Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 144/1971

    Ha colpito questo articolo
    30 giugno 1971

    L'art. 45, primo comma, del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 914, è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, rimossi, destituiti o che cessino dal servizio per condanna fa, in materia di pensione, un trattamento differenziato, rispetto agli ufficiali che si trovino nelle medesime condizioni: i primi hanno diritto a pensione soltanto se hanno compiuto venti anni di servizio, mentre per gli ufficiali sono sufficienti quindici anni. Ed invero non sussistono motivi atti a giustificare la disparità di trattamento praticato a persone appartenenti alle stesse Forze armate e che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione.

    Art. 36 cost. · Art. 45 Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;914~art45 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari