stessi

soggetti.

La Corte ritiene che la funzione di tale disciplina possa

ravvisarsi nella finalità di operare un prelievo adeguato alla

capacità contributiva riferita al complesso del patrimonio che cade

nella successione.

Risponde ai principi consacrati nell'art. 42 della Costituzione che

l'asse ereditario sia assoggettato, in conformità anche con l'art. 53

della Costituzione, ad un'imposta progressiva - a carattere

prevalentemente reale - a prescindere dall'imposta personale sulle

eredità, quote e legati, prevista dal r.d. n. 3270 del 1923 e

successive modificazioni. Né le norme impugnate possono ritenersi

costituzionalmente illegittime per il fatto che il cumularsi delle due

imposte, a seconda del valore dell'asse, può far si che quote di

eredità di eguale valore siano gravate da imposte di ammontare

differente. Non è irrazionale, infatti, avere ritenuto diverse, agli

effetti tributari, successioni ereditarie per quote dello stesso valore

da assi di valore diverso e non vi è quindi violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Né d'altra parte può ravvisarsi violazione del principio della

capacità contributiva, in quanto nelle imposte a carattere reale la

capacità contributiva è data dal valore del bene tassato e non dal

patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434 (imposta sul valore netto globale

delle successioni), convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220,

dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90

(modificazioni delle imposte sulle successioni e donazioni), e

dell'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (modificazioni alle

leggi in materia di imposta sulle successioni e donazioni), sollevata

dal tribunale di Palermo con ordinanza 17 novembre 1972, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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