Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, ultimo

comma, cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre

1977 dalla Corte di assise di appello di Palermo, nel procedimento

penale a carico di Mutolo Gaspare, iscritta al n. 67 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 101 del 12 aprile 1978.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte di Assise di Appello di Palermo, con ordinanza emessa il 9

dicembre 1977, in sede di incidente di esecuzione sollevato dal

detenuto Mutolo Gaspare, ha dichiarato rilevante e non manifestamente

infondata, con riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, ultimo comma,

c.p.p. là dove escluderebbe la fungibilità tra custodia preventiva e

pena reclusiva quando la custodia preventiva si riferisce a reato -

diverso da quello per il quale è stata irrogata la pena - per il

quale è intervenuta sentenza assolutoria non ancora passata in

giudicato.

Il giudice a quo muove da una interpretazione della disposizione di

legge denunziata - che assume corrispondente ad un orientamento

giurisprudenziale univoco - secondo la quale, perché si possa attuare

la fungibilità tra pena irrogata per un reato e custodia preventiva

sofferta con riferimento ad altro reato, sarebbe necessario che fosse

intervenuta sentenza irrevocabile nel processo per quest'ultimo reato.

Soltanto la decisione irrevocabile, infatti, consentirebbe di

qualificare giusta o ingiusta la carcerazione preventiva.

Così determinata la portata dell'art. 271, ultima parte, c.p.p.,

ne risulta compromesso il principio della fungibilità tra custodia

preventiva e pena, con conseguenze sulla libertà personale che

possono diventare irreversibili, e che comportano un contrasto col

favor libertatis al quale si ispirano norme anche costituzionali.

Quando, infatti, la fungibilità della custodia preventiva sofferta

per un reato per il quale un cittadino è stato assolto viene

subordinata al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria,

anzitutto non si tiene conto della immediata esecutività di ogni

sentenza di assoluzione, come previsto a tutti gli effetti dall'art.

576, comma terzo, c.p.p., ed inoltre e principalmente non si tiene

conto della presunzione di non colpevolezza (che in sostanza, quanto

meno al fine in esame, determina una presunzione di futura non

punibilità) prevista dall'art. 27, comma secondo, della Costituzione.

Tale presunzione ancor più s'impone quando, essendo stata essa

turbata, nei casi previsti dalla legge, con una carcerazione

preventiva, una sentenza assolutoria, e cioè la dichiarazione di

illegittimità dell'avvenuto turbamento, deve farla rivivere in tutta

la sua interezza. In tali casi la esecutività della sentenza di

assoluzione importa necessariamente la invalidità ex tunc del titolo

per cui la carcerazione era stata sofferta, dal che deriva che già con

la pronuncia della sentenza, e non quando poi essa passa in giudicato,

diventi sine titulo, e quindi ingiusta, la custodia preventiva.

Pure palese, per il giudice a quo, sembra il contrasto della

accolta interpretazione dell'art. 271, ultima parte, con l'art. 3 della

Costituzione, potendone derivare una grave disparità di trattamento

in casi giuridici che sostanzialmente sono uguali e diventano diversi

in dipendenza della maggiore o minore sollecitudine nell'espletamento

di un procedimento penale nei suoi vari gradi.

Nel procedimento avanti la Corte costituzionale non vi è stata

costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte presuppongono

una interpretazione della disposizione di legge denunciata che non

può essere condivisa né pare possa considerarsi univoca.

La detrazione della custodia preventiva sofferta in relazione ad un

dato reato dalla pena inflitta per altro reato, nel testo dell'art.

271 c.p.p. è subordinata ad una sola condizione: che il reato cui si

riferisce la condanna da espiare non sia stato commesso dopo la

cessazione della custodia preventiva.

L'ulteriore condizione, per cui il periodo della custodia

preventiva sarebbe detraibile dalla pena soltanto se fosse già

intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato in

relazione al quale è stata applicata la carcerazione preventiva non è

desumibile da altre disposizioni di legge, né discende dal sistema.

Al contrario, subordinare la detrazione ad una sentenza definitiva

che consacri l'ingiustizia della carcerazione preventiva sofferta,

significherebbe presumere che la detenzione sia giusta fino al

raggiungimento di una prova contraria affermata e controllata in tutti

i gradi della giurisdizione, disattendendo nella sostanza il principio

del favor libertatis.

La fondatezza di tali considerazioni e conclusioni appare evidente

nel caso trattato nel procedimento a quo, nel quale la custodia

preventiva, della cui detraibilità è questione, si riferisce ad un

reato per cui è intervenuta sentenza assolutoria, ancorché non

definitiva.

Negare la detrazione dalla pena (definitivamente inflitta per altro

reato precedentemente commesso) equivale qui a lasciar gravare

sull'imputato - assolto e da non presumere colpevole - il rischio di

trovarsi ad avere sofferto un periodo di carcerazione non dovuta;

rischio che la sentenza assolutoria, sia pure non definitiva,

dimostra concreto, e che viene ad essere del tutto evitato applicando,

anche in casi del genere, l'art. 271, ultima parte, c.p.p.

Questa conclusione, indicata sia dalla lettera sia dalla ratio

della norma citata, deve dunque essere accolta a base del giudizio di

costituzionalità, disattendendosi la diversa interpretazione recepita

dal giudice a quo.

Nei termini esposti, le sollevate eccezioni di illegittimità

costituzionale appaiono superate, posto che già la corretta

interpretazione della norma denunciata (recepita, del resto, anche da

talune autorevoli decisioni giurisprudenziali) consente quelle

applicazioni che il giudice a quo ritiene imposte soltanto da principi

costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 271, ultimo comma, del codice

di procedura penale, sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di

Palermo con riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA

RELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI -

LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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