Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma

secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Dipendenza di infermità

o lesioni da causa di servizio-riesame), promosso con ordinanza emessa

il 25 marzo 1977 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale,

sui ricorso proposto da Cavalieri Tarcisio, iscritta al n. 316 dei

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 264 del 1978.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Tarcisio Cavalieri, assunto quale usciere presso il Ministero

degli interni, il 7 febbraio 1972 chiedeva, in costanza di rapporto di

impiego, il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio

dell'infermità "eteroplasia endocranica con edema papillare

sintomatico". La domanda corredata da relazione favorevole della

Presidenza del Consiglio, da parere parimente favorevole della

Commissione medica ospedaliera di Roma e del medico provinciale, veniva

quindi accolta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione

del Ministero degli interni, dal decreto ministeriale 6 maggio 1974.

Il Cavalieri nelle more collocato a riposo, con istanza datata 14

giugno 1974 domandò il conferimento della pensione privilegiata ma il

Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie nella seduta del 26

marzo 1976, in difformità dalla proposta favorevole

dell'Amministrazione, espresse parere di non dipendenza da causa di

servizio dell'infermità surriferita; da qui il decreto 10 agosto 1976,

n. 34 con il quale il Ministero degli interni respinse con la stessa

motivazione l'istanza del Cavalieri.

Avverso tale provvedimento l'interessato propose ricorso alla

Corte dei conti insistendo nella sua pretesa.

Il Procuratore Generale della Corte dei conti, dopo aver rilevato

che la questione relativa alla dipendenza da causa di servizio

dell'infermità in contestazione, già decisa con il decreto

ministeriale 6 maggio 1974, non può essere riesaminata in conformità

di quanto disposto dall'art. 163, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, concluse per l'accoglimento del ricorso.

La Corte dei conti a sua volta, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale del citato art. 163, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione ed in relazione ai criteri posti

dall'art. 6 della legge di delegazione 28 ottobre 1970, n. 775.

Secondo la Corte dei conti la norma denunziata (che testualmente

prevede "nel caso in cui l'amministrazione abbia già adottato un

provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai

sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le

questioni risolute con detto provvedimento non possono essere

riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato")

preclude ogni giudizio di merito della Corte dei conti (su impugnazione

dell'interessato, su ricorso del Procuratore, o incidenter tantum)

sulla dipendenza da servizio dell'infermità, sia che il provvedimento

sia stato positivo, quanto se esso sia stato negativo.

La violazione dell'art. 76 della Costituzione discenderebbe dunque

dalla circostanza che il governo nell'esercizio della delega

legislativa, accordatagli dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n.

775, avrebbe travalicato il limite oggettivo della delega stessa,

concernente il riordinamento dell'amministrazione dello Stato e i

procedimenti amministrativi, disciplinando i poteri giurisdizionali

della Corte dei conti, che in materia di pensione privilegiata si

estendono per regola generale al riesame del merito.

Questa esclusione comporterebbe altresì violazione degli artt. 3 e

24 della Costituzione per aver limitato al diritto di difesa di alcuni

dipendenti statali (con disparità di alcuni rispetto ad altri) i quali

non possono sottoporre in sede giurisdizionale il riesame del merito

della dipendenza da causa di servizio. Né tale disparità potrebbe

ritenersi compensata dall'accertamento avvenuto durante il servizio,

perché questo accertamento, essendo soggetto unicamente al controllo

giurisdizionale di legittimità, istituzionalmente più esteriore e

limitato, non costituisce l'equivalente del riesame di merito cui ogni

dipendente avrebbe diritto in sede di liquidazione della pensione.

Più in generale la Corte dei conti osserva che la norma impugnata

tende ad eliminare il contrasto, qualche volta verificatosi tra i

giudizi di dipendenza adottati nel corso del servizio rispetto a quelli

emessi in sede di liquidazione della pensione. Ma il legislatore,

privilegiando il procedimento previsto dalle norme sullo stato

giuridico del personale, rispetto a quello previsto nelle norme sul

pensionamento, avrebbe dato maggior valore al procedimento meno

rigoroso perché non accompagnato dal parere del Comitato per le

pensioni privilegiate ordinarie.

Di qui un ulteriore profilo di violazione dell'art. 76 Cost., per

non aver il legislatore delegato osservato i criteri del

"coordinamento" e della "non essenzialità" delle formalità

eliminabili, secondo il disposto dell'art. 6, più volte citato, della

legge n. 775 del 1970.

Argomenta infatti la Corte dei conti che se il parere del Comitato

è stato ritenuto "essenziale" ai fini della concessione del

trattamento di privilegio, tanto che è obbligatorio e in parte

vincolante per l'Amministrazione, ai sensi degli artt. 166 e 179 del

testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, appare non coordinata e

contrastante con tale essenzialità la norma impugnata che conferisce

efficacia decisiva all'accertamento fatto ai fini della stessa pensione

privilegiata secondo le norme dello stato giuridico, che non prevedono

quel parere.

Sulla rilevanza della proposta questione di costituzionalità si

osserva infine che allo stato attuale della legislazione il ricorso

meriterebbe di essere senz'altro accolto, mentre con l'eliminazione

della norma impugnata si renderebbe possibile e opportuno il riesame di

merito della questione concernente la dipendenza da causa di servizio

dell'invalidità lamentata dal ricorrente, con la conseguente

necessitu' di una nuova istruttoria.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

non s'è avuta costituzione di parte ne è intervenuta l'avvocatura

dello Stato. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 163, secondo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, inteso - come esposto in

narrativa - nel senso che preclude alla Corte dei conti nel giudizio

pensionistico il riesame di merito del provvedimento amministrativo

emesso in costanza di servizio, che afferma o nega la dipendenza di

un'infermità da causa di servizio, sia in contrasto con l'art. 76

della Costituzione per aver violato il limite oggettivo e quello dei

criteri della delega contenuta nell'art. 6 della legge di delegazione

28 ottobre 1970, n. 775, e con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per

aver limitato la tutela giurisdizionale di alcuni dipendenti dello

Stato.

2. - La questione non è fondata, in quanto appare errato il

presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo.

Ed infatti l'interpretazione letterale, logica e sistematica della

norma impugnata (anche in relazione alla legge delega) non offre alcuno

spunto per ritenere che la norma suddetta sia in qualche modo diretta a

disciplinare il giudizio pensionistico.

D'altra parte sono la natura stessa del giudizio pensionistico (che

verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo) e l'ampiezza dei

poteri di indagine e di pronunzia affidati alla Corte dei conti (così

come riconosciuti in tutte le sedi dottrinali e giurisdizionali e da

questa Corte con la sentenza n. 8 del 1976) che consentono di ritenere

come tale accertamento giurisdizionale non possa soffrire limitazioni

di ordine formale.

Infatti la Corte dei conti non si limita a conoscere dell'atto

amministrativo dappoiché il vero oggetto del giudizio è il

riconoscimento (o il disconoscimento) di un diritto soggettivo

imprescrittibile, inserito in un rapporto paritetico, a fronte del

quale l'atto amministrativo (sia quello conclusivo, sia quello

presupposto) si pone solo come sintomo di un atteggiamento contestativo

(o favorevole) dell'amministrazione.

In altri termini, proprio perché la controversia riguarda la

spettanza del diritto, al giudizio pensionistico non possono applicarsi

i limiti propri del giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo

in sede di giurisdizione generale di legittimità. Ciò non solo in

relazione all'atto impugnato, ma anche con riguardo all'atto

presupposto che, sotto il profilo sostanziale, viene "incorporato" nel

riconoscimento o nel diniego della posizione soggettiva.

Tale essendo l'interpretazione che deve darsi alla norma impugnata,

la questione di legittimità costituzionale non appare pertanto

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 163, secondo comma, d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, promossa dalla Corte dei conti con l'ordinanza

in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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