Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/05/1984 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6r.d.l. 1825/1924
  • art. 2r.d.l. 1825/1924

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,

commi primo e secondo, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825

(Disposizioni relative al contratto d'impiego privato) e dell'art. 2

d.l.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai

lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 gennaio 1977 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da Orsi Basilio c. S.p.A. Italcable, iscritta al

n. 259 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 12 aprile 1977 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile di lavoro vertente tra Gentile Antonino e S.a.s.

Archieco, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1977;

3) ordinanza emessa il 9 novembre 1977 dal Pretore di Caltagirone

nel procedimento civile di lavoro vertente tra Balata Giacomo c/S.p.A.

Ceramiche di Caltagirone, iscritta al n. 601 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67

dell'anno 1978;

4) ordinanza emessa il 26 aprile 1979 dal Pretore di Lodi sul

ricorso proposto da Mirabelli Cesare c/ Congregazione di Muzza,

iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

5) ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dalla Corte di Cassazione sul

ricorso proposto da Felisari Armando c/ S.p.A. Esso Italiana, iscritta

al n. 880 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione di Orsi Basilio, della Congregazione

di Muzza, di Felisari Armando e della Società Esso nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

uditi gli avvocati Luciano Ventura per Orsi ed Enrico Biamonti per

Felisari e l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Tutte le ordinanze sollevano questioni che si riferiscono al

problema concernente la conservazione del posto di lavoro al dipendente

chiamato alle armi; vanno, però, tenute distinte le due ordinanze (nn.

265 e 601/77) che investono la legittimità costituzionale dell'art. 2

d. legisl. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303, in quanto pacificamente

concernono rapporti di lavoro recenti, sicuramente sorti e disciplinati

da norme ordinarie tuttora vigenti, dalle residue tre (nn. 259/77;

908/79 e 880/80) che, riferendosi, invece, a rapporti sorti sotto il

precedente ordinamento, hanno impugnato l'art. 6 primo comma r.d.l. 13

novembre 1924 n. 1825, conv. nella l. 18 marzo 1926 n. 562.

In effetti, poi, oltre alla ovvia diversità delle questioni

inerenti alle norme impugnate, le tre ultime ordinanze coinvolgono

altresì problemi di "efficacia" e di "applicazione" di leggi abrogate.

2. - Il primo gruppo è costituito dall'ord. 12 aprile 1977 del

Pretore di Genova (n. 265/77 Reg. ord.) e dall'ord. 9 novembre 1977 del

Pretore di Caltagirone (n. 601/77 Reg. ord.).

In ambo i casi il prestatore di lavoro era stato licenziato (l'uno

nell'agosto 1975, l'altro nel maggio 1977) all'atto della chiamata alle

armi per il servizio di leva; e ciò in quanto, pur appartenendo essi a

classi dal 1924 in poi - come prescrive la norma impugnata - non

avevano ancora superato il minimo di tre mesi di servizio, pure

prescritto dal Decreto come condizione per il godimento del beneficio.

Le due ordinanze ravvisano contrasto di siffatta limitazione con il

disposto degli artt. 52 e 3 Cost.. Quanto al primo, perché il chiaro

precetto costituzionale non sembra ammettere deroghe di sorta al

principio secondo cui il servizio militare "non pregiudica la posizione

di lavoro del cittadino". Quanto al secondo, perché una durata del

servizio inferiore a tre mesi non è situazione tale da giustificare

così grave disparità di trattamento.

In ambo i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato.

Secondo l'Avvocatura, l'art. 52 dev'essere interpretato in modo da

estendere il richiamo alla legge ordinaria anche per ogni altro effetto

della prestazione del servizio militare, oltre ai limiti e ai modi

della sua prestazione. Ben può, perciò, il legislatore disciplinare

anche il "non - pregiudizio" alla posizione di lavoro del cittadino,

attraverso scelte discrezionali variabili nel tempo.

Quanto poi al preteso contrasto coll'art. 3 Cost., obiettava

l'Avvocatura che l'avere fissato in un tempo superiore ad almeno tre

mesi di servizio il periodo minimo per conseguire il diritto alla

conservazione del posto, rappresenta una scelta attentamente ponderata

tra più alternative astrattamente configurabili: e si tratterebbe di

scelta che, in definitiva, andrebbe a tutto vantaggio del lavoratore.

D'altra parte, nessuna anzianità oppure tre mesi di anzianità non

rappresentano un'identica posizione nell'azienda in fatto di esperienze

vissute, ed è quindi giustificata la diversità di trattamento.

3. - Del secondo gruppo fanno parte le due ordinanze 14 gennaio

1977 (n. 259/77 Reg. ord.) e 9 maggio 1980 (n. 880/80 Reg. ord), ambo

della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nonché l'ord. 26 aprile

1979 del Pretore di Lodi, in funzione di Giudice del lavoro (n. 908/79

Reg. ord.).

Per la sostanziale identità delle motivazioni, le questioni

sollevate dalle due ordinanze della Suprema Corte possono essere

esaminate congiuntamente.

In ambo i casi, come del resto si è già accennato, si tratta di

rapporti di lavoro sorti sotto il precedente ordinamento. Nel caso

della prima ordinanza, il lavoratore, tale Basilio Orsi, era stato

assunto il 1 ottobre 1926 e licenziato il 28 aprile 1927, al momento

della chiamata alle armi per il servizio di leva: era stato, poi,

riassunto dalla stessa Ditta (Italcable S.p.A.) al termine del servizio

il 5 dicembre 1927 e vi era rimasto al lavoro fino alla quiescenza,

raggiunta il 31 gennaio 1967. Nell'altro caso, il lavoratore, Armando

Felisari, assunto il 13 novembre 1931, era stato licenziato 1'11 maggio

1937 per chiamata alle armi: ma poi la stessa Ditta (Esso Italiana

S.p.A., che aveva frattanto assorbito precedenti Aziende) lo aveva

riassunto al termine del servizio militare il 22 settembre 1938

mantenendolo fino alla definitiva cessazione del rapporto il 15

febbraio 1973.

Entrambi hanno incontrato la resistenza dei rispettivi datori di

lavoro alla loro pretesa di ricevere l'indennità di fine rapporto

commisurata agli anni di lavoro prestati fin dal momento della prima

assunzione. Essi sostenevano, infatti, che non si dovesse tenere alcun

conto del fatto che si era verificato un licenziamento in occasione

della loro chiamata alle armi, in quanto la disposizione di legge che

in allora lo aveva legittimato

(art. 6, primo comma, d.l. n. 1825 del 1924) era stata travolta

dapprima dal d. legisl. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303 e poscia

comunque sicuramente dall'art. 52, secondo comma, Cost..

Le ordinanze della Corte di Cassazione ritenevano rilevante e non

infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l.

1825/1924 art. 6, primo comma, con riferimento all'art. 52, secondo

comma, Cost., tenendo anche conto della sent. n. 8/1963 di questa Corte

che aveva chiarito doversi ritenere incluso nel concetto di "posizione

di lavoro" anche il diritto all'indennità di anzianità. Secondo le

dette ordinanze, pur dovendosi riconoscere perfettamente legittimo il

licenziamento avvenuto in allora a causa della chiamata alle armi,

l'operatività dell'art. 6, primo comma, del d.l. impugnato non si

sarebbe, però, esaurita colla conclusione di quel primo rapporto.

Dato, infatti, che il diritto all'indennità di anzianità si

perfeziona soltanto al momento della definitiva estinzione del rapporto

di lavoro subordinato, i due lavoratori non potevano esercitare, se non

appunto in questo momento, la loro pretesa che, in forza del citato

disposto costituzionale, i datori di lavoro avessero a corrispondere

l'indennità in relazione ad un unico rapporto di lavoro a far epoca

dalla prima assunzione.

Non si tratterebbe, perciò, ad avviso della Cassazione, di far

perdere effetto alla risoluzione del rapporto avvenuta ipso iure in

forza dell'art. 6, secondo comma, del decreto, ma piuttosto di

constatare che tale norma ancor oggi impedisce, ai fini del computo

dell'anzianità nelle specie in esame, di tener conto del periodo di

assenza per servizio di leva. La posizione di lavoro del dipendente,

garantita dall'art. 52, secondo comma, Cost., viene perciò a risentire

ancor oggi degli effetti di detta norma che, in tal senso, appare

tuttora operante e discriminante, e quindi contrastante col precetto

costituzionale.

Con atto 3 giugno 1977 si costituiva in giudizio, in rappresentanza

della parte Basilio Orsi, l'avv. Luciano Ventura il quale,

nell'associarsi agli argomenti addotti dall'ordinanza di rimessione,

poneva in luce un particolare profilo. E cioè che il decreto

impugnato, assegnando col secondo e terzo comma dell'art. 6 un

trattamento diverso e più favorevole per i "richiamati" alle armi

rispetto ai "chiamati di leva", pone in essere una ingiustificata

discriminazione.

È intervenuto nello stesso giudizio, e soltanto in questo (ord.

259/77), anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Questa sosteneva, al contrario, che il fatto della riassunzione da

parte dello stesso datore di lavoro è occasionale, e determina, anzi,

ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di quei

lavoratori che, trovandosi in situazione analoga, non possano far

valere le stesse pretese. Vero è che il primo rapporto si è esaurito

definitivamente e legittimamente molto prima che la Costituzione

entrasse in vigore, e non può essere richiamato in vita col pretesto

che il secondo rapporto si è esaurito solo di recente e che, perciò,

solo ora possono essere avanzate le conseguenti pretese. Chiede,

quindi, l'Avvocatura che la sollevata questione sia dichiarata

improponibile per assoluta irrilevanza nel giudizio.

Nell'altro giudizio (ord. 880/80) si costituivano soltanto le parti

private: Armando Felisari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico

Biamonti e Francesco Saverio Galeoni e la S.p.A. Esso Italiana cogli

avv.ti Gino Mensi di Genova e Gian Paolo Zanchini di Roma. L'una e

l'altra parte, oltre alle deduzioni in sede di costituzione,

presentavano anche "memoria".

Il Felisari sosteneva che la norma dell'art. 6 del r.d.l. n. 1825

del 1924 conserva il suo contrasto colla Costituzione, e che la

questione è, perciò, rilevante in quanto la Carta fondamentale è

entrata in vigore in pendenza del rapporto di lavoro che si è concluso

nel febbraio 1973: e ritiene che, dichiarata l'illegittimità

dell'articolo di legge impugnato, debba applicarsi il d.l.C.p.S. 13

settembre 1946 n. 303 nell'interpretazione data da questa Corte colla

sent. 16 febbraio 1963 n. 8.

Per il resto, ribadiva gli argomenti dell'ordinanza di rimessione.

La S.p.A. Esso Italiana opponeva, invece, che non è questione che

riguardi l'applicazione di norma incostituzionale, ma bensì la

verifica se la stessa avesse o non prodotto effetti definitivi ed

irreversibili già prima che la Costituzione entrasse in vigore.

Pretendere che il Felisari possa oggi esercitare i diritti concernenti

la situazione definita significherebbe far rivivere ciò che è stato

in allora chiuso in modo insuscettibile di modificazioni.

Né esatto - osservava la Esso, polemizzando con un rilievo

dell'ordinanza - che, ciò opponendo, si sia sostanzialmente

riconosciuto da parte degli stessi resistenti l'attualità nel giudizio

odierno della norma impugnata. La Esso ha soltanto richiamato

l'attenzione sul "fatto" dell'avvenuta effettiva e legittima estinzione

del rapporto giuridico tra il Felisari e il primo datore di lavoro.

Concludeva, pertanto, la parte resistente per l'irrilevanza della

sollevata questione.

Tali argomenti venivano ribaditi nella memoria depositata il 15

febbraio 1984.

3.1. - La questione sollevata dal Pretore di Lodi coll'ord. 26

aprile 1979 n. 908 presenta qualche profilo particolare, pur

attestandosi sull'impugnazione della stessa norma e sugli stessi

problemi di fondo.

Tale Cesare Mirabelli, infatti, era stato assunto il 1 ottobre 1940

dalla Congregazione di Muzza, Consorzio di miglioramento fondiario, ed

era stato licenziato di diritto e di fatto, come accerta il Pretore (e

non fittiziamente come sosteneva il Mirabelli), il 24 agosto 1943 a

seguito della sua chiamata alle armi, in base alla nota disposizione

del r.d.l. 1825/1924 allora vigente. Il Mirabelli, però, rimase

pochissimi giorni alle armi, in quanto si eclissò a seguito della

situazione creatasi 1'8 settembre 1943. Secondo gli accertamenti del

Pretore, la riassunzione avvenne l'1 maggio 1944 ed il rapporto si

concluse definitivamente il 30 aprile 1977.

Il Pretore, sollevando questione identica a quella portata dalle

ordinanze della Cassazione di cui s'è detto sopra, riconosce che il

primo rapporto è da considerarsi definitivamente risolto, non potendo

dispiegare su di esso alcun effetto né il successivo d.l. 303/1946,

né l'art. 52, secondo comma, Cost.. Richiama, anzi il Pretore a

questo proposito la sent. 29 luglio 1976 n. 194 di questa Corte (che la

Cassazione ignora nelle sue ordinanze) proprio nel passo dove è stato

deciso che sui rapporti interrotti anteriormente all'entrata in vigore

del d.l. 3 settembre 1946 n. 303, da considerarsi, perciò, esauriti

"non possono avere incidenza e forza retroattiva né la disposizione

successiva del Decreto n. 303/46, che ha concesso ampio spazio alla

tutela di conservazione del posto di lavoro ed al computo

dell'indennità di anzianità, né la solenne dichiarazione dell'art.

52 Cost.". Ma il richiamo è espresso a fini polemici, giacché opina

il Pretore che la sentenza di questa Corte non abbia tenuto conto della

disparità di trattamento che viene per tal modo a determinarsi fra

chi, alla fine del rapporto di lavoro, gode di un trattamento più

favorevole rispetto a chi vede limitati i suoi diritti per il solo

fatto di avere espletato il servizio militare anteriormente al 1946.

Secondo il Pretore, poi, non avrebbe pregio il rilievo concernente

la già avvenuta corresponsione dell'indennità di anzianità al

momento della chiusura di quel primo rapporto giacché, anche a

prescindere dal computo del periodo trascorso alle armi, la misura

dell'indennità, calcolata sulla base dell'ultimo stipendio, è

certamente superiore a quella percepita all'epoca della prima

risoluzione.

Ritiene, perciò, il rimettente che la questione debba essere

soprattutto orientata in relazione all'art. 3 Cost., e che lo stesso

art 52, secondo comma, vada letto alla luce dell'art. 36, primo comma

Cost., in quanto soltanto dal combinato disposto delle due norme

emergerebbe quell'aspetto della "posizione di lavoro", riferibile

all'indennità di anzianità che, quale forma differita di

retribuzione, deve risultare proporzionata alla quantità e qualità

del lavoro svolto. Ed è proprio dell'elemento "qualitativo" che il

Pretore fa un punto di forza del suo argomentare, in quanto ritiene che

il frazionamento della "posizione di lavoro" di chi è stato alle

dipendenze dello stesso datore, non correlando per un certo periodo la

liquidazione all'ultima qualifica e all'ultima retribuzione, si risolva

in un patente contrasto col precetto costituzionale.

L'impugnazione della stessa norma, contemplata dalle ordinanze

della Cassazione, è qui riferita, perciò, oltre che all'art. 52,

secondo comma Cost., anche ai parametri di cui agli artt. 3 e 36 primo

comma Cost..

Interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura, ribadendo l'impossibilità di far rivivere il

rapporto estinto col pretesto che la pretesa diventa attuale soltanto

ora colla cessazione del secondo rapporto, contestava anche il profilo

di illegittimità riferito all'art. 3 Cost. L'uguaglianza sancita da

quest'ultima norma non è - osserva l'Avvocatura - un egualitarismo

assoluto di tutti i soggetti in qualunque situazione ma richiede la

verifica delle situazioni di fatto in cui versano i vari soggetti.

E nella specie rileva proprio la differenziazione temporale nella

formazione dei rapporti considerati dall'ordinamento, che ben

giustifica il diverso trattamento.

Né vale obbiettare - secondo l'Avvocatura - quanto rileva il

Pretore nell'ordinanza, secondo cui l'ultimo stipendio percepito dal

Mirabelli nel secondo rapporto sarebbe certamente superiore a quello

base liquidato alla chiusura del primo. Innanzitutto perché anche se

fosse, la circostanza non potrebbe incidere sulla sostanza della

questione, e poi perché in termini reali l'obbiezione è infondata.

Ragguagliate ai corrispettivi valori, è vero, invece, il contrario:

l'indennità percepita nel 1943 aveva valore sicuramente superiore a

quella liquidabile nel 1977 per il periodo 1940-1943. Ché, anzi, se

il lavoratore dovesse davvero percepirle entrambe conseguirebbe

ingiusta locupletazione.

Chiedeva, perciò, l'Avvocatura che la sollevata questione venisse

dichiarata irrilevante, o comunque infondata.

Anche la Congregazione di Muzza si costituiva in giudizio,

rappresentata e difesa dagli avvocati Franco De Amicis di Milano e

Giorgio Villa di Roma.

Nelle deduzioni i legali, concludendo nei sensi stessi

dell'Avvocatura, sottolineavano, però, che il Pretore aveva

insindacabilmente accertato in fatto che soltanto dal 24 agosto all'8

settembre il Mirabelli aveva prestato servizio militare. Per il periodo

successivo, essendosi disciolte le FF.AA. dello Stato, egli non

potrebbe comunque essere considerato in servizio militare, e non

potrebbe, perciò, considerarsi coperto dalla tutela costituzionale,

quand'anche questa fosse ritenuta estensibile a rapporti precedenti la

sua entrata in vigore.

Infatti, dopo l'8 settembre, la posizione di lavoro del Mirabelli

non subì i pregiudizi derivanti dal servizio di leva, ma bensì quelli

dipendenti dai gravi avvenimenti bellici e politici che afflissero in

quell'epoca il Paese.

Il Pretore avrebbe inoltre accertato - secondo quanto riferisce

parte resistente - che per circa otto mesi le parti si accordarono nel

senso che il Mirabelli forniva al consorzio il frutto di un suo lavoro

autonomo, e soltanto coll'1 maggio 1944 si ebbe un nuovo contratto di

lavoro subordinato.

Comunque, la Congregazione di Muzza si richiamava al contenuto

della sent. 28 luglio 1976 n. 194 di questa Corte, che le obbiezioni

del Pretore non avrebbero certo superata. Considerato in diritto :

1. - Nonostante il particolare profilo sotto cui le questioni

vengono sollevate da ciascuno dei due gruppi di ordinanze, riferendosi

comunque tutte al problema della conservazione del posto di lavoro al

dipendente privato chiamato alle armi, possono essere riunite in unico

giudizio.

2. - La questione sollevata dalle ordinanze 12 aprile 1977 del

Pretore di Genova (n. 265/77 Reg. ord.) e 9 novembre 1977 del Pretore

di Caltagirone (n. 601/77 Reg. ord.) è fondata.

In realtà la limitazione apposta dall'art. 2 d. legisl. C.p.S. 13

settembre 1946 n. 303 alla non pregiudicabilità della posizione di

lavoro del cittadino, a causa della prestazione del servizio militare

per chiamata alle armi, è incompatibile già colla disposizione di cui

all'art. 3 Cost..

Premesso che correttamente i giudici remittenti hanno escluso che

la limitazione potesse essere riferita soltanto ai lavoratori

"rinviati" alla chiamata della classe 1924 (per le esatte ragioni

letterali e logiche indicate nella motivazione), e osservato che non è

rilevante il limite rappresentato dalla classe indicata dal decreto

perché i lavoratori interessati alla sollevata questione appartengono

entrambi a tale classe di leva, l'ulteriore condizione apposta

dall'art. 2 del decreto determina ingiustificata disparità fra i

giovani lavoratori che si vedono negato o riconosciuto il beneficio in

relazione alla circostanza di avere o non superato i tre mesi di

anzianità.

Non sembra, infatti, che questa discriminazione sia

sufficientemente giustificata sul piano razionale. Secondo

l'Avvocatura, il legislatore avrebbe inteso evitare che le aziende,

preoccupate per i loro bilanci, finissero per escludere dalle

assunzioni i giovani prossimi alla chiamata, in quanto avrebbero dovuto

altrimenti sopportare due costi: quello del lavoratore da assumere in

sostituzione del lavoratore alle armi, e quello della retribuzione

differita che avrebbero dovuto, a suo tempo, corrispondere, mediante

l'indennità di anzianità, al lavoratore militare anche per il tempo

in cui il rapporto era rimasto sospeso.

Ma il ragionamento non convince. Il salario del lavoratore

sostituto, infatti, equivale comunque a quello che avrebbe percepito il

lavoratore chiamato alle armi, se fosse rimasto al lavoro. Tutto

l'onere, pertanto, si riduce ad un mese di salario da corrispondere al

lavoratore sostituto, quale indennità di fine lavoro al rientro dal

servizio di leva del lavoratore militare: troppo poco per dare

ragionevole giustificazione alla detta sperequazione. Né si può

concordare sull'ulteriore argomento secondo cui il lavoratore che abbia

superato di un giorno i tre mesi di anzianità abbia tali vissute

esperienze nell'azienda da meritare un trattamento così privilegiato

rispetto a colui che stia per raggiungere i tre mesi o abbia solo pochi

giorni di anzianità.

Ma è particolarmente nei riguardi dell'art. 52, secondo comma,

Cost. che la costituzionale illegittimità della disposizione in parola

appare ancor più evidente.

In proposito, non può essere accolta l'opinione dell'Avvocatura

dello Stato, secondo cui la riserva di legge, concessa nel primo inciso

del detto comma alla delineazione dei limiti e dei modi entro cui è

operativa l'obbligatorietà del servizio militare, sarebbe estensibile

ad ogni altro effetto della prestazione dal servizio: e perciò anche a

quelli del secondo inciso. Senonché quest'ultima disposizione è

categorica proprio nel proclamare senza riserve che almeno gli effetti

relativi alla posizione di lavoro del cittadino (e all'esercizio dei

diritti politici) non possono assolutamente essere pregiudicati

dall'adempimento di quel servizio. Se si ammettesse che anche queste

situazioni sono rimesse alla discrezione del legislatore ordinario,

facultato addirittura ad apporre limiti al completo godimento da parte

del cittadino del diritto costituzionalmente garantito, il precetto ne

uscirebbe diminuito nella sua portata ed esposto ad una sostanziale

vanificazione.

Ciò che appunto si è verificato con la disposizione denunziata la

quale, oltre a limitare l'operatività del precetto costituzionale ai

lavoratori delle classi 1924 e successive (nonché a quelli la cui

chiamata fosse stata comunque rinviata a quella della classe 1924),

sottopone il godimento del diritto all'ulteriore condizione secondo

cui, anteriormente alla chiamata, il lavoratore dev'essere stato alle

dipendenze dello stesso imprenditore da oltre tre mesi.

L'illegittimità costituzionale della norma va pertanto dichiarata,

in parte qua, in riferimento ad ambo i parametri indicati dalle

ordinanze.

3. - Ben diversa è, invece, la conclusione in ordine alle residue

questioni, sollevate dalle due ordinanze della Corte di Cassazione -

Sezione lavoro - e da quella del Pretore di Lodi (nn. 259/77; 908/79 e

880/80 reg. ord.).

Nelle fattispecie ivi contemplate il primo rapporto di lavoro -

come già si è rilevato - è sorto e si è esaurito sotto l'impero del

precedente ordinamento e segnatamente del r.d.l. 13 novembre 1924 n.

1825, la cui disposizione dell'art. 6, primo comma, trovava poscia

conferma nell'art. 2111 cod. civ.. Secondo tale legislazione, la

chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva comportava la

risoluzione del contratto di lavoro privato.

I giudici remittenti riconoscono la definitiva risoluzione del

primo rapporto sulla base della legislazione allora vigente, ma

sostengono che l'operatività del r.d.l. 1825/1924 non si sarebbe

esaurita nel periodo anteriore all'entrata in vigore della

Costituzione: e ciò in quanto, essendo la definitiva cessazione del

rapporto avvenuta invece successivamente ed in epoca recente, soltanto

in quel momento - quando cioè, la Costituzione e le leggi più

favorevoli erano ormai in vigore - il lavoratore poteva esercitare il

diritto a pretendere il pagamento dell'indennità di anzianità, intesa

come retribuzione differita, per l'intero periodo di servizio prestato

alle dipendenze dello stesso imprenditore.

Non si tratterebbe, pertanto, secondo la Corte di Cassazione, di

far perdere effetto alla risoluzione del rapporto incontestabilmente

verificatasi prima dell'avvento della nuova legislazione, ma soltanto

di constatare che tale norma impedirebbe tuttora il riferimento del

computo dell'indennità all'intero rapporto di lavoro. Ma un siffatto

ragionamento dà per dimostrato proprio ciò che è oggetto della

dimostrazione.

Affermare, infatti che il lavoratore solo ora, al termine del

rapporto di lavoro, è ammesso a rivendicare le spettanze relative

all'indennità di anzianità dell'intero rapporto intercorso col

medesimo imprenditore, presuppone appunto che si tratti di un unico

rapporto. In realtà, il rapporto che si conclude in momento successivo

all'entrata in vigore della Costituzione è soltanto quello instaurato

al termine del servizio militare. L'altro, per riconoscimento delle

stesse ordinanze di rimessione, si era concluso e definito al momento

della chiamata alle armi, colla liquidazione, e coll'accettazione da

parte del lavoratore, della relativa indennità di anzianità.

Prendere atto, sul piano conoscitivo, che un certo rapporto si è

definitivamente concluso nella vigenza di tramontata legislazione non

può significare far rivivere la legge abrogata. Se così fosse,

d'altra parte, non ci sarebbe ragione per non attribuire lo stesso

effetto al rapporto estinto, e bisognerebbe, perciò, allora

riconoscere che, per tal modo, si farebbe rivivere anche il rapporto di

lavoro concluso: il che le ordinanze di rimessione negano di voler

fare.

Non è esatto, quindi, che sia quella lontana norma, non più in

vigore, ad impedire al lavoratore il riconoscimento del suo buon

diritto. In realtà, il problema va impostato e risolto secondo le

indicazioni della sentenza 28 luglio 1976 n. 194 di questa Corte che le

ordinanze della Cassazione nemmeno richiamano, ma da cui la Corte non

trova ragioni per discostarsi.

In quella occasione, e in presenza di fattispecie assolutamente

identica, in relazione alla quale la questione sollevata concerneva la

stessa norma impugnata e si riferiva ugualmente all'art. 52, secondo

comma, Cost. (oltre che all'art. 36, primo comma, Cost.), questa Corte

così aveva deciso. Dato atto che, per effetto della risoluzione al

momento della chiamata alle armi del dipendente, il primo rapporto

doveva ritenersi definitivamente chiuso, come riconosceva la stessa

ordinanza di rimessione, avvertiva la sentenza che "sul rapporto da

considerarsi in tal modo esaurito non possono avere incidenza e forza

retroattiva né la disposizione successiva del Decreto n. 303 del 1946,

che ha concesso ampio spazio alla tutela di conservazione del posto di

lavoro ed al computo dell'indennità di anzianità, né la solenne

dichiarazione dell'art. 52 Cost."

Vero è che il Pretore di Lodi, il quale invece non ha ignorato la

riportata decisione, ritiene di poterla tuttavia superare osservando

che la motivazione della Corte, formalmente ineccepibile, non avrebbe

però tenuto conto della disparità di trattamento che viene a

verificarsi fra chi gode di indennità di anzianità senza soluzione di

continuo fra i due periodi, per aver prestato servizio militare dopo il

1946, e chi invece si vede negata tale possibilità per avere adempiuto

al servizio di leva in epoca precedente. Ma non rileva il Pretore

innanzitutto che la Corte non avrebbe potuto espressamente esaminare

siffatto profilo per la semplice ragione che il primo giudice (Pretore

di Aosta) non aveva fatto alcun riferimento al parametro di cui

all'art. 3 Cost., ma soltanto a quelli di cui agli artt. 52, secondo

comma, e 36, primo comma, Cost..

Il Pretore di Lodi, invece, non soltanto chiama in causa

effettivamente, assieme all'art. 52, l'art. 3 Cost., ma estende, a sua

volta, il riferimento anche all'art. 36, primo comma, Cost., alla luce

del quale - sostiene - dev'essere letto il principio di cui all'art.

52, secondo comma, Cost..

Ebbene, quanto all'art. 3 Cost., deve dirsi che non può essere

negata la diversità di trattamento che viene a determinarsi fra chi ha

intrattenuto il primo rapporto di lavoro sotto la vigenza del vecchio

ordinamento, e chi invece ha iniziatola sua prima dipendenza sotto

l'impero del d.l. n. 303/1946 e nella vigenza della Costituzione. Ma

evidentemente ciò non basta, agli effetti dell'incompatibilità nei

confronti del detto parametro, se non si dimostri che il diverso

trattamento è privo di qualsiasi ragionevole giustificazione.

Al contrario, la stessa motivazione della sentenza n. 194/76 sopra

riportata risponde implicitamente anche al possibile riferimento al

principio di uguaglianza: infatti, mentre l'una situazione concerne un

precedente rapporto concluso e definito, per reciproca intesa, con

liquidazione e accettazione delle indennità, in legittima aderenza al

diritto dell'epoca, l'altra riguarda un unico rapporto, rimasto

soltanto "sospeso" ope legis durante la prestazione del servizio di

leva.

Quanto, infine, all'art. 36, primo comma, Cost., questa Corte ha

già implicitamente riconosciuto colla sent. 16 febbraio 1963 n. 8,

più volte richiamata dalle ordinanze di rimessione, i riflessi che

esso comporta sull'interpretazione dell'art. 52, secondo comma, Cost.:

ed infatti ha chiarito che il concetto di "posizione di lavoro" è

molto più ampio di quello concernente la sola tutela del posto di

lavoro, e perciò deve ricomprendere anche il diritto alla indennità

di anzianità.

E da escludersi, però, che - come invece sostiene il Pretore -

tutto questo autorizzi a ritenere che si sia così introdotto un

elemento "qualitativo" di computo dell'anzianità, nel senso che la

liquidazione dovrebbe essere, perciò, "riferita al duraturo

inserimento del lavoratore nell'organizzazione di lavoro

indipendentemente da sopravvenute impossibilità della prestazione non

imputabili al lavoratore stesso". Un tale assunto, infatti, che

peraltro mostra un rilevante salto logico fra la premessa e

l'illazione, è ad ogni modo resistito sempre dalla riportata

motivazione della sent. n. 194/76 la quale ha appunto esaminato anche

il profilo di cui all' art. 36 Cost.. Infatti, non si tratta di mere

sopravvenute impossibilità della prestazione nel corso di un "duraturo

inserimento del lavoratore nell'organizzazione", ma bensì, da una

parte, di un precedente rapporto legittimamente definito e concluso in

tutti i suoi effetti, indennità compresa e, dall'altra, di un rapporto

nuovo, sorto in epoca successiva e protrattosi sotto la vigenza di un

diverso ordinamento.

La questione sollevata dalle tre ordinanze riportate va, quindi,

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2 del d. legisl. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, nella

parte in cui dispone che i lavoratori "anteriormente alla chiamata alle

armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre

mesi".

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, sollevata

dalle ordinanze 14 gennaio 1977 (n. 259/77 Reg. ord.) e 9 maggio 1980

(n. 880/80 Reg. ord.) della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - in

relazione all'art. 52, secondo comma, Cost., e dall'ordinanza 26 aprile

1979 (n. 908/79 Reg. ord.) del Pretore di Lodi, in relazione agli artt.

52, secondo comma, 3 e 36, primo comma, Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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