Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. q,

della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Protezione della fauna e tutela

della caccia), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1980 dal

Pretore di Palermo, nel procedimento penale a carico di Passantino

Giovanni Battista, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25

gennaio 1983.

Visti l'atto di costituzione di Passantino Giovanni Battista e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Michele Costa, per Passantino Giovanni Battista e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.- In un procedimento penale avente ad oggetto un'ipotesi di

maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 727 cod. pen., il Pretore

di Palermo ha rilevato che l'art. 20, lett. q, della legge 27 dicembre

1977, n. 968, consente "... di usare volatili di allevamento nelle gare

di tiro a volo e, pertanto, funge da scriminante nel caso in esame". Ma

lo stesso Pretore - con ordinanza emessa il 4 luglio 1980 - ha

conseguentemente sollevato questione di legittimità costituzionale del

citato disposto, in riferimento all'art. 3 Cost.. Per effetto della

norma denunziata, il maltrattamento di animali nell'ambito del tiro a

volo non potrebbe infatti esser punito, restando invece "penalmente

censurabile" se realizzato in altre circostanze.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'imputato,

chiedendo anzitutto che la questione venga dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza. Non avendo l'imputato stesso compiuto di persona

e neppure ordinato di compiere alcuno degli atti incriminati, egli

dovrebbe, cioè, essere comunque "assolto per non aver commesso il

fatto".

Nel merito, d'altronde, la questione sarebbe infondata sotto

molteplici profili. In primo luogo, la censurata disparità

discenderebbe da una norma con la quale il legislatore, nella sua

discrezionalità, avrebbe inteso "regolamentare in maniera diversa due

diverse fattispecie". In secondo luogo, l'art. 727 cod. pen. non

vieterebbe che "nei confronti degli animali si possano usare mezzi

coercitivi", ma escluderebbe soltanto che "senza alcuna ragione si

compiano delle crudeltà che ripugnano all'animo umano"; il che farebbe

pensare - secondo la difesa dell'imputato - che l'art. 20 lett. q della

legge n. 968 "non abbia creato una scriminante ma si sia limitato per

praticità a codificare una situazione la cui liceità derivava

direttamente dai principi generali". In terzo luogo, quanto ai fatti

specifici che a giudizio del Pretore integrerebbero gli estremi del

maltrattamento, il cosiddetto taglio della coda non concreterebbe una

"operazione traumatica" e per di più avvantaggerebbe i piccioni che,

proprio in seguito al taglio, più difficilmente potrebbero essere

colpiti.

3. - È inoltre intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, sostenendo che la questione in esame sarebbe, "prima ancora

che palesemente infondata, irrilevante ai fini del decidere", poiché

la norma denunciata non avrebbe il significato attribuitole dal giudice

a quo. Dalla logica e dallo spirito di essa esulerebbe, infatti,

"l'intendimento di introdurre una causa oggettiva di giustificazione

delle condotte punibili ai sensi dell'art. 727 c.p."; per contro, la

norma stessa si limiterebbe "a vietare l'impiego di volatili non di

allevamento nelle esercitazioni nelle gare e nelle manifestazioni di

tiro a volo, all'evidente scopo di sottrarre a questo uso la fauna

selvatica".

Pertanto, la disposizione censurata lascerebbe "intatta la forza

incriminatrice della norma penale sul maltrattamento degli animali", la

quale potrebbe trovare applicazione in ogni caso di maltrattamento,

quand'anche commesso in vista o nel corso di esercizi di tiro a volo. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Palermo ipotizza preliminarmente che la pratica

del tiro su volatili, quale si era svolta nella specie sottoposta al

suo giudizio, possa concretare il reato di "maltrattamento di animali,

previsto e sanzionato dall'art. 727 cod. pen.

Nel caso in esame, l'irrogazione di queste sanzioni sarebbe tuttavia

preclusa dalla disposizione dell'art. 20 lett. q della legge 27

dicembre 1977, n. 968, per cui è vietato a chiunque "usare volatili,

esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle

manifestazioni sportive di tiro a volo". Nella parte in cui eccettua

dal divieto i volatili di allevamento, la disposizione stessa avrebbe

infatti "una indubbia rilevanza penale, potendo ... fungere da

scriminante per illeciti che, sostanzialmente punibili ai sensi

dell'art. 727 c.p., vengono sottratti all'applicazione di tale norma

... perché formalmente realizzati nell'ambito di una gara di tiro a

volo". Ma, precisamente a questa stregua, ne deriverebbe una "palese

violazione" del principio costituzionale di eguaglianza, data la

discriminazione così operata a favore degli autori di certi

maltrattamenti, rispetto alla generalità di coloro che commettano

reati della medesima specie.

2. - Tanto la difesa dell'imputato quanto l'Avvocatura dello Stato

eccepiscono l'inammissibilità della questione per difetto di

rilevanza: ma sulla base di argomentazioni del tutto eterogenee.

Da un lato, si osserva che l'imputato "certamente non ha compiuto

alcuno degli atti ritenuti reati dal Pretore di Palermo, né risulta

che egli abbia ordinato di fare ciò, talché appare evidente la

irrilevanza della questione di costituzionalità dedotta, perché in

ogni caso il Passantino dovrà essere assolto per non aver commesso il

fatto". Ma l'eccezione non può essere accolta, e non va nemmeno presa

in considerazione dalla Corte, in quanto concerne valutazioni spettanti

all'esclusiva competenza del giudice a quo.

D'altro lato, si afferma invece che il Pretore di Palermo avrebbe

attribuito alla norma denunciata un significato che "esula totalmente

dalla logica e dallo spirito" di essa, giacché l'impugnato art. 20

lett. q lascerebbe intatta "la forza incriminatrice della norma penale

sul maltrattamento di animali". Ed in questi termini l'eccezione appare

fondata, con la conseguenza che l'impugnativa dev'esser dichiarata

inammissibile.

3. - Per intendere esattamente natura e portata del divieto in

esame occorre tenere anzitutto presente che la legge n. 968 del 1977 ha

per tema, oltre e prima ancora che la disciplina della caccia, la

protezione e la tutela della fauna selvatica: fauna che l'art. 1 della

legge stessa fa coerentemente rientrare nel "patrimonio indisponibile

dello Stato", in nome dell'"interesse della comunità nazionale". Si

spiega, pertanto, che l'impugnato art. 20 lett. q, al pari degli altri

divieti contestualmente previsti, tuteli i soli volatili appartenenti a

quel patrimonio faunistico. Ed è in ciò che si risolve l'effetto

innovativo della norma in questione, la quale ha in tal senso allargato

e generalizza il "divieto di usare pernici, starne e quaglie per i tiri

a volo", specificamente stabilito dall'art. 33, primo comma lett. f,

del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, laddove nell'art. 33, terzo comma,

del previgente testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia si consentiva in modo

esplicito "l'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli

storni" allo stato selvatico, purché fosse documentata la legittimità

della loro cattura.

Circa i volatili di allevamento, l'art. 20 lett. q si limita

invece a riaffermare, in termini generali ed astratti, la possibilità

di farne oggetto di esercitazioni, di gare e di manifestazioni sportive

di tiro a volo: senza però regolare in nessun modo la materia, in

quanto eccedente gli scopi e gli oggetti della legge n. 968 del 1977, e

senza comunque interferire nell'applicazione di alcuna norma penale.

Vero è che lo stesso divieto di praticare il tiro a volo sulla fauna

selvatica non è più penalmente sanzionato come tale (al contrario di

ciò che disponeva, per la "selvaggina stanziale protetta", l'ultimo

comma del citato art. 33 del testo unico del 1939), ma corrisponde ad

un semplice illecito amministrativo, colpito con la sanzione pecuniaria

di cui all'art. 31 lett. n della legge n. 968: il che conferma la netta

diversità dei piani sui quali si collocano, rispettivamente, la norma

impugnata e l'art. 727 cod. pen.

Oltre tutto, nessuna delle modalità (taglio della coda, chiusura in

cassette, e via dicendo nelle quali il giudice a quo fa consistere

l'eventuale violazione dell'art. 727 cod. pen. ritrova il suo

fondamento specifico nell'art. 20 lett. q della legge su la protezione

e la tutela della fauna. Lo stesso taglio della coda dei volatili, che

per l'ordinanza di rimessione concreterebbe una grave menomazione ed

una causa di patimenti suscettibili di realizzare il predetto reato di

"maltrattamento", viene previsto unicamente in un cosiddetto

regolamento della Federazione italiana tiro a volo (FITAV): è infatti

l'art. 42, secondo comma lett. i, del testo accluso agli atti del

giudizio pendente dinanzi al Pretore di Palermo, che impone al

"direttore di volo" l'obbligo di "controllare che il personale addetto

recida la coda dei volatili con le apposite cesoie senza che questa

venga, per nessun motivo, strappata od estirpata".

Giustamente, dunque, l'Avvocatura dello Stato conclude che l'art.

727 cod. pen. "deve trovare applicazione ogni qualvolta (e ciò è

questione di fatto estranea al giudizio di costituzionalità) in

occasione di esercizio del tiro a volo si adottino verso i volatili

misure qualificabili come maltrattamenti". Viceversa, l'art. 20 lett. q

della legge n. 968 del 1977, non solo non funge da scriminante in

ordine agli illeciti penali in esame, ma non rileva affatto ai fini del

giudizio a quo, nei termini prefigurati dall'ordinanza di rimessione.

Ed è appunto per ciò che dell'impugnativa proposta dal Pretore di

Palermo va pronunciata l'inammissibilità, senza affrontare il merito

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20 lett. q della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in

riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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