Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1997 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,

legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e

delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello

svolgimento delle competizioni agonistiche), come sostituito

dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante

misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di

competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 26

ottobre 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Marcello Zangara ed altri, iscritta al n. 426 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,

prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza 26 ottobre 1995 (r.o. n. 426 del 1996), la

Corte di cassazione, sezione I penale, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,

della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del

giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art.

1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure

urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di

competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede l'esercizio

del diritto di difesa nel corso del giudizio di convalida celebrato

dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso la pretura,

avente ad oggetto il provvedimento adottato dal questore.

Premette l'ordinanza che, con provvedimenti 1 marzo 1995, il

questore di Genova ha fatto divieto a Zangara Marcello, Barletta

Angelo, Carminata Fabio, Resasco Davide, Fabbri Marco e Rossi

Michele, di accedere per il periodo di un anno agli stadi, alle

stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Principe, al casello

autostradale di Genova est e allo scalo aereo e portuale di Genova,

in occasione di incontri di calcio, di campionati e tornei nazionali

ed internazionali. Quanto sopra essendosi i predetti resi

responsabili di episodi di violenza durante l'incontro di calcio

Genoa-Milan disputatosi il 29 gennaio 1995 in Genova.

Avendo, altresì, il questore prescritto agli stessi di presentarsi

presso il Commissariato della Polizia di Stato di San Fruttuoso,

nell'orario e nelle circostanze indicate, i relativi provvedimenti

sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura circondariale di Genova, con ordinanza 4 marzo 1995 che ha

formato oggetto di ricorso per cassazione da parte di alcuni tra i

soggetti sopra indicati.

1.2. - Tanto premesso, il rimettente osserva che la norma censurata

"prevede gravi limitazioni alla libertà personale che possono

protrarsi anche per un periodo di tempo non certo breve (fino ad un

anno)", senza contemplare, nella fase di convalida del provvedimento

dinanzi al giudice per le indagini preliminari, l'intervento di un

difensore "essendo l'ordinanza di convalida emessa inaudita altera

parte".

Di qui la violazione dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, in quanto, "nel procedimento nel quale - come quello in

esame - viene in questione davanti ad un giudice l'interesse della

libertà personale, spetta sempre al soggetto il diritto

all'esercizio di un'integrale difesa", oltre che dell'art. 13, norma

che, come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 53 del

1968, conferisce "alla libertà personale una propria e particolare

rilevanza costituzionale e con essa il diritto, in relazione ai

procedimenti che alla libertà si riferiscono, ad una effettiva

integrale difesa di questo supremo interesse del cittadino".

1.3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto per

chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di cassazione solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della

legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e

delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1

della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure

urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di

competizioni agonistiche).

L'articolo, di cui fa parte la disposizione oggetto di censura,

prevede la facoltà per il questore di adottare misure di tipo

preventivo nei confronti di persone che, secondo quanto precisato al

comma 1, risultino denunciate o condannate per determinati reati, o

abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a

causa di manifestazioni sportive, ovvero nelle stesse circostanze

abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Tali misure,

secondo quanto stabilito dal medesimo comma 1, possono consistere nel

divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni

sportive specificamente indicate nonché ai luoghi, del pari

specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al

trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni

stesse. A questi soggetti il questore può prescrivere altresì di

comparire presso l'ufficio o il comando di polizia in orario compreso

nel periodo di tempo nel quale si svolgono le competizioni sportive

per le quali vige il richiamato provvedimento interdittivo (comma 2).

Prescrizione quest'ultima che, ai sensi del comma 3, va notificata al

destinatario e comunicata al competente Procuratore della Repubblica

presso la pretura circondariale, il quale, ove ritenga sussistenti i

relativi presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica del

provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini

preliminari.

2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata,

nella parte in cui non prevede l'intervento di un difensore nella

fase di convalida del provvedimento del questore da parte del giudice

per le indagini preliminari presso la pretura, si pone in contrasto

con l'art. 13 della Costituzione atteso che la norma "prevede gravi

limitazioni alla libertà personale, che possono protrarsi per un

periodo di tempo non certo breve (fino ad un anno)", e con l'art.

24, secondo comma, della Costituzione poiché "nel procedimento nel

quale - come quello in esame - viene in questione davanti ad un

giudice l'interesse della libertà personale, spetta sempre al

soggetto il diritto all'esercizio di una integrale difesa".

3. - La questione è fondata per quanto di seguito esposto.

Nel provvedimento che impone l'obbligo di comparire presso

l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in

orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le

competizioni sportive, la Corte ha già avuto occasione di ravvisare

una misura che incide sulla sfera della libertà personale del

destinatario (sentenze nn. 143 e 193 del 1996). Di qui l'esigenza

che l'adozione della stessa sia circondata, sul piano processuale, da

quelle garanzie che la giurisprudenza ha da tempo indicato quando,

pur ammettendo che provvedimenti provvisori possano essere adottati

dall'autorità di pubblica sicurezza in situazioni caratterizzate da

necessità ed urgenza, ha stabilito che gli stessi, qualora si

risolvano in misure limitative della libertà personale, debbano

essere sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria (sentenze nn.

27 del 1959 e 74 del 1968). Quanto sopra al fine di garantire un

controllo sul provvedimento da parte del giudice, in conformità di

quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione, nonché per

assicurare, in detta occasione, la garanzia del diritto di difesa

sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Nel quadro di tali principi occorre, dunque, valutare la questione

sottoposta dal rimettente, il quale attraverso l'evocazione di

entrambi i parametri sopra accennati, prospetta essenzialmente una

possibile lesione del diritto di difesa derivante, a suo avviso,

dalla emissione dell'ordinanza di convalida inaudita altera parte. Ma

il diritto di difesa, come la Corte ha già rilevato in altre

occasioni, ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla

varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui

esso è esercitato (sentenza n. 48 del 1994), al punto che la stessa

assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme

adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto che

va adottato (sentenza 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali

del caso sottoposto all'esame del giudice.

Il ricorso, nella disposizione oggetto di denuncia, al modello

della convalida non impone, dunque, necessariamente di assegnare al

procedimento le medesime garanzie previste per la convalida

dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria. La identica

qualificazione data al procedimento stesso, sul piano degli istituti

processuali, non consente, infatti, di trascurare che il

provvedimento qui assunto da parte del giudice per le indagini

preliminari ha portata e conseguenze molto più limitate sulla

libertà personale del destinatario, rispetto a quelle delle

anzidette misure pre-cautelari o di altre ancora che, comunque,

incidono in maniera ben più rilevante, sullo stesso bene.

Detti rilievi appaiono ancor più pertinenti ove si consideri che,

nella fattispecie oggetto della disposizione censurata, la necessità

di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la

celerità nell'applicazione della misura, condizione necessaria

perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in

un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme

semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio.

D'altra parte, nel caso di specie non sussiste neppure la paventata

impossibilità per l'interessato di interloquire nel procedimento,

giacché, anche alla stregua del principio generale che nel processo

penale consente alle parti ed ai difensori di presentare al giudice

memorie o richieste scritte (art. 121 cod. proc. pen.), non si può

ritenere impedito all'interessato di esercitare la facoltà di

esporre le proprie ragioni al giudice per le indagini preliminari.

Poste tali premesse, le argomentazioni del giudice a quo non sono,

tuttavia, prive di una qualche plausibilità sotto il diverso profilo

della esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva

conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire. In questi

limiti, per eliminare il vizio di costituzionalità dell'attuale

disciplina, il destinatario del provvedimento deve essere

espressamente avvisato della facoltà di presentare, personalmente o

a mezzo di difensore, appositamente nominato, memorie o deduzioni al

giudice per le indagini preliminari. Detta facoltà dovrà

evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire

con la definizione del procedimento di convalida, nei termini

previsti dalla legge. Resta ovviamente salvo il potere del

legislatore di apprestare una specifica disciplina al riguardo.

La disposizione denunciata va, pertanto, dichiarata illegittima

nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento

adottato dal questore contenga il predetto avviso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3,

della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del

giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art.

1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure

urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di

competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la

notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che

l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di

difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini

preliminari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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