Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1970 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 116r.d. 1736/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.

21 dicembre 1933, n. 1736 (recante disposizioni sull'assegno bancario

e circolare), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1969 dal

pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Amadei Paolo,

iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Paolo Amadei,

imputato del delitto di cui all'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n.

1736, per avere emesso tre assegni a vuoto, il pretore di Bologna,

rilevato che nel decreto di citazione a giudizio, in conformità alla

giurisprudenza della Cassazione, i fatti incriminati erano stati

raffigurati come una "ipotesi grave", senz'altra specificazione, con

ordinanza del 22 gennaio 1969, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'inciso "e nei casi più gravi anche con la

reclusione sino a sei mesi", contenuto nel primo comma del citato art.

116, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma,

della Costituzione.

Il pretore osserva che l'accennato indirizzo giurisprudenziale,

rimasto immutato anche dopo il contrario avviso di alcuni giudici di

merito, non solo consentirebbe di contestare la detta aggravante con

la semplice ed equivoca ripetizione della formula legislativa,

ritenuta, di per sé, idonea a rappresentare, come causa di

aggravamento, le più varie situazioni (recidiva, cospicuo ammontare

dell'assegno, numero e frequenza delle infrazioni,. ecc.), ma avrebbe

anche considerato sufficiente una contestazione implicita

dell'aggravante stessa, la quale verrebbe ad essere concretamente

specificata e circostanziata solo dopo, cioè soltanto nella

motivazione della sentenza.

Da ciò deriverebbe, ad avviso del pretore, sia la violazione del

diritto di difesa, per quanto attiene al momento della preventiva

contestazione dei fatti che integrano la circostanza aggravante; sia

la violazione del principio della riserva assoluta di legge in materia

penale, in quanto la disposizione denunziata consente, caso per caso,

al potere discrezionale del giudice di inserire, ai fini della

sussistenza dell'aggravante, elementi non contestati e non validi per

tutti i casi.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 2 aprile 1969.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 10 aprile 1969, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata infondata.

Deduce l'Avvocatura che anche l'aggravante prevista dalla norma

denunziata, secondo la giurisprudenza, deve essere contestata

all'imputato e che la così detta contestazione implicita delle

molteplici circostanze nelle quali siano ravvisabili le cause di

aggravamento, deve pur sempre consistere nell'indicazione degli

elementi di fatto che costituiscono l'aggravante stessa, ai fini di

consentire all'imputato la piena possibilità di difesa.

Nell'escludere la violazione dell'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, l'Avvocatura richiama, poi, la giurisprudenza di questa

Corte, secondo la quale, ai fini dell'osservanza del principio di

riserva della legge penale, è ritenuta sufficiente una descrizione

sommaria, anche con indicazioni meramente estensive ed esemplificative;

e fa presente, infine, che la locuzione "nei casi più gravi",

contenuta nella disposizione denunziata, come in altre leggi penali,

lungi dall'essere addebitabile ad un difetto di tecnicismo, risponde

all'esigenza di evidenziare le condotte tipiche fondamentali, e

troverebbe il suo riscontro nei criteri elencati nell'art. 133 del

codice penale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del pretore di Bologna denuncia

l'incostituzionalità dell'inciso, contenuto nella prima parte del

primo comma dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("e nei

casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi"),

prospettando la violazione del diritto di difesa (art. 24, secondo

comma, della Costituzione) e del principio della riserva assoluta di

legge in materia penale (art. 25, secondo comma).

I vari fatti illeciti descritti nei nn. 1, 2, 3 e 4 del citato

art. 116 sono puniti "con la multa da lire 50 a lire 5.000 (ora, da

lire 2.000 a lire 200.000, alla stregua dell'art. 1 della legge 12

luglio 1961, n. 603) e nei casi più gravi anche con la reclusione

sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con

pena maggiore".

2. - La censura da esaminare per prima, in ordine logico, è

quella che attiene all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

È ben vero che questo precetto costituzionale, affermando che

nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia

entrata in vigore prima del fatto commesso, non stabilisce soltanto la

irretroattività della norma penale, ma dà, altresì, fondamento

legale alla potestà punitiva del giudice; epperò è altrettanto vero

che il principio di legalità della pena non può prescindere dalla

individualizzazione di questa, ossia dal suo adeguamento alle singole

fattispecie. È, così, perfettamente conforme al disposto

costituzionale che la norma penale sia prefissata dalla legge in modo

da consentire che la sanzione corrisponda alla specifica violazione

concreta (sentenza n. 15 del 1962); e che la legge rimetta, con una

certa ampiezza, al giudice la valutazione di situazioni e circostanze,

lasciandogli un congruo ambito di discrezionalità per l'applicazione

della pena (sentenza n. 26 del 1966).

A tali criteri si ispira la norma denunziata che non solo fissa i

limiti minimi e massimi della sanzione, ma richiede che, per potersi

addivenire all 'applicazione del la pena detentiva in aggiunta alla

pena pecuniaria, ricorrano "i casi più gravi": il che implica un più

vincolato governo del potere discrezionale del giudice.

La formula "nei casi più gravi" è stata usata più volte in

leggi speciali (es.: art. 2, primo comma, del D.Lg.Lgt. 27 luglio 1944,

n. 159; art. 1 del D.Lg.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234; art. 2 della

legge 23 febbraio 1950, n. 66; artt. 77, lett. a, 78, lett. a, e 79,

lett. a, del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; artt. 53, lett. a, 54,

lett. a, 55, lett. a, 56, lett. a, e 57, lett. a, del D.P.R. 19 marzo

1956, n. 302; art. 12, secondo comma, della legge 23 dicembre 1956, n.

1526; adde, artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948, n. 50, che, per

altro, consentono al giudice di aggiungere la pena dell'ammenda a

quella dell'arresto, sia pure senza fare espressa menzione della

gravità del caso).

L'art. 116 sottintende che deve tenersi particolarmente conto,

nelle varie fattispecie ivi elencate, degli elementi - di importanza

causale o di valore sintomatico del reato - previsti in via generale

dall'art. 133, primo e secondo comma, cod. pen. ai fini della

eventuale applicazione della sanzione detentiva in aggiunta a quella

pecuniaria; che deve considerarsi, cioè, se le modalità del fatto,

la gravità del danno, i precedenti del reo, il suo comportamento

antecedente, contemporaneo o susseguente al reato, i motivi a

delinquere, ecc., consigliano di infliggere entrambe le pene.

La questione, dunque, non ha fondamento, sotto il profilo dell'art.

25, secondo comma, della Costituzione.

3. - Parimenti infondata è la censura sollevata in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché resta ben

ferma, in ogni caso, l'esigenza di una rituale contestazione esplicita

e dettagliata nei suoi aspetti tipicizzanti. Ché in questo senso è

da intendere la " enunciazione del fatto" di cui agli artt. 384, n. 2,

396, n. 2 (riguardante anche il procedimento dinanzi al pretore per i

reati di sua competenza: art. 389) e 477, secondo comma, del codice

di procedura penale.

Com'è noto, fatto contestato è il complesso degli elementi

portati a conoscenza dell'imputato, sì da porlo in grado di

difendersi su tutti e su ciascuno di essi, di guisa che nessun

elemento che compone l'accusa sfugga alla difesa.

Detta esigenza non sarebbe assolta da un generico richiamo alla

maggiore gravità, del tutto inadeguato rispetto all'effettiva

salvaguardia del diritto di difesa, cui è preordinato l'obbligo

giuridico-processuale della contestazione e quello della correlazione

dell'accusa contestata con la sentenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la

questione di legittimità costituzionale dell'inciso "e nei casi più

gravi con la reclusione sino a sei mesi", contenuto nell'art. 116 del

R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("disposizioni sull'assegno bancario,

sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di

emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia"), sollevata con

ordinanza 22 gennaio 1969 del pretore di Bologna, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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