Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 413/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale) promosso con ordinanza emessa il 3

aprile 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari

sul ricorso proposto da Cossu Maria Rosaria contro l'Intendenza di

finanza di Cagliari, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 3 aprile 1993 (R.O. n. 296 del 1994),

nel giudizio promosso da Cossu Maria Rosaria avverso il provvedimento

con cui l'Intendente di finanza di Cagliari ha respinto l'istanza di

rimborso della imposta sull'indennità erogata il 2 febbraio 1989 per

la cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio di un'area della

ricorrente, la Commissione tributaria di primo grado di Cagliari ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il giudice a quo ritiene che "la norma denunciata incida,

alterandolo, sul rapporto tra imposizione e capacità contributiva",

tanto più in quanto l'istituzione dell'imposta non era

ragionevolmente prevedibile. Inoltre, gli atti di cessione volontaria

sostitutiva dell'esproprio sono di solito frutto di accordi sulla

misura dell'indennizzo, accordi che, "nel periodo in cui opera la

retroattività dell'imposta sostitutiva, erano verosimilmente

influenzati dalla prospettiva della totale esenzione tributaria delle

somme concordate".

In relazione all'art. 3 della Costituzione, il remittente

sostiene, poi, che alla retroattività della norma in esame si

contrappone il diverso trattamento stabilito per le plusvalenze

realizzate a seguito di cessione delle aree fabbricabili, "alle quali

accede la libera scelta del tempo e del modo dell'operazione".

2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Cagliari, con

l'ordinanza in epigrafe, solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,

n. 413, che estende le disposizioni sulla tassazione delle

plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti ablatori, ovvero

a seguito di cessioni volontarie di aree nel corso dei procedimenti

stessi, alle "somme percepite in occasione di atti anche volontari o

di provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino

alla data di entrata in vigore della legge".

Ad avviso del giudice remittente, la norma sarebbe in contrasto

con l'art. 53 della Costituzione, perché inciderebbe, alterandolo,

sul rapporto tra imposizione e capacità contributiva, in un caso nel

quale non era ragionevolmente prevedibile l'istituzione di

un'imposta. Questa, infatti, "avendo ad oggetto un prelievo di natura

reddituaria realizzato a distanza di oltre due anni dalla data in cui

il cespite sottoposto a tassazione è affluito nel patrimonio del

contribuente, presuppone apoditticamente la permanenza di una certa

capacità contributiva". Osserva, altresì, l'ordinanza che gli atti

di cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio nella maggior parte

dei casi sono frutto di accordi sulla misura dell'indennizzo,

verosimilmente influenzati dalla prospettiva della totale esenzione

tributaria delle somme percepite.

Con riferimento, poi, all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza

rileva che alla retroattività stabilita per i casi di esproprio o di

cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio stesso, si

contrappone, in termini che non appaiono giustificati da scelte

razionali, il trattamento stabilito per le plusvalenze realizzate a

seguito di cessione di aree fabbricabili, alle quali accede la libera

scelta del tempo e del modo dell'operazione.

2. - La questione non è fondata.

Sotto il profilo del lamentato contrasto con l'art. 53 della

Costituzione, va rammentato che la questione ha già formato oggetto

di esame da parte di questa Corte, conclusosi con una pronunzia di

infondatezza (sentenza n. 315 del 1994) che si è rifatta al

principio secondo il quale, per accertare se una legge tributaria

retroattiva comporti violazione del principio della capacità

contributiva, occorre verificare, di volta in volta, se la legge

stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una

situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere

tra imposizione e capacità contributiva, violando così il precetto

costituzionale sopra richiamato.

Sulla base di tale principio, questa Corte ha ritenuto sussistente

- nel caso della retroattività conferita dall'art. 11, comma 9,

della legge n. 413 del 1991, alla norma sulla tassazione delle

plusvalenze derivanti dalla cessione volontaria di terreni sottoposti

ad espropriazione - un elemento di prevedibilità dell'imposta non

privo di significato, quanto alla verifica della permanenza della

capacità contributiva, specie a tener conto del breve lasso di tempo

entro il quale il legislatore ha stabilito che tale retroattività è

destinata ad operare.

La questione viene ora riproposta nella ordinanza in esame senza

che siano introdotti nuovi profili ed argomentazioni, tali da indurre

a diverso avviso, sicché la stessa va dichiarata manifestamente

infondata.

3. - Quanto poi alla denunciata violazione dell'art. 3 della

Costituzione, giova ricordare l'altro principio che, del pari, emerge

dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale è rimessa alla

discrezionalità del legislatore l'individuazione degli indici

concretamente rivelatori di ricchezza da assumere a presupposto

dell'imposizione, salvo il limite dell'arbitrarietà e

dell'irragionevolezza, e comunque dell'esigenza del pari trattamento

quando sussista identità nelle situazioni di fatto prese in

considerazione dalla legge.

In effetti, la norma denunciata dispone retroattivamente soltanto

per le imposte sulle plusvalenze conseguite a seguito di procedimenti

espropriativi o di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni

di urgenza divenute illegittime, e non su quelle realizzate a seguito

di cessioni a titolo oneroso estranee a detti procedimenti e

situazioni, alle quali si riferisce il primo comma, lettera f), del

medesimo art. 11.

Tuttavia, tale diverso trattamento non può reputarsi

irragionevole, se si considera che, alla data della entrata in vigore

della legge n. 413 del 1991, le plusvalenze derivanti da cessione

negoziale privatistica erano e sono, sia pure nei limiti di cui

all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

comunque soggette alla imposta sull'incremento di valore degli

immobili, mentre quelle realizzate a seguito di procedimenti

espropriativi erano e sono escluse da tale imposizione (art. 2,

ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). La retroattività

della norma trova, quindi, la sua giustificazione nella assenza

dell'altra imposta sul plusvalore immobiliare in capo al dante causa,

come è testimoniato dallo stesso tenore della norma impugnata:

infatti il comma 9, dell'art. 11 dispone sì retroattivamente, in

ordine alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o

provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, ma soltanto

"se l'incremento di valore non è stato assoggettato all'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili".

La questione va, pertanto, dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,

n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari con la

ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 11, comma 9, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dalla medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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