Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1996 dal

tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti

proposti da Gherardo Bergonzini ed altri contro l'Università degli

studi di Padova iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Gherardo Bergonzini ed altri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per Gherardo

Bergonzini ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il

Presidente del Consiglio dei Ministri

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Sei professori ordinari della Facoltà di giurisprudenza

dell'Università degli studi di Padova hanno impugnato innanzi al

tribunale amministrativo regionale per il Veneto i provvedimenti del

rettore di detta università, di rigetto delle loro istanze dirette

ad ottenere il "passaggio al regime di tempo-pieno compatibile con

l'attività libero professionale". Le domande erano state proposte,

invocando l'applicazione dell'art. 4, comma 7, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, che consente ai docenti universitari, i quali

abbiano scelto il regime del tempo-pieno, di esercitare attività

libero-professionale, qualora prestino attività assistenziale ai

sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Il tribunale amministrativo, con ordinanza del 28 marzo 1996, in

accoglimento dell'eccezione formulata dai ricorrenti, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 4,

comma 7, legge n. 412 del 1991, nella parte in cui non estende a

tutti i docenti universitari a tempo-pieno la facoltà di espletare

attività libero-professionale, in quanto violerebbe gli artt. 3 e 97

della Costituzione.

1.1. - La norma sospettata di incostituzionalità, ad avviso dei

giudici rimettenti, è ispirata dall'intento di parificare, quanto

alla compatibilità dell'attività libero-professionale con il regime

del tempo-pieno, la posizione dei docenti universitari operanti nelle

cliniche universitarie a quella dei medici ospedalieri, secondo una

valutazione discrezionale.

L'equiparazione si riflette sullo status dei docenti universitari

delle altre facoltà e consente il confronto con questi ultimi quanto

alla diversa regolamentazione delle incompatibilità. Dalla

comparazione tra le differenti discipline emerge una disparità di

trattamento che non sembra ragionevole.

Il Tar rimettente osserva che la funzione docente è

sostanzialmente unitaria. Quella supplementare ed aggiuntiva di

assistenza sanitaria, che si compenetra con l'attività

didattico-scientifica, non costituisce elemento idoneo a giustificare

la diversità della disciplina dell'incompatibilità. L'attività

assistenziale connessa a quella docente svolta a tempo-pieno, perché

particolarmente impegnativa, è, infatti, addirittura meno

compatibile con quella libero-professionale di quanto non lo sia

l'attività di insegnamento a tempo-pieno espletata dai docenti di

materie diverse.

L'impossibilità di rinvenire una plausibile giustificazione della

diversità di trattamento, neppure identificabile nella finalità

della norma, di parificare i docenti universitari clinici ai sanitari

ospedalieri, fonda il dubbio della violazione dei principi di

eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento

dell'amministrazione, stabiliti dagli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata e formulando espressa riserva di integrare le

argomentazioni a conforto di tale deduzione.

3. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel processo

amministrativo, i quali hanno concluso per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma dell'art. 4, comma 7, della

legge n. 412 del 1991.

Le parti private osservano che la disciplina delle

incompatibilità, per la parte di interesse, è dettata dall'art. 11

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. La norma, nel testo modificato

dall'art. 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, consente al docente

che abbia optato per il regime del tempo-pieno, di svolgere attività

"per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi

a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto

esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con

l'assolvimento dei propri compiti istituzionali" (comma 4, lettera

a). La lettera della disposizione, a loro avviso, dimostra che il

regime del tempo-pieno non è, in assoluto, incompatibile con

l'esercizio dell'attività libero-professionale, che è, anzi,

consentito, purché ciò non contrasti con l'obbligo

dell'"assolvimento dei propri compiti istituzionali".

L'art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980 regola, invece, le "attività

assistenziali" svolte dai professori ordinari o associati e dai

ricercatori nell'ambito delle convenzioni stipulate tra l'università

e la regione, nonché tra università ed unità sanitarie locali, e

realizza la parificazione tra il personale medico dei ruoli

universitari e quello del Servizio sanitario nazionale attraverso

l'indicazione di una tabella di "corrispondenze funzionali".

L'esigenza di equiparazione è stata soddisfatta dalle norme

istitutive del Servizio sanitario nazionale e da quelle, connesse,

recanti la disciplina del personale da esse dipendente. L'art. 102

cit. è stato, infatti, formulato alla luce dell'art. 39 della legge

n. 833 del 1978 e dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,

norma quest'ultima che prevede la corresponsione a favore del

"personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le

cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati

con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti

direttamente dalle università", di una "indennità ... nella misura

occorrente per equiparare il relativo trattamento economico

complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di

pari funzioni, mansioni e anzianità".

La disciplina dei regimi di tempo-pieno e tempo-definito, quanto

alle incompatibilità, era, invece, assolutamente unitaria

nell'ambito dell'Università, dato che non era stabilita alcuna

discriminazione in favore del personale medico universitario, che

espletava attività assistenziale.

La situazione è stata, quindi, radicalmente innovata dall'art. 4,

comma 7, legge n. 412 del 1991, che ha introdotto la distinzione tra

docenti universitari per i quali l'attività libero-professionale è

incompatibile con il regime del tempo-pieno e docenti per i quali è

stabilito il diverso principio della compatibilità, purché detta

attività sia esercitata al di fuori dell'orario di lavoro.

3.1. - Le parti private deducono, altresì, che il Consiglio di

Stato, sezione II, nel rendere il parere 1 aprile 1992 n. 446, su

quesiti proposti dal Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, ha affermato che la norma in esame è

applicabile al solo personale universitario medico e, per tale

conclusione, "potrebbero delinearsi conseguenze di ordine

costituzionale in relazione al diverso trattamento riservato ai

docenti a tempo pieno delle altre facoltà ed ai docenti non "medici"

operanti all'interno della stessa facoltà di medicina e chirurgia".

La sintetica, puntuale, considerazione farebbe piena luce "sulla

portata ed i limiti (costituzionali) dell'art. 4, comma 7, della

legge n. 412 del 1991, là dove essa, attraverso equiparazioni

successive (del medico universitario al medico ospedaliero) omette di

trarre un'implicazione ulteriore necessitata", che imporrebbe di

estendere anche al restante personale docente dell'Università la

disciplina dettata per il personale medico universitario.

L'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761

del 1979, assumono i ricorrenti, è attribuita ai medici universitari

a tempo-pieno o a tempo-definito nella misura necessaria a parificare

la posizione economica a quella dei medici ospedalieri, al fine di

compensare le attività assistenziali svolte anche dai primi ed è,

quindi, inidonea a fungere da tertium comparationis, costituendo lo

strumento utilizzato per dare concreta attuazione al principio

costituzionale di uguaglianza in riferimento a detto profilo.

Nel caso di specie, assunti come primi due termini del confronto lo

status di docente universitario (disciplinato dal d.P.R. n. 382 del

1980) e l'art. 3 della Costituzione, il tertium comparationis è,

invece, costituito dallo status di docente universitario medico

operante in regime di convenzione, connotato dalla compatibilità del

regime di tempo-pieno (che comporta l'obbligo di svolgere attività

per 350 ore l'anno, anziché per 250) con l'attività

libero-professionale.

Pertanto, se l'elemento comune è costituito dall'identità delle

posizioni, comune a tutti i docenti universitari deve essere lo

status anche quanto alla disciplina delle incompatibilità.

3.2. - La circostanza che l'art. 4, comma 7, della legge n. 412

del 1991, stabilisce la compatibilità dell'attività

libero-professionale con il regime del tempo-pieno, purché espletata

"fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o

all'esterno delle stesse" e con esclusione di quelle convenzionate,

ad avviso dei ricorrenti, non può far escludere la lamentata

violazione, concernendo mere modalità operative caratterizzanti una

determinata professionalità, in ragione delle proprie specifiche

caratteristiche.

La verifica del rispetto del principio di uguaglianza, poiché

implica il controllo della ragionevolezza delle classificazioni

legislative, non si risolve nel riscontro dell'intrinseca bontà

delle scelte operate dal legislatore, ma richiede si accerti la

coerenza delle differenziazioni, valutata nel rapporto con il

trattamento che le leggi riservano ad altre categorie e ad altre

fattispecie comparabili con quella contestata.

Nel controllo dell'osservanza di tale canone costituzionale non

sono, quindi, coinvolti due soli termini, la norma legislativa

impugnata ed il principio stabilito dall'art. 3, primo comma, della

Costituzione, bensì anche un terzo termine (tertium comparationis),

costituito dalla disciplina o dalle discipline messe a raffronto con

quella di cui si eccepisce l'illegittimità. Attraverso tale

confronto, qualora si chieda l'estensione di un beneficio conferito

dalla legge ad una certa classe di soggetti che assume trovarsi in

condizioni analoghe, è possibile accertarne l'eventuale

irragionevolezza, nel caso dalla norma derivino privilegi per

determinate categorie, in carenza di ogni valida giustificazione.

L'omogeneità delle situazioni impone, quindi, l'uniformità della

disciplina, in difetto di ragioni che possano legittimarne la

diversità.

La richiesta estensione dell' art. 4, comma 7, della legge n. 412

del 1991, non esclude, infine, l'obbligo di esercitare l'attività

libero-professionale "al di fuori dell'orario di lavoro" e la norma

derivante dalla eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale risulterebbe, dunque, anche compatibile "con

l'assolvimento dei propri compiti istituzionali", che costituisce il

presupposto che ne condiziona l'espletamento in caso di opzione per

il regime del tempo-pieno.

3.3. - Le parti private, in prossimità dell'udienza, hanno

depositato memoria, e, nel reiterare le argomentazioni già svolte,

deducono che peculiare rilievo assume la considerazione del carattere

innovativo della norma in parte qua, conseguita dalla modificazione

della disciplina stabilita per i medici-ospedalieri e non

giustificata da ragioni attinenti allo status dei docenti

universitari-medici.

Inoltre, a loro avviso, la progressiva restrizione

dell'incompatibilità tra tempo-pieno ed attività

libero-professionale, realizzata attraverso la previsione

dell'ammissibilità di quella svolta in favore di enti pubblici da

parte di tutti i docenti universitari e, successivamente, di quella

espletata anche in favore dei privati dai docenti-medici, inficia la

stessa ratio che impronta la regola dell'incompatibilità e le

ragioni che potrebbero limitarla nei confronti di alcuni.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale neppure

determinerebbe effetti pregiudizievoli per l'erario, non solo e non

tanto per l'esiguo numero dei docenti che potrebbero invocarne

l'applicazione, quanto perché la liberalizzazione dell'attività

condurrebbe addirittura ad un incremento del gettito fiscale, in

diretta conseguenza dell'ampliamento della base imponibile.

Le parti private osservano, infine, che non influisce sulla

rilevanza della questione l'innovazione introdotta dall'art. 1 della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, perché la norma, al comma 5, ha

espressamente fatta salva la disciplina dettata dall'art. 4, comma 7,

della legge n. 412 del 1991 e stabilito che l'opzione per l'attività

libero-professionale intramuraria preclude l'espletamento di quella

extramuraria.

4. - L'Avvocatura dello Stato ha parimenti depositato memoria in

prossimità dell'udienza, reiterando l'eccezione di inammissibilità

della questione, per difetto di motivazione sulla sua rilevanza ed

insistendo, in linea gradata, per la sua l'infondatezza.

Il personale medico dei ruoli universitari, che espleta attività

assistenziale, assume i diritti ed i doveri stabili a carico dei

medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (art. 162 del

d.P.R. n. 382 del 1980), sicché l'applicabilità della norma

censurata deriva logicamente conseguenziale dal particolare status

che li caratterizza.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, non è configurabile la

lamentata disparità di trattamento, dato "che per il personale di

cui all'art. 102 l'incompatibilità dell'attività

libero-professionale viene riferita al tempo-pieno dell'attività

assistenziale avente natura diversa rispetto al regime di impegno a

tempo-pieno dei docenti di altre materie", i quali possono comunque

espletarla optando per il tempo-definito.

In conclusione, i docenti universitari medici, in virtù della

duplice funzione assolta, si trovano in una posizione non comparabile

con quella degli altri docenti e, quindi, difetta la condizione

necessaria per poter sostenere l'esistenza della denunziata

disparità di trattamento.

5. - All'udienza pubblica le parti private e l'Avvocatura dello

Stato hanno insistito nelle conclusioni rassegnate nelle difese

scritte. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta

dall'ordinanza in epigrafe riguarda la norma dell'art. 4, comma 7,

della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), nella parte in cui non estende a tutti i docenti

universitari a tempo pieno la possibilità di espletare attività

libero-professionale. La norma, della cui legittimità

costituzionale si dubita, perseguirebbe infatti, secondo i giudici

rimettenti, lo scopo di equiparare, per quanto attiene alla

compatibilità dell'attività libero-professionale con il regime del

tempo pieno universitario, la posizione dei medici universitari

operanti nelle cliniche universitarie con quella dei medici

ospedalieri. La equiparazione operata dalla suddetta norma, però,

porrebbe in luce una ingiustificata diversità di trattamento, sotto

il prospettato profilo dell'espletabilità dell'attività

libero-professionale, tra i predetti docenti della Facoltà di

medicina ed i docenti delle altre Facoltà, così da porre il dubbio

della violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento

dell'amministrazione, stabiliti dagli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata, in riferimento ad entrambi i

profili prospettati.

La premessa dell'ordinanza di rimessione è che non esiste alcun

plausibile criterio che giustifichi una diversità di trattamento

legislativo della compatibilità tra il tempo pieno e l'attività

libero-professionale, a seconda che i docenti universitari svolgano o

meno un'attività di assistenza sanitaria; comunque non può esserlo,

di per sé solo, il criterio di equiparazione dei docenti

universitari medici, che operano nelle cliniche, ai medici

ospedalieri.

Tale premessa non è condivisibile, poiché la specialità della

norma impugnata, che concerne il regime delle incompatibilità e

delle attività libero-professionali del personale medico del

Servizio sanitario nazionale, in cui rientrano anche i medici

universitari che esplicano attività sanitaria assistenziale, non

consente il raffronto con il prospettato tertium comparationis,

poiché la predetta norma fa corpo unico con una complessiva

disciplina, che, quanto ad oggetto, caratteri e finalità, non appare

comparabile con altra disciplina, per difetto di omogeneità. Si

consideri infatti che la disposizione in questione è un frammento di

un più ampio sistema normativo, che regola, in particolare, forme e

limiti delle prestazioni di assistenza sanitaria ospedaliera. È in

questo contesto specifico, pertanto, che la norma impugnata deve

essere sottoposta allo scrutinio della Corte.

3. - La "compenetrazione" tra l'attività sanitaria assistenziale e

quella didattico-scientifica dei docenti universitari della Facoltà

di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari

di ricovero e cura, è appunto il dato caratterizzante le loro

funzioni ed il conseguente stato giuridico. Ed è già stato posto in

luce dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 103 del 1977,

126 del 1981, ordinanza n. 239 del 1990), come proprio questo profilo

connoti il complessivo andamento della legislazione in materia. Si

può affermare infatti che il collegamento tra istituti universitari

di ricovero e cura e strutture ospedaliere, da un lato, ed il

connesso raccordo tra esigenze didattico-scientifiche ed esigenze di

assistenza ospedaliera, dall'altro lato, siano una costante del

sistema, anche se attuata in forme e modalità profondamente diverse

ad iniziare dalla legislazione dell'Ottocento per finire a quella dei

nostri giorni.

In questo senso, si può dire che già nel r.d.-l. 10 febbraio

1924, n. 549 si consolida la tendenza, instaurata dalla legge 17

luglio 1890, n. 6972, ad un rapporto di sostanziale strumentalità,

su base convenzionale, delle istituzioni ospedaliere rispetto agli

istituti universitari - dando luogo a forme di c.d. "clinicizzazione

degli ospedali - e, in questo quadro, va rilevato che i sanitari

universitari, che sono investiti della direzione e della

responsabilità dei reparti clinico-ospedalieri, sono peraltro tenuti

a prestare in essi servizio, dimostrando così la stretta connessione

tecnica fra ricerca scientifica, insegnamento clinico e cura degli

ammalati.

La riforma ospedaliera del 1968 sviluppa e rafforza le forme di

necessaria partecipazione delle facoltà di medicina all'erogazione

dell'assistenza sanitaria, poiché, come si legge nei relativi lavori

preparatori, uno degli obiettivi principali è proprio "la promozione

della massima integrazione e collaborazione, nel rispetto reciproco,

dell'ospedale con l'università, nell'interesse supremo del malato,

per l'esigenza della salute pubblica e per il progresso della

medicina". In questo contesto di un più efficiente perseguimento

del fondamentale interesse della collettività alla tutela della

salute, garantita dall'art. 32 della Costituzione, non appare quindi

irragionevole che il legislatore abbia disposto, nell'art.1, terzo

comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che le cliniche e gli

istituti universitari fossero funzionalmente tenuti all'assistenza

ospedaliera, chiamando così l'università, con le sue cliniche, i

suoi istituti, il suo personale sanitario addetto agli ospedali,

totalmente o parzialmente clinicizzati, a dare un prezioso contributo

al conseguimento di questo obiettivo (sentenza n. 103 del 1977). E

non appare altresì irragionevole che il personale sanitario

universitario venga assimilato nelle qualifiche al personale

sanitario ospedaliero e che ad esso si applichino "diritti e doveri"

dei sanitari ospedalieri (art. 3 del d.P.R. n. 129 del 1969), così

da rendere i medici universitari "soggetti agli obblighi ed alle

responsabilità inerenti all'esercizio delle relative funzioni"

(sentenza n. 126 del 1981). In questa ottica, appare pertanto congruo

e ragionevole che ad essi siano state estese, fin dall'art. 24 del

d.P.R. n. 130 del 1969, modalità di prestazione del servizio dettate

per questi ultimi, a cominciare dalla opzione tra il servizio "a

tempo pieno" e quello "a tempo definito", per finire alle relative

incompatibilità rispetto all'espletamento dell'attività

libero-professionale.

Si tratta quindi di disposizioni non isolate, ma inserite in un

coerente disegno legislativo, che si propone, in particolare, di

adeguare ordinamento interno e modello organizzativo dei servizi di

assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e

cura ai corrispondenti servizi ospedalieri.

4. - D'altra parte, anche nella normativa inerente alla istituzione

del Servizio sanitario nazionale è evidente il mantenimento della

stessa ratio, poiché sono rinvenibili disposizioni (art. 47, comma

terzo, numero 7, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 31 del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), le quali espressamente stabiliscono

l'omogeneità del trattamento economico complessivo e degli istituti

normativi di carattere economico del personale sanitario del ruolo

regionale con quelli del personale sanitario universitario. Più in

particolare, per quanto concerne la disciplina del rapporto a tempo

pieno e a tempo definito ed i connessi limiti di svolgimento

dell'attività libero-professionale, l'art. 35 del d.P.R. n. 761 del

1979 ne prevede l'applicabilità anche ai docenti universitari

medici, sia pure con la precisazione che il loro orario settimanale

di servizio, comprensivo delle mansioni didattiche, di ricerca e

assistenziali, è globalmente considerato corrispondente

rispettivamente al rapporto di tempo pieno o definito, confermando

così ulteriormente la "compenetrazione" tra i diversi profili

dell'attività dei medici universitari.

Si consideri inoltre, per quanto può rilevare ai fini di una più

compiuta analisi della ragionevolezza di questa disciplina, che la

prospettata tendenza legislativa, già sottolineata da questa Corte,

ad integrare le facoltà universitarie di medicina (con le relative

risorse umane e materiali) nel complessivo disegno di realizzazione

dei fini propri del Servizio sanitario nazionale è ancor più

rafforzata dalle disposizioni della successiva legge 23 ottobre 1992,

n. 421 e del relativo decreto delegato 30 dicembre 1992, n. 502. Si

stabilisce infatti che i policlinici universitari, inseriti nel

sistema di emergenza sanitaria, costituiscono aziende universitarie

dotate di autonomia e le cui modalità organizzative e gestionali,

pur nel rispetto dei fini istituzionali, debbono essere analoghe a

quelle fissate per le aziende ospedaliere. Si conferma quindi, anche

in queste disposizioni, la scelta legislativa per un peculiare

modello organizzativo sanitario, che ovviamente comprende anche le

norme sulle prestazioni professionali e sulle relative

incompatibilità del personale sanitario.

5. - Va altresì osservato che la particolare caratterizzazione

dell'attività del personale docente, che esplica attività

assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di

ricovero e cura, trova specifico rilievo e significativa conferma

anche nella legislazione sulla docenza universitaria. Basti

considerare soltanto che la legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, da

un lato, contiene, nell'art. 4, statuizioni sull'attività didattica

e di ricerca di tutti i docenti universitari, ivi compresi ovviamente

i medici universitari, dall'altro lato, nell'art. 12, lettera c),

prevede che a questi ultimi - e solo ad essi - si applichino anche le

norme relative ai diritti ed ai doveri, per quanto concerne

l'assistenza, del personale del Servizio sanitario nazionale. In

attuazione di questa disposizione, l'art. 102 del decreto delegato

11 luglio 1980, n. 382 stabilisce appunto che i predetti docenti

"assumono, per quanto concerne l'assistenza, i diritti ed i doveri

previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo

regionale" e che il loro rapporto di lavoro "può essere a tempo

pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'art.

35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".

Questa disposizione riconosce dunque la speciale posizione, sotto

il profilo delle modalità di prestazione dell'assistenza sanitaria,

dei docenti universitari medici e, attraverso il rinvio formale alla

norma di legge che detta le regole dei regimi di tempo pieno e

definito espressamente applicabili al personale medico del ruolo

regionale, assume dunque un chiaro contenuto derogatorio della

generale disciplina delle incompatibilità e degli impegni propri di

tutti i docenti universitari. Lo stesso art. 102 costituisce quindi,

anche se sotto altro profilo, ulteriore conferma della coerenza del

complessivo disegno legislativo, che, sulla base dell'inserimento

delle Facoltà di medicina nell'articolato apparato preposto al

conseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, non

può non tener conto delle peculiarità dell'apporto garantito dalla

loro struttura e dal loro personale, al fine di prevedere una

disciplina, che mantenga l'organicità e la funzionalità del

sistema.

In questa ottica, è quindi ragionevole che la disciplina della

posizione dei medici universitari sia condizionata dalle esigenze

organizzativo-funzionali dei servizi di assistenza, cui sono

preposti; esigenze tanto più rilevanti, quanto più diviene intensa

la partecipazione funzionale delle facoltà di medicina al Servizio

sanitario nazionale.

6. - Sotto questi profili, dunque, va confermata la precedente

giurisprudenza di questa Corte, che aveva già dichiarato che "non

può non riconoscersi al legislatore, in sede di riforma

dell'assistenza ospedaliera pubblica, la potestà di ampliare e

potenziare l'apporto, in tale ambito, delle università, e di

disciplinare all'uopo in modo unitario l'omogeneo rapporto di

servizio assistenziale del personale sanitario ospedaliero ed

universitario, fatto salvo per quest'ultimo l'adempimento dei compiti

didattici e di ricerca scientifica" (sentenza n. 103 del 1977). In

questo quadro pertanto la norma censurata non determina alcuna

irragionevole disparità di trattamento.

D'altra parte, il legislatore ha disciplinato le incompatibilità

dei docenti universitari medici in modo autonomo rispetto agli altri

docenti universitari e molto prima della legge n. 412 del 1991, dato

che già il d.P.R. n. 129 del 1969 aveva per essi previsto forme di

incompatibilità sconosciute agli altri docenti universitari (ma

ritenute non illegittime da questa Corte nella stessa sentenza n.

103 del 1977), anche in considerazione dell'obiettivo di

coordinamento e potenziamento dell'apporto dell'università ai fini

della tutela della salute.

Le peculiari finalità perseguite dalla norma censurata, in un

quadro di ragionevole "compenetrazione" tra attività

didattico-scientifica ed attività assistenziale, appaiono quindi

congrue e tali da escludere anche possibili incidenze negative sul

canone di buon andamento dell'amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

(Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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