Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 304-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304

bis, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 giugno 1971 dal pretore di Gallarate nel

procedimento penale a carico di Filiberti Luciano, iscritta al n. 268

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;

2) ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Scarpellini Ernani, iscritta al n. 434

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Gallarate con ordinanza emessa il 17 giugno 1971 nel

procedimento penale in fase istruttoria, a carico di Filiberti Luciano,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304

bis, primo comma, c.p.p. perché in contrasto con gli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, in quanto attribuisce al difensore

di parte civile il diritto di assistere all'interrogatorio

dell'imputato, mentre analogo diritto non sarebbe riconosciuto al

difensore dell'imputato relativamente all'interrogatorio della parte

civile. Inoltre la norma impugnata sarebbe in contrasto con i

menzionati articoli della Costituzione perché non consente al

difensore della parte civile di assistere all'interrogatorio del

proprio patrocinato.

Relativamente al primo profilo di illegittimità il giudice a quo

osserva nell'ordinanza che la diversità di trattamento denunziata

sarebbe lesiva di entrambi i principi invocati, perché porrebbe una

discriminazione in danno dell'imputato, al di cui difensore dovrebbe

riconoscersi il diritto di assistere all'interrogatorio della parte

civile, al fine di ristabilire l'equilibrio fra gli interessi delle

parti del processo penale.

Sotto il secondo profilo, il pretore rileva poi che, ove

riconosciuto il diritto del difensore dell'imputato di assistere

all'interrogatorio della parte civile, analogo diritto dovrebbe

spettare al difensore della parte civile per quanto riguarda

l'interrogatorio del suo patrocinato, giacché, diversamente, questi

rimarrebbe "completamente sguarnito di qualunque effettiva assistenza

tecnico-professionale", di fronte alla presenza, invece, della difesa

dell'imputato, portatore di interessi ben diversi.

Con ordinanza emessa il 30 giugno 1971 nel procedimento penale in

fase istruttoria a carico di Scarpellini Ernani, il pretore di Milano

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304

bis, primo comma, c.p.p., nella parte in cui esclude la facoltà del

difensore dell'imputato di assistere in istruttoria all'assunzione

delle prove testimoniali.

A sostegno della censura si afferma che l'esclusione

comprometterebbe l'esercizio del diritto di difesa allo stesso modo e

per le stesse ragioni per cui lo comprometteva l'esclusione

dell'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato previsto

dalla stessa norma impugnata, dichiarata illegittima per questa parte

con la sentenza n. 190 del 1970 della Corte.

Le suddette ordinanze sono state comunicate e notificate come per

legge e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 22 settembre

1971 la prima, e n. 16 del 19 gennaio 1972 la seconda.

Non vi è stata Costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - Le due cause hanno ad oggetto censure di incostituzionalità

strettamente connesse, sicché se ne può disporre la riunione e la

decisione con unica sentenza.

2. - L'ordinanza del pretore di Gallarate solleva anzitutto in via

principale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304

bis c.p.p. nella parte in cui, attribuendo al difensore di parte civile

la facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato, non

riconosce eguale facoltà al difensore dell'imputato per quanto

riguarda l'interrogatorio della parte civile.

Il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione risiederebbe, secondo il giudice a quo, nella presunta

discriminazione che, con ciò, si porrebbe in essere ai danni

dell'imputato, il quale si verrebbe a trovare in posizione di

svantaggio nei confronti della parte civile, in quanto leso nel suo

diritto di difesa, per la presunta denegata possibilità di essere

presente in giudizio sullo stesso piano e con le stesse facoltà della

parte civile.

Ma deve osservarsi al riguardo che, come questa Corte ha già avuto

modo di precisare con la sentenza n. 190 del 1970, l'interrogatorio

dell'imputato assume, nell'economia del processo penale, una

fondamentale importanza, per il suo aspetto peculiare che si identifica

non solo e non tanto nella provvista di elementi probatori, quanto

nella funzione di mezzo di difesa, attraverso l'esposizione, da parte

dell'imputato, dei fatti e delle circostanze che concorrono a formare

il suo piano difensivo. Ed appunto in vista di tali caratteri, la Corte

ritenne, allora, di dover dichiarare l'illegittimità della norma che

escludeva il difensore dell'imputato dall'assistenza a tale essenziale

mezzo istruttorio , per violazione dell'art. 24 della Costituzione.

D'altronde, è il caso di ricordare che la parte civile è

indubbiamente portatrice, nel procedimento penale, di propri interessi

privatistici alle restituzioni ed al risarcimento del danno e del

correlativo interesse processuale all'accertamento dei fatti ed

all'affermazione della responsabilità dell'imputato. E, proprio in

funzione di tali interessi, le sono attribuiti, oltre alla facoltà in

discussione, particolari poteri processuali che si concretano nel

diritto di farsi rappresentare da un difensore (art. 24, comma primo,

c.p.p.); di proporre durante l'istruzione mezzi di prova per accertare

i fatti e determinare i danni (art. 104 c.p.p.); di assistere per

tramite del difensore o del consulente tecnico a quegli atti istruttori

cui hanno diritto di presenziare il difensore e il consulente tecnico

dell'imputato (art. 304 bis c.p.p.); di prendere visione in

cancelleria, per mezzo del difensore, dei verbali relativi ad ogni atto

istruttorio (artt. 304 quater, 320, 352 c.p.p.).

Nel quadro di questa facoltà si inserisce indubbiamente in modo

coerente l'assistenza del difensore della parte civile

all'interrogatorio dell'imputato, quale esplicazione della prevista

partecipazione della parte civile all'accertamento penale, s'intende

limitatamente ai fini che le sono propri, in guisa da garantirne,

appunto nella delicata e peculiare fase istruttoria in esame,

l'attività di difesa. La quale, d'altra parte, è regolata dal

giudice, che esercita i relativi penetranti poteri a norma dell'art.

304 bis c.p.p., in modo che l'attività stessa, nelle esplicazioni

concrete, rimanga correlativa a quelli che sono i caratteri ed i limiti

degli interessi di cui la parte civile è, come si è detto,

portatrice.

3. - Ciò posto, appare evidente che, data la descritta natura

dell'atto istruttorio cui si riferisce il denunziato intervento del

difensore di parte civile e le menzionate caratteristiche e finalità

del medesimo, non è lecito ritenere la comparabilità della situazione

dell'imputato e della parte civile per quanto riguarda l'esplicazione

del diritto di difesa nei sensi indicati nell'ordinanza di rinvio,

giacché l'interrogatorio della parte civile in istruttoria ha, invece,

le caratteristiche tipiche della testimonianza, cioè di una

deposizione con l'obbligo di dire il vero, resa dal soggetto passivo o

dal danneggiato dal reato quale fonte primaria di informazione sui

fatti relativi, ed a proposito della quale valgono indubbiamente le

considerazioni già volte da questa Corte con la sentenza n. 63 del

1972 al fine di escludere la lesione del diritto di difesa

dell'imputato appunto per la mancata assistenza del suo difensore

all'interrogatorio dei testi in istruttoria, sancita dall'art. 304 bis

cod. proc. penale. E del resto la diversità della funzione

riconosciuta dall'ordinamento processuale penale all'esame testimoniale

della parte civile rispetto all'interrogatorio dell'imputato è già

stata posta specificamente in evidenza da questa Corte con la sentenza

n. 190 del 1971, ove si è ribadito che, mentre la prova offerta

dall'esame suddetto è direttamente soggetta alla valutazione critica

del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della

causa, o debba disattenderla come non veridica, le dichiarazioni

dell'imputato, pur non sfuggendo anch'esse ad un controllo di

veridicità, costituiscono essenzialmente "mezzo di difesa correlato

alla contestazione dell'accusa", e si è conseguentemente negato il

contrasto col principio di eguaglianza e con la garanzia di difesa

della normativa secondo cui la parte civile è chiamata a testimoniare,

a differenza dell'imputato.

Resta così esclusa la sussistenza della lamentata discriminazione

in danno dell'imputato, essendo ormai jus receptum che può aversi

violazione del principio di eguaglianza quando si sia in presenza di

trattamenti diversi attribuiti a situazioni che debbano ritenersi

omogenee, il che, invece, come si è detto, non avviene nella specie.

La pretesa violazione del diritto di difesa dell'imputato si

identifica sostanzialmente con la lamentata violazione della par

condicio dell'imputato e della parte civile in relazione all'assistenza

difensiva. Esclusa, come si è detto, la sussistenza della par condicio

e quindi della discriminazione, resta necessariamente anche esclusa la

sussistenza del prospettato contrasto con la invocata garanzia

costituzionale di difesa.

4. - L'ordinanza di rinvio ha sollevato, altresì, la questione di

legittimità costituzionale dell'esclusione dell'assistenza del

difensore della parte civile all'interrogatorio del proprio

patrocinato, subordinandola, peraltro, al riconoscimento della

fondatezza della questione principale, cioè del preteso diritto anche

del difensore dell'imputato all'assistenza suddetta.

Dovendosi, per le svolte considerazioni, escludere tale ultima

facoltà, ne consegue che l'ora menzionata censura non è fondata.

5. - L'ordinanza del pretore di Milano ripropone la questione di

legittimità dell'art. 304 bis, primo comma, c.p.p. nella parte in cui

esclude il difensore dell'imputato dall'assistenza all'assunzione delle

prove testimonial i in istruttoria.

Identica censura è già stata dichiarata infondata con la sentenza

n. 63 del 1972 di questa Corte, e poiché non vengono proposte né

sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione, la questione

stessa deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato di

assistere alla escussione dei testi in istruttoria, sollevata con

l'ordinanza del pretore di Milano indicata in epigrafe in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione già decisa

con sentenza n. 63 del 1972;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non riconosce al difensore dell'imputato il diritto di

assistere all'interrogatorio della parte civile, sollevata, con

l'ordinanza del pretore di Gallarate indicata in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della stessa norma dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non consente al difensore della

parte civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato,

sollevata con la menzionata ordinanza in riferimento agli indicati

articoli della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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