Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 36

della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della confezione

delle paste alimentari, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre

1968 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico

di Bottiglieri Carlo e Caruso Gaetanina, iscritta al n. 361 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Bottiglieri Carlo e

Caruso Gaetanina, imputati, tra l'altro, dei reati di cui agli artt. 2

della legge 2 agosto 1948, n. 1036, e 44 della legge 4 luglio 1967, n.

580, per aver rispettivamente prodotto e venduto, e immesso al consumo

pasta di segala, il pretore di Nocera Inferiore ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 41 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

36, comma primo, e 29 (limitatamente all'avverbio "soltanto") della

legge 4 luglio 1967, n. 580.

Secondo il giudice a quo, il divieto di produrre pasta di segala,

previsto dalle norme impugnate, non può essere giustificato con alcun

motivo di utilità sociale, di difesa della sicurezza, della libertà e

della dignità umana né di raggiungimento di fini sociali: al

contrario, la produzione di pasta di segala "non solo costituisce una

tutelabile espressione di attività economica, ma risponde anche ad

esigenze varie nella dietoterapia dei nefropatici diabetici e degli

obesi" sicché il legislatore avrebbe dovuto, non già vietare, ma

proteggere la produzione e la vendita di tale tipo di cereale.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi

di legge.

Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che, con deduzioni dell'11 novembre 1969, ha chiesto che

venga dichiarata infondata la questione di legittimità proposta dal

pretore di Nocera Inferiore.

Osserva, anzitutto, l'Avvocatura che è destituita di ogni

fondamento scientifico l'affermazione non motivata che la pasta di

segala avrebbe particolari proprietà dietoterapiche; essa, comunque,

incide su valutazioni e scelte che sono di stretta competenza del

legislatore, il quale, proprio nell'ambito dei limiti previsti

dall'art. 41 alla libertà di iniziativa economica privata, ha ritenuto

non conforme alla garanzia e alla tutela della salute pubblica, la

indiscriminata produzione di pasta di segala.

Per quanto poi attiene alla produzione della pasta dietetica, con

cereali di segala, l'Avvocatura rileva che essa è consentita se

attuata con i criteri e i controlli che legittimamente il legislatore

ha disposti con l'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, in modo

cioè da presentare, attraverso aggiunte e sottrazioni, quelle

proprietà dietoterapiche che, da sola, la segala non è in grado di

conferire.

All'udienza il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato si è

rimesso alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :

La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza in epigrafe

investe gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella

parte in cui dispongono che le paste alimentari (eccezion fatte per

quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la

semola o il semolato di grano duro (art. 29), e che è fatto divieto di

vendita e di detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche

diverse da quelle prescritte (art. 36).

Le norme, secondo il giudice a quo, proibendo la pastificazione di

altri cereali e, con riferimento al caso di specie, con la segala,

contrasterebbero con l'art. 41 della Costituzione, in quanto porrebbero

alla iniziativa economica privata una limitazione che non troverebbe

giustificazione nella utilità sociale né negli altri motivi indicati

nel secondo comma del detto articolo.

La questione non è fondata.

La Corte, come già ebbe a ritenere nella sentenza n. 65 del 1966,

e ancor prima in quelle 11 e 59 del 1960 e 14 del 1964, nei casi in cui

le leggi apportino limitazioni ai diritti di libertà economica, ha

certamente il potere di giudicare in merito alla utilità sociale alla

quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere su quei

diritti.

Ma tale potere concerne solo gli aspetti logici del problema e

cioè la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel

fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo.

Ora, nel caso, sia per il contenuto stesso delle norme, come per

quanto si rileva dai lavori preparatori della legge, appare chiaro che

il legislatore si sia proposto, nel prescrivere che la pasta si

confezioni solo col grano, anzi soltanto col grano duro, due specifiche

finalità: quella dell'incremento della produzione granaria, mediante

la difesa delle culture granicole specializzate, in particolare

notevoli nell'Italia meridionale, e quella della tutela dei consumatori

e della loro salute.

Ebbene, in entrambi quei fini deve riconoscersi carattere di

utilità sociale, come è stato ritenuto in precedenti sentenze per

quanto riguarda la produzione (sentenze n. 45 e 54 del 1962 e 30 del

1965) e come risulta dallo stesso art. 32 della Costituzione per quanto

concerne la salute.

E con ciò il discorso potrebbe concludersi se, proprio a proposito

del supremo bene della salute dei cittadini, non fosse da chiarire un

qualche equivoco contenuto nell'ordinanza. Si assume in essa che la

segala ha proprietà dietetiche, perché, a causa del suo deficiente

potere nutritivo, è coadiuvante nella cura di varie malattie ed

anomalie fisiche, tra cui l'obesità. Il che non è compito della

Corte di ammettere o di negare, essendo sufficiente, da una parte,

rilevare che, a parità almeno di prezzo, occorre assicurare ai

consumatori il maggior e non il minore potere nutritivo, e, dall'altra,

che paste con particolari qualità dietetiche, non interessanti

evidentemente la generalità dei consumatori, la legge (art. 32)

consente possano essere confezionate, benché con l'autorizzazione da

rilasciarsi dal Ministero della sanità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla

disciplina della confezione delle paste alimentari, questione proposta,

con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 41 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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