Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione"), modificato dalla legge

24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della

Corte costituzionale n. 93 del 1979, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1981 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Ciucci Olga e A.T.A.C., iscritta al n.

296 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 269 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1981 dal Tribunale di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Reccia Giuseppe ed altri e A.T.A.C.S.,

iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 26 maggio 1980 dal Pretore di Roma nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra D'Acuti Giuliano ed altri ed

A.T.A.C., iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione dell'A.T.A.C. e di D'Acuti Giuliano

ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 26 maggio 1980 - emessa nel corso di un procedimento

col quale taluni dipendenti dell'ATAC rivendicavano una qualifica

superiore a quella riconosciuta loro dall'Azienda - essendo stata

eccepita l'improponibilità della domanda stante la tardiva

presentazione del reclamo gerarchico, il Pretore di Roma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo

comma del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo risultante dalla legge

24 luglio 1957, n. 633 e dalla sentenza n. 93/1979 di questa Corte,

nella parte in cui non prevede la remissione in termini per la

proposizione del reclamo gerarchico, con contestuale sospensione del

giudizio ad opera del giudice che rilevi l'improcedibilità del

giudizio stesso, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..

Secondo l'ordinanza di rimessione, in mancanza di apposita

declaratoria da parte della Corte costituzionale, l'art. 443 c.p.c.

non sarebbe applicabile alla fattispecie e la sentenza n. 93 del 1979

resterebbe improduttiva di effetti concreti. Di qui il permanere della

lesione degli artt. 3 e 24 Cost., messa in evidenza da detta sentenza

n. 93 del 1979.

Davanti a questa Corte si sono costituiti, fuori termine, i

dipendenti dell'ATAC ricorrenti, sostenendo in via pregiudiziale

l'irrilevanza della questione, affermando di avere proposto

tempestivamente i ricorsi gerarchici. Nel merito hanno chiesto una

pronuncia che renda procedibile (oltre che proponibile) la domanda,

ancorché i ricorsi gerarchici dovessero ritenersi tardivi.

Si è costituita pure l'ATAC, la quale, pur ritenendo inapplicabile

alla fattispecie l'art. 443 c.p.c., ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata.

Con ordinanza 23 febbraio 1981 - emessa nel corso di un giudizio

promosso da una dipendente dell'ATAC per ottenere una pronuncia

relativa al diritto ad ottenere una promozione - il Pretore di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, come mod. dalla l. 24 luglio 1957, n. 633

nel testo risultante dopo la sentenza n. 93 del 1979 "nella parte in

cui sancisce l'improponibilità dell'azione giudiziaria promossa oltre

il termine di sessanta giorni dalla definizione del reclamo gerarchico

o del termine di 30 giorni per detta definizione".

Secondo il giudice a quo, tale norma contrasterebbe con gli artt. 3

e 24 Cost., determinando un regime di disparità di trattamento

ingiustificato:

- a) tra la generalità dei lavoratori subordinati e la categoria

degli autoferrotranvieri, in quanto le finalità di pubblico interesse

inerenti alla natura del servizio non richiedono di necessità una

compressione del diritto dei lavoratori del settore, in termini di

decadenza dallo stesso (C. Cost. sent. n. 93/1979);

- b) tra gli autoferrotranvieri che abbiano proposto tardivamente

il reclamo gerarchico (per i quali, dopo la sentenza C. Cost. n.

93/1979, la sanzione è quella della improcedibilità e non più della

improponibilità) e gli autoferrotranvieri che abbiano proposto

tardivamente l'azione giudiziaria, i quali incorrono, ai sensi della

norma in questione, nella decadenza, pur avendo presentato

tempestivamente il reclamo gerarchico, risultandone nel complesso, un

sistema irrazionale, in cui, venuta meno a seguito della citata

sentenza n. 93/1979 l'esigenza di promuovere entro breve termine

l'azione giudiziaria, si sancisce pur tuttavia di decadenza la

proposizione dell'azione giudiziaria oltre il termine dell'art. 10,

ultimo comma R.D. n. 148/1931;

- c) tra controversie previdenziali e quelle in esame, avendo per

le prime l'art. 443 Cod. proc. civ. (nel testo ex legge n. 533/1973)

per i casi di omesso o tardivo ricorso amministrativo in materia

previdenziale, sancito l'irrilevanza delle decadenze verificatesi nelle

procedure amministrative.

In tale giudizio non vi è stata costituzione di parte né

intervento della Presidenza del Consiglio.

Questione analoga è stata proposta con ordinanza 21 gennaio 1981

del Tribunale di Palermo.

Anche in tale giudizio non vi è stata costituzione di parti

private.

È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in quanto:

a) non è configurabile un discriminato trattamento di situazioni

uguali, non essendo equiparabile tanto sul piano giuridico-formale

quanto su quello pratico all'omesso esperimento del rimedio gerarchico

la tardiva adizione dell'autorità giudiziaria ordinaria dopo l'esito

di tale rimedio;

b) secondo un ripetuto insegnamento di questa Corte, la previsione

di termini perentori per l'accesso alla tutela giurisdizionale rientra

nell'ambito delle potestà - latamente discrezionali - del legislatore

ordinario di determinare le modalità di esercizio del diritto di

difesa. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

legittimità costituzionale analoghe e pertanto i relativi giudizi

possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione.

2. - a) Con la ordinanza in data 26 maggio 1980 (n. 384/ 1981) il

Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, secondo e terzo

comma del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quello sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e

linee di navigazione interna in regime di concessione"), nel testo

risultante dalla l. 24 luglio 1957, n. 633 e dalla sent. n. 93 del

1979 di questa Corte, nella parte in cui non prevede la rimessione in

termini con contestuale sospensione del giudizio;

b) una seconda questione viene sollevata, sempre in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza 23 febbraio

1981 (n. 296/81) e dal Tribunale di Salerno con ordinanza 27 gennaio

1981 (n. 342/81) ed ha ad oggetto l'art. 10, secondo e terzo comma, del

già citato R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo risultante dalla l.

24 luglio 1957, n. 633 e dalla sentenza n. 93 del 1979 di questa Corte,

nella parte in cui sancisce la improponibilità dell'azione giudiziaria

promossa oltre il termine di 60 giorni dalla definizione del reclamo

gerarchico o del termine di 30 giorni per detta definizione.

Le questioni non sono fondate.

3. - Per quanto riguarda la questione sub a) si deve osservare che

contrariamente a quanto opina il giudice a quo è ormai consolidata la

giurisprudenza della Corte, di Tassazione la quale, successivamente

alla sentenza n. 93/1979 di questa Corte, ritiene che il giudice

dinanzi al quale pende la causa, deve applicare in via analogica il

disposto dell'art. 443 c.p.c., sospendendo il giudizio e concedendo

all'interessato il termine perentorio di 60 giorni per la proposizione

o riproposizione del reclamo.

In queste condizioni è ovvio che il dubbio propostosi dal giudice

a quo più non sussiste, poiché la giurisprudenza ha già ammesso la

applicabilità della disposizione processuale alla quale egli fa

riferimento, in tal modo risolvendo nel suo stesso senso il problema.

Anche per la questione di cui sub b) la giurisprudenza della Corte

di cassazione è consolidata nel senso che, a seguito della sentenza n.

93 del 1979 di questa Corte, ove l'interessato sia rimasto inerte

contro il silenzio rigetto, omettendo di agire nel termine di 60 giorni

decorrenti dalla formazione di questo, l'azione giudiziaria è

subordinata alla sola prescrizione ordinaria (cfr. per tutte Cass. 15

dicembre 1983, n. 7394): in tal modo il problema posto dai giudici a

quibus risulta già risolto in sede interpretativa, sicché non

sussiste alcuna violazione degli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., nei

profili dagli stessi giudici accennati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del

Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e

linee di navigazione interna in regime di concessione"), modificato

dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la

sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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