Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, primo

comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 914 (testo unico delle disposizioni

legislative riguardanti il Corpo equipaggi marittimi e lo stato

giuridico dei sottufficiali della marina), e dell'art. 12, terzo comma,

del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626 (che estende il nuovo regime delle

pensioni ai militari dell'esercito e della marina), promosso con

ordinanza emessa il 2 ottobre 1968 dalla Corte dei conti - sezione IV

giurisdizionale ordinaria - sul ricorso di Giudice Alfredo, iscritta al

n. 262 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.

Visto l'atto di costituzione di Giudice Alfredo;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Mario Barra Caracciolo, per il Giudice.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il sottufficiale della marina Giudice Alfredo, il 28 novembre 1947,

dopo quindici anni, otto mesi e diciassette giorni di servizio, veniva

collocato in congedo perché rimosso dal grado per essere stato

condannato dal tribunale militare di Taranto alla pena di tre anni e

cinque mesi di reclusione, nonché alla pena accessoria della rimozione

dal grado.

Dopo il rigetto da parte del Ministero difesa marina di due istanze

dirette ad ottenere la pensione, il Giudice adiva la Corte dei conti e,

tra l'altro, proponeva questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, di quelle norme per effetto

delle quali, all'epoca della cessazione del suo rapporto di impiego, i

sottufficiali di marina rimossi dal grado avevano diritto alla pensione

solo se avessero compiuto diciannove anni, sei mesi ed un giorno di

effettivo servizio - valevoli per anni venti - mentre gli ufficiali

rimossi dal grado, se avevano compiuto quattordici anni, sei mesi ed un

giorno, valevoli per quindici anni di servizio, avevano diritto alla

pensione nella misura ridotta di 3/4.

Poiché il Giudice era stato rimosso dal grado a seguito di

condanna per malversazione in danno di militari, fattispecie rientrante

fra le ipotesi previste dall'art. 3 del r.d.l. 3 giugno 1938, n. 1032,

secondo il quale la perdita del diritto a pensione conseguiva de jure

alla condanna penale, la Corte dei conti riteneva che ogni decisione

sulla rilevanza della suesposta questione si sarebbe dovuta adottare

solo dopo che la Corte costituzionale si fosse pronunziata sulla

legittimità costituzionale dell'art. 183 del t.u. 21 febbraio 1895, n.

70, cosi come modificato dal citato art. 3 del r.d.l. n. 1032 del 1938.

Con sentenza del 3 luglio 1967, n. 78, questa Corte dichiarava

viziato di illegittimità costituzionale l'art. 183, come sostituito

dall'art. 3 sopraindicato.

Riassunto il giudizio, avanti alla Corte dei conti, il Giudice

insisteva nella proposta questione di legittimità costituzionale, e

sollevava altresì, in subordine, nel caso di fondatezza della

questione, anche quella dell'art. 12, comma ultimo, del r.d. 18

novembre 1920, n. 1626, assumendo che la riduzione della pensione a 3/4

in tal comma sancita, ed abolita soltanto per effetto della legge 8

giugno 1966, n. 424, contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione,

il quale, in via di principio, assicura al lavoratore il compenso

dovuto in corrispettivo del cessato rapporto di impiego.

La Corte dei conti, ritenuta la fondatezza della questione e la

rilevanza di essa per la definizione del giudizio principale, con

ordinanza del 2 ottobre 1968, ha denunciato:

a) l'art. 45, primo comma, del t.u. approvato con r.d. 18 giugno

1931, n. 914, in relazione all'art. 12, terzo comma, del r.d. 18

novembre 1920, n. 1626, ed in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

b) lo stesso art. 12, terzo comma, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, in subordine alla riconosciuta illegittimità dell'art.

45 sopraindicato.

L'ordinanza pone in rilievo che, mentre l'art. 12 del r.d. n. 1626

del 1920 estende la riduzione da 20 a 15 anni di servizio per il

riconoscimento del diritto a pensione agli ufficiali dispensati dal

servizio di autorità o rimossi dal grado o cessati comunque dal

servizio per effetto di condanna che non implichi perdita del diritto

stesso, l'art. 45 del t.u. del 1931, nel regolare tale diritto per i

sottufficiali di marina, prescinde da questa particolare previsione dei

15 anni, creando pertanto una disparità di trattamento fra ufficiali e

sottufficiali che si trovino nelle stesse condizioni. Il trattamento

deteriore praticato ai sottufficiali sarebbe contrario al principio di

eguaglianza fra cittadini, ovvia essendo la identità delle situazioni

obbiettive e subbiettive (rimozione dal grado per motivi disciplinari o

cessazione, comunque, dal servizio per effetto di condanna penale) e

non essendovi alcuna ragione che possa giustificare la norma più

rigorosa valevole per gli inferiori in grado.

Nell'ipotesi, poi, considerata dall'art. 12, terzo comma, del r.d.

18 novembre 192O, n. 1626, la riduzione della pensione a tre quarti

sarebbe contraria al principio risultante dall'art. 36 della

Costituzione, che garantisce al prestatore d'opera una retribuzione -

nel corso del rapporto di lavoro o differita alla cessazione del

medesimo - proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro

prestato. La riduzione è stata abolita dalla legge 8 giugno 1966, n.

424, ma questa legge dispone che i trattamenti già perduti, ridotti o

sospesi, sono ripristinati integralmente a decorrere dal giorno

successivo alla entrata in vigore della legge stessa, e cioè a partire

dal 6 luglio 1966. E poiché nel giudizio principale, nel quale sono

state sollevate le suesposte questioni, si controverte anche di diritti

maturati anteriormente a tale data, le questioni stesse conservano la

loro rilevanza, nonostante l'abrogazione delle disposizioni denunziate.

Nel giudizio innanzi questa Corte si è costituito soltanto il

Giudice, ribadendo, sostanzialmente, le argomentazioni addotte

dall'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessione ritiene che la norma impugnata violi il

principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in

quanto, per i sottufficiali dell'esercito e della marina rimossi,

destituiti o che cessino dal servizio per condanna fa, in materia di

pensione, un trattamento differenziato e non giustificato rispetto agli

ufficiali che si trovino nelle medesime condizioni: i primi hanno

diritto a pensione soltanto se hanno compiuto venti anni di servizio

(19 anni, 6 mesi ed un giorno) mentre per gli ufficiali sono

sufficienti quindici anni (14 anni, 6 mesi ed un giorno).

La questione è fondata.

Secondo il t.u. sulle pensioni civili e militari approvato con r.d.

21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, sia gli ufficiali

che i sottufficiali dell'esercito e della marina che, dopo 20 anni di

servizio, cessavano dal servizio a loro domanda, o di autorità, o per

disposizioni di legge, avevano diritto a pensione.

Il limite di 20 anni di servizio fu ridotto a 15 in caso di

cessazione per riforma: per gli ufficiali con l'art. 12 del r.d. 18

novembre 1920, n. 1626; per i sottufficiali dell'esercito con l'art.

23 del r.d.l. 16 ottobre 1919, n. 1986; per i sottufficiali di marina

con l'art. 53 del r.d. 20 ottobre 1919, n. 1988, riprodotto poi

nell'art. 55 del t.u. 21 novembre 1924, n. 1525, e nell'art. 45,

secondo comma, del t.u. 18 giugno 1931, n. 914.

L'art. 12 del sopraindicato r.d. n. 1626 del 1920, che estendeva il

nuovo regime delle pensioni ai militari dell'esercito e della marina,

non si limitò a ridurre il limite di 20 anni a 15 di servizio per gli

ufficiali che cessavano dal servizio per riforma, ma aggiunse che tale

riduzione del periodo minimo di anni per conseguire il diritto a

pensione si estendeva "agli ufficiali dispensati dal servizio di

autorità". E stabiliva, inoltre, al terzo comma, che "gli ufficiali

eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, o che cessino dal servizio

per effetto di condanna, che non importi la perdita del diritto a

pensione, hanno diritto ai tre quarti dell'assegno temporaneo o

vitalizio spettante ai riformati".

Le disposizioni del secondo e del terzo comma del sopraindicato

art. 12, non furono estese ai sottufficiali né dallo stesso decreto

né da altre leggi successive, perché, anzi, il t.u. 18 giugno 1931,

n. 914, nel regolare il diritto a pensione dei sottufficiali di marina

contiene un generico rinvio alle disposizioni che regolano il diritto

dei sottufficiali, e cioè all'art. 53 del t.u. approvato con r.d. 21

agosto 1925, n. 1525: il quale stabilisce che il trattamento di

pensione normale spetta ai sottufficiali che, dopo venti anni di

servizio, cessino dal servizio sia in seguito a domanda, sia di

autorità o per prescrizione di legge secondo le norme del t.u. sulle

pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70.

In atto è in vigore la legge 8 giugno 1966, n. 424, che ha

abrogato le disposizioni che prevedono - a seguito di condanna penale o

di provvedimento disciplinare - la perdita, la riduzione o la

sospensione del diritto dei dipendenti dello Stato al conseguimento ed

al godimento della pensione: tuttavia permane la disparità di

trattamento fra gli ufficiali ed i sottufficiali rispetto al minimo

degli anni di servizio occorrenti per conseguire il diritto alla

pensione: 15 anni per i primi e 20 per i secondi.

Non si può addurre alcuna giustificazione per il trattamento

differenziato in materia di pensione, fatto tra persone appartenenti

alle stesse Forze Armate e che hanno analoghi doveri e si trovano in

analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza

rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a

pensione; onde sussiste la violazione del principio di uguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione.

È invece infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626,

sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento all'articolo 36 della

Costituzione. Infatti, disponendo per gli ufficiali eliminati dai

ruoli, rimossi, destituiti o condannati, la riduzione a tre quarti

dell'assegno temporaneo o vitalizio spettante ai riformati, il

legislatore ha tenuto conto non solo della riduzione degli anni ma

anche dei motivi per i quali il servizio è cessato con i relativi

riflessi sul rendimento; e conseguentemente ha ritenuto che non fosse

rispondente a giustizia concedere ai suddetti ufficiali la pensione

nella misura spettante a quelli che lasciavano il servizio per motivi

di salute. E la Corte ritiene che non contraddica al principio

costituzionale della proporzionalità della retribuzione alla quantità

e alla qualità del lavoro prestato il determinare l'importo della

pensione in misura diversa da quella normale quanto sussistono altri

elementi razionali di valutazione e giustificati motivi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma,

del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914, nella parte

in cui per i sottufficiali dell'esercito e della marina, non dispone lo

stesso trattamento pensionistico regolato, per gli ufficiali, dal

secondo e dal terzo comma dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n.

1626;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626 (che

estende il nuovo regime delle pensioni ai militari dell'esercito e

della marina), sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

dall'ordinanza del 2 ottobre 1968 della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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