Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/01/1986 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1legge 1123/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte

sulle successioni e sulle donazioni) e dell'articolo unico legge 20

novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a

quelli legittimi in materia fiscale) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1977 dalla Corte d'appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle

Finanze dello Stato e Marsili Adriana iscritta al n. 415 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 293 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 21 aprile 1978 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro

Negri Clementi Maria Sidonia ed altri iscritta al n. 565 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31 dell'anno 1979.

Visto l'atto di costituzione di Negri Clementi Maria Sidonia

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Franco Salvucci per Negri Clementi e l'Avvocato dello

Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.- Con ordinanza del 28 febbraio 1977, n. 415 r.o. 1977 la Corte

d'appello di Roma sollevava questione incidentale di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e in correlazione

dell'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui

dispongono un trattamento fiscale per i discendenti dei figli adottivi

del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, più

sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli

legittimi. Ritiene, infatti, il giudice a quo che tale norma determini

una ingiustificato discriminazione tra discendenti di figli legittimi e

discendenti di figli adottivi con violazione del principio

costituzionale d'eguaglianza. Malgrado il legislatore - osserva la

Corte d'appello - estenda gli effetti dell'adozione ai rapporti

ereditari tra l'adottante ed i discendenti legittimi dei figli

adottivi, riconoscendo a detti discendenti lo stesso diritto di

rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, l'art.

1, ultimo comma, d.lgt. n. 90/1945 stabilisce per i successori chiamati

per rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non

dell'immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell'eventuale

parentela con il de cuius. Sicché, mentre viene assicurato ai

discendenti dei figli legittimi un determinato trattamento fiscale in

dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione,

altrettanto non si verifica per i discendenti dei figli adottivi,

mancando un identico rapporto di parentela.

Identica questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione con

ordinanza del 21 aprile 1978, n. 565 r.o. 1978.

2. - Nel primo giudizio è intervenuta con atto 10 novembre 1977

l'amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, segnalando

in primo luogo che la vertenza, oggetto del giudizio de quo, era stata

definita in base alle norme sul condono in materia tributaria di cui al

d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973,

n. 823), cosicché il giudizio stesso si era estinto, con conseguente

sopravvenuta irrilevanza della questione sollevata. In secondo luogo

l'Avvocatura ricordava che comunque la medesima questione era stata

già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 71 dell'8

aprile 1976.

Nel secondo giudizio è intervenuto invece il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nello stesso senso

dell'infondatezza e richiamando la citata sentenza della Corte.

3. - Nel secondo procedimento (r.o. n. 565/1978) si sono costituite

altresl' le parti private Maria Sidonia Negri Clementi e Irene Mercedes

Negri Clementi, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Salvucci di

Roma, con atto del 21 dicembre 1978, concludendo per la fondatezza

della questione sollevata dalla Corte di cassazione.

Con successive memorie del 25 settembre e del 5 novembre 1985 la

stessa parte privata Maria Sidonia Negri Clementi ha ulteriormente

illustrato la propria tesi a favore della illegittimità costituzionale

della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - L'identità della questione sollevata nei due giudizi ne

consiglia la riunione e la definizione con unica sentenza.

La questione sulla quale la Corte deve pronunciarsi è se

contrastino o meno con l'art. 3 della Costituzione l'art. 1, ultimo

comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l'articolo unico della legge 20

novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli

adottivi del de cuius, che succedano a questo per rappresentazione,

dispongono un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quanto

previsto per i discendenti dei figli legittimi.

In effetti l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo

luogotenenziale n. 90 del 1945 stabilisce per i successori chiamati per

rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non

dell'immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell'eventuale

parentela con il de cuius. Cosicché mentre ai discendenti dei figli

legittimi viene assicurato un determinato trattamento fiscale in

dipendenza della parentela diretta con l'autore della successione, ai

discendenti dei figli adottivi viene applicata invece l'aliquota di

imposta prevista per la successione tra estranei, in quanto mancherebbe

un identico rapporto di parentela.

Né vale a superare tale disparità - come si legge nelle ordinanze

di rimessione - l'articolo unico della legge n. 1123 del 1955 che, pur

segnando una tappa significativa nell'equiparazione tra figli legittimi

e adottivi in materia fiscale, ha una portata circoscritta alla

successione da adottante ad adottato e non può quindi trovare

applicazione al di fuori di tale ipotesi. Tale è del resto il diritto

vivente alla luce della giurisprudenza ordinaria.

Ritengono i giudici a quibus che la disparità ora descritta leda

il principio di uguaglianza, discriminando arbitrariamente in materia

fiscale tra discendenti dei figli legittimi e discendenti dei figli

adottivi, quando dal punto di vista del diritto civile tale

discriminazione non ha più luogo.

2. - La questione è fondata.

Rettamente le ordinanze di rimessione, nel valutare l'adeguatezza

delle disposizioni impugnate al parametro costituzionale di riferimento

e quindi al principio di uguaglianza, pongono l'accento sul sistema

normativo che regola l'istituto della successione per rappresentazione,

cogliendo l'antinomia in cui si pone il legislatore nel disciplinare la

materia tributaria in tema di successione - quando essa attenga ai

discendenti dei figli adottivi - in modo contraddittorio rispetto alla

regolamentazione della successione stessa ed alla logica giuridica che

ad essa presiede.

L'art. 468 c.c. infatti chiama alla successione, assieme agli altri

soggetti espressamente indicati, anche i discendenti del figlio

adottivo che non possa o non voglia accettare l'eredità, senza

discriminazione alcuna rispetto ai discendenti del figlio legittimo. La

funzione dell'istituto è quella di tutelare gli interessi della

famiglia del mancato erede o legatario diretto, impedendo che essa

venga privata dei beni del de cuius, solo perché il genitore non ha

potuto o non ha voluto accettarli.

Non può quindi negarsi l'esistenza, ai fini della rappresentazione

ereditaria, di un rapporto civile tra adottante e discendenti

dell'adottato, cui l'ordinamento attribuisce un preciso rilievo,

derivante dall'adozione ed equivalente a quello di parentela.

Se tale è la logica giuridica del sistema, improntato alla tutela

dell'adottato e dei suoi discendenti alla stessa stregua del figlio

legittimo, del tutto arbitraria si rivela la discriminazione introdotta

dal legislatore tributario tra i discendenti del mancato crede-figlio

legittimo e quelli del mancato erede-figlio adottivo, con il sottoporre

il patrimonio ereditato da quest'ultimo ad una tassazione più

sfavorevole, quale quella prevista per gli estranei.

Una volta quindi che la legge civile parifica la tutela successoria

della famiglia del figlio adottivo a quella della famiglia del figlio

legittimo, la mancata estensione di tale parificazione nel diritto

tributario assume il significato di un irragionevole arbitrio, come

tale lesivo del principio di uguaglianza.

Restano Così superati gli argomenti deducibili dall'art. 300 c.c.

che furono posti a base della sentenza di questa Corte n. 71 del 1976

per respingere la medesima questione ora proposta.

Del resto, occorre osservare che la conclusione allora raggiunta è

oggi contrastata dalla giurisprudenza ordinaria, la quale ha ritenuto,

anche alla luce del nuovo clima normativo, che l'esclusione del

rapporto civile derivante dal vincolo di adozione tra l'adottante e la

famiglia dell'adottato riguardi unicamente la famiglia di origine di

quest'ultimo e non anche quella da lui costituita (cfr. le ordinanze di

rimessione della Corte di cassazione e della Corte d'appello di Roma).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme

impugnate in parte qua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma,

d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e dell'articolo unico legge 20 novembre

1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi

del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono

un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per

i discendenti dei figli legittimi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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