Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di

enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), promosso con ordinanza

emessa il 26 settembre 1995 dal pretore di Salerno nel procedimento

civile vertente tra Francesco Calenda ed altro e Parrocchia di

Brignano ed altro, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 26 settembre 1995 nel corso di un

giudizio promosso per la determinazione del capitale di affrancazione

di un'enfiteusi, costituita anteriormente al 28 ottobre 1941, il

pretore di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42,

secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22

luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni

fondiarie perpetue), nella parte in cui non prevede che ai fini della

determinazione del capitale di affrancazione il canone enfiteutico

sia aggiornato, al momento della sua determinazione in giudizio,

mediante l'applicazione di coefficienti idonei a mantenerne adeguata,

con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con

l'effettiva realtà economica.

La disposizione denunciata trova applicazione, per effetto

dell'art. 18, primo comma, della stessa legge n. 607 del 1966, alle

enfiteusi costituite anteriormente all'entrata in vigore del nuovo

libro separato del codice civile della proprietà (28 ottobre 1941) e

prevede che l'affrancazione si opera mediante il pagamento di una

somma corrispondente a quindici volte il valore del canone

enfiteutico, il quale non può superare il reddito dominicale del

fondo sul quale grava, determinato a norma del regio decreto-legge 4

aprile 1939, n. 589 (convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976),

rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Seguendo questo criterio di calcolo il giudice rimettente dovrebbe

determinare il capitale di affrancazione in una misura che considera

irrisoria, tale da far dubitare che l'art. 1, primo e quarto comma,

della legge n. 607 del 1966 possa violare il principio di eguaglianza

e la tutela costituzionale della proprietà. Difatti, non sarebbe

giustificata la disparità di trattamento delle enfiteusi costituite

prima del 28 ottobre 1941, disciplinate da tale disposizione,

rispetto a quelle costituite successivamente, per le quali opera un

meccanismo di aggiornamento, per effetto della dichiarata

illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974,

n. 270, nella parte in cui non prevedeva un periodico aggiornamento

mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a

mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la

corrispondenza del valore di riferimento per la determinazione del

canone enfiteutico con l'effettiva realtà economica (sentenza n. 406

del 1988). Per le enfiteusi anteriori al 28 ottobre 1941 il

meccanismo di determinazione del corrispettivo di affrancazione non

consentirebbe un analogo adeguamento, mediante l'aggiornamento del

canone sul quale deve essere calcolato, fondandosi su parametri

fissi, ancorati ai valori catastali del 1939 che, per quanto

rivalutati nel 1947, sarebbero del tutto remoti dalla realtà

economica odierna ed in contrasto con l'ordinamento vigente persino

ai limitati fini fiscali. Ad avviso del giudice rimettente,

continuare ad ancorare il capitale di affrancazione ai valori

catastali del 1939, trasformerebbe l'affrancazione stessa in una

sostanziale ablazione del diritto del concedente, senza alcun reale o

idoneo corrispettivo.

Il pretore di Salerno ricorda la sentenza n. 441 del 1991, con la

quale è stata dichiarata inammissibile una questione di legittimità

costituzionale - che era stata sollevata in riferimento agli artt. 3

e 42, terzo comma, della Costituzione - relativa all'art. 1 della

legge n. 607 del 1966, nella parte in cui, per le enfiteusi

costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede la

rivalutazione del capitale di affrancazione del fondo. Lo stesso

giudice considera, tuttavia, che la dichiarazione di inammissibilità

della questione si riferiva alla automatica rivalutazione monetaria

del capitale di affrancazione, che era stata richiesta, in base alla

motivazione che non rientra nei poteri della Corte la introduzione di

limiti all'applicazione del principio nominalistico per i debiti di

valuta.

La questione verrebbe ora prospettata in modo nuovo e diverso,

giacché si chiede non già l'automatica rivalutazione monetaria, ma

l'introduzione di un meccanismo che, ai fini della determinazione del

capitale di affrancazione, consenta di aggiornare il canone

enfiteutico mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione

idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la

corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata.

L'Avvocatura ricorda che la Corte, con la sentenza n. 37 del 1969,

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata,

limitatamente alla parte in cui comprende anche i rapporti sorti

successivamente al 28 ottobre 1941. Quella data, con l'entrata in

vigore del libro della proprietà del nuovo codice civile, segnerebbe

una importante demarcazione, non solo per l'accadimento di importanti

fatti storici ed economici, ma anche perché solo i rapporti

costituiti dopo quella data hanno risentito della strutturazione in

parte nuova che la legge civile ha loro assegnato, prevedendo il

diritto alla revisione del canone.

L'Avvocatura ricorda che, per i rapporti sorti in epoca anteriore,

la sentenza n. 441 del 1991 ha precisato che la legge n. 607 del 1966

ha abrogato l'art. 144 disp. att. cod. civ., ripristinando il

principio di immutabilità del canone, cui erano soggette le

enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, ferma la

rivalutazione concessa dal decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato n. 356 del 1947. Una volta determinato con questo

sistema, il canone enfiteutico sarebbe divenuto un debito di valuta

che, in base al principio nominalistico (art. 1277 cod. civ.),

esclude la possibilità di rivalutazione monetaria della somma

dovuta. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 1

della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e

prestazioni fondiarie perpetue), là dove prevede che l'affrancazione

dei canoni enfiteutici si opera mediante il pagamento di una somma

corrispondente a quindici volte il loro valore (quarto comma),

comunque non superiore all'ammontare corrispondente al reddito

dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del regio

decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno

1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 (primo comma).

Il pretore di Salerno ritiene che questo criterio di determinazione

del capitale di affrancazione possa essere in contrasto con la

Costituzione, nella parte in cui non prevede che il canone

enfiteutico rilevante ai fini della quantificazione del capitale di

affrancazione sia aggiornato, al momento della determinazione in

giudizio, mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione

idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la

corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

Il contrasto con la Costituzione viene prospettato in riferimento

al principio di eguaglianza ed alla tutela della proprietà privata

(artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, Cost.), giacché per le

enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941 (data di entrata in

vigore del libro della proprietà del codice civile) operano, a

seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma che non li prevedeva (sentenza n. 406 del 1988), idonei

coefficienti di maggiorazione, mentre non sarebbe giustificata la

diversità di trattamento delle enfiteusi costituite prima di quella

data. Inoltre, ad avviso del giudice rimettente, il capitale di

affrancazione, rimanendo ancorato ai dati catastali del 1939,

considerati inadeguati anche ai fini fiscali, verrebbe determinato in

un ammontare talmente esiguo da trasformare l'affrancazione in una

sostanziale ablazione della proprietà senza idoneo corrispettivo per

il concedente.

2. - La medesima disposizione denunciata dal pretore di Salerno è

stata in precedenza sottoposta a verifica di legittimità

costituzionale, sotto il profilo della mancata rivalutazione, in

rapporto al mutato potere di acquisto della moneta, della somma per

l'affrancazione determinata in base al canone enfiteutico. Veniva

allora denunciata la violazione sia dell'art. 3 della Costituzione

per disparità di trattamento tra concedente ed enfiteuta e tra

concedenti, in relazione all'epoca in cui fosse esercitato il diritto

di affrancazione, sia dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione

perché la irrisorietà del capitale di affrancazione avrebbe

determinato una espropriazione, di fatto senza indennizzo, del

diritto del concedente.

La questione, nei termini in cui era stata proposta, venne

dichiarata inammissibile. Non essendo contestata la legittimità del

sistema di determinazione del canone, la richiesta di rivalutazione

monetaria del capitale di affrancazione avrebbe portato ad introdurre

un limite all'applicazione del principio nominalistico per i debiti

di valuta, che esula dai poteri della Corte (sentenza n. 441 del

1991).

Il pretore di Salerno prospetta ora la questione in termini diversi

da quelli in precedenza esaminati. Non chiede la rivalutazione del

capitale di affrancazione in base al mutato valore della moneta ed

indica un diverso elemento di comparazione in relazione al principio

di eguaglianza. La disparità di trattamento si verificherebbe

perché, senza ragioni che giustifichino la diversità di disciplina,

alle enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941 non si

applicherebbe alcun coefficiente di maggiorazione del canone, ai fini

della determinazione del capitale di affrancazione, tale da

mantenerne ragionevolmente adeguata la corrispondenza con la realtà

economica, a differenza di quanto è ora previsto per le enfiteusi

costituite dopo quella data.

3. - La questione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha preso in considerazione i

criteri di determinazione del canone enfiteutico in correlazione

all'ammontare del capitale di affranco ed ha ritenuto che il ricorso

al reddito imponibile quale risulta dai dati catastali, considerati

un mezzo possibile per conseguire il riferimento ad un reddito su

base orientativa, non sia di per sé illegittimo (sentenza n. 145 del

1973). Ma ha anche attribuito rilievo, per l'affrancazione del fondo,

alla dissociazione tra il momento a cui va riferito il calcolo del

valore del diritto, ancorato a valori catastali talvolta remoti nel

tempo, ed il momento in cui il diritto da indennizzare viene colpito.

In questa prospettiva è stato ritenuto in contrasto con la

Costituzione il congegno determinato dalla legge che, per quanto

riguarda la misura dei canoni e correlativamente i capitali di

affranco, operava una dissociazione profonda ed incolmabile tra

questi due momenti, tale da far scendere il capitale di affranco al

di sotto del livello dell'equa valutazione richiesta dall'art. 42,

terzo comma, della Costituzione (sentenza n. 37 del 1969).

Queste enunciazioni erano riferite ai rapporti enfiteutici sorti

successivamente all'entrata in vigore del libro della proprietà del

codice civile (28 ottobre 1941), che si è ritenuto segnasse una

importante linea di demarcazione, non solo per il mutamento dei

valori economici ma anche per la introduzione del diritto alla

revisione del canone, previsto dall'art. 962 cod. civ., che aveva

così innovato nella tradizione, recepita dal codice civile del 1865,

della inalterabilità del canone (sentenza n. 37 del 1969).

Esaminando la disciplina che il legislatore ha adottato per

regolamentare i canoni enfiteutici nei rapporti sorti successivamente

al 28 ottobre 1941, a seguito della dichiarata illegittimità

costituzionale delle norme ad essi relative, la giurisprudenza

costituzionale ha individuato un ulteriore elemento di riferimento

per la determinazione dei capitali per l'affrancazione dei fondi

rustici. Pur tenendo conto che l'affrancazione determina la sola

acquisizione del dominio diretto e che i concedenti hanno goduto dei

canoni, si è ritenuto che un limite, al di sotto del quale la regola

che determina il capitale per l'affrancazione non contrasta con la

Costituzione, sia costituito dal criterio che fissi un valore non

inferiore a quello che allo stesso terreno sarebbe stato attribuito

nel caso di espropriazione, attuata in applicazione delle leggi di

riforma agraria (sentenza n. 145 del 1973).

Questi criteri non sono stati enunciati attribuendo loro un

carattere statico. Difatti, esaminando le disposizioni legislative

che ne recepiscono il contenuto per disciplinare i canoni delle

enfiteusi sorte successivamente al 28 ottobre 1941, la giurisprudenza

costituzionale ha affermato che il riferimento al reddito imponibile

risultante dai dati catastali non è illegittimo, a condizione che

sia tenuta distinta la funzione generica del ricorso ai dati

catastali dalla misura della loro operatività in concreto, affinché

ne sia mantenuta adeguata, nei limiti di una ragionevole

approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica

(sentenza n. 145 del 1973). La Corte ha quindi ribadito che il valore

di riferimento prescelto, ancorato ai dati catastali, per la

determinazione del canone, in base al quale è calcolato il capitale

per l'affrancazione, deve essere periodicamente aggiornato mediante

l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne

adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con

la effettiva realtà economica (sentenza n. 406 del 1988).

L'affermazione di questo principio, enunciato nel dichiarare la

illegittimità costituzionale delle norme in materia di enfiteusi per

i rapporti costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 (art. 1

della legge 14 giugno 1974, n. 270), non può che venire estesa anche

ai rapporti costituiti prima di tale data, in quanto, come rende

evidente l'ordinanza di rimessione, il capitale di affranco sia

divenuto irrisorio o comunque inferiore al livello di una equa

valutazione, quale potrebbe in ipotesi risultare, tra l'altro, anche

dall'aggiornamento del valore dei fondi disposto dal legislatore per

calcolare le imposte sui redditi (da ultimo: art. 3, comma 50, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 31, comma 1, della legge 23

dicembre 1994, n. 724; art. 4 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 326).

La diversità di trattamento che risulta nelle regole di

determinazione del capitale di affranco per le enfiteusi anteriori al

28 ottobre 1941, per le quali non è previsto alcun meccanismo di

adeguamento del calcolo in base ai valori catastali del 1939,

rivalutati nel 1947, rispetto alle enfiteusi costituite

successivamente alla data che segna il discrimine, e per le quali

opera a seguito della sentenza n. 406 del 1988 il principio

dell'applicazione di un coefficiente di maggiorazione, non trova

ragionevole giustificazione.

Difatti la regola della revisione periodica del canone,

originariamente prevista dall'art. 962 cod. civ. solo per le nuove

enfiteusi, è stata soppressa anche per queste ultime (art. 18,

secondo comma, della legge n. 607 del 1966), mentre comune a tutti i

rapporti enfiteutici, anzi più accentuato per quelli costituiti in

epoca remota, è il divario tra il capitale di affrancazione e la

realtà economica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di

enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), nella parte in cui, per

le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941,

non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del

capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente

aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione

idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la

corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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