Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 10

giugno 1940 n. 653 (trattamento degli impiegati privati richiamati alle

armi) promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1977 dal pretore di

Genova sul ricorso di Michelini Osvaldo c/ Ansaldo s.p.a. iscritta al

n. 182 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione di Michelini Osvaldo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avvocato Luciano Ventura per Michelini e l'Avvocato dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 27 gennaio 1977, il Pretore di Genova ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 10 giugno 1940, n. 653 (sul trattamento degli impiegati privati

richiamati alle armi), in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost.; ed ha

argomentato in tal senso che la norma impugnata determinerebbe "un

ingiustificata... disparità... tra impiegati ed operai", attribuendo

soltanto agli uni e non agli altri "una indennità mensile pari alla

retribuzione", quanto ai primi due mesi decorrenti dal richiamo.

Intervenuto nel presente giudizio, il Presidente del Consiglio dei

ministri ha eccepito che la questione sarebbe inammissibile, dal

momento che l'ordinanza di rimessione non chiarirebbe "se l'attore

interessato sia un operaio o un impiegato e come la sua pretesa sia

influenzata dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale"; e

che, comunque, il giudice a quo non avrebbe dovuto contestare la "norma

più favorevole ma non pertinente", sicché ne deriverebbe

un'ulteriore ragione per affermare "la totale irrilevanza"

dell'impugnativa. In via subordinata, l'Avvocatura dello Stato ha però

sostenuto l'infondatezza della questione medesima, notando che "la

condizione di eguaglianza dei cittadini rispetto all'adempimento del

servizio militare non è violata se, in relazione ai diversi status di

dipendenza, le norme di legge, i regolamenti del personale o i

contratti collettivi stabiliscono provvidenze diverse che attengono al

rapporto di lavoro e non al servizio militare".

S'è inoltre costituita la difesa del ricorrente nel giudizio

principale, concludendo invece nel senso dell'accoglimento, giacché

sarebbe "inconcepibile che la legge ordinaria tuteli in modo diverso il

cittadino chiamato ad adempiere un obbligo... che secondo la

Costituzione non deve pregiudicare la sua posizione di lavoro". Per

altro, con una successiva memoria, la difesa stessa ha escluso la

dedotta irrilevanza dell'impugnativa, osservando che la disparità in

esame "trova la sua origine nella normativa investita dalla ordinanza

del Pretore di Genova", tant'è che "ogni questione sarebbe superata se

l'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 avesse fatto riferimento

indistintamente a tutti i lavoratori e non soltanto agli impiegati". Considerato in diritto :

1. - Sia pure esposti in modo sommario, i termini della proposta

questione di legittimità costituzionale sono sufficientemente

precisati dall'ordinanza in esame. Il Pretore di Genova impugna cioè,

per asserito contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 52

Cost., l'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653: con particolare

riguardo alla disciplina dettata dal primo comma, per cui sono dovute

"agli impiegati privati richiamati alle armi... una indennità mensile

pari alla retribuzione", relativamente ai primi due mesi dal richiamo,

ed una ulteriore "indennità mensile" pari all'eventuale differenza fra

la retribuzione ed il "trattamento economico militare", quanto

all'intero periodo successivo, "sino alla fine del richiamo". A fronte

di questa puntuale e dettagliata normativa concernente i soli

impiegati, circa gli operai si applica invece - per effetto del rinvio

contenuto nell'art. 4 della legge 3 maggio 1955, n. 370 (sulla

conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi) - "la

disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del codice civile, in

relazione al primo... comma dell'art. 2110 dello stesso Codice": per

cui "è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità

nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle

norme corporative, dagli usi o secondo equità".

Nella specie, difettando apposite leggi od altre fonti normative,

opera dunque - stando all'ordinanza di rimessione - il contratto

collettivo nazionale del 1976 per le aziende metalmeccaniche (fra le

quali rientra la convenuta società Ansaldo) che non considera il caso

del richiamo alle armi, ma regola il trattamento degli operai in

malattia, equiparato al richiamo in virtù dell'art. 2111 cpv. cod.

civ., così da consentire la sola corresponsione "di una integrazione

pari al 100% o al 50%" - secondo i vari scaglioni di servizio - "della

differenza tra l'ultima paga e quanto percepito dalle forze armate". Ed

è appunto in ciò che si concreta - ad avviso del Pretore di Genova -

la censurata disparità di trattamento.

2. - Nondimeno, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito, in un duplice

senso, l'inammissibilità della questione: da un lato, perché il

giudice a quo non avrebbe adeguatamente motivato la rilevanza della

questione medesima, trascurando in particolar modo di chiarire se il

lavoratore interessato sia un operaio oppure un impiegato dell'Ansaldo;

d'altro lato, perché non gioverebbe, nella prima ipotesi, annullare

la norma di favore stabilita dall'art. 1 della legge n. 653 del 1940,

ma occorrerebbe piuttosto impugnare il contratto collettivo dal quale

deriva la denunciata discriminazione.

Sotto entrambi i profili, però, l'eccezione dev'essere respinta.

È infatti intuitivo che il ricorrente, avendo prospettato la questione

di legittimità costituzionale che poi si è tradotta nell'ordinanza in

esame, non può essere altri che un operaio, il quale ha contestato e

tuttora contesta la costituzionalità dell'art. 1 l. cit., non già per

quanto esso considera e prevede, ma per quanto esso esclude od ignora:

cioè "nella parte in cui non garantisce agli operai" - come si avverte

nell'atto di costituzione del ricorrente - "lo stesso trattamento

riconosciuto agli impiegati". Né vale replicare, in presenza di una

norma legislativa riferibile al caso in discussione e censurata dal

giudice a quo per contrasto con il principio costituzionale

d'eguaglianza (nonché con la proclamazione dell'art. 52, secondo

comma, Cost.), che il fattore causale della denunciata disparità di

trattamento consisterebbe - in ultima analisi - nel ricordato contratto

collettivo per le aziende metalmeccaniche e non nella legge impugnata.

Al di là delle varie e particolari discipline che in materia possono

esser poste, direttamente od indirettamente, mediante la contrattazione

collettiva, la Corte è chiamata a verificare se la Costituzione esiga

o meno l'eguaglianza di fronte alla legge dei lavoratori dipendenti

richiamati alle armi: così da comportare parità nei trattamenti

comunque spettanti a tutti i soggetti interessati. E la rilevanza di un

tale quesito risulta confermata dalla circostanza che, nel giudizio

pendente dinanzi al Pretore di Genova, l'art. 1 della legge n. 653 è

stato preso in centrale considerazione sia dal ricorso del lavoratore

richiamato alle armi sia dalla memoria difensiva della società

convenuta.

3. - Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la persistente

distinzione tra impiegati ed operai consente al legislatore di

diversificare il trattamento spettante a queste due specie di

lavoratori dipendenti, purché la differenziazione sia congrua

rispetto alla diversità delle posizioni rispettive fondandosi - in

particolar modo - sulla diversa qualità del lavoro prestato; sicché

le differenziazioni stesse non si risolvono senz'altro - com'è stato

precisato nelle sentenze n. 18 del 1974 e n. 117 del 1976 - in

violazioni del principio costituzionale d'eguaglianza. Ma ciò non

toglie che tale principio sia comunque vulnerato, ogni qualvolta non

venga in diretto rilievo "l'ordinamento attuale delle qualificazioni

professionali", ma si tratti di situazioni e di bisogni indistintamente

comuni a tutti i lavoratori: come nel caso dei criteri di

determinazione del grado d'invalidità richiesto per il conseguimento

del diritto a pensione (di cui alla sentenza n. 160 del 1971) ovvero

nel caso dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (di

cui alla sentenza n. 177 del 1975).

Considerazioni analoghe a quelle testé ricordate valgono anche

nei riguardi dei lavoratori richiamati alle armi. In questo campo, il

legislatore era ed è libero di stabilire se debba ancora sussistere

l'apposito regine previdenziale introdotto dalla legge n. 653 del 1940,

mediante l'istituzione della "cassa per il trattamento di richiamo alle

armi". Ma, una volta deciso il ricorso a questo tipo di provvidenze,

non si giustifica che ne beneficino i soli impiegati privati, ad

esclusione degli operai, poiché il divario riscontrabile fra le due

categorie non costituisce una causa pertinente dell'impugnata

discriminazione: la quale non attiene - contrariamente a quanto assume

l'Avvocatura dello Stato - al rapporto di lavoro in sé considerato. E

l'esigenza di pervenire alle stesse conclusioni raggiunte con le citate

sentenze n. 160 del 1971 e n. 177 del 1975 s'impone a fortiori nel caso

in esame dato il combinarsi del principio generale d'eguaglianza con la

specifica previsione costituzionale dell'art. 52, secondo comma, per

cui l'adempimento del servizio militare non può mai pregiudicare -

quale che sia la specie dei lavoratori interessati - "la posizione di

lavoro del cittadino".

All'annullamento dell'impugnato art. 1 deve poi conseguire - in

applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale di ogni altra norma della

legge n. 653 del 1940, che si riferisca ai soli impiegati privati, con

ciò stesso escludendo gli operai.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

10 giugno 1940, n. 653, nella parte in cui si riferisce ai soli

impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi;

2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e seguenti

della legge n. 653 del 1940, nelle parti in cui si riferiscono ai soli

impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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