Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 215/1978

citata

  • art. 2legge 215/1978
  • art. 3legge 215/1978
  • art. 4legge 215/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

terzo comma, della legge 26 maggio 1978, n. 215 (norme in materia di

mobilità dei lavoratori) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio

1979 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra

Galbiati Giuseppe e le Società UNIDAL e SIDALM, iscritta al n. 570 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 265 del 26 settembre 1979.

Visti gli atti di costituzione di Galbiati Giuseppe e della

Società SIDALM; nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Leopoldo Leon per Galbiati Giuseppe, l'avvocato Mario

Vitucci per la Società SIDALM, e l'avvocato dello Stato Giorgio

Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso, depositato il 12 dicembre 1977 e notificato alla

resistente UNIDAL (già ALEMAGNA s.p.a.), in una con il decreto di

fissazione dell'udienza di discussione del 13 febbraio 1978, il 6

gennaio 1978, Galbiati Giuseppe, rappresentato e difeso giusta mandato

a margine dagli avvocati Maria Grazia Campari e Leopoldo Leon, espose

che, assunto alle dipendenze della società Alemagna il 1 giugno 1964

in qualità di venditore piazzista e inquadrato nella prima categoria

del relativo contratto collettivo, fu inserito nell'organico della

filiale di Monza e svolse attività lavorativa sino a febbraio-marzo

1973, epoca in cui fu affetto da grave malattia cardiaca che ne

determinò l'infermità permanente; che ripresosi dalla fase acuta,

concordò, a seguito di contatti intrattenuti con il direttore della

filiale e con il direttore del personale dott. Anelli, di presentare

alla datrice di lavoro le dimissioni da venditore piazzista al fine di

essere assunto in qualità di impiegato di seconda categoria, addetto

alla sede di via Silva; che, resosi dimissionario il 31 maggio 1974, fu

fatto segno, sotto la data del 28 giugno, di richiesta nominativa come

impiegato di seconda categoria, da parte della s.p.a. Alemagna,

all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed

avviato al lavoro con tale qualifica il 1 luglio 1974, ma che fu in

realtà adibito all'espletamento di mansioni operaie dapprima nella

categoria F (luglio-agosto 1974) e poi nella quinta categoria

dall'agosto 1974 in poi e percepì le corrispondenti retribuzioni.

Ciò premesso in fatto, dedusse il ricorrente in diritto che la

richiesta nominativa da parte del datore di lavoro aveva costituito il

rapporto impiegatizio, che, comunque, era riconfermato dal rilascio, da

parte del competente ufficio, di certificato di avviamento al lavoro

presso la Alemagna, che la società, adibendo esso Galbiati a mansioni

non impiegatizie e, per giunta, non consone alla condizione di invalido

di lui, aveva violato l'art. 20 legge n. 482/1968 e, in ogni modo,

l'art. 13 legge n. 300/1970.

Sulla base delle riassunte considerazioni chiese il Galbiati che

l'adito Pretore di Milano a) condannasse la UNIDAL ad attribuirgli le

mansioni impiegatizie di seconda categoria, compatibili con il suo

stato di salute, con declaratoria di illegittimità della precedente

attribuzione a mansioni operaie, b) dichiarasse dovuta e, per

l'effetto, gli attribuisse la qualifica impiegatizia a far data dal 1

luglio 1974 con ogni conseguenza di ordine patrimoniale, monetizzata in

lire 4.360.359, maggiorate da interessi e da rivalutazione monetaria,

per differenza paga, e in lire 1.950.000 per omessa contribuzione, c)

dichiarasse fittizia interruzione del rapporto le dimissioni presentate

il 10 maggio 1974, con la conseguenza che la anzianità dovesse

prendere data dal 1 giugno 1964. In via subordinata chiese esperirsi

prova per testi.

La UNIDAL, rappresentata ed assistita dall'avv. Giuseppe Prisco

giusta procura generale alle liti n. 2330 rep. not. Paolini di Varese

del 4 gennaio 1978, si costituì mediante memoria difensiva depositata

il 2 febbraio 1978, in cui denunciò la contraddittorietà delle

postulazioni attrici, affermò la realtà delle dimissioni del Galbiati

e, sulla base di tali premesse, chiese respingersi le domande attrici.

In via subordinata indicò testi.

2. - Riuscito vano il tentativo di conciliazione, si procedé, nel

corso dell'udienza di discussione, all'interrogatorio delle parti, a

seguito del quale il Pretore ordinò al competente Ufficio del lavoro

di fornire informazioni sia sul momento dell'iscrizione del Galbiati

nell'elenco degli invalidi civili sia sulla richiesta avanzata

dall'Alemagna il 28 giugno 1974 ed evasa con l'avviamento al lavoro

datato 1 luglio 1974 nella persona del Galbiati.

Assunta la disposta prova per testi all'udienza del 4 aprile 1978,

il Pretore fissò per la discussione l'udienza del 30 maggio 1978,

all'inizio della quale il Galbiati dichiarò che il 23 maggio 1978 si

era risolto il suo rapporto con la UNIDAL e che era stato assunto alle

dipendenze della SIDALM come operaio, con inizio delle prestazioni

previsto per il 16 giugno 1978; sebbene la difesa dell'UNIDAL

contestasse la ritualità delle istanze attrici di intervento della

SIDALM per ordine del giudice e della acquisizione della documentazione

della risoluzione del rapporto Galbiati UNIDAL e del rapporto Galbiati

SIDALM, il Pretore, anche alfine di valutare la cessazione della

materia del contendere in ordine alla prima domanda del Galbiati,

invitò le parti a produrre la documentazione.

All'udienza del 13 giugno 1978 la difesa della UNIDAL esibì in

copia il verbale di conciliazione sindacale tra essa UNIDAL e il

Galbiati in data 16 maggio 1978 e il contratto individuale di lavoro

SIDALM Galbiati e si oppose all'ordine di intervento della SIDALM, ma

il Pretore, anche in considerazione della opportunità di chiarire i

rapporti tra la UNI-DAL e la SIDALM ai fini di verificare se in

concreto si fosse data vita tra le due società a trasferimento di

azienda, dispose, con ordinanza 13 giugno 1978, l'intervento in causa

della SIDALM e la produzione, da effettuarsi dalla UNIDAL, del verbale

d'intesa 23 gennaio 1978 e di tutta la documentazione inerente al

passaggio del complesso aziendale UNIDAL alla SIDALM, compresa la

manodopera alle dipendenze della prima.

All'ordine pretorile ottemperò il Galbiati con ricorso notificato

il 27 luglio e depositato il 3 agosto 1978, in cui estese alla SIDALM

le domande già proposte nei confronti della UNIDAL.

Si costituì la SIDALM, rappresentata e assistita dall'avvocato

Francesco Realmonte giusta procura in calce e poi dall'avv. Giuseppe

Guarino giusta mandato alle liti autenticato per notaio Paolini il 28

gennaio 1979, mediante memoria 10 settembre 1978, con la quale, sulla

base di documentazione versata in atti, chiese dichiararsi l'autonomia,

rispetto al precorso rapporto con la UNIDAL, del rapporto del Galbiati

con la SIDALM e, di conseguenza, respingersi le domande attrici;

autonomia che la SIDALM ancorava sia alla conciliazione sindacale

avvenuta il 16 maggio 1978, sia alla disposizione dell'art. 1 della

legge 26 maggio 1978, n. 215, che, convertendo il d.l. 30 marzo 1978,

n. 80, ha attribuito alla dichiarazione dello stato di crisi aziendale

ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lett. c) della legge 12 agosto

1977, n. 675, lo stesso effetto della disdetta indicata nell'art. 2112,

comma primo, cod. civ., anche se intervenuta anteriormente alla entrata

in vigore del decreto legge.

Dal suo canto, il Galbiati sollevò questioni di costituzionalità

dell'intero d.l. n. 80/1978 in riferimento agli artt. 70, 76 e 77,

commi primo e secondo, Cost. e per eccesso di potere governativo,

dell'art. 1 dello stesso decreto in riferimento agli artt.

1,2,3,4,35,36,37,41, comma secondo, Cost., dell'intera legge n.

215/1978 in riferimento agli artt. 70, 76, 77 e 72 Cost., e dell'art.

1, commi primo e terzo, della stessa legge in riferimento agli artt.

77, 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 41, comma secondo, Cost., nonché per

violazione dei principi generalissimi di legalità e di riserva di

legge, e per eccesso di potere governativo.

3. - Con ordinanza resa l'8 febbraio 1979 alla presenza dei

difensori e dei procuratori speciali, depositata nella cancelleria il

successivo 13, notificata alle parti i 21, 22 e 26, alla Presidenza del

Consiglio dei ministri il 26, comunicata il 26 alla Camera dei deputati

e il 27 al Senato della Repubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 265 del 26 settembre 1979 (n. 570 Reg. ord. 1979), l'adito Pretore

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi primo e terzo, della legge 26 maggio 1978, n. 215, in riferimento

agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35, 36 comma primo, 41 comma

secondo, Cost., ordinando la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Premesso che il Galbiati rivendicava un 'anzianità ininterrotta

dal 1 giugno 1964 e la qualifica impiegatizia di seconda categoria dal

1 luglio 1974 nei confronti dell'UNIDAL, la continuità del rapporto

originario e l'illegittimità dell'inquadramento nel quinto livello

professionale e nella categoria operaia nei confronti della SIDALM,

nonché, nei confronti di entrambe le convenute, il risarcimento dei

danni conseguenti al comportamento fraudolento che sarebbe stato tenuto

in occasione delle sue dimissioni dall'UNIDAL, il Pretore ha ravvisato

l'origine del sollevato incidente nella deduzione del Galbiati volta a

che le pretese originariamente vantate contro l'UNIDAL debbano valere

anche nei confronti della SIDALM, in quanto le due imprese

costituirebbero la medesima entità, o, quanto meno, si sarebbe

verificato tra le stesse un trasferimento di azienda, produttivo degli

effetti di cui all'articolo 2112, comma primo, cod. civ., e nelle

deduzioni della SIDALM, la prima delle quali consistente nelle concrete

modalità del passaggio del Galbiati dall'UNIDAL alla SIDALM,

realizzatosi con la risoluzione consensuale del primo rapporto,

documentata nella conciliazione del 16 maggio 1978 espressamente

interruttiva della continuità con il secondo rapporto, e la seconda

deduzione consistente nell'applicazione dell'art. 1 legge n. 215/1978,

che attribuisce l'effetto della disdetta, di cui al ripetuto art. 2112,

comma primo, cod. civ., alla dichiarazione dello stato di crisi

aziendale espressa dal CIPI ai sensi dell'art. 2, comma quinto. lett.

c) della legge n. 675/1977.

Muovendo dalla premessa, diffusamente argomentata, che rilevante è

la questione la quale investa una delle norme che si ha ragione di

ritenere che dovranno essere applicate per definire il giudizio di

merito, il Pretore ha giudicato rilevante la prospettata questione di

costituzionalità, che considera non manifestamente infondata perché

la normativa in esame, rendendo superflua la disdetta del datore di

lavoro che trasferisce l'azienda, le quante volte questa versa in

dichiarato stato di crisi, infligge lesione a quel complesso di diritti

legati all'anzianità acquisiti dal lavoratore in virtù della

continuità del rapporto, che rappresentano strumenti di realizzazione

dell'esigenza affermata nel 1 comma dell'art. 36 della Costituzione.

Violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. ha ravvisato il Pretore

nel diverso trattamento praticato ai lavoratori dipendenti di azienda

giudicata in crisi rispetto ai dipendenti di azienda non in crisi;

diversità di trattamento, la quale, a sua volta, si riannoda alla

esigenza di non gravare il datore di lavoro acquirente dell'azienda di

oneri inerenti al passato, della cui soddisfazione non possono essere

chiamati a sopportare le spese i lavoratori senza violare gli artt. 1,

2, 3, 4 e 35 della Costituzione.

"Le disposizioni impugnate sembrano, in verità, - ha concluso il

Pretore - espressione di una tendenza recente della produzione

legislativa rivolta ad erodere, in nome dell'emergenza economica,

significative acquisizioni normative a favore dei lavoratori, attuative

dei principi costituzionali (seppure anteriori alla stessa

Costituzione), che non può non destare, ad avviso di questo giudice,

serie preoccupazioni sotto un profilo di politica del diritto, nel

momento in cui si rivela espressione del dogma illuministico

dell'onnipotenza della legge, che tutto può fare e disfare, senza in

alcun modo tener conto di diritti acquisiti sui quali venga

eventualmente ad incidere, nemmeno nel caso - come quello in esame - in

cui tali diritti derivino da altre norme di legge esplicitamente od

implicitamente rivolte alla realizzazione di principi costituzionali".

4. - Avanti la Corte si è costituito, con la difesa dell'avvocato

Leopoldo Leon giusta procura in calce, il Galbiati mediante memoria

depositata il 20 marzo 1979, il cui contenuto è comune all'incidente

di costituzionalità n. 484 Reg. ord. 1979.

Si è costituita, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Guarino

giusta procura in calce, la SIDALM mediante memoria depositata il 16

ottobre 1979, in cui ha in linea preliminare contestato la rilevanza

della questione sia perché non riescono applicabili al caso il primo

comma dell'art. 1 della legge n. 215/ 1978 che riflette gli effetti di

dichiarazione di crisi aziendale ex lege n. 675/1977 anteriori al d.l.

n. 80/1978, e il terzo comma dell'art. 1 che riguarda dichiarazioni di

crisi aziendale successive al d.l. n. 80/1978, sia perché oggetto

principale del giudizio erano le pretese del Galbiati verso la UNIDAL,

sol riconoscendo fondate le quali veniva in considerazione la

estensione delle medesime alla SIDALM su cui incideva, in ipotesi, la

normativa sospettata d'incostituzionalità, sia perché il Pretore non

aveva delibato l'impugnativa per dolo, con la quale il Galbiati aveva

investito la conciliazione sindacale con cui si era posto fine al

rapporto Galbiati- UNIDAL, né aveva tenuto conto di ciò che il

Galbiati prestava la sua opera nello stabilimento di Milano, via Silva,

non compreso tra le attività trasferite dalla UNIDAL alla SIDALM.

Formulata, sulla base di tali argomentazioni, istanza di rimessione

degli atti al giudice a quo per rinnovato esame della rilevanza, la

SIDALM ha contestato la fondatezza della questione sul duplice riflesso

che la disdetta, di cui all'art. 2112 cod. civ., non può sospettarsi

d'incostituzionalità e, pertanto, non giova a indurre dubbio sulla

legittimità della dichiarazione di crisi aziendale, della quale è

equipollente, e che l'assunzione dei dipendenti della azienda in crisi,

di cui siasi attuato il trasferimento, giova ad evitare il

licenziamento consecutivo allo spirare del periodo di Cassa

integrazione.

E intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri mediante

atto depositato il 16 ottobre 1979, in cui l'Avvocatura generale dello

Stato, dopo aver contestato la rilevanza della questione con argomenti

non divergenti dagli altri esposti dalla SIDALM, sottolinea, in ordine

alla fondatezza, che i corpi di norme del 1977 e del 1978 sono

essenzialmente volti a garantire i livelli occupazionali mediante il

risanamento delle aziende in crisi e la mobilità dei lavoratori;

finalità, per la realizzazione delle quali non appare contrario ai

dettami costituzionali affiancare alla disdetta, che è espressione di

autonomia privata, la dichiarazione di crisi aziendale; finalità alla

soddisfazione delle quali non è contrario alla Costituzione

sacrificare il diritto del lavoratore all'anzianità. È estraneo -

sempre ad avviso dell'Avvocatura - al giudizio di costituzionalità

l'apprezzamento della sufficienza di mezzi economici, diversi da quello

accolto, indirizzati al fine di rendere possibile il risanamento delle

aziende, né, infine, omette l'Avvocatura di sottolineare l'efficacia

transitoria del primo comma dell'art. 1 e il collegamento dei

successivi commi della stessa disposizione alla emergenza.

La difesa del Galbiati, con istanza 18 dicembre 1979, depositata il

7 gennaio 1980, ha chiesto fissarsi l'udienza di discussione

dell'incidente, e, con memoria depositata il 7 maggio 1980, comune

all'altro incidente di costituzionalità n. 484 Reg. ord. 1979, ha

ampiamente illustrato la rilevanza delle questioni d'illegittimità e

l'illegittimità dell'art. 1 d.l. n. 80/ 1978 e dell'art. 1 legge n.

215/1978, degli artt. 1, 3, 4 e 8 d.l. n. 795/1978 e della legge n.

36/1979.

Premessa l'esposizione delle fonti normative, comune all'altro

incidente di costituzionalità n. 484 Reg. ord. 1979, la difesa, in

punto all'apprezzamento di rilevanza, ha sostenuto che il parametro va

saggiato in riferimento alla ipotesi di accoglimento della domanda, e

non già con riguardo alla pronuncia giudiziale di merito, sia essa

favorevole o contraria all'attore.

In ordine alla fondatezza dell'incidente ha posto in rilievo il

sostrato socio-economico, peraltro non espresso nella ordinanza di

rimessione; sostrato ravvisato in ciò che "l'azienda incorpora ed è

la risultante del lavoro di coloro che vi sono stati addetti" e che "la

loro anzianità e professionalità viene a configurarsi come un

bene-valore incorporato nell'azienda ceduta". Donde due conseguenze.

L'art. 1, ponendo nel nulla l'anzianità, "fa conseguire

gratuitamente codesto bene-valore al cessionario".

In secondo luogo, il d.l. impugnato, lungi dal colmare, come si

proponeva, una lacuna della legge n. 675/1977, che non disciplinava il

caso di cessione dell'azienda da parte dell'impresa in crisi,

sortirebbe invece l'effetto di determinare, per il personale non

assunto dall'impresa cessionaria, che si trovi in mobilità ed in cassa

integrazione guadagni straordinaria, la cessazione di entrambe le

procedure, le quali non avrebbero più corso nei confronti del

personale di una azienda ormai ceduta. Razionale sarebbe stato, invece,

prevedere che il personale dell'azienda in crisi, in caso di cessione

aziendale, passasse alle dipendenze dell'impresa cessionaria, e che

questa, per il fatto della cessione, ereditasse le procedure di

mobilità e di integrazione salariale, provvedendo poi essa a

licenziare, al termine del processo di ristrutturazione, il personale

sovrabbondante. Il diverso sistema usato dal decreto legge avrebbe

l'effetto di incentivare le imprese a costituire il "doppio" di se

stesse (a costituire cioè nuove imprese doppioni, invece di

ricapitalizzare quelle esistenti), al fine di cedere sostanzialmente a

se stesse le aziende, si da poter beneficiare della "riduzione di

personale ex lege" introdotta dalla "novella" in esame.

La difesa ha concluso per la dichiarazione d'incostituzionalità a)

dell'art. 1 d.l. n. 80/1978 e dell'art. 1, commi primo e terzo, della

legge n. 215/1978 per violazione degli artt. 77, 1, 2, 3, 4 comma

primo, 35, 36 comma primo, 41 comma secondo, Cost., e b) dell'intero

d.l. n. 80/1978 e dell'intera legge n. 215/1978 nel suo effetto di

conversione per violazione dell'art. 77 della Costituzione.

5. - All'udienza pubblica del 18 giugno 1980, alla quale la

discussione è stata rinviata dalla precedente udienza del 21 maggio

1980, il Giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv. Leon,

nell'interesse del Galbiati, ha illustrato le ragioni prospettate nelle

scritture; in particolare, ha invocato, a sostegno della rilevanza

della questione sollevata dal Pretore, i principi del rito speciale del

lavoro, espressi nel testo novellato degli artt. 420 e 421 cod. proc.

civ., che non consentirebbe il frazionamento del giudizio in due o più

sentenze, e, in quanto alla fondatezza della questione, si è diffuso

ad illustrare il significato dell'art. 2112, comma primo cod. civ.

L'avv. Vitucci, in sostituzione dell'avv. Guarino difensore della

SIDALM, ha esposto le ragioni della cliente; in particolare, ha, a

conforto della irrilevanza della questione, richiamato la sentenza n.

103/1979 della Corte e la irretrattabilità della conciliazione

sindacale. L'avv. dello Stato Azzariti, infine, ha puntualizzato alcuni

degli argomenti esposti nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :

1. - La diffusa motivazione, svolta dal Pretore sulla rilevanza

della prospettata questione di legittimità. resiste alle critiche

della Presidenza del Consiglio e della SIDALM: basta riflettere che le

eccezioni dirette al rigetto delle domande di merito del Galbiati in

alternativa alle deduzioni di infondatezza della questione stessa

esigono l'accertamento del carattere fraudolento della conciliazione

sindacale e della sostanza dei rapporti tra UNIDAL e SIDALM

(accertamento quest'ultimo di cui non può sfuggire la estrema

complessità) per convincersi che il fondamentale principio della

economia dei giudizi, pur in processo dominato dalla duplice direttiva

della concentrazione e della immediatezza impressa con la legge 11

agosto 1973, n. 533, alla trattazione delle controversie individuali di

lavoro, induce a ritenere opportuna la scelta operata dal Pretore di

Milano.

Non a proposito, nel corso della discussione orale, ha invocato la

difesa della SIDALM la irretrattabilità della conciliazione sindacale

perché non è questa sottratta al comune regime d'impugnazione degli

atti negoziali per vizi della volontà, né si manifesta in termini il

richiamo della sent. n. 103/1979, resa da questa Corte non in tema di

pregiudizialità alternative, ma in riferimento a specie, in cui il

giudice a quo aveva omesso la verifica della fattispecie della norma

impugnata.

2. - Nel merito le questioni sollevate dal Pretore di Milano sono

infondate perché muovono dalla premessa che l'art. 2112, comma primo,

cod. civ., costituisca un tipo di norma di ordine rafforzato se non

costituzionale, in cospetto del quale dovrebbe soccombere il meccanismo

di normativa, opportunamente esposta sul limitare della memoria del

Galbiati, che ha per oggetto le crisi aziendali e la mobilità dei

lavoratori.

Gli argomenti di contenuto economico-sociale, con grande impegno

svolti dalla difesa del lavoratori al fine di virilizzare la premessa,

non persuadono. L'affermazione che l'impugnato art. 1, ponendo nel

nulla l'anzianità, faccia conseguire gratuitamente al cessionario il

bene lavoro costituito da anzianità e professionalità dei dipendenti

incorporate nell'azienda, non tiene conto dello stato di crisi, che,

indipendentemente dalla normativizzazione che se ne è fatta dal 1977 e

fuori dall'ipotesi dell'amministrazione straordinaria, prevista dal

d.l. n. 26/ 1979, conv. nella legge n. 95/1979, rappresenta il più

delle volte l'anticamera della dichiarazione di fallimento, la quale, a

stare al codice civile, non provoca - è vero - la cessazione del

rapporto di lavoro ma si limita, nella quasi totalità dei casi, a

procrastinarla, esponendo poi i lavoratori licenziati dagli organi

della procedura concorsuale, che non abbiano autorizzato la

continuazione dell'esercizio dell'impresa, alle non celeri operazioni

di ripartizione dell'attivo, nelle quali la laudabile novellazione

dell'ordine dei privilegi effettuata nel 1975 non è sempre idonea a

far acquisire il dovuto ai lavoratori ormai privi di occupazione. Anche

qui riceve conferma l'adagio che una cosa è la più fondata delle

pretese e altra è la sua soddisfazione.

Né giova plaudire, come a più razionale scelta, alla ipotesi

negletta dal legislatore, per la quale il personale dell'impresa in

crisi, in corso di cessione aziendale, sarebbe trasferito alle

dipendenze della impresa cessionaria e questa, per effetto della

cessione, provvederebbe a licenziare, al termine del processo di

ristrutturazione, il personale sovrabbondante; ipotesi che, se elevata

a dignità di contenuto di norma cogente, impedirebbe - sospetta la

difesa del Galbiati - agli imprenditori di dar vita a controfigure di

se stessi onde rimanere titolari delle aziende cedute e di fruire della

riduzione di personale ex lege. Ché riesce agevole obiettare che

giudici civili, amministrativi e penali ben potranno esercitare il loro

magistero per evitare le ipotizzate frodi alla legge.

Né ha pregio l'argomentazione diretta ad evidenziare che del

risanamento delle imprese in crisi farebbero le spese i lavoratori

perché la collettività, la quale non consta soltanto di coloro che

pongono a disposizione di altri energie di lavoro, contribuisce in

guisa più che cospicua - traverso rivoli più o meno diretti - ai

finanziamenti, in difetto dei quali il ricupero delle imprese

rimarrebbe sulla carta. Che poi i finanziamenti non siano

illuminatamente utilizzati o vengano divertiti per altre finalità, è

vicenda che va accertata dalle autorità competenti e dai giudici dei

diritti e dei reati.

Né, infine, giova istituire raffronto tra impresa sana e impresa

in crisi per argomentarne la offesa che all'art. 3 Cost. infliggerebbe

il diverso trattamento riservato ai dipendenti dell'una e dell'altra,

perché sin troppo palese è la diversità di condizione, in cui

versano le due figure di imprese tolte a paragone.

La maggior ampiezza del novero dei parametri di costituzionalità,

indotti dal Pretore, rispetto agli artt. 3 e 36 su cui si è con

maggiore intensità soffermata la difesa del Galbiati, non esime la

Corte dal porre in rilievo l'assolutezza della proposizione, da cui il

Pretore muove per stimare "abbastanza fondata" la questione di

costituzionalità per violazione dell'art. 36, che, cioè, l'art. 2112,

comma primo, cod. civ. garantisce la continuità del rapporto di lavoro

nell'ipotesi di trasferimento di azienda.

Ben noti accordi sindacali, pur applicati nel senso, accolto dalla

giurisprudenza ordinaria la quale mira a ridurre traverso impegnate

indagini del concreto l'area dei licenziamenti collettivi, estranei

alla legge n. 604/1966 (art. 11, comma secondo) e all'art. 18 legge n.

300/1970, smentiscono la conformità della proposizione al diritto

vigente e vivente, il quale non consente - lo si ripete - di elevare la

norma in esame a pietra di paragone avanti la quale dovrebbe cedere la

normativa impugnata.

Disatteso, per le già esposte ragioni ricavate in parte da norme

vigenti e in parte dalla comune esperienza, il rilievo che

l'applicazione dell'art. 1 e della legislazione pregressa e successiva,

nella quale s'integra, sia finanziata dai soli lavoratori, vengono meno

le censure di violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 35, che, nella

ordinanza di rimessione, rinvengono in quel rilievo l'unica base.

Né, infine, merita accoglimento la impugnazione basata sull'art.

41, comma secondo (per giunta menzionata nel solo dispositivo della

ordinanza), la quale si ricollega pur sempre al ripetuto e più volte

criticato rilievo di ordine economico finanziario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1,

commi primo e terzo, della legge 26 maggio 1978, n. 215, sollevata in

riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35, 36 comma primo, e 41

comma secondo, Cost. dal Pretore di Milano con la ordinanza 8 febbraio

1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

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MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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