Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 51legge 2359/1865
  • art. 69legge 2359/1865

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità

pubblica) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1993 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

l'amministrazione dei beni culturali e ambientale e Navone Gerolamo

ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso dall'Amministrazione dei beni

culturali e ambientali - in favore della quale era stata disposta

l'occupazione provvisoria di un terreno al fine di eseguire lavori di

scavo in zona archeologica - contro Navone Gerolamo ed altri,

proprietari del terreno, per la determinazione della giusta

indennità di occupazione quantificata (in misura ritenuta

eccessivamente elevata) dal perito nominato dal Prefetto di Savona,

l'adito Tribunale di Genova ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865

n. 2359 nella parte in cui non riconoscono anche alla P.A., che

proceda all'occupazione provvisoria di un'area, il diritto di opporsi

alla stima dei periti avente ad oggetto l'indennità dovuta al

proprietario in ragione dell'occupazione del suo fondo per sospetta

violazione del principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e

del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Osserva in particolare il tribunale rimettente - esaminando

l'eccezione, proposta dai convenuti, di difetto di legittimazione

attiva dell'Amministrazione attrice - che ex art. 51 cit. (richiamato

dal successivo art. 69) è consentito opporsi alla valutazione

peritale unicamente ai proprietari che subiscono l'occupazione,

ognuno dei quali - secondo il tenore letterale della disposizione -

può proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le sue

istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione

delle spese; quindi possono dolersi della stima solo i privati e non

anche l'Amministrazione occupante, sicché quest'ultima nel giudizio

promosso sarebbe priva di legittimazione.

Ciò però contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3

Cost.) e la garanzia di tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.)

riconosciuta a tutti i soggetti nel nostro ordinamento, compresa

anche la P.A.; come i privati - rileva conclusivamente il tribunale

rimettente - possono agire innanzi all'A.G.O. pretendendo di ottenere

il giusto indennizzo per la privazione totale o parziale del loro

diritto di proprietà, così anche la P.A. occupante (o espropriante)

- che, mediante l'espletamento della procedura ablatoria, non

persegue un fine speculativo, bensì un interesse pubblico - deve

poter contestare in giudizio una stima viziata per eccesso. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - degli artt.

51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per causa di

utilità pubblica) nella parte in cui non riconoscono anche alla

P.A., che proceda all'occupazione provvisoria (o all'espropriazione)

di un'area, il diritto di opporsi alla stima dei periti relativa

all'indennità dovuta al privato in ragione dell'occupazione (o

dell'espropriazione) del suo fondo per sospetta violazione del

principio di parità di trattamento e del diritto di difesa atteso

che ingiustificatamente solo il privato, proprietario del fondo

occupato, può agire in giudizio per dolersi della inadeguatezza (per

difetto) della determinazione dell'indennità suddetta, mentre non è

azionabile la simmetrica pretesa della P.A. occupante (o

espropriante) che lamenti l'erroneità (per eccesso) della medesima

determinazione.

2. - La questione non è fondata perché muove da un'inesatta

premessa interpretativa, contraddetta dalla giurisprudenza, ancorché

non recente, formatasi in ordine allo specifico punto della

legittimazione all'opposizione alla stima dell'indennità di

occupazione.

Ed invero l'art. 69 cit. - reso applicabile nella fattispecie

dall'art. 43 legge 1 giugno 1939 n. 1089 (che specificamente

disciplina l'occupazione degli immobili per eseguire ricerche

archeologiche) - prevede che contro la stima del perito avente ad

oggetto l'indennità per occupazione temporanea è ammesso "richiamo"

(id est opposizione) all'Autorità giudiziaria nei termini e nei modi

stabiliti dal precedente art. 51, che parallelamente riguarda

l'indennità espropriativa. Tale disposizione - dopo aver prescritto

al primo comma che il decreto espropriativo deve, a cura

dell'"espropriante", essere notificato "ai proprietari espropriati" -

prosegue al secondo comma stabilendo che "ognuno di essi" può

proporre opposizione avverso la stima dei periti; aggiunge poi che

l'atto di opposizione deve essere intimato (id est notificato) tanto

al Prefetto quanto all'"espropriante".

Orbene nell'interpretazione strettamente letterale del giudice

rimettente questa specificazione in ordine alle formalità della

notificazione dell'atto di opposizione varrebbe a chiarire la portata

del termine "ognuno di essi", con cui esordisce il secondo comma, nel

senso che la disposizione si riferirebbe esclusivamente ai

proprietari espropriati, ancorché nel comma precedente sia

menzionato anche l'ente espropriante.

Ma, anche se la formulazione testuale della norma potrebbe forse

offrire argomento in favore di una tale lettura (forzatamente)

riduttiva, essa è comunque smentita dalla giurisprudenza della Corte

di cassazione formatasi già in epoca risalente (sentenze n. 3392 del

1931, n. 1660 del 1935) che ha espressamente riconosciuto la

legittimazione dell'espropriante a proporre opposizione alla stima

eseguita dal perito, non potendo dalla specificazione sulle

formalità della notifica desumersi "la esclusione di un diritto, che

deriva dai principi" (in epoca più recente Cass. n. 6618 del 1991 ha

poi riconosciuto che anche l'espropriante può proporre opposizione

davanti alla Corte d'appello avverso la stima dell'indennità

provvisoria nell'ambito della procedura espropriativa ex legge n.

865/71).

Tale orientamento è poi pienamente coerente con la giurisprudenza

di questa Corte in tema di opposizione alla determinazione

dell'indennità di espropriazione e di occupazione ex lege 22 ottobre

1971 n. 865, la quale ha affermato in particolare che "il principio

del giusto indennizzo .. deve essere operante, in base all'art. 42,

comma 3, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi

dell'espropriazione, ma anche dei soggetti che la promuovono e che,

di conseguenza, hanno un interesse a ché l'indennizzo non travalichi

la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale" (sentenza n.

365 del 1992; inoltre, in senso conforme, v. anche sentenza n. 173

del 1991).

Pertanto, sussistendo già in favore dell'ente occupante la tutela

giurisdizionale che il giudice rimettente richiede per conformare la

normativa censurata ai parametri evocati, la questione va dichiarata

non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 51 e 69 legge 25 giugno 1865 n. 2359 (Espropriazioni per

causa di utilità pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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