Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo

1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di

Camattini Andrea, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Camattini Andrea veniva prosciolto con sentenza del Tribunale

per i minorenni di Bologna dal delitto di cui all'art. 610 del codice

penale, così modificata l'originaria imputazione di rapina

aggravata, perché ritenuto non imputabile al momento del fatto.

A seguito di appello dell'imputato, la Sezione per i minorenni

della Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile

l'impugnazione a norma dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura

penale.

Avverso tale pronuncia il Camattini proponeva ricorso per

cassazione, contestando, anzitutto, la legittimità costituzionale

della norma preclusiva del diritto di appellare quando al

proscioglimento per difetto di imputabilità non segua, come nella

specie, l'applicazione o la possibilità di applicazione di una

misura di sicurezza.

Con ordinanza del 29 marzo 1988, la Corte di cassazione ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di

proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto perché si

tratta di persona non imputabile, limitatamente alle ipotesi nelle

quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo,

essere applicata una misura di sicurezza".

La norma denunciata violerebbe il principio di eguaglianza,

determinando disparità di trattamento fra l'imputato al quale non è

riconosciuto il diritto di appellare ed il pubblico ministero al

quale, al contrario, è consentito proporre la detta impugnazione;

vulnererebbe anche il diritto di difesa, non potendosi "disconoscere

l'interesse dell'imputato, che sia stato prosciolto perché si tratta

di persona non imputabile, ad ottenere mediante l'appello un riesame

più ampio del fatto, non consentito in sede di legittimità, onde

acquisire una formula liberatoria più ampia di proscioglimento come

quella 'per non aver commesso il fatto' o 'perché il fatto non

sussiste'".

2. - Ad avviso del giudice a quo, la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata si inserirebbe

nella linea già tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte,

costante nell'affermare (v. sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978,

n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del 1983, n. 200 del 1986)

"che il potere di impugnazione dell'imputato avverso talune sentenze

istruttorie e dibattimentali di proscioglimento era stato compresso

dal codice di proc. penale del 1930" e nel riconoscere "che talune

formule di proscioglimento (per prescrizione o per amnistia con

esclusione dell'applicazione dell'art. 152 comma 2° o quando

l'amnistia viene concessa previa comparazione fra circostanze

aggravanti ed attenuanti) possono arrecare pregiudizio all'imputato e

far nascere, quindi, il suo diritto ad impugnare", con "disparità di

trattamento fra l'imputato ed il pubblico ministero, cui è

riconosciuto, a differenza del primo, il diritto di proporre

appello".

Analogamente, la formula di proscioglimento adottata nella specie

seguirebbe "alla valutazione di attribuibilità del fatto alla

persona dell'imputato e ciò senza che questi abbia la possibilità

di provare la propria innocenza attraverso il secondo grado di

giurisdizione e di ottenere, quindi, una formula di proscioglimento

più favorevole che dia atto, appunto, della sua non partecipazione

al fatto illecito penale".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1988.

3. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - L'ordinanza della Corte di cassazione sottopone a controllo

di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 (o, più

precisamente, stando alla motivazione, agli artt. 3, primo comma, e

24, secondo comma) della Costituzione, l'art. 513 n. 2 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui riconosce all'imputato il

diritto di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto

perché si tratta di persona non imputabile, limitatamente alle

ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento

successivo, essere applicata una misura di sicurezza".

2. - Ad avviso del giudice a quo, la formula di proscioglimento

"perché trattasi di persona non imputabile" (adottata in relazione

ad un imputato minore infradiciottenne ritenuto privo della capacità

di intendere e di volere per immaturità ai sensi dell'art. 98 del

codice penale, ma parimenti adottabile nei confronti di "chi, nel

momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale

stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere" ai

sensi dell'art. 88 del codice penale) non può dirsi pienamente

liberatoria nemmeno quando né sia stata applicata né possa essere

applicata una misura di sicurezza: e ciò in quanto "il

riconoscimento della non imputabilità segue alla valutazione di

attribuibilità del fatto alla persona dell'imputato". Con il negare

a quest'ultimo la "possibilità di provare la propria innocenza

attraverso il secondo grado di giurisdizione e di ottenere, quindi,

una formula di proscioglimento più favorevole", quale la formula

"per non aver commesso il fatto" o la formula "perché il fatto non

sussiste", la norma denunciata violerebbe gli artt. 3, primo comma, e

24, secondo comma, della Costituzione, stando alla ratio decidendi

posta a base delle numerose sentenze (n. 70 del 1975, n. 73 del 1978,

n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del 1983, n. 200 del 1986) con

cui questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittime

non poche norme che precludevano all'imputato di proporre appello

contro decisioni applicative di altre formule di proscioglimento

idonee ad arrecare pregiudizio all'imputato", e ciò a causa della

"disparità di trattamento" rispetto al pubblico ministero,

legittimato, invece, a proporre appello.

3. - La questione è fondata.

Alla formula di proscioglimento "perché si tratta di persona non

imputabile" si possono senz'altro estendere le due argomentazioni che

hanno condotto questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 200 del

1986 - in piena sintonia con le precedenti sentenze n. 299 del 1985,

n. 224 del 1983, n. 53 del 1981, n. 72 del 1979, n. 73 del 1978 e n.

70 del 1975, relative a formule "pregiudizievoli" per l'imputato, ma

dal contenuto sensibilmente diverso - l'illegittimità costituzionale

degli artt. 387, terzo comma, 399, primo comma, 512 n. 2 e 513 n. 2

del codice di procedura penale, nelle rispettive parti in cui

riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro la

sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto "perché si tratta di

persona non punibile perché il fatto non costituisce reato"

limitatamente alle ipotesi nelle quali fosse stata applicata o

potesse, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di

sicurezza, a differenza dal pubblico ministero, legittimato ad

appellare in ogni caso contro tale tipo di pronuncia.

La prima argomentazione porta ad evidenziare come la sentenza di

proscioglimento "perché la persona non è imputabile", allo stesso

modo della sentenza di proscioglimento "perché la persona non è

punibile perché il fatto non costituisce reato", sia in ogni caso

appellabile da parte del pubblico ministero; la seconda

argomentazione come, sempre allo stesso modo dell'altra sentenza,

anzi ancor più di essa, la sentenza che proscioglie "perché la

persona non è imputabile" sia idonea ad arrecare al prosciolto

pregiudizi di ordine giuridico e di ordine morale, anche quando non

gli venga applicata né possa essergli applicata una misura di

sicurezza.

5. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale nei termini dei

quali si è detto, deve essere dichiarata d'ufficio, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale,

nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 513 n. 2 del

codice di procedura penale, riconosce all'imputato il diritto di

appellare contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non

doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile"

soltanto "se è stata applicata o può con provvedimento successivo

essere applicata una misura di sicurezza".

6. - Occorre far luogo all'applicazione dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, anche:

I) nei confronti dell'art. 387, terzo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.

513 n. 2 del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il

diritto di appellare contro la sentenza del giudice istruttore che,

al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto "perché si tratta di

persona non imputabile" soltanto "se è stata applicata o può, con

provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza";

II) nei confronti dell'art. 399, primo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.

513 n. 2 del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il

diritto di appellare contro la sentenza del pretore che, al termine

dell'istruzione, l'abbia prosciolto con la formula "perché si tratta

di persona non imputabile" soltanto "se è stata applicata o può,

con provvedimento successivo, essere applicata una misura di

sicurezza".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2

del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce

all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del

giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere

"perché trattasi di persona non imputabile" limitatamente alle

ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento

successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2

del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce

all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del

pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi

di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia

stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere

applicata una misura di sicurezza;

c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 387,

terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la

sentenza del pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di

persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia

stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere

applicata una misura di sicurezza;

d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la

sentenza del tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto

"perché si tratta di persona non imputabile" limitatamente alle

ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento

successivo, essere applicata una misura di sicurezza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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