Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/1967 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 108

del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la repressione

delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed

aceti", promossi con due ordinanze emesse il 17 ed il 22 settembre 1966

dal Pretore di Lugo nei procedimenti penali a carico di Piazza Giovanni

e di Bertazzoli Dino e Gaspare, iscritte ai nn. 209 e 210 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 229 del 26 novembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Lugo, con ordinanze di identico contenuto emesse il

17 e il 22 settembre 1966, notificate come per legge e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966, emesse

nel corso di due distinti procedimenti penali a carico di Piazza

Giovanni e di Bertazzoli Dino e Gaspare, sollevava la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, il quale dispone che il giudice, nel pronunciare la condanna,

ne ordina la pubblicazione almeno su due giornali.

La legge di delegazione 9 ottobre 1964, n. 991, all'art. 2, ha

soltanto genericamente previsto che con il decreto verranno stabilite

le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste. Con

tale disposizione - si rileva nell'ordinanza - veniva concesso al

Governo di scegliere tra le normali sanzioni penali e non anche tra

quelle che - come la pena accessoria della pubblicazione della sentenza

di condanna - devono essere, caso per caso, tassativamente indicate

dalla legge secondo il principio stabilito dall'art. 36 del Codice

penale.

Che, del resto, la delega escludesse la comminazione di pene

accessorie risulterebbe anche dal fatto che la legge, mentre non

prevede tali pene, contempli espressamente la chiusura degli esercizi e

la sospensione e la revoca delle licenze.

Pertanto, l'art. 108, nel comminare la pena accessoria della

pubblicazione, avrebbe ecceduto i limiti della delega, in contrasto con

l'art. 76 della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, con memoria

depositata il 15 dicembre 1966, ha sostenuto in primo luogo che la

pubblicazione disposta dal denunziato art. 108 avrebbe natura

risarcitoria della frode perpetrata in danno della collettività dei

consumatori.

Comunque, il fatto che la legge delegante abbia stabilito i limiti

massimi delle pene pecuniarie e detentive non induce a ritenere che la

legge avrebbe delegato il Governo a stabilire soltanto pene principali

e non anche pene accessorie. Poiché le une e le altre sono previste

quali pene dagli articoli 17 e 19 del Codice penale, si deve ritenere

che, in virtù della citata disposizione, secondo cui il Governo poteva

stabilire "sanzioni penali", nella delega deve ritenersi legittimamente

compreso anche il potere di comminare pene accessorie. Considerato in diritto :

La questione non è fondata.

La norma che, secondo l'art. 36 del Codice penale, deve determinare

i casi di pubblicazione della sentenza di condanna, che non sia quella

dell'ergastolo, può bene essere contenuta in una legge delegata.

L'essenziale è che questa non ecceda i limiti della delega e sia

valida sotto ogni altro aspetto. Ed è l'unica indagine da compiere ai

fini del giudizio di legittimità costituzionale sottoposto alla Corte.

Nell'ordinanza si deduce che la norma denunziata sarebbe

illegittima perché la legge delega non avrebbe previsto la

comminazione di pene accessorie in quanto non avrebbe fatto alcuna

menzione di tali sanzioni, anzi le avrebbe escluse, come si evincerebbe

anche dalla considerazione che, mentre non si è accennato alla

pubblicazione delle sentenze, sono state espressamente previste misure

particolari, quali la chiusura degli esercizi e la sospensione o la

revoca delle licenze.

La Corte osserva che nelle questioni del genere non possono valere

canoni generali, ma bisogna interpretare caso per caso la volontà del

legislatore delegante. E pertanto, mentre da una parte non si può

negare valore all'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato nel

senso che le pene accessorie possono considerarsi comprese nell'ambito

della delega quando questa si riferisca genericamente alle pene o alle

sanzioni penali, d'altra parte questo criterio d'interpretazione non

può essere assunto come regola assoluta valevole in tutti i casi.

Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che

nell'espressione sanzioni penali, usata nell'art. 2 della legge 9

ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della

pubblicazione della sentenza.

Nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la

pubblicazione della sentenza di condanna è una sanzione che da molto

tempo fa parte del sistema. Basti ricordare, fra altre analoghe

disposizioni, l'art. 61 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze

di uso agrario, e l'art. 4 della più recente legge 26 febbraio 1963,

n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita

degli alimenti, cui si può aggiungere, nella specifica materia qui

considerata - anche per mostrare l'anzianità di queste sanzioni -

l'art. 22 del D. L. L. 12 aprile 1917, n. 729, contenente disposizioni

per la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini.

La pubblicazione della sentenza è uno strumento assai efficace ai

fini della prevenzione e della repressione delle attività criminose in

materia alimentare, giacché uno dei costanti obiettivi da raggiungere

è quello di mettere in guardia il pubblico e specialmente la massa dei

consumatori.

Non può, dunque, ritenersi che il legislatore, conferendo la

delega, non avesse compreso nella espressione "sanzioni penali", una

pena accessoria tradizionale e necessaria.

Né vale a scuotere questa considerazione il fatto che la legge,

mentre non ha parlato di pubblicazione della sentenza, ha fatto

espresso cenno di altre misure repressive. Questo argomento non è

probante, giacché non sempre la inclusione di una previsione indica

che un'altra previsione sia stata esclusa. Del resto, poiché le altre

misure repressive corrispondono solo in parte ai tipi di pena

accessoria previsti dal Codice penale, non sarebbe bastata la menzione

delle sanzioni penali per comprendervi anche le dette misure. Con ciò

la Corte non vuoi risolvere la questione - non rilevante in questa sede

- circa il carattere di tali misure, ma vuole semplicemente trarre un

argomento per dimostrare che la specifica previsione di esse era

necessaria, mentre tale necessità non si presentava per la pena

accessoria della pubblicazione della sentenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per

la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei

mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre

1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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