Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 333/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di

conversione 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il

30 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di I grado di Roma sul

ricorso proposto da Cea Giacomo contro l'Intendenza di finanza di

Roma iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Cea Giacomo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Emanuele Emmanuele per Cea Giacomo e l'avvocato

dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 30 marzo 1994 (r.o. n. 442 del 1994) la

Commissione tributaria di primo grado di Roma - nel corso di un

giudizio proposto da Giacomo Cea nei confronti dell'Amministrazione

finanziaria per il rimborso della ritenuta fiscale del 6 per mille,

operata, dalla Banca d'America e d'Italia, sul saldo contabile dei

suoi conti correnti alla data del 9 luglio 1992 - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica) come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992,

n. 359.

L'ordinanza, rilevato che il tributo previsto dalla norma in esame

presenta le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario

e non su un effettivo reddito, ritiene che il prelievo abbia inciso

in maniera diffusa su situazioni differenziate, discriminando le

posizioni dei soggetti colpiti e ispirandosi, così, al principio di

proporzionalità piuttosto che a quello di progressività. Lo stesso,

inoltre, avrebbe colpito risparmi in gran misura di minima entità,

lasciando inalterati patrimoni più cospicui investiti in utilizzi

maggiormente remunerativi dei semplici depositi, gravando talora

sopra disponibilità finanziarie contingenti e, perciò, non

sull'effettiva ricchezza, ma su temporanee liquidità, spesso da

sottoporre ad ulteriori tassazioni. Infine la norma impugnata

consentirebbe solo ai possessori di scritture contabili di provare

l'ammontare effettivo del saldo disponibile alla data del 9 luglio

1992.

La norma denunciata si porrebbe, pertanto, in contrasto con:

1) l'art. 3 della Costituzione, "per aver colpito in maniera

eguale situazioni differenziate";

2) l'art. 53 della Costituzione, per avere "inciso su saldi

contabili astratti che non possono essere considerati espressione di

capacità contributiva", in violazione del principio di

progressività;

3) l'art. 47 della Costituzione, per "non aver tutelato né

incoraggiato il risparmio", "inducendo i risparmiatori a maggiori

cautele" con sottrazione di ricchezza dal circuito economico.

2. - Si è costituito in giudizio il Cea, rappresentato e difeso

dall'avv. Emmanuele Emanuele, il quale ha depositato una memoria

nella quale chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale

delle disposizioni in parola. Secondo la difesa della parte privata,

la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto l'imposta colpirebbe esclusivamente alcune

forme d'impiego del risparmio nei confronti di altre, penalizzando i

titolari di redditi medio bassi, privi della possibilità di

utilizzare impieghi che presuppongono maggiori disponibilità (BOT,

"pronti contro termine"). Si assume, altresì, che il principio di

eguaglianza avrebbe consentito al legislatore di emanare norme

differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse, sicché

il presupposto dell'imposta sarebbe stato scelto in modo irrazionale

ed arbitrario, in base soltanto alle somme in deposito. Sarebbe

violato anche l'art. 47 della Costituzione, dal momento che il

"prelievo forzoso", soprattutto a carico dei risparmiatori

tradizionali che non disponevano di altre forme di impiego, avrebbe

provocato sfiducia nel sistema, flessione della raccolta, e

sottrazione della ricchezza dal suo circuito tradizionale. L'imposta,

inoltre, colliderebbe con l'art. 53 della Costituzione, in quanto

graverebbe su "un valore astratto" e cioè, in moltissimi casi, su

disponibilità finanziarie contingenti, momentaneamente in transito

sul conto o non appartenenti all'intestatario, incidendo, pertanto,

non sull'effettiva ricchezza ma su temporanee liquidità, spesso

soggette ad altre tassazioni. Ulteriormente discriminatoria

risulterebbe la facoltà di provare l'ammontare effettivo del saldo

disponibile alla data del 9 luglio 1992, concessa solo ai possessori

di scritture contabili e non alla generalità dei soggetti d'imposta.

Per queste ragioni l'imposta si potrebbe oggettivamente definire

patrimoniale su un patrimonio finanziario a volte inesistente, in

contrasto con la regola costituzionale per cui il nostro sistema è

improntato ai criteri della progressività e non certo, come nel

caso, della proporzionalità.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

Premesso che la norma denunciata persegue un "interesse di

straordinario rilievo", in relazione ad "una situazione di drammatica

emergenza della finanza pubblica", si osserva che l'imposta in

discussione:

a) non è, come del resto anche l'imposta straordinaria sugli

immobili contestualmente introdotta, un'imposta sul reddito, ma che

comunque le imposte patrimoniali non sono necessariamente estranee al

sistema costituzionale;

b) non è un'imposta progressiva, fermo comunque che la

progressività deve informare il sistema nel suo complesso e non ogni

singola imposta, specie se straordinaria;

c) dirigendosi sulla gran massa della ricchezza mobiliare,

tende a colpire un ampio spettro del patrimonio mobiliare e

immobiliare.

Rilevato, altresì, che non si può dire che l'esistenza di

depositi o saldi attivi di conti correnti non sia una manifestazione

di capacità contributiva, anche nel raro caso di disponibilità

finanziaria momentaneamente o accidentalmente in transito, l'atto di

intervento osserva come non si comprenda il rilievo relativo alla

prova contraria, che si asserisce concessa solo ai possessori di

scritture contabili, atteso che il presupposto del tributo è

particolarmente semplice e di facile accertamento, senza necessità

di presunzioni o prove contrarie. Si rileva, infine, che non può

invocarsi l'art. 47 della Costituzione per mettere la ricchezza

mobiliare al riparo da qualunque prelievo tributario. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, viene sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992,

n. 359, che, al comma 6, istituisce, per l'anno 1992, un'imposta

straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta

del 6 per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulta dalle

scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.

2. - Secondo il giudice remittente, il tributo, al quale

andrebbero riconosciute le caratteristiche di un'imposta sul

patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito, sarebbe

incostituzionale, perché:

a) inciderebbe "in maniera diffusa su situazioni differenziate,

discriminando le posizioni dei soggetti colpiti" e risultando così

ispirato "al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di

progressività";

b) colpirebbe risparmi "in gran misura di minima entità,

lasciando inalterati patrimoni più cospicui" investiti in utilizzi

maggiormente remunerativi dei semplici depositi;

c) graverebbe talora sopra "disponibilità finanziarie

contingenti" e, perciò, non "sull'effettiva ricchezza, ma su

temporanee liquidità" spesso "da sottoporre ad ulteriori

tassazioni";

d) consentirebbe "solo ai possessori di scritture contabili di

provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile alla data del 9

luglio 1992", escludendo dalla prova contraria la generalità dei

soggetti d'imposta.

Sulla scorta di siffatte premesse, l'ordinanza assume che la

disposizione denunciata sarebbe in contrasto con:

- l'art. 3 della Costituzione, in quanto colpirebbe "in maniera

eguale situazioni differenziate";

- l'art. 53, perché inciderebbe "su saldi contabili astratti

che non possono essere considerati espressione di capacità

contributiva, così da risultare violato il principio di

progressività";

- l'art. 47 della Costituzione, in quanto non tutelerebbe né

incoraggerebbe il risparmio, generando "sfiducia" nei risparmiatori e

"sottraendo ricchezza dal sistema economico".

3. - La questione non è fondata.

Va precisato, anzitutto, che non possono essere presi in

considerazione profili della questione stessa prospettati solo nella

memoria della parte privata, dovendo l'esame di questa Corte essere

circoscritto a quelli dedotti dal giudice a quo .

Quanto a questi ultimi si rileva che, nello svolgimento

argomentativo dell'ordinanza di rimessione, i motivi di censura, sia

pure con qualche sovrapposizione e disorganicità espositiva, trovano

il loro fulcro negli artt. 3 e 53 della Costituzione, sì da

risolversi, in sostanza, in tre ordini di prospettazioni, in

corrispondenza con i principi desumibili dagli articoli dei quali si

assume la violazione; vale a dire quello della capacità contributiva

e quelli, strettamente correlati al primo, della parità di

trattamento nell'imposizione fiscale e della progressività del

sistema tributario. Su un diverso e distinto piano si colloca poi la

specifica doglianza concernente la presunta violazione dell'art. 47

della Costituzione.

4. - Seguendo perciò l'ordine espositivo che, in relazione ai

parametri invocati dal remittente, è consentito dare alle censure

che vengono proposte, va esaminata, anzitutto, quella concernente il

principio di capacità contributiva che si assume violato, in quanto

il prelievo presenterebbe, da un canto, le caratteristiche di

un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito,

ed inciderebbe, dall'altro, su saldi contabili astratti, tanto da

gravare, talora, secondo l'ordinanza, non sull'effettiva ricchezza ma

su temporanee liquidità.

In proposito occorre ricordare che, secondo la consolidata

giurisprudenza di questa Corte, la capacità contributiva, quale

idoneità alla obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto

economico al quale l'imposizione è collegata, va, in linea di

principio, ravvisata in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza,

secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di

costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà ed

irrazionalità (sentenza n. 42 del 1992).

Orbene, si deve considerare che il tributo in esame è un'imposta

straordinaria connotata da modalità eccezionali ed inserita in un

contesto di misure finanziarie di carattere generale, nell'ambito del

quale il prelievo sui depositi, nel colpire un peculiare indice di

capacità contributiva, incide sui depositi stessi con un'aliquota

invero di contenuta entità, tale da non potersi ragionevolmente

considerare ablativa del patrimonio del soggetto. In relazione a

siffatte caratteristiche non può, pertanto, dirsi che il legislatore

abbia travalicato i limiti del discrezionale apprezzamento al

medesimo spettante in materia, mentre, ad ulteriore sostegno di un

giudizio di non incostituzionalità della norma denunciata, sta la

circostanza che trattasi di un'imposizione una tantum e, quindi, tale

da non alterare, secondo un canone valutativo altra volta fatto

proprio dalla Corte, il sistema tributario considerato in tutte le

sue componenti (sentenza n. 159 del 1985).

Sotto l'altro aspetto della dedotta incidenza dell'imposta su

saldi contabili astratti, occorre considerare che la peculiare

configurazione dell'imposta, che incide sui depositi esistenti alla

data del 9 luglio 1992, rinviene la sua ragion d'essere, secondo gli

elementi ricostruttivi delle finalità della legge, desumibili anche

dagli atti parlamentari, nell'esigenza di individuare un meccanismo

di immediato accertamento e di agevole riscossione dell'imposta

medesima.

Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie

della collettività e tutela delle ragioni del contribuente (cfr.

sentenza n. 574 del 1988), la norma denunciata assume i saldi

contabili, alla data stabilita dal legislatore, come normalmente

rappresentativi di mezzi patrimoniali propri del titolare del conto,

ed espressivi, perciò, di quella ricchezza che, in sé, può ben

essere reputata indice di capacità contributiva. Ma anche a

considerare altri casi - desumibili, invero, più dalle ipotesi

formulate nella memoria di parte privata che nell'ordinanza di

rimessione che si limita ad una astratta doglianza e comunque non

denuncia in concreto alcuna specifica situazione - e cioè quelli

della eventuale non coincidenza fra titolare del deposito ed

effettivo titolare dei mezzi finanziari depositati, non per questo

può dirsi venir meno il detto presupposto della capacità

contributiva.

Infatti, quel che rileva è che si tratta di imposta che colpisce

il bene indice di ricchezza nella sua oggettività e che, pertanto,

non irragionevolmente, la legge pone a carico di colui che ne risulta

detentore indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con

altri soggetti, nell'ambito dei quali troverà definizione il

problema della ritenuta subita dal titolare del conto.

5. - Con le ulteriori censure, attinenti alla violazione del

principio di eguaglianza, il giudice remittente assume, da un canto,

che l'imposta avrebbe inciso "in maniera diffusa su situazioni

differenziate, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti" e

risultando così ispirata al principio di proporzionalità piuttosto

che a quello di progressività; e, dall'altro, che verrebbero colpiti

risparmi "in gran parte di minima entità, lasciando inalterati

patrimoni più cospicui", investiti in utilizzi maggiormente

remunerativi dei semplici depositi.

In ordine al primo profilo, volto a lamentare, con evidente

riferimento alla misura fissa dell'aliquota, la mancanza di

progressività dell'imposta, non si nega che, secondo quanto da tempo

ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale, il precetto sulla

capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, della

Costituzione, esige, quale specificazione del generale principio di

eguaglianza, non solo che a situazioni eguali corrispondano eguali

regimi impositivi, ma anche che, a situazioni diverse, facciano

riscontro trattamenti tributari diseguali (sentenza n. 120 del 1972).

Ma, come ha avuto occasione di chiarire la stessa giurisprudenza

costituzionale, il principio di progressività è da rapportare al

complesso del sistema tributario e non invece a ciascun tributo,

venendo così, in definitiva, a governare le imposte personali

(sentenza n. 263 del 1994).

Quanto all'altro profilo di doglianza, e cioè quello secondo il

quale la norma avrebbe colpito risparmi in gran misura di minima

entità lasciando inalterati patrimoni più cospicui che

ragionevolmente non vengono immobilizzati in depositi scarsamente

fruttiferi, ma investiti in utilizzi più remunerativi, la censura,

per trovare ingresso in sede di giudizio di costituzionalità,

avrebbe dovuto precisare i termini della diversa disciplina che si

intende porre a comparazione con quella denunciata.

Data per scontata, nella specie, la capacità contributiva, come

idoneità alla obbligazione di imposta, deducibile dal collegamento

fra i soggetti e la situazione considerata dalla legge, la mancata

indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai

quali si verificherebbe la disparità di trattamento non consente né

di apprezzare di quali fattispecie si tratti, né di valutare quali

siano le ragioni per le quali esse siano rimaste al di fuori della

disciplina denunciata, né di verificare il rapporto che

eventualmente possa intercorrere fra le due normative in

comparazione, alla stregua, oltretutto, del principio secondo il

quale, nel giudizio di costituzionalità, il riequilibrio delle

situazioni avviene attraverso il ripristino della normativa generale

e non attraverso l'estensione delle discipline derogatorie.

Quanto, poi, alla asserita disparità che si verificherebbe in

ordine alla prova dell'entità del saldo, che sarebbe consentita ai

soli soggetti possessori di scritture contabili, si rileva che la

infondatezza della doglianza discende dall'errato presupposto

interpretativo dal quale il remittente muove, consistente nel

riferire la previsione normativa ai contribuenti, anziché alle

aziende di credito, tenute ad operare la ritenuta, per l'appunto, sui

saldi risultanti dalle loro scritture contabili.

6. - Venendo, infine, alla censura relativa alla presunta

violazione dell'art. 47 della Costituzione, per non aver tutelato e

incoraggiato il risparmio, è sufficiente rammentare che l'invocato

precetto costituzionale - come la Corte ha già avuto occasione di

rilevare - contiene soltanto un principio programmatico al quale deve

ispirarsi il legislatore ordinario, ma non può certo impedire al

medesimo di emanare, in materia finanziaria, quelle norme giuridiche

che siano volte a disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico

limite della vera e propria contraddizione o compromissione

dell'anzidetto principio. Ciò che, invero, nella specie non è dato

riscontrare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla

legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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