Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1982 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.P.R. 597/1973
  • art. 5d.P.R. 114/1977
  • art. 23d.P.R. 114/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo

comma, lett. c, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), nel testo

modificato dall'art. 5 del d.P.R. 13 aprile 1977, n. 114, nonché

dell'art. 23 del detto d.P.R. n. 114 del 1977, promossi con ordinanze

emesse il 4 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Lucera, il 20 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Pisa (due ordinanze), il 21 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Roma e il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Lucera (tre ordinanze), rispettivamente iscritte ai

nn. 496, 582, 583 e 897 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 813, 814

e 815 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 263 e 298 del 1980 e n. 70 del 1981 e n. 54 del

1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri ;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio iniziato da Parracino Giuseppe ed

avente per oggetto l'iscrizione a ruolo dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche (irpef) per l'anno 1976, la Commissione tributaria di

primo grado di Lucera, con ordinanza del 4 marzo 1980 (in G.U. n. 263

del 24 settembre 1980), sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597, recante la disciplina della detta imposta, nel

testo modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, con

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

La Commissione rilevava che dal reddito percepito nell'anno 1976 il

contribuente aveva dedotto, ai sensi del menzionato art. 10, lett. c,

gli interessi passivi pagati in dipendenza di un debito assunto per

l'acquisto di una casa d'abitazione e garantito da cambiali ipotecarie.

L'Ufficio delle imposte dirette, però, aveva riliquidato

l'imposta, ritenendo che l'art. 5, capoverso, lett. c, della citata

legge n. 114 del 1977, modificativo - come sopra detto del citato art.

10, consentisse la deduzione degli interessi solamente se pagati in

dipendenza di "mutui" garantiti da ipoteca su immobili.

Da parte sua, la Commissione premetteva di propendere per

un'interpretazione del termine "mutui", di cui al citato art. 5, che

non ne limitasse il significato a quello dell'espressione contenuta

nell'art. 1813 cod. civ., ma che lo estendesse ad ogni fattispecie

debitoria, tale da diminuire il reddito percepito dal contribuente ed

in cui la connessa obbligazione di interessi passivi potesse essere

sicuramente dimostrabile attraverso la costituzione della garanzia

ipotecaria. Alla stregua di questa interpretazione, gli interessi

passivi pagati nel 1976 dal Parracino ben avrebbero potuto considerarsi

deducibili dal reddito percepito.

Tuttavia, la Commissione prendeva atto che questa interpretazione

non era stata accolta dalla circolare del Ministero delle finanze -

Direzione generale delle imposte dirette - numero 75/8/670 del 25

giugno 1977, a cui si era attenuto l'Ufficio delle imposte dirette di

Lucera, e in conseguenza della quale gli interessi passivi di un debito

garantito da cambiali ipotecarie erano stati, nella specie, ritenuti

non deducibili.

Ciò premesso, la Commissione manifestava il dubbio chela citata

disposizione dell'art. 51. n. 114 del 1977 contrastasse con gli artt. 3

e 53 Cost.: infatti, se appariva giustificata la limitazione degli

oneri deducibili ai soli interessi su debiti garantiti da ipoteca,

stante la maggior certezza della relativa prova documentale rispetto

agli altri debiti, non si giustificava l'ulteriore limitazione ai soli

"mutui".

2. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

affermando preliminarmente l'inammissibilità della questione per la

sua irrituale proposizione: infatti la Commissione, ritenendo possibile

attribuire alla norma de qua un significato conforme alla Costituzione,

avrebbe dovuto astenersi dal sollevare la questione di legittimità

costituzionale.

Nel merito, l'interveniente sostiene l'infondatezza della questione

stessa: infatti, il diverso trattamento riservato dalla norma impugnata

ai debiti in base a "mutuo" ipotecario, rispetto ai debiti in base a

diversi negozi giuridici di finanziamento (conti correnti, aperture di

credito, ecc.) si giustifica con le maggiori garanzie di controllo,

offerte dal mutuo ipotecario, sull'effettiva sussistenza del debito per

interessi.

3. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera con

altre tre ordinanze egualmente motivate, emesse tutte in data 15

dicembre 1980 e pubblicate nella G.U. n. 54 del 24 febbraio 1982, nel

corso dei giudizi per ricorsi proposti da Patricelli Fedele, Finaldi

Liberato e Caruso Angelica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta, esponendo

le medesime argomentazioni già addotte in relazione alla summenzionata

ordinanza del 4 marzo 1980.

4. - Nel corso di due giudizi iniziati, rispettivamente, da

Romanelli Piero e da Romanelli Enzo, ed aventi ad oggetto l'iscrizione

a ruolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) per l'anno

1976, la Commissione tributaria di primo grado di Pisa sollevava, con

ordinanze del 20 marzo 1980 (in G.U. n. 238 del 29 ottobre 1980),

questioni di legittimità costituzionale del già citato art. 5 cpv.

lett. c, legge n. 114 del 1977, nella parte in cui esso fissa un limite

di tre milioni di lire alla deducibilità degli interessi passivi dal

reddito percepito nel 1976 (cfr. art. 23 1. cit.).

Osserva la Commissione come la retroattività della disposizione

impugnata (trattandosi di legge del 1977 riferita ai redditi percepiti

nel 1976), seppure non in contrasto con l'art. 25 Cost., disponente

l'irretroattività della legge nella sola materia penale, sembri

contrastare con l'art. 3 Cost.

Infatti, detta disposizione determinerebbe una disparità tra

contribuenti i quali, detraendo per intero gli interessi pagati, hanno

potuto valutare esattamente e tempestivamente l'incidenza del carico

tributario, e contribuenti i quali, ignorando la limitazione degli

interessi deducibili, hanno visto sconvolti i calcoli fatti all'inizio

del 1976.

La disparità di trattamento sembra alla Commissione dar luogo

anche a contrasto tra la norma impugnata e l'art. 53 Cost., per la

possibilità che, anche in casi di capacità contributiva identica,

sorgano obbligazioni fiscali di diversa entità.

5. - La Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene, da parte

sua, l'infondatezza della questione, affermando la legittimità

costituzionale di norme tributarie che rilevino la capacità

contributiva da situazioni di fatto già passate, quando alla base di

esse norme stia una razionale giustificazione di politica fiscale.

Nella specie, poi, la norma impugnata riguarda il periodo di imposta in

corso (1977), ancorché riferito ai redditi conseguiti nell'anno

precedente, onde la capacità contributiva da prendere in

considerazione è quella del momento della prestazione.

6. - La Commissione tributaria di primo grado di Roma - adita da

Evandro Fabbri per il rimborso, da parte dell'Amministrazione delle

finanze, di somme indebitamente pagate a titolo di irpef - dubita, a

sua volta, sulla base di ragioni diverse (ordinanza 21 giugno 1980, in

G.U. n. 70 dell'11 marzo 1981), della legittimità costituzionale

dell'art. 5, secondo comma, lett. c, legge n. 114 del 1977.

La Commissione individua, anzitutto, un contrasto tra la norma

citata e l'art. 53 Cost., in quanto l'imposta, che in base ad essa

risulta dovuta, appare superiore alla capacità contributiva del

soggetto passivo. Infatti, il divieto di detrarre dal reddito interessi

passivi superiori a tre milioni fa sì che all'imposta siano

assoggettate somme, pari agli interessi passivi non detraibili,

corrispondenti in realtà non ad un reddito ma ad un costo. La norma,

inoltre, sembra ostacolare l'impiego del risparmio nell'acquisto di

immobili, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 47 Cost.

Altro motivo di illegittimità costituzionale è prospettato dalla

stessa Commissione con riferimento all'art. 3 Cost infatti, il limite

di deducibilità degli interessi passivi, stabilito per i redditi delle

persone fisiche, non vale per i redditi di impresa (art. 58 d.P.R. n.

597 del 1973) né per i redditi delle persone giuridiche (art. 5 d.P.R.

29 settembre 1973 n. 598), corrispondenti ai soli utili netti.

La Commissione solleva, infine, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 legge n. 114 del 1977, attribuente effetto

retroattivo (al 1 gennaio 1976) al limite di deducibilità di cui al

precedente art. 5: e ciò, in sostanza, sulla base delle stesse ragioni

già addotte dalla Commissione tributaria di Pisa.

7. - La Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene

l'infondatezza delle questioni sollevate, negando anzitutto la

comparabilità tra i redditi delle persone fisiche e gli utili delle

imprese e delle persone giuridiche (computabili, questi ultimi, solo in

base a bilancio) e, di conseguenza, la ravvisabilità del contrasto

prospettato tra l'art. 5, cpv., lett. c, legge n. 114 del 1977 e l'art.

3 Cost.

Con riferimento all'art. 53 Cost., l'interveniente ripete quanto

già osservato in merito alle considerazioni delle ordinanze rese dalle

Commissioni di Lucera e di Pisa.

Con riferimento all'art. 47 Cost., l'interveniente nega che la

tutela del risparmio comporti necessariamente l'esenzione totale degli

interessi passivi corrisposti per mutui ipotecari. Considerato in diritto :

1. - Le sette ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte

questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse:

pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2. - È bene premettere, perché sia esattamente chiarito il

contenuto delle ordinanze di rimessione, che la l. 13 aprile 1977 n.

114 ha profondamente innovato, in tema di deducibilità degli interessi

passivi, la preesistente disciplina contenuta nell'art. 10, primo

comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, concernente l'imposta

sul reddito delle persone fisiche (irpef).

Precisamente l'art. 5 l. cit. dispone che la deduzione è

consentita, a differenza di quanto prevedeva il cit. art. 10, primo

comma, lett. c, soltanto se trattasi di "interessi passivi pagati in

dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili", e per un importo

non superiore a tre milioni; l'art. 23 della stessa l. 114 stabilisce

poi, fra l'altro, che la riportata disposizione dell'art. 5 ha effetto

relativamente alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977 e perciò

concernenti i redditi maturati nel 1976.

3. - Sulle dette disposizioni si appuntano le osservazioni dei

giudici a quibus, i quali dubitano della legittimità costituzionale

del cit. art. 5, perché tale norma contrasterebbe:

a) con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto limita senza alcuna

giustificazione la deducibilità ai soli mutui ipotecari, e la esclude,

invece, per i debiti derivanti da diverso titolo, ancorché egualmente

garantiti da ipoteca;

b) con l'art. 3 Cost., in quanto pone senza giustificazione la

detta limitazione di deducibilità per i soli redditi delle persone

fisiche, mentre gli utili delle persone giuridiche e delle imprese sono

depurati da ogni passività, ai sensi degli artt. 58 d.P.R. n. 597 del

1973 e 5 d.P.R. n. 598 del 1973;

c) con l'art. 47 Cost., in quanto ostacola la formazione del

risparmio da impiegare nell'acquisto di immobili;

d) con l'art. 53 Cost., in quanto l'impossibilità di dedurre dal

reddito una parte degli interessi passivi fa sì che venga sottoposto a

tributo un reddito inesistente, determinando, in conseguenza, il venir

meno della corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.

Le Commissioni tributarie di Pisa e Roma hanno denunciato anche

l'art. 23 della stessa legge n. 114 del 1977 per contrasto con il

principio di corrispondenza tra imposizione tributaria e capacità

contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), osservando in proposito che i

contribuenti, i quali nel 1976 hanno pagato interessi passivi per

importi superiori a tre milioni di lire nel convincimento di poterli

dedurre per intero dal reddito, hanno subito, per effetto della

retroattività del citato art. 5 lett. c, una ingiustificata lesione

del loro affidamento.

4. - Portando l'esame sulla prima delle questioni suindicate,

osserva la Corte che, rispetto ad una delle relative ordinanze (quella

della Commissione tributaria di Lucera contrassegnata col n. 496/80

reg. ord.), l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito

l'inammissibilità della proposta questione perché il giudice a quo

non ha escluso la possibilità di interpretare in senso lato

l'espressione "mutui", come comprensiva di ogni contratto di credito,

sicché non sarebbe profilabile un contrasto con i precetti

costituzionali indicati quali norme di riferimento.

Va però rilevato che l'ordinanza di rimessione, pur non escludendo

tale teorica possibilità, in definitiva muove dal presupposto

contrario e proprio su tale presupposto ha investito la Corte della

questione suindicata. Torna, perciò, nella specie, applicabile il

principio, altre volte dalla Corte stessa enunciato (cfr., tra le

altre, sent. 1 marzo 1978 n. 23), secondo il quale il requisito della

non manifesta infondatezza, di cui all'art. 1 della legge

costituzionale n. 1 del 1948, non esige che il giudice sia convinto

della fondatezza e non esclude nemmeno che egli rimanga soggettivamente

persuaso del contrario, essendo sufficiente che esistano oggettive

ragioni di dubbio.

5. - Ciò posto e passando all'esame del merito, osserva la Corte

che l'altra ordinanza della Commissione tributaria di Lucera, n.

815/81, concerne un caso di mutuo garantito da ipoteca su immobili, con

la sola peculiarità che tale negozio è stato stipulato

originariamente, come mutuatario, dall'imprenditore che aveva costruito

l'intero edificio e che aveva poi trasferito un appartamento alla

contribuente, la quale, oltre al pagamento del prezzo pattuito, si era

accollata la parte di mutuo residuale. Ora, è evidente come tale

circostanza non escluda la deducibilità degli interessi, giacché

(come, del resto, espressamente avvertito dal Ministro delle finanze

con la risoluzione 10 luglio 1981 n. 8/1011 della Direzione generale

delle imposte dirette) la fattispecie normativa indicata dalla legge

ricorre egualmente, tanto nel caso in cui il mutuo sia stato

originariamente contratto dal contribuente, quanto in quello nel quale

il contribuente debba rispondere per effetto dell'accollo posto in

essere a seguito di accordo con l'originario mutuatario.

Pertanto, la questione, nel caso considerato dall'ordinanza di

rimessione, è da ritenere infondata, poiché la deducibilità degli

interessi spetta comunque in forza del tenore della disposizione in

esame.

6. - Rispetto alla questione sollevata dalle altre tre ordinanze

della stessa Commissione tributaria, occorre invece accertare se sia

costituzionalmente corretta la disposizione dell'art. 5, che limita la

deduzione agli interessi dipendenti unicamente da "mutui garantiti da

ipoteca" con esclusione, perciò, di ogni altra fattispecie negoziale.

Il problema si presenta sotto due distinti aspetti, i quali

trovano, entrambi, specifico riscontro nei vari casi concreti esaminati

dal giudice a quo.

Il primo aspetto concerne il tipo di contratto indicato dal

legislatore (e cioè se sia legittima la previsione soltanto del

"mutuo" e non anche di altri negozi che realizzano gli stessi effetti

pratici propri del mutuo), mentre il secondo aspetto concerne

l'esigenza della garanzia ipotecaria richiesta dal citato art. 5.

Va osservato che la ratio della innovazione risiede nell'intento di

evitare, come è stato chiarito espressamente e ripetutamente nei

lavori preparatori, gli abusi che si erano verificati in precedenza. Il

legislatore, appunto, ritenne che, con una normativa come quella del

1973, la quale non poneva alcuna limitazione rispetto al tipo di

negozio da cui conseguivano gli interessi né esigeva la sussistenza di

una garanzia reale, l'Amministrazione finanziaria non fosse

adeguatamente protetta contro le frodi fiscali di chi volesse fare

apparire falsamente, per chiederne poi la relativa deduzione, la

corresponsione di interessi passivi. E per tale ragione stimò

opportuno condizionare la deducibilità alla circostanza che gli

interessi dipendessero da mutui garantiti da ipoteca su immobili,

ritenendo così di frapporre un serio ostacolo all'eventuale condotta

fraudolenta del contribuente.

Sotto il primo aspetto, il legislatore evidentemente opinò che il

carattere reale del mutuo meglio consentisse all'Amministrazione di

controllare l'effettività dell'intera operazione; e ciò, in

particolare, mediante richiesta di dimostrazione della preesistente

disponibilità della somma da parte del mutuante, nonché della prova

del concreto passaggio di proprietà e del conseguente impiego di essa

da parte del mutuatario.

D'altro lato, la prescritta garanzia ipotecaria - per la sua

pubblicità, per l'onere economico (imposta ipotecaria) connesso alla

iscrizione e per i rilevanti effetti che derivano relativamente ai beni

gravati - rappresenta anch'essa indubbiamente un elemento dimostrativo

della effettività del rapporto creditizio.

Va da sé come in subiecta materia spetti al legislatore, in

relazione ai mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria,

predisporre gli opportuni accorgimenti per impedire la consumazione di

frodi fiscali. Il suo potere discrezionale, come è intuitivo, può

essere censurato soltanto ove trasmodi nella arbitrarietà o nella

irrazionalità, il che, nella specie, va escluso, non potendosi

ritenere arbitrario oppure irrazionale l'avere imposto, ai fini della

deducibilità degli interessi passivi, due requisiti (che debbono

congiuntamente concorrere) relativi all'effettività ed alla serietà

della operazione da cui gli interessi medesimi derivano, con la

conseguente prevenzione di possibili frodi fiscali.

Deve perciò concludersi che l'esaminata questione non è fondata,

non risultando costituzionalmente censurabili le limitazioni anzidette.

7. - Altresì infondata è la questione prospettata dalla

Commissione tributaria di Roma, relativa al preteso contrasto tra

l'art. 5 cit. e l'art. 53 Cost., in quanto la impossibilità di dedurre

dal reddito la parte degli interessi che ecceda i tre milioni (portati

a quattro a partire dal 1980 con la l. 24 aprile 1980 n. 146)

determinerebbe l'assoggettamento a tributo di un reddito inesistente,

e, di conseguenza, il venir meno della corrispondenza tra imposizione e

capacità contributiva.

Al riguardo può consentirsi, in linea di principio, nel

considerare come incidenti sulla capacità contributiva le spese e gli

oneri strumentalmente collegati alla produzione del reddito, i quali

risultano così suscettibili di essere portati in deduzione per

ottenere la base imponibile del tributo; si tratta, invero, di elementi

che incidono negativamente sul reddito, cioè su quella ricchezza del

contribuente dalla quale debbono trarsi i mezzi necessari per le spese

pubbliche.

Spetta però al legislatore, secondo le sue valutazioni

discrezionali, di individuare gli oneri deducibili considerando il

necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di

proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché

l'esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le

evasioni di imposta.

Alla luce di tali argomentazioni non può affatto essere ritenuto

arbitrario ovvero irrazionale il limite di tre milioni stabilito dal

legislatore - come è dato dedurre - sulla base dell'attuale condizione

economica media della generalità dei contribuenti beneficiari di tale

deduzione. Il che tanto più è da ritenere in quanto il legislatore

appare orientato nel senso che il limite stabilito non rimanga rigido

ma venga opportunamente adattato all'oscillazione monetaria, sicché

esso è stato fissato nel 1977 nella misura anzidetta, ma è stato nel

1980 portato con la cit. l. n. 146 a quattro milioni.

8. - Deve essere ora esaminata l'altra questione, sollevata dalla

Commissione tributaria di Roma, la quale ha dedotto che il cit. art. 5

contrasterebbe con l'art. 3 Cost., in quanto pone detta limitazione

soltanto per i redditi delle persone fisiche, mentre, a suo dire, gli

utili delle persone giuridiche e delle imprese sarebbero depurati da

ogni passività.

Ma le norme indicate dal giudice a quo come tertium comparationis

non consentono il necessario raffronto perché gli interessi passivi

per i redditi di impresa e per quelli delle persone giuridiche sono

regolati da una disciplina ad essi del tutto peculiare, non

riconducibile su un piano di eguaglianza con quella relativa ai redditi

delle persone fisiche.

Così per i redditi di impresa, l'art. 58 d.P.R. n. 597 del 1973

dispone che gli interessi passivi sono deducibili per la parte

corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi

che concorrono a formare il reddito di impresa, e l'ammontare

complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli esclusi o

esentati dalla tassazione.

Relativamente, poi, ai redditi delle persone giuridiche, gli

interessi, a norma dell'art. 21 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, sono

deducibili interamente solo se le attività, a cui ineriscono, sono

state gestite distintamente e con contabilità separata: altrimenti la

deduzione sarà regolata dal cit. art. 58 irpef e perciò sarà

consentita nei limiti del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e

proventi che concorrono per formare il reddito imponibile e l'ammontare

globale di tutti i ricavi e proventi.

In proposito, giova altresì ricordare che sulla analoga normativa

contenuta nell'art. 23, secondo comma, l. 5 gennaio 1956 n. 1 (trasfusa

nell'art. 110 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 e ora nel cit. art. 58),

questa Corte si è già pronunciata ritenendone la legittimità

costituzionale proprio in forza della diversità di situazioni sopra

indicate tra le due categorie di contribuenti (sent. 26 maggio 1971 n.

107).

Deve, perciò, dirsi conclusivamente sul punto che la questione di

cui trattasi non è fondata.

9. - Del pari non è fondata l'altra questione sollevata dalla

stessa Commissione di Roma, secondo la quale il più volte ricordato

art. 5 sarebbe in contrasto con l'art. 47 Cost., in quanto, a suo dire,

ostacolerebbe la formazione del risparmio.

Tale precetto costituzionale contiene soltanto un principio

politico a cui dovrà ispirarsi la futura normativa, ma non può certo

impedire al legislatore ordinario di emanare in materia finanziaria

tutte le norme giuridiche dirette a disciplinare nella maniera più

opportuna ed efficace il gettito delle entrate e da predisporre le

misure necessarie ad evitare frodi fiscali. L'unico limite

all'intervento del legislatore ordinario non può essere che quello

della vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto

principio politico, sancito dalla norma costituzionale. Il che, però,

data la portata della disposizione tributaria suddetta, va nella specie

decisamente escluso.

10. - Infine, le ordinanze delle Commissioni tributarie di Pisa e

di Roma denunciano la illegittimità costituzionale dell'art. 23 legge

13 aprile 1977 n. 114, secondo cui le limitazioni introdotte dall'art.

5 (i giudici a quibus si riferiscono soltanto al limite di tre milioni,

ma l'art. 23 comprende l'intera previsione dell'art. 5 e concerne

quindi anche il tipo di contratto e la garanzia ipotecaria) si

applicano anche ai redditi maturati nel 1976; ciò, secondo i giudici a

quibus, contrasterebbe con il principio della capacità contributiva,

in quanto i contribuenti non potevano prevedere il maggior onere della

imposta nel momento in cui il reddito è maturato.

La questione non è fondata.

Il principio sancito nel primo comma dell'art. 53 della

Costituzione, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle

spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, ha

carattere oggettivo perché si riferisce a indici concretamente

rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del contribuente.

Pertanto non sembra conferente il richiamo, contenuto nelle

ordinanze di rimessione, al convincimento dei contribuenti anziché

alle loro effettive possibilità di sopportare il prelievo fiscale.

Indubbiamente gioverebbe alla certezza del diritto ed alla

reciproca chiarezza dei rapporti tra fisco e contribuente la esclusione

del ricorso a leggi retroattive in materia tributaria. Tale criterio

orientativo, al quale il legislatore dovrebbe costantemente ispirarsi,

non trova tuttavia tutela a livello costituzionale perché la

Costituzione pone il divieto di retroattività soltanto per la materia

penale (art. 25, secondo comma, Cost.).

Peraltro, la Corte, pur escludendo costantemente nella materia

tributaria la possibilità di considerare operante tale divieto, ha

ritenuto che la legge può sì incidere sulla capacità contributiva

esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da

fatti passati, ma ha posto quale limite a tale possibilità la esigenza

che la capacità stessa sia ancora sussistente, e quindi permanga, nel

momento dell'imposizione (cfr. sent. 11 aprile 1969 n. 75 e 23 maggio

1966 n. 44).

Tale orientamento non è però intuitivamente riferibile alla

specie, in cui non è stato neppure genericamente dedotto un

deterioramento della capacità contributiva dei soggetti interessati,

intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario e

quello della successiva entrata in vigore della norma impugnata. E del

resto, la brevità del termine trascorso, nella specie, tra i due

momenti suddetti induce a escludere che un siffatto deterioramento si

sia potuto verificare.

Anche quest'ultima questione, dunque, va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo modificato

dall'art. 5 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Lucera con l'ordinanza n. 815 del 1981, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della medesima disposizione di cui al n. 1, sollevata dalla stessa

Commissione tributaria di primo grado di Lucera con ordinanze n. 496

del 1980, 813 e 814 del 1981 e da quella di Roma con ordinanza n. 897

del 1980, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost.;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui esso

estende la disciplina di cui al precedente art. 5, secondo comma, lett.

c, alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1977,

relative ai redditi percepiti nel 1976, sollevata dalle Commissioni

tributarie di primo grado di Pisa e di Roma, rispettivamente con

ordinanze n. 582, 583 e 897 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari