Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1976 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596, quarto

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

16 aprile 1973 dal pretore di Maddaloni nel procedimento di esecuzione

penale nei confronti di Cioffi Ferdinando, iscritta al n. 215 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 16 aprile 1973 il pretore di Maddaloni, nel

procedimento di revoca della grazia condizionata concessa a Cioffi

Ferdinando, il quale non aveva provveduto al versamento di L. 30.000

alla Cassa delle ammende entro il termine indicato nel provvedimento di

concessione del beneficio, ha sollevato questione di legittimità in

relazione agli artt. 3 e 87 della Costituzione, dell'art. 596, terzo

capoverso, c.p.p., che appunto prevede la revoca della grazia nel caso

di mancata verificazione delle condizioni ivi stabilite.

Al riguardo, il pretore osserva, anzitutto, che la norma impugnata

non consentirebbe accertamenti circa l'effettiva capacità economica

del graziato in relazione all'obbligo di pagamento impostogli e

porrebbe così, in contrasto con l'art. 3 Cost., una discriminazione

per motivi economici a danno dei soggetti meno abbienti, rendendo in

definitiva frustraneo il beneficio per il condannato povero che lo ha

ottenuto. (Nel caso, il graziato assumeva di versare in stato di

indigenza, perché disoccupato con famiglia composta dalla moglie con

nove figli a carico).

Inoltre, prosegue il pretore, la norma impugnata, contrasterebbe

con l'art. 87 Cost. perché l'istituto stesso della grazia condizionata

oltrepasserebbe i limiti della facoltà attribuita al Presidente della

Repubblica, che non comporterebbe la possibilità di sottoporre la

grazia a condizioni, le quali, in sostanza, costituirebbero una forma

di revoca del beneficio, per sua natura irrevocabile.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 1974.

In questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie

deduzioni.

L'Avvocatura rileva che, a norma dell'art. 87 della Costituzione,

sarebbe attribuito al Presidente della Repubblica il medesimo potere di

grazia già appartenente al re per effetto dell'art. 8 dello Statuto,

pacificamente ritenuto e costantemente applicato come comprensivo anche

del potere di concedere la grazia, subordinandola a varie condizioni,

tra cui, appunto, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Inoltre, secondo l'Avvocatura, il provvedimento di clemenza,

specificamente condizionato al pagamento di una somma, tenderebbe ad

evitare che con la rinunzia all'esercizio del potere punitivo venga

impedito il raggiungimento delle finalità della pena estinta, ivi

comprese quelle rieducative, il che risponderebbe ai criteri generali

stabiliti dall'art. 27 Cost. Comunque, inesattamente nell'ordinanza di

rinvio si parlerebbe di revoca della grazia in caso di mancata verifica

della condizione, perché, in realtà, si tratterebbe di mera

applicazione di disposizioni già contenute nell'atto di clemenza,

salvo l'accertamento dei presupposti di fatto da parte dell'organo

giudiziario competente.

Anche sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 Cost.,

la questione sarebbe infondata perché la grazia sarebbe concessa o

negata in considerazione di situazioni di indole soggettiva, e nella

stessa sede di emanazione del provvedimento andrebbe comunque valutata

ed è normalmente valutata la situazione economica del graziando, per

commisurare ad essa la eventuale condizione costituita dal pagamento di

una somma alla Cassa delle ammende. Considerato in diritto :

1.- Il pretore di Maddaloni solleva due ordini di problemi di

legittimità costituzionale dell'art. 596 c.p.p. terzo cpv., nella

parte in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato

adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione.

Sotto un profilo generale il giudice a quo afferma che l'istituto

stesso della grazia condizionata esorbiterebbe dai limiti dei poteri

attribuiti al Presidente della Repubblica dall'art. 87, penultimo

comma, della Costituzione, che non prevederebbe la possibilità di

sottoporre il beneficio in esame a condizioni di qualsiasi natura.

Sotto un profilo più particolare il giudice a quo osserva che la

impugnata disposizione, nel caso in cui, come nella specie, la

condizione consista nel versamento di una somma a favore della Cassa

delle ammende, porrebbe in essere una discriminazione a danno di quei

soggetti che, non essendo in grado di adempiere per le loro condizioni

economiche, e data l'irrilevanza di tale loro situazione ai fini della

obbligatorietà della revoca, si vedrebbero sostanzialmente esclusi dal

beneficio in ragione di una qualità personale, ed in contrasto,

quindi, con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Quanto al primo profilo, peraltro, è da ricordare che l'art.

87 Cost. riproduce la formula dell'art. 8 dello Statuto albertino, e

che, secondo una prassi tradizionale, formatasi appunto sotto l'impero

dello Statuto stesso, la grazia è spesso sottoposta a condizione,

pacificamente escludendosi, in sede di interpretazione del potere di

grazia, che lo stesso possa intendersi limitato soltanto alla

concessione o al diniego del provvedimento di clemenza, senza

possibilità di adattamenti intermedi, adeguati alla peculiarità dci

singoli casi presi in esame.

Data l'identità della formula adottata dai Costituenti che,

secondo quanto risulta dai lavori preparatori, non sottoposero a

particolare discussione od analisi questo aspetto delle prerogative

istituzionalmente inerenti alle funzioni del Capo dello Stato, è da

ritenere, come esattamente rileva l'Avvocatura, che con l'art. 87 Cost.

si sia inteso recepire l'istituto della grazia con i caratteri propri

delineatisi nella precedente prassi interpretativa sopra richiamata.

Può quindi, affermarsi che la grazia condizionata costituisce un

aspetto strutturale dell'istituto in esame, recepito dall'art. 87,

penultimo comma, della Costituzione.

Ciò, ovviamente, è sufficiente per escludere la fondatezza della

questione sollevata dal pretore sotto il profilo generale sopra

enunciato.

D'altra parte, giova ricordare che l'apposizione di condizioni alla

grazia corrisponde ad una fondamentale esigenza di natura equitativa

che consente la individualizzazione del provvedimento di clemenza in un

senso logicamente parallelo alla individualizzazione della pena,

consacrata in linea di principio dall'art. 133 c.p., e tende a

temperare il rigorismo della applicazione pura e semplice della legge

penale mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma che, in

armonia col vigente ordinamento costituzionale, e particolarmente con

l'art. 27 Cost., favorisca in qualche modo l'emenda del reo ed il suo

reinserimento nel tessuto sociale. Tale obiettivo, appunto,

tendenzialmente perseguono le condizioni eventualmente apposte, come

quella che il condannato risarcisca il danno, o che, come nella specie,

versi una somma alla Cassa delle ammende, i cui proventi sono anche

destinati, in virtù della recente legge 26 luglio 1975, n. 354, al

conseguimento dei fini dei Consigli di aiuto sociale (art. 74, cpv.

quinto, n. 1).

Trattasi, invero, di circostanze che contribuiscono ad evidenziare

un comportamento del reo, suscettibile di considerazione positiva ai

fini della valutazione della sua personalità, e quindi della concreta

possibilità di un suo recupero sociale.

Anche sulla base di tali considerazioni, pertanto, la censura mossa

dal pretore all'istituto della grazia condizionata va ritenuta

infondata.

3. - Per quanto riguarda il profilo di illegittimità concernente

la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. giova premettere che la somma

da versare alla Cassa delle ammende per effetto del decreto

condizionato non riveste il carattere di pena pecuniaria, ma, secondo

quanto ritenuto dalla giurisprudenza, rappresenta soltanto un

contributo a favore di un ente che, come è noto, sovvenziona opere di

solidarietà nell'ambito della amministrazione della giustizia penale.

Tale contributo, in analogia a quanto ritenuto dalla Corte a proposito

del risarcimento del danno previsto dall'art. 165 c.p. come possibile

condizione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione

della pena, può qualificarsi come onere patrimoniale per il

raggiungimento di un determinato fine giuridicamente rilevante.

Come la Corte ha già ripetutamente affermato (sentenze nn. 111 del

1964 e 49 del 1975), le norme che impongono oneri di tale natura

comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa

possibilità di assolvimento, secondo la diversa condizione economica

dei soggetti che quei fini propongano di conseguire, senza che, in ogni

caso, resti con ciò vulnerato il principio di eguaglianza.

La violazione dell'art. 3 può ravvisarsi, infatti, solo quando la

disparità delle condizioni economiche costituisca ostacolo

all'esercizio di una facoltà che la Costituzione a tutti parimenti

riconosca e garantisca, ovvero quando si determini una situazione di

privilegio o di svantaggio in difetto di una ragionevole

giustificazione desumibile da esigenze obiettive. E mentre, ovviamente,

qui non ricorre la prima ipotesi, riguardo alla seconda basta

richiamare quanto dianzi affermato a proposito delle finalità insite

nella grazia condizionata per ravvisare validi motivi di politica

legislativa penale, sufficienti ad escludere, secondo la giurisprudenza

della Corte, la violazione del principio di eguaglianza.

D'altra parte, se è indubbiamente vero che l'incapacità economica

del reo ad adempiere la condizione, secondo la giurisprudenza, non può

valere non solo ad esentarlo dall'onere neppure ai fini di una

eventuale proroga del termine perentorio all'uopo stabilito nel decreto

presidenziale, che nessun'altra autorità ha il potere di modificare,

è altresì vero che, secondo la prassi costantemente seguita in

materia, l'istruttoria che normalmente precede il provvedimento di

clemenza investe, tra l'altro, le condizioni personali e sociali del

reo, le quali pertanto, vengono, di regola, considerate ai fini della

eventuale apposizione di condizioni del tipo in esame. L'eventuale

difetto di capacità economica che possa emergere nell'effettività di

una situazione concreta, il che secondo il pretore si sarebbe

verificato nella specie, è pertanto, una accidentalità rispetto al

sistema e non sembra possa assumere rilevanza tale da inficiarne la

struttura. Ciò a prescindere dalla possibilità che la sopravvenienza

di circostanze modificatrici delle condizioni economiche del

beneficiato, consiglino adeguato correttivo, mediante lo strumento di

un nuovo decreto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 596, terzo capoverso, del codice di procedura penale nella

parte in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato

adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione:

questione sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3 e 87, penultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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