Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 315-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 315

bis cod. proc. pen. (Ricusazione del perito) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1977 dal Pretore di Bressanone

nel procedimento penale a carico di Seeber Gualtiero, iscritta al n. 82

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 109 del 19 aprile 1978;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dal Giudice istruttore del

tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Leoni Franco,

iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 15 aprile 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

Udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Seeber Gualtiero imputato del

reato di lesioni personali colpose, il Pretore di Bressanone, con

ordinanza del 16 dicembre 1977, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 315 bis c.p.p., per pretesa violazione degli

artt. 3 e 108 della Costituzione.

A sostegno della censura il giudice a quo osserva che mentre la

normativa in materia di ricusazione del giudice, applicabile anche alla

ricusazione del perito, nominato nel processo penale, prevede (art. 66

c.p.p.) che la ricusazione deve proporsi, durante l'istruzione, prima

della chiusura della stessa, e, nel giudizio, prima che siano compiute

le formalità di apertura del dibattimento, l'art. 315 bis dispone

invece che la dichiarazione di ricusazione del perito deve essere fatta

"prima che questi cominci a prestare il suo ufficio". Tale termine

limitando il diritto di difesa delle parti, in quanto il motivo di

ricusazione potrebbe non essere noto al momento in cui il perito presta

il suo ufficio, creerebbe una irrazionale disparità di trattamento

rispetto alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 66 c.p.p.

in caso di ricusazione del giudice. il che, secondo il Pretore, oltre

alla violazione del principio di eguaglianza comporterebbe altresì la

violazione dell'art. 108 della Costituzione "che assicura

l'indipendenza anche degli estranei all'amministrazione della

giustizia".

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 19 aprile 1978.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è ritualmente intervenuto

nel giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura nega la fondatezza della censura, osservando che la

tesi del giudice a quo comporterebbe l'assurda convertibilità in ogni

tempo, salvo l'intangibilità del giudicato, di una causa di

incompatibilità in causa di nullità, e ciò non soltanto rispetto al

perito, ma anche rispetto al giudice.

Comunque le situazioni comparate sarebbero differenti, giacché il

giudice decide la causa mentre il perito ha solo il compito di fornire

al giudice stesso elementi di ordine tecnico, per cui non potrebbe

invocarsi nella specie la necessità di una identità di disciplina.

Inoltre, prosegue l'Avvocatura, il rigore del termine posto

dall'art. 315 bis c.p.p. è temperato dalla interpretazione

giurisprudenziale che, nel caso in cui la ricusazione del perito non

possa esercitarsi nel termine in quanto si ignori chi potrà assumere

la qualità di imputato, ha riconosciuto la proponibilità della

ricusazione stessa prima della chiusura dell'istruttoria, e ciò

appunto in relazione al disposto dell'art. 66 c.p.p..

Sarebbe pertanto da escludere ogni violazione del principio di

eguaglianza per pretesa irrazionale diversità di trattamento e sarebbe

altresì da escludere la violazione dell'art. 108 Cost., poiché in

nessun modo la diversità dei termini suddetti potrebbe incidere sulla

"indipendenza" del perito.

Con ordinanza emessa il 25 novembre 1980 nel corso del procedimento

penale a carico di Leoni Franco, imputato del delitto di omicidio

preterintenzionale, il giudice istruttore presso il Tribunale di

Velletri ha sollevato analoga questione richiamandosi espressamente

alla sopra menzionata ordinanza.

Adempiute le prescritte notificazioni e comunicazioni, l'ordinanza

è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 15 aprile 1981.

È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, nelle deduzioni tempestivamente depositate, fa riferimento

alle argomentazioni svolte nel giudizio proveniente dal Pretore di

Bressanone, ed aggiunge altre osservazioni.

L'Avvocatura chiarisce anzitutto che, pur non potendosi ritenere

sollevata la questione per violazione anche dell'art. 24 Cost. dato che

il fugace accenno alla lesione del diritto di difesa contenuto

nell'ordinanza non potrebbe interpretarsi come una denuncia in tal

senso, la censura sotto tale profilo sarebbe comunque infondata,

poiché data la diversità della posizione del giudice e del perito,

soccorrerebbe nella specie il principio consolidato della

giurisprudenza della Corte secondo cui le modalità di esercizio del

diritto di difesa sono pur sempre regolate secondo le speciali

caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, sempreché

venga assicurato lo scopo e la funzione del diritto stesso.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 108 Cost. l'Avvocatura

osserva che l'indipendenza del giudice e di coloro che partecipano

all'amministrazione della giustizia comporta un'attività immune da

vincoli da cui possa conseguire una loro soggezione formale o

sostanziale ad altri organi, nonché la libertà da prevenzioni,

influenze, timori relativi al giudizio. Ciò sarebbe garantito dal

meccanismo della ricusazione per il giudice e, a maggior ragione lo

sarebbe per il perito, che partecipa all'amministrazione della

giustizia con minore incidenza dell'organo giudicante. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rimessione del Pretore di Bressanone e del

giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri sollevano questioni

identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata anzitutto a decidere se l'art. 315 bis

c.p.p, introdotto con l'art. 16 della legge 18 giugno 1955 n. 517,

disponendo che la ricusazione del perito deve avvenire prima che egli

cominci a prestare il suo ufficio, induca una ingiustificata disparità

di trattamento rispetto alla disciplina dettata dall'art. 66 dello

stesso codice per la ricusazione del giudice, la quale può avvenire,

invece, durante l'istruzione, prima della chiusura della stessa e, nel

giudizio, prima che siano compiute le formalità di apertura del

dibattimento.

Nella motivazione delle ordinanze i giudici a quibus, riferendosi

alla censurata disparità di trattamento, richiamano anche la

necessità di assicurare la parità del diritto di difesa in entrambe

le ipotesi di ricusazione raffrontate. Ma ciò, è da - ritenere, al

solo scopo di rafforzare la censura sotto il profilo della violazione

dell'art. 3 Cost. come risulta dal tenore pur estremamente conciso

delle motivazioni sul punto, che contengono al riguardo una connessione

logico - argomentativa interpretabile compiutamente solo nel senso

delineato. E suffraga tale conclusione il formale riferimento ai

parametri costituzionali di raffronto che sono espressamente

individuati nei soli artt. 3 e 108 Cost. Deve escludersi, pertanto, che

la censura mossa sulla base della lamentata disparità di trattamento

si estenda anche alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., come sia

pure dubitativamente prospetta l'Avvocatura, e l'esame della doglianza

va quindi in tal senso delimitato.

3. - La questione non è fondata.

Secondo i giudici a quibus, la lesione del principio di eguaglianza

deriverebbe dalla irrazionalità del termine stabilito per la

ricusazione del perito rispetto a quello previsto per la ricusazione

del giudice, nel presupposto che trattisi di situazioni comparabili.

Ma proprio tale presupposto è inesistente giacché le posizioni del

giudice e del perito nel processo penale si differenziano radicalmente,

restando attribuita al primo la definizione del giudizio e al secondo

la sola funzione di portare a conoscenza del giudice stesso elementi

tecnici utili ai fini della decisione. Tale differenza sostanziale

evidenzia di per sé la legittimità costituzionale della diversa

disciplina dei relativi procedimenti di ricusazione, in conformità

della costante giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre affermato

il principio secondo cui l'operatività della garanzia di eguaglianza

è condizionata dalla omogeneità delle situazioni poste a raffronto.

Comunque, come la giurisprudenza ordinaria non ha mancato di porre

in evidenza, il termine per la ricusazione tende unicamente a

disciplinarne il concreto svolgimento, evitando che essa si risolva in

un pretestuoso strumento di ostruzionistico ritardo del corso del

processo; e la specificazione in concreto del termine stesso rientra

indubbiamente nella sfera di discrezionalità del legislatore, limitata

soltanto dal rispetto del criterio della ragionevolezza.

Nella specie tale criterio non appare certamente violato.

L'istituto della ricusazione, invero, adempie alla funzione di impedire

il compimento di atti pregiudizievoli per il ricusante ed è

concettualmente configurabile, quindi, solo con riferimento ad

un'attività ancora da compiere; per quanto riguarda in particolare la

ricusazione del perito, il riferimento al momento in cui egli inizia la

prestazione del suo ufficio individua razionalmente il termine ultimo

dell'esercizio della facoltà in esame, in vista appunto della funzione

preventiva della ricusazione. Né a contraria conclusione può condurre

la diversità evidenziata nella ordinanza di rinvio in relazione alla

ricusazione del giudice durante l'istruzione, che può esercitarsi fino

alla chiusura della stessa, essendo evidente che il legislatore ha

razionalmente tenuto presente la particolare struttura e funzione del

procedimento istruttorio, il cui ambito di svolgimento prospetta

potenziali acquisizioni e sviluppi in fatto e in diritto tali da

giustificare l'ampio termine indicato dall'art. 66, mentre altrettanto

non può dirsi per quanto riguarda l'attività del perito, limitata ad

operazioni di carattere tecnico in ordine ai quesiti che il giudice

propone e che ne definiscono il compito in modo ben più restrittivo.

Sul piano pratico può effettivamente accadere che, come si accenna

nelle ordinanze di rinvio, la conoscenza dei motivi di ricusazione

avvenga in un momento successivo alla scadenza del termine, ma tale

inconveniente non deriva dal sistema normativo e si risolve in una

circostanza di mero fatto, non idonea a configurare un motivo di

illegittimità costituzionale.

Aggiungasi, comunque, che la giurisprudenza, interpretando la

normativa in esame, ha adottato criteri tendenti ad attenuare le

conseguenze di una troppo rigida operatività del termine, stabilendo

che la ricusazione dei periti, qualora non possa esercitarsi nel tempo

previsto in quanto in quel momento si ignori chi potrà assumere la

qualità di imputato, può essere proposta fino alla chiusura della

istruzione, in applicazione dell'art. 315 bis, secondo comma, c.p.p.

che prescrive di osservare, in quanto applicabili, le norme sulla

ricusazione del giudice.

4. - La Corte è altresì chiamata a decidere se la denunziata

disparità di trattamento concreti una violazione della garanzia di

indipendenza che l'art. 108 Cost. sancisce anche a favore degli

estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

I motivi sopra esposti, in base ai quali deve escludersi la

sussistenza della lamentata irrazionale discriminazione e l'ovvia

considerazione che la prefissione di termini diversi per esercitare la

ricusazione non può essere causa di menomazione dell'indipendenza del

perito, varrebbero di per sé a negare fondamento alla censura.

Tuttavia è il caso di osservare che l'art. 108 Cost. si limita ad

estendere la garanzia del requisito essenziale della funzione

giurisdizionale, cioè l'indipendenza del giudice, già posta

espressamente con gli artt. 101 e 104 precedenti per il giudice

ordinario, anche a favore dei "giudici delle giurisdizioni speciali,

del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano

all'amministrazione della giustizia". Al fine di individuare l'ambito

di operatività di tale ultima disposizione occorre inquadrarla nel

sistema di garanzie di cui, come si è detto, fa parte, e che è

ispirato all'esigenza di sottrarre l'attività del giudice, quale

organo giurisdizionale, a qualsiasi vincolo che possa comportare la sua

soggezione formale o sostanziale ad altri soggetti in modo da garantire

che egli si pronunci secondo quanto gli dettano scienza e coscienza.

L'invocata disposizione deve cioè intendersi come intesa a

tutelare l'indipendenza di chiunque partecipi all'amministrazione della

giustizia con poteri e funzioni di natura giurisdizionale. E tale

interpretazione è suffragata dall'esame degli atti preparatori, e

particolarmente dalla relazione del Comitato di coordinamento, ove si

trova conferma che secondo l'intendimento del legislatore costituente,

la garanzia costituzionale è volta a tutelare non solo l'indipendenza

dei giudici togati ma anche di "chiunque estraneo al personale della

magistratura partecipi all'amministrazione della giustizia nelle

sezioni specializzate, nella giuria etc.".

Esula conseguentemente dall'ambito dei soggetti tutelati dalla

norma il perito che, come è pacifico, non è certamente chiamato a

svolgere funzioni di natura giurisdizionale.

Né il fatto che egli sia oggetto a ricusazione come il giudice

può fornire argomenti per assimilarlo a quest'ultimo ai fini della

tutela costituzionale, apprestata, giova ripetere, in funzione della

esigenza di garantire l'indipendenza della attività giurisdizionale,

in relazione alla quale il perito svolge invece solo una attività

ausiliaria, il cui regolare svolgimento il legislatore ordinario ha

inteso garantire con lo strumento della ricusazione indipendentemente

dalla esigenza costituzionale sopra ricordata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 315 bis, cod. proc. penale, sollevate dal Pretore di

Bressanone e dal giudice istruttore presso il Tribunale di

Velletri con le ordinanze indicate in epigrafe, in relazione agli

artt. 3 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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