Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 422

del Codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse dal

Tribunale di Ferrara, rispettivamente, il 10 dicembre 1966 nel

procedimento penale a carico di Formaggi Mario ed il 24 novembre 1967

nel procedimento penale a carico di Marchioni Dismo, iscritte al n. 6

del Registro ordinanze 1967 ed al n. 13 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11

febbraio 1967 e n. 50 del 24 febbraio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Mario Formaggi, il

Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 10 dicembre 1966, rilevava che

per l'udienza di apertura del dibattimento, in violazione dell'art. 408

del Codice di procedura penale, non era stato citato Luigi Pareschi, il

quale rivestiva la qualità di persona offesa e di querelante; che

ciò, a sensi dell'art. 412 stesso Codice, comportava la nullità del

decreto di citazione a giudizio, ma che tale nullità, per altro, era

stata sanata non essendo stata eccepita dal pubblico ministero a

termini dell'art. 422 del Codice di procedura penale e cioè

immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del

dibattimento.

Riteneva poi che, in conseguenza di ciò, il Pareschi non si

sarebbe potuto più costituire parte civile (essendo state compiute per

la prima volta le formalità di apertura del dibattimento) e non

avrebbe potuto quindi far valere più il suo diritto con la

costituzione di parte civile in quel procedimento; e per tanto

ravvisava esistente un contrasto tra l'art. 422 del Codice di procedura

penale e l'art. 24 della Costituzione, perché non solo l'offeso dal

reato e querelante non può costituirsi parte civile, ma anche perché

la parte civile già costituita viene ad essere pregiudicata, in

dipendenza della sanatoria della nullità del decreto di citazione (per

mancata citazione di essa parte civile costituita o dell'offeso dal

reato e del querelante) a causa dell'inattività del pubblico ministero

e senza colpa della parte civile o dell'offeso dal reato e del

querelante.

Il Tribunale, infine, dichiarava che la questione, nei termini

sopradetti, era rilevante ai fini della decisione del giudizio, e non

manifestamente infondata.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata, e veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'11 febbraio 1967.

2. - In altro procedimento penale, pendente davanti allo stesso

Tribunale di Ferrara, a carico di Dismo Marchioni, la Società

cooperativa comunale di consumo di Bondeno, la quale si era costituita

parte civile ma non lo aveva potuto fare tempestivamente a causa della

mancata citazione di essa parte offesa dal reato, ed il pubblico

ministero rilevavano il contrasto tra l'art. 422 del Codice di

procedura penale e l'art. 24 della Costituzione. Il Tribunale di

Ferrara, ritenuto che la dedotta questione aveva carattere

pregiudiziale e determinante per la valutazione degli effetti della

mancata citazione della parte lesa, e (conseguentemente) della

intempestiva costituzione di parte civile; e che la stessa appariva non

manifestamente infondata, specie considerando che l'accertamento dei

fatti oggetto del procedimento penale, ai sensi dell'art. 28 del

Codice di procedura penale fa stato erga omnes e quindi anche nei

confronti della parte lesa, e questa in caso di mancata citazione per

il dibattimento, si troverebbe praticamente, in sede civile, privata di

tutta la fase relativa all'an debeatur in tutti i gradi del giudizio,

con ordinanza del 24 novembre 1967 sollevava la detta questione di

legittimità costituzionale.

L'ordinanza veniva notificata e comunicata, ed infine pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 24 febbraio 1968.

3. - Nessuna parte si costituiva o spiegava intervento nel giudizio

promosso nel secondo procedimento penale (contro il Marchioni). In

quello, invece, promosso nel primo procedimento penale (contro il

Formaggi) spiegava intervento con atto depositato il 3 marzo 1967 e a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

L'Avvocatura, dopo avere rilevato gli orientamenti della

giurisprudenza e della dottrina sulla nullità ex art. 412 del Codice

di procedura penale e sulla sanatoria della stessa ex art. 422 stesso

Codice, deduceva che l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del

processo penale costituisce una facoltà accordata, e non un onere

imposto, alla persona offesa dal reato; che l'interesse che determina

l'intervento della parte civile nel processo penale non concerne

l'azione penale ma di natura esclusivamente civile; che la persona

offesa dal reato può sempre esercitare l'azione civile per la

restituzione ed il risarcimento separatamente dal procedimento penale;

che la soluzione del problema dell'esercizio dell'azione civile nel

processo penale adottata dalla nostra legge processuale "non

costituisce necessaria applicazione di alcun principio

costituzionalmente garantito, tanto meno di quello previsto dall'art.

24 della Costituzione": l'accordare o meno anche la facoltà di

esercitare l'azione civile nel processo penale al cittadino, offeso da

un reato, che ha garantita la possibilità di tutelare i propri diritti

avanti al giudice civile, resta un problema di mera politica

legislativa; che ciò e comprovato dal fatto che sia pure

eccezionalmente (procedimenti davanti ai tribunali militari;

procedimenti e giudizi di accusa dinanzi alla Corte costituzionale)

quella possibilità non è accordata; Che il pregiudizio conseguente

all'improponibilità dell'azione Civile per effetto della pronuncia

emessa nei confronti dell'imputato, non è da ricollegare alla mancata

partecipazione al processo penale della persona offesa dal reato, ma al

risultato del processo medesimo per l'efficacia che la pronuncia penale

ha sull'azione civile, efficacia dovuta al sistema di coordinamento fra

le diverse giurisdizioni; e conclusivamente, che il problema di

assicurare alla persona offesa, che non abbia ricevuto la notificazione

del decreto di citazione, la possibilità di intervenire nel processo

penale oltre i limiti di tempo indicati nell'art. 422 del Codice di

procedura penale è un problema di mera politica legislativa che non

incide sul diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione.

L'Avvocatura chiedeva, per tanto, che la dedotta questione venisse

dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Data l'identità delle questioni sollevate con le ordinanze in

epigrafe, i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza. In entrambe le ordinanze, infatti, si considera non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 422 del Codice di procedura penale, e precisamente della

parte di codesta norma che prevede la sanatoria (anche) della nullità

(conseguente alla omissione della citazione della parte lesa dal reato)

comminata dagli artt. 408 e 412 del Codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

2. - Il Tribunale di Ferrara, con le due ordinanze, di fronte alla

stessa specie (mancata citazione dell'offeso dal reato, che, in uno dei

due casi, era anche querelante e mancata deduzione della relativa

nullità, immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del

dibattimento, da parte del P. M.) ha ritenuto di dover interpretare,

con riferimento ai casi sottoposti al suo esame, l'art. 422 in

relazione agli articoli 408 e 412 del Codice di procedura penale nel

senso che è obbligatoria la citazione a comparire davanti al Tribunale

per il dibattimento, nei confronti dell'offeso dal reato e del

querelante; che, in caso di mancata citazione di dette persone, il

decreto di citazione è nullo, e che codesta nullità è sanata se non

è dedotta dal P.M. immediatamente dopo compiute le formalità

d'apertura del dibattimento.

3. - Per il Tribunale di Ferrara, a seguito della mancata deduzione

da parte del P. M. della nullità ex artt. 408 e 412 del Codice di

procedura penale, la persona offesa dal reato, non essendo stata sanata

né essendo più sanabile codesta nullità, si sarebbe venuta a trovare

nell'impossibilità di costituirsi parte civile e cioè di esercitare

l'azione civile nel processo penale; ed a causa di ciò, avrebbe subito

una violazione del proprio diritto di azione e di difesa garantito

dall'art. 24 della Costituzione.

Posta in tali termini, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 422 del Codice di procedura penale appare fondata.

Alla persona offesa dal reato spetta l'azione (civile) per le

restituzioni e per il risarcimento del danno patrimoniale e non

patrimoniale (artt. 2043 e segg. del Codice di procedura civile e 185

del Codice di procedura penale). E tale azione può essere proposta

contro chi ha commesso il reato e quando e sia il caso anche contro il

responsabile civile davanti al giudice civile o amministrativo ovvero

nel procedimento penale, mediante la costituzione di parte civile.

Qualora l'azione civile non sia stata proposta davanti al giudice

civile anteriormente al procedimento penale (come nella specie) ovvero,

se proposta in sede civile, non sia stata ancora trasferita nel

processo penale, la persona alla quale il reato ha recato danno è

libera di operare l'anzidetta scelta. In particolare, ha la facoltà di

costituirsi parte civile sia durante l'istruzione formale o sommaria

che durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente

(arg. ex art. 98 del Codice di procedura penale) e cioè "nel

procedimento di primo grado fino a che non siano compiute per la prima

volta le formalità di apertura del dibattimento" (art. 93, comma

secondo, Codice di procedura penale).

Senonché tale facoltà appare ostacolata o compressa dal disposto

dell'art. 422 in relazione a quello degli artt. 408 e 412 del Codice di

procedura penale, perché l'offeso dal reato si vede preclusa la

possibilità di costituirsi parte civile durante le formalità di

apertura del dibattimento, non essendo stato formalmente informato

circa il luogo, il giorno e l'ora della comparizione e circa

l'autorità davanti alla quale si deve comparire (a causa della omessa

citazione a comparire), e del pari quella di procedervi

successivamente, previa declaratoria della nullità ex art. 312 del

Codice di procedura penale (non essendo stata la stessa nullità

dedotta a sensi dell'art. 422 del Codice di procedura penale e a causa

quindi della relativa sanatoria).

È quindi evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione,

secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti ed interessi legittimi" e "la difesa è diritto inviolabile in

ogni stato e grado del procedimento". Perché, come si è rilevato,

all'offeso dal reato non è consentito, in dipendenza di fatti a lui

non imputabili (omessa citazione in giudizio e mancata deduzione della

nullità entro il termine utile), di determinarsi e di procedere alla

costituzione di parte civile, per e in tutto il tempo ammesso dalla

legge (a seguito della discrezionale e razionale valutazione degli

interessi in gioco).

Né vale in contrario osservare che, a seguito della sanatoria

della nullità ex art. 422 del Codice di procedura penale, l'offeso dal

reato può esercitare l'azione per le restituzioni e per il

risarcimento del danno davanti al giudice civile (proponendola,

proseguendola o riproponendola) ed assumere che per questo non viene in

sostanza a subire alcun pregiudizio, perché in dipendenza di quanto

fin qui osservato, non ha modo, come parte civile, di esercitare i

poteri che a questa vengono riconosciuti e che rilevano, anche se

limitatamente, e agli effetti civilistici ed a quelli penalistici, e

soprattutto, anche per le relazioni tra giudicato penale ed azione

civile (specie nei termini previsti dagli artt. 25 e 27 del Codice di

procedura penale), non può praticamente influire sull'accertamento

della responsabilità.

4. - Le ragioni che inducono a ritenere illegittimo, in riferimento

all'art. 24, comma primo, della Costituzione, l'articolo 422 del Codice

di procedura penale in quanto, ove non venga eccepita, risulta sanata

la nullità del decreto di citazione per omessa notifica dello stesso

all'offeso dal reato, valgono egualmente a proposito dell'altra

ipotesi, cumulativamente considerata con la prima nell'ordinanza del 10

dicembre 1966, e relativa alla sanatoria della nullità del decreto di

citazione non notificato al querelante. E ciò perché nelle due

ipotesi il presupposto, ai fini della conoscenza del processo e della

possibilità di parteciparvi quale parte civile è comune, in quanto

concretandosi nell'interesse ad agire in sede penale per l'esercizio

dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno,

e perché comunque esiste un interesse autonomo del querelante.

5. - La dedotta questione appare, infine, egualmente fondata sotto

il profilo, implicitamente prospettato, della mancata citazione

(mediante notifica del relativo decreto) dell'offeso dal reato gia

costituitosi parte civile, e del pregiudizio al diritto di difesa (art.

24, comma secondo, della Costituzione) di questa in conseguenza della

sanatoria ex art. 422 del Codice di procedura penale della nullità del

decreto. Alla parte civile, infatti, viene precluso il compimento di

tutta una serie di atti, nell'esercizio dei relativi poteri, ed in

particolare vengono addirittura impediti la precisazione e lo

svolgimento delle conclusioni a sensi dell'art. 468 del Codice di

procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 422 del Codice

di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della

nullità di cui all'art. 412 del Codice di procedura penale, in

relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte

civile, dell'offeso dal reato e del querelante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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