Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1973 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 38r.d. 12/1941

applicata al caso

  • art. 4r.d. 12/1941
  • art. 31r.d. 12/1941
  • art. 34r.d. 12/1941
  • art. 39r.d. 12/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4,

31, 34, 38 e 39 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Capraro Gaetano, iscritta al n. 88 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1970 dal pretore di Pisa nel

procedimento penale a carico di Girolami Carlo, iscritta al n. 147 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 127 del 19 maggio 1971;

3) ordinanza emessa il 14 giugno 1971 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Parretti Giancarlo, iscritta al n. 362

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;

4) ordinanza emessa il 5 giugno 1971 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Mazzatosta Giocondo, iscritta al n. 382

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;

5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal pretore di Pietrasanta

nel procedimento penale a carico di Dini Pietro ed altro, iscritta al

n. 146 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Gaetano Capraro,

il pretore di Milano, con ordinanza emessa l'11 marzo 1969, ma

pervenuta alla Corte costituzionale il 25 febbraio 1971, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario ed in

particolare dell'art. 4, relativamente all'espressione "di ogni grado",

dell'art. 31, per quanto concerne l'espressione "in sottordine",

dell'art. 34 e dell'art. 39, primo comma, in riferimento agli artt.

101, 107, terzo comma, e 25 della Costituzione.

Ritenuta la rilevanza della questione proposta perché incidente

sulle condizioni di capacità del giudice ai sensi dell'art. 185, n. 1,

del codice di procedura penale e la sua proponibilità per avere il

legislatore provveduto alla revisione dell'ordinamento giudiziario ai

sensi della VII disp. trans. e finale Cost., in relazione alla non

manifesta infondatezza il pretore osserva che l'art. 4 dell'Ordinamento

giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, pone una

distinzione tra giudici di diverso grado delle preture; che l'art. 31

mette in evidenza l'esistenza di una categoria di magistrati in

sottordine, ai quali il successivo art. 34 assegna il compito di

coadiuvare il titolare nell'adempimento delle "sue" funzioni; che

inoltre, il primo comma dell'art. 39 dello stesso Ordinamento

giudiziario, contenente le disposizioni per le preture costituite in

sezioni, quali quella cui è assegnato il giudice a quo, ripete lo

schema gerarchico, stabilito negli articoli precedentemente citati.

Né la gerarchia, stabilita dall'Ordinamento giudiziario di cui al

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, potrebbe dirsi mutata dalla legge 24

maggio 1951, n. 392, perché questa avrebbe fatto una sostituzione

nominale delle categorie ai suddetti gradi, essendo rimasti in vita

questi ultimi, cui sono rapportate le retribuzioni economiche, a

prescindere dalle funzioni esercitate in concreto dai singoli

magistrati.

Ritiene quindi il giudice a quo che un tale sistema sia contrario

apertamente con le disposizioni della Costituzione, la quale, com'è

noto, dispone che i magistrati si distinguano soltanto per diversità

di funzioni (art. 107), rifiutando l'ordinamento a base gerarchica.

In particolare la distinzione per gradi dei giudici di pretura di

cui agli artt. 4 e 39 dell'Ordinamento sembra in contrasto con l'art.

101 della Costituzione, che prescrive che i giudici siano soggetti

soltanto alla legge, derivando da tale disposizione che la

giurisdizione, che si esercita nel nome del popolo, non può essere

esercitata per delega oppure per disposizione di un superiore

gerarchico, ma soltanto come espressione di un potere-dovere sovrano

precostituito per legge. Tale disposizione costituzionale avrebbe lo

scopo di realizzare la condizione di indipendenza di tutti i giudici

garantendone la imparzialità da qualsiasi timore o speranza che

possono provenire anche dall'interno della magistratura, e dalle

garanzie costituzionali di cui è parola deriva il dubbio sulla

legittimità dell'espressione "magistrati in sottordine" contenuta

nell'art. 31 dell'Ordinamento vigente, ripresa e ribadita con maggiore

"convinzione" dall'art. 34.

Il pretore, inoltre, ritiene che l'intera disposizione dell'art. 34

sia in contrasto con l'art. 107, terzo comma della Costituzione, il

quale stabilisce, in modo reciso, che i magistrati si distinguono fra

loro "soltanto" per diversità di funzioni. Sarebbe, perciò, chiaro

che, se la funzione giurisdizionale è propria di ciascun magistrato,

non può essere "sua", cioè del solo titolare della pretura costituita

in sezioni.

La struttura gerarchica in questione trasparirebbe infine dalla

disposizione dell'art. 39 dell'Ordinamento, nella parte in cui

statuisce che "la prima sezione è presieduta dal titolare della

pretura e che le altre sezioni sono presiedute dal magistrato più

elevato in grado... e possono essere anche presiedute dal titolare

della pretura".

Viene, pertanto, sottoposto al giudizio della Corte costituzionale

anche il primo comma di tale articolo, il quale, tra l'altro, con

l'ammettere la sostituzione del titolare della pretura a qualsiasi

altro pretore, costituirebbe una palese violazione dell'art. 25 della

Costituzione, secondo la più ampia interpretazione che di esso ha dato

la Corte. Infatti non sarebbe dubbio che una possibile sostituzione,

operata di volta in volta e per ogni singolo processo, verrebbe ad

eludere la predetta disposizione, che riguarda il giudice precostituito

per legge.

2. - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma

primo, 34, comma primo, e 38 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12, è stata

sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, 107, comma

terzo, e 25 Cost., anche dal pretore di Pisa nel corso del procedimento

penale a carico di Carlo Girolami, con ordinanza emessa il 16 dicembre

1970.

Il giudice a quo, che era stato investito del processo dal pretore

dirigente a seguito di una dichiarazione di nullità del decreto di

citazione a giudizio dell'imputato pronunziata dal pretore d'udienza e

dell'emanazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio da parte

del dirigente medesimo - omesso qualsiasi provvedimento in ordine alla

contestazione istruttoria del reato -, dopo aver ritenuto la rilevanza

della questione per motivi analoghi a quelli posti in evidenza dal

pretore di Milano, interpreta le norme impugnate nel senso che il loro

combinato disposto creerebbe, nelle preture cui sono assegnati più

magistrati, una posizione gerarchicamente sopraordinata del pretore

titolare e correlativamente una sotto ordinazione degli altri giudici:

il primo regge e dirige la pretura e distribuisce secondo criteri

insindacabili il lavoro tra i secondi, i quali hanno il dovere di

coadiuvarlo nell'adempimento delle sue funzioni.

Tale contenuto precettivo delle norme denunziate, non condiviso

dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80 del 1970, risulterebbe

invece oltre che dalla testuale esegesi anche dalla comune applicazione

che delle disposizioni si fa nelle preture, ove sarebbe regola che ai

singoli pretori venga assegnato soltanto un segmento delle complessive

attribuzioni spettanti all'ufficio, sino ad arrivare all'esclusione di

alcuni magistrati dall'attività di giudizio.

In tal senso il dubbio di costituzionalità riguarda in primo luogo

la conformità della normativa sopra individuata agli artt. 101, comma

secondo, e 107, comma terzo, della Costituzione.

Infatti la possibilità accordata ad un magistrato (pretore

dirigente) di assegnare agli altri pretori una parte soltanto della

trattazione del singolo affare e di riprendere in mano la regiudicanda

dopo l'espletamento dell'attività parziaria assegnata (che così

diventa "delegata") implicherebbe già che tra il giudice e l'affare

non vi sia più soltanto la legge ma si aggiunga il pretore dirigente.

Quel rapporto di immediatezza e di correlativa responsabilizzazione,

che l'art. 101 ha voluto istituire tra il giudice ed il caso, sarebbe

pertanto spezzato.

Ma la normativa denunziata - secondo il giudice a quo - sembra

confliggere soprattutto con il precetto della distinzione dei

magistrati solo in rapporto alle funzioni, perché fa sì che tra

magistrati, i quali esercitano tutti le stesse funzioni istituzionali,

e cioè le funzioni di pretore, uno solo, e cioè il pretore titolare,

abbia la pienezza delle attribuzioni pretorili e cioè possa - dato un

affare - trattarlo compiutamente dalla fase preistruttoria a quella del

giudizio e della esecuzione; mentre tutti gli altri magistrati-pretori

esercitano, rispetto a ciascun affare, solo le limitate attribuzioni

per l'espletamento delle quali l'affare stesso è stato loro assegnato.

In sostanza, le attribuzioni istituzionali del pretore dirigente e

quelle dei pretori in sottordine, rispetto ai singoli affari sarebbero

diverse.

La "parcellizzazione" tra i pretori in sottordine del potere

giurisdizionale, che dalla legge è previsto come una totalità, per

effetto dei poteri di direzione e distribuzione del lavoro accordati al

pretore dirigente, implicherebbe quindi la creazione di rapporti di

tipo gerarchico.

Un ulteriore motivo di sospetto riguarda la compatibilità della

normativa denunciata con l'art. 25, comma primo, della Costituzione,

che verrebbe violato dalla vigente normativa, la quale consente,

attraverso la discrezionale scelta del magistrato che dovrà svolgere

le funzioni di pretore nel caso sub-iudice, che l'individuazione della

concreta personificazione dell'organo in relazione alla regiudicanda

avvenga dopo l'insorgenza del caso ed a seguito di una scelta

assolutamente discrezionale ed insindacabile. In tal modo si

vanificherebbero tutte le cautele che presidiano le fasi precedenti,

perché si perverrebbe ad un risultato che in termini qualitativi non

è dissimile da quello che si avrebbe con la Costituzione dell'organo

giudicante, volta a volta, in vista del singolo processo.

Infatti, secondo il pretore di Pisa, ciò che il Costituente ha

voluto assicurare attraverso l'art. 25 non è solo e tanto il "bene

giuridico" della regolare Costituzione degli organi, ma un'esigenza

politica ben precisa, e cioè che la persona (o le persone) chiamate a

giudicare un caso non siano scelte (rectius, non possano essere scelte)

in vista delle peculiarità del caso stesso, dei suoi connotati

individuali (personalità del giudicabile; incidenza politica

dell'affare; concreti interessi di potere in gioco).

Il sospetto di costituzionalità viene quindi verificato anche alla

luce dei principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale. In

particolare, secondo il giudice a quo, il principio che la

individuazione del giudice competente debba avvenire secondo rigorosi

criteri obiettivi opportunamente sindacabili (Corte cost. 117 del

1968), importa che anche l'assegnazione del singolo procedimento

all'uno anziché all'altro dei molteplici magistrati, che in un dato

luogo impersonano l'organo giudiziario competente, avvenga secondo

criteri obiettivi e sindacabili. Parimenti, il principio secondo cui

"precostituzione del giudice e discrezionalità sono criteri tra i

quali non si ravvisa possibile una conciliazione" (Corte cost. 88 del

1962), è valido non solo allorché la possibilità di scelta si

presenta tra diversi giudici-organi ma anche, e nella stessa misura,

allorché tale possibilità si presenta tra diversi soggetti fisici

impersonanti lo stesso giudice-organo.

Si rileva poi che, nel caso della normativa in esame, si riproduce

una situazione d'incerta precostituzione del giudice naturale simile,

se non peggiore, a quella che derivava dal potere di avocazione del

procuratore della Repubblica (art. 31, comma secondo, c.p.p.) e dalla

competenza prorogata del pretore (art. 30, comma primo, u.p., e comma

secondo, c.p.p.). E la saldatura tra il momento della scelta

dell'ufficio competente ed il momento della scelta del magistrato che

deve impersonarlo viene ad essere ulteriormente evidenziata osservando

che - se il principio del giudice naturale dovesse giocare

esclusivamente a livello di competenza, e cioè nella distribuzione dei

processi solo tra organi e non anche tra magistrati dello stesso organo

- il legislatore ordinario potrebbe agevolmente eluderlo, sul piano

organizzatorio, sia mediante riforme di circoscrizioni giudiziarie sia

mediante riforme processuali. Né il sospetto d'incostituzionalità

dell'attuale potere di distribuzione degli affari, spettante ai

dirigenti, potrebbe esser escluso in base alla considerazione che

competente alla distribuzione è un organo imparziale, quale il pretore

dirigente ovvero il presidente del tribunale. Crede infatti il giudice

a quo sufficiente rilevare che, secondo gli stessi principi della Corte

costituzionale, la qualità di organo giudiziario imparziale

dell'ufficio cui sia attribuito il potere di designare il giudice per

il caso concreto non vale ad escludere la violazione dell'art. 25,

comma primo, Cost., tutte le volte in cui il potere non sia vincolato

nel suo esercizio all'osservanza di rigorosi criteri obiettivi

previamente ipotizzati dalla legge.

In subordine il giudice a quo osserva che, anche a voler ritenere

che l'assegnazione discrezionale dei procedimenti da parte del

dirigente non violi il principio del giudice naturale, tale violazione

sembra tuttavia riscontrabile nel potere del dirigente di assegnare un

procedimento solo per la istruzione o solo per il giudizio. Un tale

sistema, invero, porterebbe alla precostituzione, per ogni procedimento

di competenza pretorile, di "due giudici naturali", quello

dell'istruttoria e quello (eventuale) del giudizio, senza che tale

precostituzione di giudici naturali trovi titolo nella legge - che anzi

la lunga tradizione dell'ufficio di pretore è nel senso di

concentrare, per evidenti ragioni di rapidità e semplicità, nella

stessa persona-organo le varie funzioni inquirenti e giudicanti (cfr.

Corte cost. n. 61 del 1967 e n. 128 del 1970) - ma trova titolo

soltanto nel provvedimento, per giunta discrezionale, del pretore

dirigente, che decide la formazione di sezioni esclusivamente

istruttorie e sezioni esclusivamente dibattimentali. Per tale via si

perviene dunque alla precostituzione del giudice naturale non già per

legge, ma per provvedimento amministrativo, con violazione pertanto del

principio della riserva assoluta di legge in materia (arg. ex Corte

cost. n. 56 del 1967).

Infine, il giudice a quo rileva come la normativa impugnata sembra

illegittima anche nella parte in cui essa non pone limiti al potere del

pretore dirigente, di assegnare ad un magistrato in sottordine il

compimento di un singolo atto della fase istruttoria o del giudizio

designando per il compimento degli atti successivi della stessa fase

altri magistrati. Un siffatto potere del pretore dirigente urterebbe -

invero - sinanche contro una riduttiva concezione di giudice naturale,

aprendo le porte non solo alla designazione del giudice in vista della

concreta regiudicanda, ma addirittura alla continua sottrazione del

giudicabile al giudice, pur innaturalmente assegnatogli e pur

precostituito con atto amministrativo, in relazione al concreto

contenuto che vengano ad assumere i singoli atti processuali da tale

giudice posti in essere.

3. - Analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.

34 e 38 dell'Ordinamento giudiziario veniva sollevata dal pretore di

Roma, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 107 Cost., con ordinanza

emessa il 14 giugno 1971 nel corso del procedimento penale a carico di

Giancarlo Parretti.

Il giudice a quo premette in fatto di aver disposto indagini di

polizia giudiziaria e proceduto ad atti istruttori nei confronti del

predetto imputato, in base a notitia criminis informale, e di aver dato

comunicazione di tale iniziativa al pretore dirigente il quale gli

aveva risposto che il processo in questione era stato assegnato ad

altro collega di altra sezione. Il pretore veniva altresì invitato a

trasmettere a quest'ultimo gli atti istruttori assunti.

Ritenendo che dalla "sentenza della Corte costituzionale n. 80 del

1970, risulti con chiarezza che il pretore dirigente non ha il potere

di privare i magistrati addetti alla pretura dell'esercizio dell'azione

penale iniziata da una notitia criminis appresa dalla stampa" e

ritenendosi perciò legittimamente investito dell'azione penale, il

pretore proseguiva l'attività istruttoria.

Nel contempo, anche per aderire all'invito in tal senso rivoltogli

dal pretore dirigente, il giudice a quo chiedeva al Consiglio superiore

della magistratura di esprimere un parere sulla questione.

Rilevava che, alla luce dei principi affermati da codesta Corte

nella sentenza n. 80 del 1970, non si poteva riconoscere al pretore

dirigente la facoltà di privare del potere di iniziare ed esercitare

l'azione penale il singolo pretore, che di tal azione doveva ritenersi

titolare in piena autonomia. Che se, invece, una tale facoltà avesse

voluto ricavarsi dalle disposizioni degli artt. 34 e 38

dell'Ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), tali norme

non potevano sottrarsi alle censure di legittimità costituzionale la

cui fondatezza questa Corte aveva escluso nella citata sentenza, sulla

considerazione che esse, correttamente interpretate, non incidevano in

alcun modo sulla sfera di attribuzioni proprie dei singoli magistrati.

Senonché il Consiglio superiore della magistratura ha espresso

"l'avviso che i procedimenti penali iniziati ex officio dai singoli

magistrati non si sottraggono alla regola generale stabilita dall'art.

38 dell'Ordinamento giudiziario".

Nonostante tale "avviso", il pretore è tuttora convinto che una

corretta interpretazione delle citate norme dell'Ordinamento

giudiziario gli consentirebbe di ritenersi legittimamente investito

dell'esercizio dell'azione penale in relazione al caso de quo. Egli si

trova, tuttavia, nella impossibilità di dare pratica attuazione a

quella corretta interpretazione.

La rilevanza della questione nel caso concreto sarebbe quindi

palese: la declaratoria di illegittimità costituzionale, restituendo

al giudice a quo l'esercizio del potere giurisdizionale di cui è stato

privato nel caso concreto, gli consentirebbe di proseguire

nell'attività processuale interrotta, la quale non potrebbe essere

svolta senza risolvere la questione sollevata, che si pone come

pregiudiziale accertamento della validità di essa.

D'altra parte anche se il pretore volesse aderire all'invito del

pretore dirigente, ciò dovrebbe fare in applicazione di norme che

sospetta di illegittimità costituzionale e in ordine alle quali ha

perciò l'obbligo di provocare il relativo accertamento da parte della

Corte.

Quanto alla non manifesta infondatezza il giudice a quo, dopo

essersi richiamato alle argomentazioni contenute nell'ordinanza 16

dicembre 1970 del pretore di Pisa, aggiunge che l'art. 34, comma primo,

Ord. giud., a parte gli arcaismi linguistici, è ancora in vigore nella

sua originaria portata ed individua nel pretore dirigente l'unico

titolare del potere giurisdizionale nelle preture con più magistrati;

"i magistrati in sottordine" non sarebbero perciò titolari di un

potere proprio, ma agirebbero solo per delega del dirigente.

Tale soluzione sarebbe palesemente in contrasto con l'art. 101

Cost. che vuole i magistrati soggetti soltanto alla legge (e non pure

al "superiore") e perciò singolarmente titolari, ciascuno in piena

autonomia, del potere giurisdizionale, nell'ambito ovviamente della

propria competenza; con l'art. 107, terzo comma, che non consentendo

che i magistrati possano tra loro distinguersi altrimenti che per

diversità di funzioni, esclude che tra essi possa stabilirsi un

rapporto di subordinazione gerarchica (che quella soluzione,

evidentemente, postula).

Nelle stesse censure incorrerebbe anche l'art. 38 Ord. giud., ove

da esso, in quanto prevede che "il titolare... distribuisce il lavoro

tra le sezioni", vuole farsi discendere la conseguenza che il singolo

magistrato non è titolare dell'azione penale se non in relazione ai

processi a lui assegnati; tale norma, così interpretata, nega infatti,

in contrasto con i principi costituzionali sopra accennati, che il

singolo magistrato è titolare in proprio dell'azione penale anche

nelle preture con più magistrati.

Tale negazione apparirebbe in contrasto altresì col principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in relazione al

citato art. 107: magistrati aventi lo stesso status sarebbero o no

titolari dell'azione penale, e quindi soggetti soltanto alla legge o

invece anche al potere del dirigente, a seconda che esercitino le loro

funzioni in preture con unico titolare o in preture con più

magistrati.

Secondo il giudice a quo non sussisterebbero altre norme

dell'Ordinamento giudiziario su cui possa fondarsi il potere del

pretore dirigente e la correlativa menomazione della sfera di

attribuzioni del singolo magistrato, in relazione all'esercizio

dell'azione penale. Ma, ove esse esistessero, incorrendo nelle stesse

censure sopra formulate, andrebbero egualmente valutate sotto il

profilo della legittimità costituzionale, da parte della Corte che, in

conclusione, è sollecitata a stabilire se è conforme alla

Costituzione quella situazione legislativa per la quale nella prassi:

a) si nega al singolo pretore addetto a preture con più magistrati il

potere di esercitare l'azione penale in relazione a notitiae criminis a

lui pervenute al di fuori dei normali meccanismi burocratici dei grandi

uffici (per esempio, come nella specie, attraverso la stampa); b) si

riconosce al pretore dirigente il potere di privare, com'è accaduto

nella specie, il singolo magistrato del potere di esercitare e

proseguire l'azione penale.

Si osserva, infine, che una dichiarazione di illegittimità

costituzionale non importerebbe alcun inconveniente neanche a livello

organizzativo: duplicazioni di iniziative potrebbero essere, infatti,

da un lato prevenute con una informativa al dirigente da parte del

singolo magistrato, dall'altro lato eliminate con i normali meccanismi

processuali (art. 413 c.p.p.).

4. - Altra questione di legittimità costituzionale degli artt. 34

e 38 dell'Ordinamento giudiziario veniva sollevata da un diverso

pretore di Roma con ordinanza emessa il 5 giugno 1971, nel corso del

procedimento penale a carico di Giocondo Mazzatosta, in riferimento

agli artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione.

Premesso di essere stato investito del procedimento a seguito di

provvedimento del pretore dirigente che gli aveva rimesso gli atti

istruttori, iniziati da altro pretore in base a notitia criminis

informale, e considerata la rilevanza dell'eccezione di legittimità

costituzionale in quanto l'attività istruttoria ulteriore potrebbe

essere viziata ex art. 185, n. 1, cod.proc.pen., il giudice a quo

osserva che l'art. 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, unitamente

all'altra norma contenuta nell'art. 34, secondo cui "i magistrati in

sottordine coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni"

conferisce, al dirigente nelle preture con più magi strati , il potere

di privare il singolo magistrato del procedimento da questi iniziato,

d'ufficio, e non pervenutogli attraverso le normali assegnazioni

burocratiche, con ciò ledendo il dettame costituzionale (art. 101,

secondo comma, Cost.) che vuole il giudice soggetto soltanto alla

legge e che distingue i magistrati tra loro soltanto per diversità di

funzioni (art. 107, comma terzo, Cost.).

Ciò comporterebbe l'assoluta indipendenza nell'espletamento delle

funzioni da qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica sia

all'interno che all'esterno dell'Ordine giudiziario, indipendenza che

sarebbe completamente frustrata laddove si privi il singolo magistrato

del potere di proseguire l'istruttoria intrapresa, lasciandogli

semplicemente un potere di denunzia del tutto irrilevante se messo in

rapporto con il ben preciso obbligo impostogli dall'art. 1 cod. proc.

pen. rivolto al promovimento dell'azione penale e creando una

differenziazione tra pretore dirigente - detentore dell'azione penale -

e altri magistrati privi di tale funzione e quindi in contrasto con

l'art. 107 della Costituzione.

Secondo il pretore l'art. 38 dell'Ordinamento giudiziario è quindi

non semplicemente arcaico nelle forme linguistiche, ma attraverso le

coloriture autoritarie che riceve dagli artt. 31 e 34 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12, del tutto in contrasto con le invocate norme

costituzionali, oltreché è con quelle di cui agli artt. 25 e 3 della

Costituzione.

Invero, giudice naturale finirebbe con l'essere non già quello che

inizia l'azione penale, e che quindi per avere dimostrato più

sensibilità sociale è anche quello voluto dalla collettività nel cui

nome pronuncia sentenza, ma chi risulti delegato dal dirigente a

proseguire l'azione con ciò rimanendo violato il principio

costituzionale.

Inoltre la differenziazione imposta dall'art. 38 dell'Ordinamento

giudiziario sarebbe incostituzionale sotto altro profilo (art. 3 Cost.)

laddove si consideri che il pretore che svolge da solo la funzione in

un mandamento è diverso da quello che si trovi in una pretura con più

magistrati, potendo il primo e non quest'ultimo iniziare e proseguire,

senza interferenze, l'azione penale intrapresa.

5. - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34 e

38 dell'Ordinamento giudiziario veniva, infine, sollevata dal pretore

di Pietrasanta con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972, nel corso del

procedimento penale a carico di Pietro Dini, in riferimento agli artt.

25, 101 e 107 della Costituzione.

Ritenuta rilevante la questione in relazione all'art. 185 c.p.p.,

il pretore, dopo aver premesso in fatto di essere stato investito del

procedimento a seguito di provvedimento di sostituzione da parte del

pretore dirigente e dopo aver fatto derivare, sia pure in termini

dubitativi, tale potere dalla normativa impugnata, ritiene in contrasto

con le norme costituzionali citate la circostanza che nel sistema

vigente la norma che vieta la sostituzione di un giudice ad un altro

sia sprovvista di qualsiasi sanzione, con la conseguenza che il

magistrato, ad altri sostituito, deve soggiacere non già a quella

norma di legge, ma al provvedimento illegittimo del collega pretore

titolare.

I giudici infatti sarebbero soggetti alla legge (art. 101/2) non

soltanto nell'esame del merito dei procedimenti loro assegnati, ma

anche nei presupposti stessi del loro potere di esaminare, in modo che

tale potere non sia dato e tolto arbitrariamente; senza di ciò

l'indipendenza del magistrato sarebbe del tutto nominale e sottoposta,

per così dire, alla condizione meramente potestativa

dell'insindacabile e sempre revocabile consenso del titolare. I

magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni

(art. 107/3): ma le funzioni del dirigente non potrebbero essere tanto

late da determinare la soggezione degli altri magistrati anche ai loro

provvedimenti illegittimi, perché un tale potere avrebbe natura

propriamente gerarchica e non sarebbe più riconducibile al generico e

anodino concetto di funzione.

Il vigente sistema sarebbe in contrasto anche con il principio

dell'art. 25/1 Cost., considerando come solo in linea teorica giudice

naturale è l'ufficio, quando praticamente lo è invece il dirigente,

attraverso il quale deve passare, per una sommaria delibazione, tutto

il lavoro giurisdizionale e che può disporne a sua discrezione.

Questa configurazione quasi gerarchica dell'ufficio pretorile (che

sarebbe in evidente contrasto con l'art. 107/3 Cost.) potrebbe essere

eliminata soltanto predeterminando criteri generali ed automatici di

distribuzione del lavoro, cioè dando un concreto contenuto precettivo

al principio dell'art. 25/1 Cost. anche in relazione alle persone

fisiche dei singoli giudicanti. Vi sarebbe dunque una stretta

connessione, pratica se non teorica, tra i principi degli artt. 25/1 e

107/3 Cost., nel senso che solo l'integrale rispetto del primo può

assicurare l'integrale rispetto del secondo; e viceversa.

6. - Le citate ordinanze sono state tutte regolarmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, ma nessuno si è

costituito dinanzi alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - I cinque giudizi di cui alle ordinanze citate vanno riuniti e

decisi con un'unica sentenza stante la parziale identità dell'oggetto

delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, pur con

maggiore o minore ampiezza di motivazioni, in ordine ai predetti

articoli del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle

cinque ordinanze possono individuarsi e raggrupparsi nel seguente modo:

a) Contrasterebbero con gli artt. 101, comma secondo, e 107, comma

terzo, della Costituzione in quanto esprimerebbero disposizioni e

principi incompatibili con questi articoli, le sotto indicate parole

che si riscontrano nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e precisamente: "di

ogni grado" contenute nell'art. 4; "la pretura è retta dal pretore

titolare" e "possono essere addetti alle preture uno o più magistrati

in sottordine" contenute nell'art. 31; "i magistrati in sottordine

coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni" contenute

nell'art. 34; "il titolare della pretura dirige l'ufficio e

distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza

le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza

sull'andamento generale dei servizi" contenute nell'art. 38; "la prima

sezione è presieduta dal titolare della pretura. Le altre sezioni sono

presiedute dal più elevato in grado o dal più anziano dei

magistrati... e possono anche essere presiedute dal titolare della

pretura" contenute nell'art. 39.

Queste espressioni, secondo le ordinanze di rimessione,

indicherebbero l'esistenza di un'organizzazione gerarchica delle

preture con più magistrati in forza della quale il pretore dirigente

sarebbe l'unico titolare del potere giurisdizionale, mentre tutti gli

altri magistrati sarebbero a lui subordinati e non soggetti soltanto

alla legge.

Il combinato disposto dei citati articoli consentirebbe che tra il

giudice-pretore e la regiudicanda "possa inserirsi il diaframma del

provvedimento d'assegnazione del pretore dirigente che fissa dei limiti

alle attribuzioni istituzionali del pretore designato rispetto al

singolo affare" nonché creerebbe una disparità costituzionalmente

inammissibile fra i magistrati assegnati ad un medesimo ufficio di

pretura in quanto il solo pretore dirigente avrebbe la pienezza delle

attribuzioni che gli consentirebbero di trattare il singolo caso

dall'inizio alla conclusione, mentre tutti gli altri, pur essendo

investiti delle medesime funzioni, eserciterebbero, rispetto ai singoli

affari, le proprie attribuzioni solo nei limiti del mandato di

assegnazione.

b) Il combinato disposto degli articoli citati, sempre secondo le

ordinanze di rimessione, sarebbe a contrasto con l'art. 25, comma

primo, della Costituzione e violerebbe il principio che nessuno può

essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge in quanto

consentirebbe che la scelta della persona fisica chiamata ad

impersonare l'ufficio di pretore in relazione al caso concreto avvenga

a seguito di provvedimento discrezionale ed insindacabile del capo

dell'ufficio e dopo l'insorgenza della regiudicanda, nonché

consentirebbe, attraverso la designazione di alcuni pretori incaricati

solo dell'istruttoria e di altri incaricati solo del giudizio, la

precostituzione di giudici naturali per atto amministrativo, mentre la

legge conoscerebbe invece solo un pretore che riunisce in sé le varie

funzioni.

c) Le disposizioni dell'art. 38 del richiamato r.d. 30 gennaio

1941, n. 12, secondo il pretore di Roma, violerebbero il principio di

uguaglianza in quanto magistrati aventi il medesimo status sarebbero o

no titolari dell'azione penale e quindi soggetti soltanto alla legge o

invece anche al potere del dirigente a seconda che esercitino le loro

funzioni in preture con unico titolare o in preture con più

magistrati.

d) Il disposto dell'art. 38 contrasterebbe con l'art. 25 della

Costituzione in quanto consentirebbe al magistrato dirigente la pretura

di sostituire il magistrato a lui in sottordine anche nell'ambito della

stessa fase processuale con la conseguenza della sottrazione del

giudicabile al giudice che ha già iniziato a conoscere il caso e che

ha già compiuto atti giudiziari.

3. - Le prime tre questioni di legittimità costituzionale sono

infondate soprattutto in quanto gli inconvenienti denunziati attengono

all'interpretazione ed applicazione delle norme impugnate e non

comportano vizio intrinseco di costituzionalità delle norme medesime.

Va anzitutto precisato che la Corte con la sua sentenza n. 80 del

1970 ha affermato che la legge 24 maggio 1951, n. 392, ha

sostanzialmente mutato la normativa anteriore quanto alla divisione dei

magistrati per gradi, stabilendo, in conformità del dettato della

Costituzione, che i magistrati ordinari "si distinguono secondo le

funzioni". Di conseguenza da quella legge devono ritenersi modificati,

anche nelle loro espressioni letterali, vari articoli del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12, fra i quali anche gli artt. 31 e 34 là dove

qualificano in sottordine i magistrati di pretura rispetto al titolare

dell'ufficio e devono leggersi le disposizioni in detti atti contenute

in rapporto alla nuova terminologia, abbandonando quella precedente che

la Corte ritiene superata ed impropria, e soprattutto in rapporto allo

spirito della legge del 1951 che, col distinguere i magistrati secondo

le funzioni ha escluso fra loro una subordinazione gerarchica del tipo

di quella che regola i rapporti tra i funzionari della pubblica

amministrazione.

Le norme denunziate non sono in contrasto con la norma

costituzionale in quanto, come ha già affermato la Corte nella

sentenza n. 168 del 1963, la parificazione dei magistrati in relazione

all'art. 101 della Costituzione esiste solo per quanto riguarda le

funzioni istituzionali e gli atti ai quali esse si ricollegano.

In particolare l'art. 39, primo comma, del richiamato r.d. 30

gennaio 1941, n. 12, prescrivendo che la prima sezione di una pretura

con più magistrati è presieduta dal titolare della pretura o da chi

lo sostituisce e che le altre sezioni sono di regola presiedute dal

più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che vi sono

addetti e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura,

pure usando una terminologia discordante con quella della Costituzione,

non concreta un contenuto normativo contrastante con il principio di

cui all'art. 101, primo comma, della Costituzione in quanto indica

obbiettivamente a quali magistrati spettino le funzioni e i poteri,

necessari per il funzionamento della pretura, di presiedere le singole

sezioni.

Pertanto, come già affermato dalla citata sentenza n. 80 del 1970

le parole magistrato "più elevato in grado" dell'art. 39 vanno

interpretate e lette come "magistrato più elevato nelle funzioni". Le

"improprietà lessicali" in rapporto alle statuizioni costituzionali

degli articoli denunziati del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non

influiscono sul loro contenuto normativo e in particolare in ordine ai

rapporti fra dirigenti ed altri magistrati delle preture.

4. - Per quanto attiene all'art. 38 del citato r.d. del 1941 la

Corte nella richiamata sentenza ha affermato che esso, determinando i

poteri del titolare della pretura nei confronti degli altri magistrati

appartenenti alla stessa, li elenca "in modo del tutto ortodosso in

rapporto anche alla nuova concezione costituzionale dell'ordine

giudiziario" rilevando che le disposizioni del predetto articolo,

ancorché improprie nella loro terminologia, non menomano le

attribuzioni medesime né ledono le relative tutele costituzionali.

Pertanto la corretta interpretazione delle norme denunziate esclude

che esse pongano i magistrati nell'esercizio delle funzioni

giurisdizionali in un rapporto di subordinazione e tanto meno alla

dipendenza gerarchica del pretore dirigente né attribuiscono

esclusivamente a questo le funzioni inerenti alla attività giudiziaria

della Pretura né tanto meno gli conferiscono i poteri di interferire

nell'attività giudiziaria svolta dagli altri magistrati.

Le sue attribuzioni elencate nell'art. 38 sono esclusivamente

quelle di dirigere l'Ufficio e di distribuire il lavoro tra le sezioni

nonché quelle di carattere amministrativo e di sorveglianza

sull'andamento generale dei servizi.

L'attribuzione di tali funzioni al dirigente deve necessariamente

intendersi disposta nei limiti delle norme costituzionali e pertanto

tali funzioni devono intendersi preordinate e devono essere svolte

esclusivamente per obbiettive ed imprescindibili esigenze di servizio

al solo scopo di rendere possibile il funzionamento della pretura ed

agevolare l'efficienza di questa.

Qualsiasi applicazione delle norme denunziate diretta al

raggiungimento di scopi diversi da quelli predetti, rispondenti alla

ratio voluta dal legislatore, costituirebbe attività viziata per

sviamento del fine o per eccesso di potere o per esercizio arbitrario e

illegittimo di funzioni pubbliche con le conseguenze giuridiche

inerenti.

5. - La Corte non ritiene fondata la questione di

costituzionalità, in ordine all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sotto il profilo che le

disposizioni di questo violerebbero il principio di uguaglianza in

quanto magistrati aventi il medesimo status sarebbero o no titolari

dell'azione penale e quindi soggetti soltanto alla legge o invece anche

al potere del dirigente a seconda che esercitino le loro funzioni in

preture con unico titolare o in preture con più magistrati. È infatti

evidente che il legislatore, nel formulare l'articolo denunziato, ha

inteso disciplinare in modo disuguale situazioni che oggettivamente e

necessariamente sono disuguali e ciò allo scopo di provvedere a

regolamentare una situazione imprescindibile onde rendere possibile

l'espletamento della funzione giudiziaria nelle preture aventi più

titolari e pertanto con finalità costituzionalmente valide.

6. - Più approfondito esame richiede la questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 38 sollevata in relazione: a) al

potere del magistrato dirigente di assegnare ad un magistrato della

pretura il compimento di singoli atti del giudizio e di designare,

invece, altro magistrato per il compimento di successivi atti; b) al

potere dello stesso dirigente di revocare la già disposta

assegnazione.

Sul primo punto la Corte osserva che nel concetto di "direzione"

dell'ufficio rientra indubbiamente il potere del pretore dirigente di

predisporre una razionale organizzazione che può prevedere una

ripartizione preventiva del lavoro fra i vari magistrati anche nel

senso che nello stesso processo determinati atti siano compiuti da un

magistrato ed altri atti siano compiuti da un magistrato diverso. Più

generalmente è da affermarsi non illegittima la possibilità di

escludere che ogni processo sia condotto, dal principio alla fine,

dallo stesso giudice, purché, come è ovvio, i relativi poteri siano

esercitati dal dirigente al solo fine di una efficiente organizzazione

dell'ufficio e di una necessaria e razionale distribuzione del lavoro

giudiziario.

Quanto al secondo punto, ritiene la Corte che di per sé non sia

illegittimo il potere del dirigente di disporre la revoca della già

disposta assegnazione di un determinato affare giudiziario: possono

infatti determinarsi situazioni che giustifichino, in funzione del

soddisfacimento di imprescindibili oggettive esigenze, un siffatto

provvedimento. Tuttavia è da considerare che la normativa in esame

non prevede la possibilità di richiedere che il dirigente esterni i

motivi in base ai quali la revoca dell'assegnazione sia stata adottata:

sicché l'impugnato art. 38, nella parte che qui viene in rilievo

consente in astratto che un provvedimento di indubbia gravità possa

tradursi in un indiretto sindacato sul modo in cui le funzioni

giurisdizionali sono state esercitate in relazione ad un caso concreto

e possa, perciò, realizzare una violazione del principio secondo il

quale il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101, secondo

comma, Cost.): pertanto a garanzia dell'indipendenza del giudicante è

necessario, quanto meno, che a quest'ultimo venga riconosciuto il

diritto, quando sia stato spogliato della cognizione di determinati

affari giudiziari, di chiedere che il dirigente motivi per iscritto

l'adottato provvedimento in guisa che il richiedente sia posto in grado

di tutelare il rispetto dovuto alla posizione assicuratagli dalla

Costituzione ed eventualmente di chiedere l'intervento del Consiglio

superiore della magistratura, dell'organo, cioè, al quale è demandato

il compito di assicurare che gli appartenenti all'ordine giudiziario

non siano colpiti da atti che, sia pure mediatamente, portino attentato

alla loro indipendenza. Queste ragioni giustificano la dichiarazione

di parziale illegittimità costituzionale della disposizione

denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui non prevede che,

nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività

giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente

indichi per iscritto i motivi del relativo atto;

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e

107 della Costituzione, degli artt. 4, 31, 34, 39 del r.d. 30 gennaio

1941, n. 12, e dell'art. 38 dello stesso r.d. nella parte in cui

dispone l'attribuzione al magistrato dirigente la pretura delle

funzioni di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro fra le varie

sezioni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari