Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1969 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21,

terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente

disposizioni sulla stampa, e 502, primo e secondo comma, del Codice di

procedura penale, promossi con le seguenti ordinanza:

1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1968 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Russo Alfio, iscritta al n. 266 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;

2) ordinanza emessa il 15 gennaio 1969 dal tribunale di Palermo nel

procedimento penale a carico di Maggio Giuseppe e Vito, e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969;

3) ordinanza emessa il 12 marzo 1969 dal tribunale di Napoli nei

procedimenti penali riuniti a carico di Amato Olimpia ed altri,

iscritta al n. 205 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio penale promosso col rito direttissimo dal

Procuratore della Repubblica di Milano, il tribunale, accogliendo

l'eccezione proposta dal difensore dell'imputato contumace, con

ordinanza del 15 ottobre 1968, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 21, terzo comma, della legge 8

febbraio 1948, n. 47, e 502, primo e secondo comma, del Codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione.

Il tribunale ha osservato che lo speciale procedimento direttissimo

per i reati commessi col mezzo della stampa segue la disciplina dettata

in generale dall'art. 502 del Codice di procedura penale, per quanto in

particolare riguarda la scelta dell'organo giudicante da parte del

P.M., con la sola deroga che alla traduzione dell'imputato è

sostituita la di lui citazione, non richiedendosene necessariamente lo

stato di detenzione.

Al P.M. è data potestà di richiedere il giudizio davanti a

qualsiasi delle sezioni del tribunale, nella udienza che egli stesso

può determinare nei termini stabiliti dalle disposizioni impugnate.

Pertanto, in considerazione dell'avvicendamento dei magistrati nei

collegi e del numero delle sezioni in cui il tribunale possa risultare

diviso, la discrezionalità accordata al P.M. risulterebbe cosi ampia

da apparire non compatibile con i principi costituzionali della

inviolabilità della difesa e del giudice naturale. Principi i quali

non consentirebbero che alcuna delle parti possa, in concreto,

interferire sulla designazione dell'organo giudicante, con grave

turbamento dell'equilibrio del contraddittorio e con l'effetto che

l'imputato sia distolto dal giudice precostituito in base alla legge

processuale ed in armonia con l'ordinamento giudiziario.

Anche nel diritto processuale penale, infatti, deve ritenersi

valido il principio di ordine generale (cui si riferiscono del resto

gli artt. 19 e 20 del regolamento per l'esecuzione del codice di

procedura penale approvato con R.D. 28 maggio 1931, n. 603) che

attribuisce la formazione dei ruoli delle udienze delle sezioni al

Presidente del tribunale. Soltanto nei giudizi direttissimi la garanzia

di imparzialità di detto organo verrebbe elusa, sostituendosi ad esso

la iniziativa del P.M.

In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento del 16

gennaio 1969 ha dedotto che la disciplina del giudizio direttissimo,

per la persecuzione dei reati commessi col mezzo della stampa,

configurato dalla dottrina come atipica, rispetto alle linee del

procedimento preveduto dagli articoli 502 e seguenti del Codice di

procedura penale, specialmente in relazione alla modalità della

citazione dell'imputato non detenuto, non sarebbe in contrasto col

diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Diritto il

cui esercizio non trova ostacolo nel rito direttissimo, non influendo

su di esso l'assenza della fase istruttoria e la sostituzione, alla

formale contestazione del reato, del sommario interrogatorio

dell'imputato prima del giudizio.

Né sussiste contrasto, deduce la difesa del Presidente del

Consiglio, fra la normativa impugnata e l'art. 25 della Costituzione.

Il problema, per quanto riguarda la pretesa scelta della sezione,

si presenta invero solo per i tribunali ripartiti in più sezioni, ma

anche per questi solo formalmente, dato che per prassi osservata negli

uffici giudiziari, sarebbe sempre una stessa sezione ad occuparsi dei

reati di stampa.

Circa poi la scelta dei giudici, l'Avvocatura rileva che la

potestà conferita al P.M. dall'art. 502 del Codice di procedura

penale, non importa alcuna interferenza di detto organo nella

assegnazione dei magistrati ad una sezione o collegio giudicante, la

quale resta invece di esclusiva competenza del Presidente.

D'altro lato la distribuzione dei processi tra le diverse sezioni

da parte del Presidente non costituisce esercizio dei poteri di

giurisdizione, ma solo espressione di organizzazione, amministrativa e

regolamentare, e non è quindi illegittimo che vi provveda

eccezionalmente, ed in misura ben più limitata il P.M., le cui

possibilità di scelta, nella pratica, si ridurrebbero a ben poco.

Questi non è in grado di influire, invero, sulla nomina del giudice,

né sulla destinazione alla sezione cui, di regola, i processi di

stampa affluiscono, né, se non di riflesso, sulla composizione della

sezione che deve giudicare.

L'Avvocatura ha concluso quindi perché la questione sia dichiarata

infondata sotto entrambi i profili prospettati dal tribunale di Milano.

2. - Con altra ordinanza pronunziata il 15 gennaio 1969, nel

procedimento direttissimo a carico dei signori Giuseppe e Vito Maggio,

imputati del reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa (art.

595, terzo comma, del Cod. pen. e art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47)

il tribunale di Palermo ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Se, ha osservato il tribunale di Palermo, ogni sezione costituisce

potenzialmente giudice naturale rispetto ai reati commessi nell'ambito

della circoscrizione giudiziaria, nei limiti della competenza

funzionale, spetta tuttavia al Presidente del tribunale e non al P.M.

designare quella delle sezioni, egualmente competenti, che deve in

concreto giudicare.

In questo giudizio non si è costituita alcuna delle parti private,

né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. - La stessa questione è stata, infine, sollevata con ordinanza

12 marzo 1969 del tribunale di Napoli, nel corso del giudizio penale a

carico di varie persone imputate della contravvenzione prevista

dall'art. 725 del Codice penale, in relazione all'art. 21 della legge

sulla stampa, per aver posto in vendita pubblicazioni contrarie alla

decenza.

Premesso che la nozione del giudice naturale precostituito per

legge non può identificarsi con l'organo giudiziario competente, con

astrazione delle persone dei giudici che lo compongono, questo ultimo

tribunale, dal principio, enunciato nella sentenza n. 156 del 1963

della Corte costituzionale, per il quale, in omaggio alla garanzia del

giudice naturale, non può provvedersi alla composizione dell'ufficio

giudicante in alcun caso in vista del singolo processo, ha tratto la

conclusione che il precetto costituzionale è violato anche nel caso in

cui sia data facoltà di scegliere, in relazione ad una "regiudicanda"

già insorta, uno fra più collegi costituiti ed estrattamente

competenti.

Il che si verificherebbe nell'ipotesi in esame, in applicazione

dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Né, ha osservato il tribunale, la violazione dell'art. 25 della

Costituzione verrebbe meno, se la scelta della sezione o del collegio

giudicante, fosse attribuita al Presidente del tribunale, secondo

quanto dispone, per i giudizi diversi dai direttissimi, l'art. 20 del

citato regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale,

giacché anche in questo caso la mancanza dei criteri obiettivi

potrebbe indurre "a scelte ispirate da esigenze e finalità diverse da

quelle di giustizia".

Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, nel cui interesse l'Avvocatura generale dello

Stato ha depositato, il 13 maggio 1969, deduzioni e conclusioni

analoghe a quelle di cui alla prima delle riferite ordinanze. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze possono essere riunite e decise con unica

sentenza.

Tutte infatti sollevano la questione se l'art. 502 del Codice di

procedura penale - applicabile al procedimento direttissimo per reati

commessi a mezzo della stampa (art. 21, terzo comma, legge 8 febbraio

1948, n. 47) - sia in contrasto col principio del giudice naturale

affermato nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, nelle parti in

cui consente che il pubblico ministero, nei tribunali divisi in più

sezioni, determini la sezione e l'udienza nella quale presentare o far

comparire l'imputato per il giudizio dibattimentale.

L'ordinanza del tribunale di Milano estende la censura di

illegittimità anche al citato art. 21, terzo comma, della legge sulla

stampa, nonché al secondo comma dell'art. 502.

Il tribunale di Milano e quello di Palermo assumono che la garanzia

della precostituzione del giudice, derivante in concreto dal fatto che

alla designazione della sezione o del collegio provvede, di norma, un

organo imparziale qual'è il Presidente del tribunale, sarebbe elusa

nei procedimenti direttissimi, dato che, in questi, la designazione

stessa avverrebbe per discrezionale iniziativa del pubblico ministero e

cioè di una delle parti della causa.

Il tribunale di Napoli, invece ha argomentato la non manifesta

infondatezza della questione dal fatto che la designazione del giudice

per la cognizione di reati col rito direttissimo, non trova nella legge

alcun limite legale o direttiva che ne assicuri l'obiettività ed

imparzialità: ciò tanto nell'art. 502 del Codice di procedura penale,

che attribuisce tale designazione al Procuratore della Repubblica, cui

spetta l'iniziativa dell'azione penale, quanto nell'ipotesi che fosse

chiamato a provvedervi il Presidente del tribunale, nell'esercizio dei

suoi poteri di direzione ed organizzazione del servizio giudiziario.

Nell'ordinanza del tribunale di Milano la legittimità dell'art.

502, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale, è posta in

dubbio, anche in relazione al principio della inviolabilità della

difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), sotto il profilo, complementare

al precedente, che la censurata facoltà di scelta dell'organo

giudicante, attribuita al pubblico ministero, leda l'equilibrio del

contraddittorio fra le parti del processo penale, rendendo deteriore la

posizione dell'imputato.

2. - Le questioni non sono fondate.

Il procedimento direttissimo, disciplinato dagli artt. 502-505 del

Codice di procedura penale, nel caso dei giudizi speciali, è informato

a criteri di rapidità e immediatezza, preordinati alla esigenza di

esemplarità del giudizio. Esso è introdotto dal pubblico ministero,

con richiesta di dibattimento contestuale alla presentazione

dell'imputato, nelle ipotesi (soggette a verifica da parte del giudice)

che l'imputato sia stato arrestato in flagranza di reato o che il reato

stesso sia stato commesso durante lo stato di detenzione o di

internamento per misura di sicurezza e che, inoltre, la prova risulti

agevole, senza cioè che occorra procedere a speciali indagini. È

richiesto senza indugio, se il tribunale siede in udienza penale,

ovvero, esclusa tale possibilità, nel termine perentorio di cinque

giorni dall'arresto.

Da tali requisiti si discosta l'istituto nei casi preveduti in

varie leggi speciali come quella sulla stampa, le quali prescrivono che

per determinate categorie di reati si procede sempre, e non a

discrezione del pubblico ministero, col rito direttissimo, ed anche se

l'imputato non sia detenuto. In questa ultima ipotesi la di lui

citazione a giudizio è disposta dal Procuratore della Repubblica.

La possibilità prospettata nelle tre ordinanze che il pubblico

ministero presenti l'imputato, in stato di costrizione fisica o a

seguito di suo decreto di citazione, davanti a quella delle sezioni del

tribunale che egli ritenga disponibile, in considerazione delle

esigenze del servizio, per lo svolgimento del dibattimento, non è

espressamente disciplinata dalle norme impugnate. Essa è, tuttavia,

praticamente configurabile soltanto in quei tribunali il cui organico

prevede una pluralità di sezioni o comunque l'assegnazione di

magistrati in numero superiore a quello richiesto per la composizione

del collegio o dei collegi giudicanti, in guisa da consentire

l'avvicendarsi di detti magistrati nello svolgimento dei compiti

istituzionali.

In riferimento a tale possibilità è appunto denunziata la lesione

del principio del giudice naturale. Tale principio esige anzitutto,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il giudice sia istituito

in base a criteri generali fissati in anticipo (sent. 29 del 1958, 1

del 1965) e non in vista di determinate controversie; con riferimento

cioè a fattispecie astratte e non già a posteriori, in relazione ad

una regiudicanda già insorta (sent. 88 del 1962, 130 del 1963, 156 del

1963).

Esso esclude che sia lo stesso giudice a creare discrezionalmente

ipotesi di spostamento della competenza (sent. 122 del 1963) e che

l'accertamento dei presupposti legali relativi dipenda da valutazioni

non suscettibili di sindacato ad iniziativa ed a tutela delle parti

(sent. 130 del 1963).

Orbene va ricordato che nel sistema positivo, a salvaguardia del

detto principio, anche per gli uffici giudiziari con pluralità di

sezioni e di magistrati addetti, esiste un complesso di norme volte a

contemperare l'obiettività ed imparzialità dei giudizi con le

esigenze della continuità e prontezza delle funzioni giurisdizionali,

pur nei casi di mutamenti, di vacanze e di impedimenti.

In particolare, quando il tribunale è costituito in più sezioni,

sono annualmente designate (con apposite tabelle) le sezioni alle quali

vengono devoluti promiscuamente o separatamente i diversi affari

contenziosi civili e penali e si effettua la destinazione a ciascuna

sezione dei vari magistrati, nel numero richiesto dalle esigenze del

servizio.

Altre norme (delle quali è stata esclusa la illegittimità con la

già menzionata sentenza n. 156 del 1963) prescrivono come si debba

procedere a colmare i vuoti permanenti o temporanei che, per cause

svariate, possono determinarsi negli uffici giudiziari, mediante

provvedimenti a loro volta di carattere permanente (assegnazione di

nuovi magistrati) o contingente e temporaneo (supplenze, sostituzioni,

applicazioni).

Sono, poi, normalmente prestabiliti i giorni in cui ciascuna

sezione terrà udienza nel corso dell'anno e turni di servizio dei

giudici addetti a ciascun ufficio.

Tanto premesso sembra evidente che le norme impugnate, in quanto

abilitano in casi eccezionali il pubblico ministero a disporre

direttamente la presentazione o la citazione dell'imputato a giudizio

davanti al tribunale e implicitamente consentono che lo stesso pubblico

ministero diriga, discrezionalmente, la richiesta del giudizio

dibattimentale ad una delle sezioni ed eventualmente ad uno dei collegi

in cui la sezione dell'ufficio giudiziario sia articolata, non

contrastano con la garanzia del giudice naturale, quale giudice

imparziale precostituito.

Pervero, atteso che la composizione di ogni sezione e di ogni

collegio risulta fatta secondo l'ordinamento e non appositamente per la

decisione su ogni reato già commesso, non manca, anche nell'ipotesi

dell'art. 502, l'elemento della preventiva individuazione del giudice,

che deve postularsi legata a criteri di obiettività e imparzialità,

quale che sia la composizione del collegio chiamato alla decisione ed

esclusa qualsiasi incidenza su di questa della scelta operata dal

pubblico ministero. Essa è fatta nell'esercizio di un potere che, a

parte la sua natura, è ben più limitato di quello spettante al

Presidente del tribunale, a norma dell'art. 20 del regolamento per

l'esecuzione del Codice di procedura penale, o esercitato dai

presidenti delle singole sezioni, circa la formazione dei ruoli e

l'assegnazione dei procedimenti ai collegi: attribuzioni queste ultime

di natura meramente ordinatoria, la cui discrezionalità risulta

necessaria ad assicurare l'efficienza della funzione giurisdizionale.

Né ai fini del decidere può avere rilevanza il distinguere fra

l'ipotesi di presentazione dell'imputato detenuto all'udienza della

sezione del tribunale e l'ipotesi di citazione dell'imputato libero,

trattandosi di manifestazioni diverse dello stesso potere attribuito al

pubblico ministero dall'art. 502 del Codice di procedura penale, cioè

di modalità diverse dell'esercizio dell'azione penale, quale è

configurato nell'ambito del rito direttissimo.

Gli argomenti sopra esposti invalidano nella specie l'affermazione

che la scelta del pubblico ministero manchi di obiettività, in quanto

si assume provenga da una delle parti in causa.

Va rilevato, infine, che se in dipendenza della scelta compiuta dal

pubblico ministero si profilasse per l'imputato il pericolo di un

giudizio non imparziale, varrebbero ad eliminarlo, ricorrendo le

ipotesi di legge, i rimedi previsti dall'ordinamento. Essi sono uguali,

del resto, a quelli che potrebbero essere resi necessari da scelte del

presidente e risultano invocabili fra l'altro nei casi di

incompatibilità, come pure in quelli che impongono la remissione del

procedimento o la astenzione o la ricusazione del giudice.

3. - Per i motivi suesposti deve escludersi la illegittimità sia

dell'art. 502, primo comma (e ovviamente, per analogia di ragioni,

anche del secondo comma) del Codice di procedura penale sia dell'art.

21, comma terzo, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento

all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Gli stessi motivi portano a ritenere che la potestà spettante al

pubblico ministero non può essere intesa nemmeno come antagonista al

diritto di difesa e incidente negativamente sullo equilibrio del

contraddittorio penale. Ne consegue la infondatezza anche dell'analoga

questione sollevata, in rapporto all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dalla ordinanza del tribunale di Milano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 502, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale e

dell'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47,

contenente disposizioni sulla stampa, sollevate dalle ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e

25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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