Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge 13 giugno 1952, n. 690 (Trattamento di quiescenza e previdenza

degli insegnanti elementari), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile

1973 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso

di Del Giacco Maria Giuseppa, iscritta al n. 401 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del

5 dicembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte dei conti, giudicando sul ricorso proposto dal Del Giacco

Maria Giuseppa, già insegnante elementare, avverso il decreto con cui

era stato negato il riscatto oneroso di alcuni servizi prestati, ha

sollevato, accogliendo l'eccezione proposta dal pubblico ministero,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13

giugno 1952, n. 690, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 36 e

38 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte dei conti solleva la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n.

690, "nel punto in cui prevede che il riscatto dei servizi non di ruolo

ex art. 76 dell'ordinamento del relativo monte pensioni (legge 6

febbraio 1941, n. 176), possa essere esercitato sotto pena di

decadenza, da parte degli insegnanti elementari, soltanto entro il

termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa

legge n. 690", in riferimento agli artt. 24, primo comma; 36 e 38;

nonché all'art. 3 della Costituzione, in relazione anche all'art. 6,

primo, secondo e quinto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Secondo l'ordinanza, il termine di novanta giorni sarebbe inidoneo, per

la sua brevità, a consentire l'esercizio della facoltà di riscatto,

configurabile, per i riflessi sulla misura della pensione, come

"diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto patrimoniale è anche

eminentemente sociale", e ciò tanto più considerando che, nel caso di

specie, la decorrenza del termine di legge era venuta a coincidere con

la chiusura estiva delle scuole. Oltre al principio sancito

dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione, la disposizione

impugnata violerebbe anche i principi di proporzionalità retributiva e

di adeguatezza dell'assistenza sociale, rispettivamente garantiti dagli

artt. 36 e 38 della Costituzione; ed infine contrasterebbe anche con il

principio di eguaglianza, in quanto l'art. 6 della legge 15 febbraio

1958, n. 46, nel disciplinare il riscatto dei servizi non di ruolo

prestati alle dirette dipendenze dello Stato dagli impiegati in

attività di servizio, pone più ampi termini per l'esercizio del

diritto da parte degli interessati.

2. - Occorre preliminarmente ricordare che la facoltà di riscatto

dei servizi non di ruolo, agli effetti della indennità o della

pensione, era stata riconosciuta agli insegnanti elementari dall'art.

76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, relativa all'ordinamento del

monte pensioni per tale categoria di insegnanti, e che l'art. 77 della

stessa legge aveva disposto che le domande per ottenere il riscatto

dovessero essere presentate, a pena di decadenza, prima della

cessazione del rapporto d'impiego, e non oltre cinque anni dalla prima

effettiva iscrizione al monte pensioni, o dal reingresso in servizio

con effettiva iscrizione al monte pensioni, ovvero dalla data di

pubblicazione dell'ordinamento del monte pensioni, secondo i diversi

periodi di prestazione dei servizi in questione.

Con la successiva legge 13 giugno 1952, n. 690, è stato regolato

secondo nuovi criteri uniformi il trattamento di quiescenza e

previdenza degli insegnanti elementari in servizio alle dipendenze

dello Stato, estendendo ai maestri già soggetti all'ordinamento del

monte pensioni in base alla legge n. 176 del 1941, il trattamento di

quiescenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato (art. 1). A tal

fine, anche gli insegnanti incaricati o supplenti già iscritti al

monte pensioni in data anteriore al 1 ottobre 1942, divenivano

soggetti, per i servizi resi a partire dal 1 ottobre 1948, alla

ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura stabilita per gli

impiegati civili dello Stato, e detti servizi venivano considerati ad

ogni effetto utili a pensione (art. 2); mentre per la valutazione dei

servizi prestati fino al 30 settembre 1948 si applicavano le norme

della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (art. 3).

L'art. 18 della nuova legge stabiliva che le domande di riscatto

dei servizi di cui all'art. 76 dell'ordinamento del monte pensioni

dovessero essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta

giorni dalla data di pubblicazione della legge, precisando che al

riscatto doveva procedersi applicando le disposizioni relative al monte

pensioni, e versando allo Stato i contributi ancora dovuti o in corso

di pagamento alla data del 1 ottobre 1948. Questa disposizione, dettata

in correlazione con quella dell'art. 3, era diretta a favorire i

maestri già iscritti al monte pensioni, il cui ordinamento conteneva

in taluni casi norme più vantaggiose di quelle vigenti per gli

impiegati civili dello Stato. La relazione sul disegno di legge,

presentata al Senato dal Ministro per il tesoro di concerto con quello

per la pubblica istruzione il 22 marzo 1950, dichiarava espressamente

al riguardo: "con l'art. 18 si concede agli insegnanti la possibilità

di chiedere, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della

legge, il riscatto di servizi in base all'ordinamento del monte

pensioni. Tale disposizione transitoria si rende necessaria in quanto

alcuni servizi ammessi a riscatto con l'ordinamento del monte non

potrebbero in alcun modo essere valutati come utili in pensione secondo

le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato".

3. - Ciò premesso, appare evidente l'infondatezza della questione.

Indipendentemente dalla considerazione che un termine di novanta giorni

non può di per sé ritenersi tanto breve da impedire o menomare

gravemente l'esercizio del diritto di riscatto, (e che non può

attribuirsi alcuna rilevanza giuridica al fatto che la legge 13 giugno

1952, n. 690 sia stata pubblicata nel periodo estivo), sembra decisivo

il rilievo che la facoltà di riscatto dei servizi non di ruolo era

stata già consentita fin dal 1941, con le modalità stabilite dagli

artt. 76 e 77, e che il termine accordato con l'art. 18 della legge n.

690 del 1952 aveva lo scopo di consentire, in via transitoria, il

riscatto di servizi anteriori in base alle previgenti disposizioni

dell'ordinamento del monte pensioni: talché, in rapporto a tale

speciale esigenza, non può disconoscersi la opportunità del nuovo

termine perentorio, né la sua congruità.

Non sussiste dunque, nella particolare fattispecie normativa,

lesione del diritto garantito dall'art. 24, primo comma, della

Costituzione; e questa constatazione conduce anche ad escludere, per

logica conseguenza, l'ipotizzato contrasto con i principi sanciti dagli

artt. 36 e 38, tanto più considerando che la garanzia costituzionale

ivi stabilita a favore dei lavoratori concerne essenzialmente

l'adeguatezza delle retribuzioni e delle pensioni, e non le modalità

per il loro conseguimento, sempreché queste corrispondano alle

esigenze della tutela giuridica, come dianzi si è accertato,

riconoscendo la congruità del termine di legge.

La particolarità della fattispecie disciplinata dall'art. 18

della legge n. 690 del 1952, sia per quanto concerne la categoria degli

interessati, sia in rapporto allo speciale regime preesistente per i

maestri iscritti al monte pensioni, esclude infine che si possa

ravvisare una arbitraria o ingiustificata disparità di trattamento

rispetto alla diversa disciplina stabilita in via generale dall'art. 6

della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il riscatto dei servizi non di

ruolo prestati dagli impiegati civili dello Stato. Deve altresì

osservarsi al riguardo che l'art. 6, dopo aver fissato nel primo comma

un termine per gli impiegati in servizio, e nei commi seguenti altri

speciali termini per l'esercizio del riscatto, sotto pena di decadenza

(fra cui quello di novanta giorni dalla cessazione dal servizio, quando

questa abbia luogo prima della scadenza del termine di cui al primo

comma), espressamente dispone al sesto comma: "Nulla è innovato alle

disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale,

prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere

presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo

comma del presente articolo". È pertanto evidente che la disposizione

denunciata non confligge con il principio sancito dall'art. 3 della

Costituzione, che richiede parità di trattamento quando siano eguali

le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si

riferiscono.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "Trattamento di

quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari", sollevata dalla

Corte dei conti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, 24, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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