Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a

carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai

pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956,

n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), nonché dell'articolo unico

della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza per l'applicazione

delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583,

sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione

ad altre forme di pensione), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre

1970 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cicu

Vittorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al

n. 389 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Cicu Vittorio e dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale e l'atto d'intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Valenti Simi e Carlo Fornario, per il Cicu,

l'avv. Giovanni Belloni, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto 4 febbraio 1969, l'avv. Vittorio Cicu conveniva in

giudizio avanti il tribunale di Bologna l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, rappresentando e chiedendo quanto segue.

La pensione - superiore alle lire 7.200.000 annue - della quale è

titolare a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale

addetto ai pubblici servizi di telefonia è stata assoggettata

dall'Istituto alla ritenuta del 16%, in applicazione all'art. 22 della

legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20

marzo 1968, n. 369, per effettuarne il versamento al "Fondo sociale"

istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; ed esito negativo ha

avuto il ricorso amministrativo proposto avverso tale provvedimento. Ma

gli articoli delle leggi summenzionate sono in contrasto con i principi

enunciati negli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 35, 36, 38 e 53 della

Costituzione. È d'uopo, pertanto, sollecitare in proposito una

pronuncia della Corte costituzionale e in base alla decisione -

auspicata favorevole - del giudice delle leggi, dichiarare indebita la

menzionata ritenuta ed obbligato l'INPS a reintegrare la pensione

dovuta, mediante restituzione delle somme non erogate.

Il tribunale, dato atto che le parti in causa concordemente

riconoscono che l'INPS esattamente ha applicato le anzidette norme

ordinarie, operando sulla pensione goduta dall'attore la decurtazione

del 16% per versarla al "Fondo sociale"; e ritenuta la non manifesta

infondatezza della questione sollevata dal Cicu - con riferimento,

però, limitato agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Carta - e la rilevanza

della risoluzione di essa per la definizione del procedimento

principale - rilevanza sussistente nonostante la legge 30 aprile 1969,

n. 153, stabilisca che lo Stato, dopo il 1 gennaio 1976, assume a suo

completo carico l'onere della pensione sociale, giacché resta da

considerare in ogni caso l'anteriore periodo di pieno vigore della

norma impugnata, con effetti non rimovibili altrimenti che attraverso

il sindacato del giudice delle leggi -, con ordinanza del 6 ottobre

1970 ha inviato gli atti a questa Corte per la correlativa decisione.

Nel presente giudizio si è costituito l'avv. Cicu e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale ed è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Il Cicu, sviluppando le argomentazioni addotte nell'ordinanza di

rimessione, insiste per la dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle norme impugnate. L'Avvocatura dello Stato e l'INPS

sostengono, invece, la infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Bologna solleva la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n.

583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, per

violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione osservando

che: 1) il contributo di solidarietà a favore del Fondo sociale

richiesto ai titolari di pensioni superiori a lire settemilioni e

duecentomila annue non trova giustificazione, non sussistendo alcun

collegamento fra la imposizione patrimoniale e le finalità del Fondo

sociale, al quale il personale dei telefoni rimane del tutto estraneo;

2) siffatto prelievo pecuniario" viola il principio di uguaglianza

sancito dall'art. 3 in relazione all'art. 53 Cost., in quanto non

risulta imposto a tutti i soggetti trovantisi in identica situazione,

atteso che rimangono esclusi i titolari di similari trattamenti di

quiescenza su fondi non attribuiti in gestione all'INPS; 3)

l'imposizione di tale sacrificio economico contrasta con la particolare

protezione di cui gode la retribuzione del lavoratore, tanto se

corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto se differita sotto

forma di liquidazione o di pensione; e non rispetta il principio della

intangibilità della pensione, siccome adeguata alle esigenze di vita

del lavoratore ed alla qualità e quantità del lavoro prestato.

2. - La questione non è fondata.

Non soltanto i titolari di alte pensioni a carico del Fondo di

previdenza del personale telefonico sono soggetti al versamento di un

contributo a favore del Fondo sociale.

Dopo che la legge n. 369 del 1968, tenendo conto dei rilievi fatti

in sede di discussione parlamentare del progetto, ha esteso

l'applicazione del contributo ai titolari di pensioni a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria e dei Fondi sostitutivi od

integrativi di essa, gestiti dall'INPS, la norma ha assunto carattere

di generalità. Infatti, i lavoratori iscritti alla assicurazione

generale sono in numero rilevante; ed i fondi sostitutivi od

integrativi gestiti dalla Previdenza sociale comprendono il personale

addetto ai pubblici servizi di trasporto, i telefonici, il personale

delle esattorie delle imposte dirette, quello delle imposte di consumo,

quello delle aziende private del gas e della elettricità, quello

dipendente dall'ENEL, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli

artigiani, gli esercenti attività commerciali, il clero, il personale

di volo, ecc., sicché può affermarsi che gli iscritti al sistema

previdenziale facente capo all'INPS costituiscono la quasi totalità

dei lavoratori retribuiti alle dipendenze altrui. Orbene, una norma

destinata ad essere applicata - senza eccezioni - nei confronti di

tutti indistintamente gli appartenenti ad una estesa categoria

razionalmente individuata non disattende certamente il principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La suindicata sfera di applicazione di detta norma e la ulteriore

circostanza che l'INPS gestisce anche il Fondo sociale e la pensione di

sicurezza sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, rendono

legittima la esclusione di situazioni estranee al campo della

previdenza generale dal pagamento del contributo. Per i dipendenti

statali, al cui trattamento pensionistico provvede direttamente lo

Stato, e per gli iscritti a taluni Fondi (liberi professionisti,

giornalisti, dirigenti di azienda, addetti a pubblici spettacoli,

ecc.), la particolare struttura del rapporto di lavoro e le speciali

discipline, che non consentono di affidare la gestione della previdenza

all'INPS, concretano certamente situazioni differenti, che giustificano

un trattamento diverso.

Appare priva di pregio l'osservazione dell'ordinanza di rimessione

che - non potendo il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

usufruire dei benefici del Fondo speciale - manchi il collegamento fra

l'imposizione patrimoniale e le finalità da perseguire con i proventi

relativi. Infatti, la previdenza sociale - unitariamente concepita ed

attuata - abbraccia tutte le manifestazioni della mutualità ed attua

un principio di collaborazione per l'apprestamento dei mezzi di

prevenzione e di difesa contro l'invalidità, la vecchiaia, ed i rischi

del lavoratore. Il contributo del singolo soggetto va a vantaggio di

tutti gli iscritti, assicurando in tal modo il concorso dei lavoratori

con redditi più alti nella copertura delle prestazioni a favore delle

categorie con redditi più bassi. Ed in virtù del vincolo - che

accomuna tutti gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria ed

ai Fondi sostitutivi od integrativi di essa, gestiti dall'INPS - il

personale telefonico in pensione può beneficiare della esenzione dal

pagamento della ricchezza mobile, esenzione concessa - ai sensi

dell'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e

coordinamento legislativo della Previdenza sociale) - "per le pensioni,

gli assegni, i sussidi, le indennità da corrispondersi come

prestazioni assicurative in forza del presente decreto".

3. - La "ritenuta progressiva" sulle alte pensioni, disposta dalle

norme impugnate, ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta.

E, pur tenendo conto della particolare protezione di cui godono le

retribuzioni dei lavoratori, è certo che le loro pensioni, salvo

espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario. E ciò

non contrasta con i principi proclamati dagli artt. 36 e 38 della

Costituzione.

L'istituzione delle nuove pensioni sociali ha dato luogo a spese

rilevanti, alla copertura delle quali, tanto i notevoli interventi

annuali dello Stato, quanto i contributi del Fondo adeguamento pensioni

e di varie gestioni speciali si sono dimostrati insufficienti. I

suddetti interventi, però, vanno gradatamente aumentando e dal primo

gennaio 1976 tutto l'onere della pensione sociale e di quella di

sicurezza sociale sarà assunto dallo Stato. Nel frattempo, per la

relativa copertura, è stato istituito un contributo progressivo

straordinario e temporaneo a carico di coloro che - secondo la

valutazione del legislatore - hanno la capacità contributiva.

Pertanto, la Corte ritiene che nessuno dei principi costituzionali

invocati dall'ordinanza di rimessione sia violato dalle norme

impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del

trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il

personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle

leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e

dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza

per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13

luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale

di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di

telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione), questione

sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione

dall'ordinanza del tribunale di Bologna del 6 ottobre 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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