Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1961 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4,10, 13 e

14 della legge regionale della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2,

e degli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, promosso con

ordinanza emessa il 28 aprile 1960 dal Tribunale di Aosta nel

procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi,

iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960 e nel

Bollettino Ufficiale della Regione della Valle d'Aosta del maggio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Giovanni Bovio e Giuseppe Guarino, per Pirovano

Giuseppe, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro

Luigi, imputati di contravvenzione agli artt. 3 del D.L.C.P.S. 1

aprile 1947, n. 218, e 4, 13 e 14 della legge regionale valdostana 28

settembre 1951, n. 2, per aver gestito una scuola di sci ed impartito

lezioni di sci senza l'autorizzazione dell'Assessore al turismo della

Valle d'Aosta, il Tribunale di Aosta, con ordinanza del 28 aprile

1960, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 4, 10, 13 e 14 della legge regionale della Val d'Aosta 28

settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento delle guide alpine, dei

portatori alpini, dei maestri e delle scuole di sci, e degli artt. 1 e

3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, sull'ordinamento delle citate

professioni, in relazione all'art. 2, lettera u, dello Statuto speciale

per la Val d'Aosta, ed agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione,

nonché ai principi, desumibili dalla Costituzione stessa, concernenti

la riserva di legge statale in materia di potestà punitiva.

L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 16 luglio 1960, n. 174, e nel Bollettino Ufficiale della Regione

del maggio 1960, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 18 giugno 1960, ai Presidenti della Regione della Valle

d'Aosta e del Consiglio della Valle in data 29 aprile dello stesso anno

e comunicata ai Presidenti delle Assemblee legislative il 14 giugno

successivo.

Nell'ordinanza di rinvio il Tribunale di Aosta osserva quanto

segue:

1) gli artt. 1 e 3 del D.L.C.P S. 1 aprile 1947, n. 218, che

delegano alla Regione valdostana l'emanazione di norme relative

all'esercizio della professione di guida alpina, portatore alpino, di

maestro di sci, ecc. appaiono in contrasto con l'art. 2, lettera u,

dello Statuto speciale della Val d'Aosta, che regola esclusivamente

l'ordinamento delle guide e delle scuole di sci, senza alcun

riferimento all'esercizio di dette professioni;

2) l'art. 4 della legge regionale valdostana 28 settembre 1951, n.

2, regolando tutto l'ordinamento della professione di maestro di sci va

oltre i limiti segnati dall'art. 2, lettera u, del citato Statuto

regionale;

3) gli artt. 10 e 13 della stessa legge regionale del 1951, n. 2,

sembrano contrastare con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, i

quali mirano, rispettivamente, a promuovere le condizioni che rendano

effettivo il diritto al lavoro, e a garantire la piena libertà

dell'iniziativa privata ed il diritto di esercitare la propria

professione, impiego e lavoro in qualsiasi parte del territorio

nazionale;

4) infine, l'art. 14 della citata legge regionale del 1951, sia

pure attraverso rinvio al decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato del 1947, n. 218, il quale, a sua volta, per l'esercizio

abusivo della professione in parola, richiama l'art. 17 del T.U. delle

leggi di pubblica sicurezza, sembra creare una nuova figura di reato,

sancendo le relative pene, e ciò in contrasto con il principio

costituzionale che riserva esclusivamente allo Stato la potestà

punitiva,

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri che, a mezzo dell'Avvocatura

dello Stato, ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni il 7

luglio 1960.

In ordine al prospettato contrasto tra gli artt. 1 e 3 del decreto

legislativo 1 aprile 1947, n. 218, e l'art. 2, lettera u, dello

Statuto speciale per la Regione della Valle d'Aosta, l'Avvocatura dello

Stato osserva che la questione è infondata. Invero, il decreto

legislativo del 1947 non ha delegato alla Regione la facoltà di

emanare norme legislative per la disciplina di certe professioni, come

sembra ritenere il Tribunale di Aosta, ma ha delegato soltanto - il che

è ben diverso - alcune funzioni amministrative nel quadro, peraltro,

della legislazione statale vigente, sulla materia, a quella epoca.

Infatti, il decreto legislativo del 1947 dispone che nell'ambito della

Regione valdostana, l'autorizzazione all'esercizio della professione di

guida alpina, di portatore e di maestro di sci è rilasciata, anziché

dal Questore, come disposto dal T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza, dal Consiglio della Valle (art. 1). Ed in ciò non può

ravvisarsi alcun contrasto con l'art. 2, lettera u, dello Statuto

regionale, il quale attribuisce alla Regione della Val d'Aosta potestà

legislativa esclusiva in materia di "ordinamento" delle guide, dei

portatori alpini, e delle scuole di sci.

Né appare incostituzionale il rinvio che l'art. 3 del citato

decreto legislativo fa all'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di

esercizio abusivo di dette professioni: il precetto non poteva essere

lasciato senza sanzione e, d'altra parte, trattandosi di

un'autorizzazione che deve essere rilasciata da un organo regionale,

senza un esplicito richiamo, non si sarebbe potuto applicare una

sanzione prevista soltanto per le infrazioni al T.U. delle leggi di

pubblica sicurezza.

Ciò premesso, osserva l'Avvocatura, si appalesa superflua

l'indagine se l'espressione "ordinamento delle guide, delle scuole di

sci e dei portatori alpini", adoperata dall'art. 2, lettera u, dello

Statuto per la Valle d'Aosta, sia o non comprensivo anche della

disciplina dell'esercizio di dette professioni.

A diversa conclusione, invece, perviene l'Avvocatura dello Stato,

per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 4, 10 e 14 della legge regionale valdostana 28 settembre 1951, n.

2, in relazione agli artt. 4, 41, 120 della Costituzione ed ai

principi, da essa desumibili, che riservano la potestà punitiva

esclusivamente alla legge statale.

L'art. 4 della citata legge prescrive che coloro i quali intendono

esercitare la professione di guida, maestro di sci, ecc., oltre ad

ottenere l'autorizzazione da parte dell'Assessore regionale al turismo,

devono iscriversi al "ruolo regionale", sia direttamente presso

l'Unione valdostana guide e maestri di sci, sia tramite la società

locale riconosciuta, cui appartengono.

L'art. 10 della stessa legge regionale richiede poi, per il

rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, fra gli

altri requisiti, la residenza per almeno un triennio in un Comune

valdostano e la iscrizione alla locale società riconosciuta, esistente

nel Comune di esercizio della professione.

Le due disposizioni - argomenta l'Avvocatura - sono

costituzionalmente illegittime.

La prima, quella dell'art. 4, imponendo l'appartenenza obbligatoria

ad una società privata e riconoscendo a questa la facoltà di

accettare o respingere le domande di iscrizione sulla base di criteri

imposti con assoluta discrezionalità, limiterebbe l'esercizio della

professione solo ad una determinata categoria di persone, il che appare

in contrasto con gli artt. 4, 41, primo comma, e 120, ultimo capoverso,

della Costituzione.

Analogamente, per quanto concerne l'art. 10 della stessa legge, il

fatto di richiedere, per l'esercizio delle professioni in parola,

l'iscrizione ad una società riconosciuta e la residenza in un Comune

valdostano per almeno un triennio, significa, praticamente, inibire

l'esercizio di un'attività professionale a coloro che non siano

originari della Valle.

"Né varrebbe osservare - rileva la difesa dello Stato - che anche

la legislazione statale subordina l'autorizzazione all'accertamento

della capacità tecnica del richiedente (art. 123 T.U. leggi di p.s.)

ed alla conoscenza della topografia della zona in cui il candidato

aspira ad esercitare la sua professione (art. 237 del regolamento al

T.U. di p. s.), e che lo stesso art. 41, secondo comma, della

Costituzione afferma che l'iniziativa economica non può svolgersi in

modo da recare danno alla sicurezza umana, e che l'esigenza del

requisito della residenza per almeno un triennio in un Comune

valdostano, intenderebbe, appunto, soddisfare ai fini ai quali la

legislazione statale e la stessa Costituzione pongono mente".

Il rilievo non sarebbe fondato, sia perché non si vede quale

maggiore competenza possa derivare ai maestri di sci, ai loro aiuti ed

ai portatori alpini dalla residenza per almeno un triennio nella Valle,

sia perché non si comprende perché analoga competenza non possa

possedere anche chi abbia lavorato nella Valle, pur risiedendo

altrove.

Ove si riconosca l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 10

nel punto in cui richiedono requisiti "diversi" da quelli che sono

richiesti per l'esercizio delle stesse professioni in tutto il resto

del territorio nazionale, la disposizione del successivo art. 13 della

legge regionale, che distingue tra esercizio stabile ed esercizio

saltuario della professione, perde ogni rilievo.

Nell'ultima parte dell'ordinanza, il Tribunale di Aosta ha

prospettato il dubbio che l'art. 14 della legge regionale, prevedendo

come contravvenzione l'esercizio delle professioni in parola senza

l'autorizzazione prevista dalla legge stessa, contrasti con i principi,

desumibili dalla Costituzione, circa la riserva della potestà

punitiva esclusivamente allo Stato.

Su questo punto l'Avvocatura dello Stato osserva che la legge

regionale, prescrivendo che l'esercizio non autorizzato a norma della

legge stessa, costituisce quel reato che la legislazione statale

afferma sussistere se la professione sia esercitata senza licenza,

viene a determinare una nuova figura di reato, in quanto, a

coincidenza di sanzioni, non si accomuna una coincidenza di precetti,

se sul contenuto della autorizzazione si ritengano non coincidere i

requisiti che occorrono ai fini del rilascio dell'autorizzazione

stessa.

Per queste considerazioni, l'Avvocatura dello Stato conclude

perché sia dichiarata infondata la questione di legittimità

costituzionale per la parte relativa al decreto legislativo C.P.S. 1

aprile 1947, n. 218.

Delle parti private, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale

si è costituito il signor Pirovano Giuseppe, il quale nelle deduzioni

e nella successiva memoria depositate in cancelleria, rispettivamente,

il 13 giugno 1960 e il 19 gennaio 1961, chiede che siano dichiarate

costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli artt.

4,10,13 e 14 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, ed agli

artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. del 1 aprile 1947, n. 218, perché in

contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione e con i

principi, desumibili dalla Costituzione stessa, in materia di riserva

della materia penale alla legge dello Stato, nonché con l'art. 2,

lettera u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Osserva la difesa privata che l'autonomia della Regione valdostana

venne riconosciuta con decreto legislativo luogotenenziale del 7

settembre 1945, n. 545, il quale nell'art. 2 stabiliva che l'autonomia

della Valle doveva esplicarsi entro l'unità politica dello Stato

italiano, sulla base della uguaglianza dei diritti di tutti i

cittadini. Tali principi venivano poi confermati nello Statuto

speciale della Regione.

Con D.L.C.P.S. del 1 aprile 1947, n. 218, furono dettate norme

sull'ordinamento delle professioni di guida, portatore alpino e di

maestro di sci, nella circoscrizione della Valle, delegandosi al

Consiglio della Valle il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di

dette professioni.

Ora, rileva la difesa privata, a parte la considerazione che anche

questa attribuzione di competenza va inquadrata nell'ambito

dell'eguaglianza di tutti i cittadini, sancita, rispettivamente, negli

artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, sì deve osservare che il

disposto del decreto legislativo del 1947, n. 218, contrasta con l'art.

2, lettera u, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, il quale

attribuisce alla competenza legislativa della Regione l'" ordinamento

delle guide e delle scuole di sci", ma non anche la regolamentazione

dell'esercizio di questa professione, Ed è evidente che la concessione

della licenza per l'attività professionale del maestro di sci non può

rientrare nel campo dell'ordinamento, così come l'attività dell'ente

scuola, per la sua natura, per l'estensione, per la struttura

organizzativa, per l'autonomia dei finì e dei mezzi, è distinta da

quella personale dell'insegnante.

Ma, prosegue la difesa, il decreto legislativo del 1947, n. 218, è

costituzionalmente illegittimo ab origine. Infatti, esso fu emanato in

base al decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, che

all'art. 3 delegava al Governo l'esercizio del potere legislativo,

durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del

Parlamento, escludendo la materia costituzionale. Oggetto del citato

decreto, invece, non è una semplice delegazione di funzioni

amministrative alla Regione, bensì una norma costituzionale, in quanto

la delega di funzioni amministrative alla Regione è, appunto, materia

costituzionale.

Infine, è da rilevare che dal combinato disposto degli artt. 117 e

118 della Costituzione emerge che la delega di funzioni amministrative

è strettamente connessa alla potestà legislativa della Regione, nel

senso che in tanto vengono attribuite alla Regione le funzioni

amministrative in quanto queste riguardano materie per le quali la

Regione può emanare norme legislative; e, come si è già

sottolineato, la Regione valdostana ha competenza legislativa in

materia di "ordinamento delle scuole di sci", ma non anche in materia

di esercizio della professione di maestro di sci.

Quanto poi alla prospettata incostituzionalità della legge

regionale del 1951, n. 2, la difesa privata si riporta, facendole

proprie, alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, osservando, fra

l'altro, che secondo il disposto dell'art. 4 della citata legge,

l'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla

iscrizione ad una società locale riconosciuta e tale iscrizione

importa il versamento obbligatorio di una quota associativa, di modo

che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una

specie di tributo a favore di un ente privato locale; inoltre, la

società può emanare norme regolamentari attinenti alla disciplina

morale, politica e sociale degli iscritti, con piena libertà e senza

possibilità di controllo alcuno.

Da ciò discende che coloro i quali vogliono esercitare l'attività

di maestro di sci nella Valle sono costretti ad accettare una

particolare disciplina societaria imposta da un ente privato

incontrollato, laddove l'esercizio della stessa attività, in tutto il

resto del territorio nazionale, non è soggetto che alla sola

autorizzazione di polizia.

Infine, l'art. 10 della stessa legge regionale, richiedendo, per

l'esercizio di tale attività, i requisiti della residenza per almeno

un triennio in un Comune valdostano e della conoscenza della lingua

francese, crea una situazione anomala, in quanto, prescindendo da

qualsiasi valutazione tecnica, condiziona il rilascio

dell'autorizzazione al possesso di requisiti diversi da quelli

richiesti, per l'esercizio della stessa attività, in tutto il resto

del territorio dello Stato.

E poiché tali disposizioni contrastano con i principi di libertà

del lavoro e di iniziativa privata, esse sono costituzionalmente

illegittime.

Nessuno si è costituito per la Valle d'Aosta.

Nella discussione orale i difensori hanno illustrato le proprie

deduzioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rinvio, esisterebbe un contrasto fra

gli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, e l'art. 2, lett.

u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in quanto le

disposizioni del decreto delegherebbero alla Valle l'emanazione delle

norme relative all'esercizio della professione di guida alpina,

portatore alpino e maestro di sci, mentre l'art. 2, lett. u, dello

Statuto regolerebbe esclusivamente l'ordinamento delle guide e delle

scuole di sci senza alcun riferimento all'esercizio delle professioni

predette.

La Corte osserva che, anche se l'interpretazione dell'art. 2, lett.

u, dello Statuto della Valle d'Aosta, adottata dal Tribunale, fosse

giusta (e non è), la questione proposta sarebbe ugualmente infondata.

Non è esatto che il D.L.C.P.S. 1 aprile 1947 abbia delegato alla

Valle l'emanazione delle norme relative all'esercizio delle suindicate

professioni. Il decreto ha semplicemente attribuito al Consiglio della

Valle il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di quelle

professioni.

Questa interpretazione è fondata, anzitutto, sulla lettera della

disposizione dell'art. 1, la quale, riferendosi alle vigenti norme

della legge di pubblica sicurezza richiamate nel secondo comma dello

stesso art. 1, ha conferito alla Valle la competenza spettante al

Questore, senza alterare la disciplina della materia e senza attribuire

alla Valle poteri maggiori o diversi da quelli degli organi dello

Stato in base alle leggi statali.

È, poi, da considerare che nel periodo in cui fu emanato il

decreto legislativo in esame il sistema vigente era quello regolato dal

decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, il quale

attribuiva alla Valle soltanto funzioni amministrative. Vero è che

l'art. 13, secondo comma, di quel decreto prevedeva che con successivi

provvedimenti legislativi sarebbero state "precisate le materie che

potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme

giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti". Ma, a

prescindere da ogni indagine sulla portata di tale disposizione, è

certo che se con il decreto legislativo del 1947 si fosse inteso

conferire alla Valle una potestà del genere, la formula sarebbe stata

diversa.

Posto che con l'art. 1 di quel decreto non si era fatto altro che

trasferire alla Valle una competenza che era propria del Questore,

l'art. 3 dello stesso decreto non è che la conseguenza logica di tale

trasferimento: fosse o no necessario, l'art. 3 dichiarò espressamente

che colui il quale nella Valle avesse esercitato senza licenza le

professioni indicate nell'art. 1 veniva punito con la stessa pena cui

vanno incontro quelli che, nella restante parte del territorio

nazionale, esercitano le stesse professioni senza la licenza del

Questore.

Questa essendo l'esatta interpretazione delle due disposizioni

denunciate, cade la base su cui il Tribunale ha posto la questione di

legittimità costituzionale: il trasferimento di funzioni

amministrative agli organi della Valle fatto nel 1947 non risulta in

contrasto con le norme dello Statuto speciale, successivamente emanate,

norme che, senza alcun dubbio, hanno, quanto meno, confermato la

competenza degli organi regionali al rilascio della licenza.

Queste conclusioni mostrano anche l'infondatezza della tesi esposta

negli scritti della difesa del Pirovano, secondo cui il decreto del

1947 sarebbe illegittimo perché emanato in materia costituzionale e,

quindi, fuori del campo attribuito in quel tempo alle attribuzioni

legislative del Governo. Senza che occorra, nel caso attuale, precisare

l'estensione ed i limiti di quella sfera di attribuzioni, è chiaro

che, trasferendo alla Valle la competenza amministrativa di un organo

statale, non si toccava la materia costituzionale.

La Corte non ritiene di poter prendere in esame le considerazioni

fatte in sede di discussione orale dalla stessa difesa del Pirovano,

circa l'art. 2 del decreto legislativo del 1947 e circa la legittimità

dell'art. 238 del regolamento approvato con R. D. 6 maggio 1940, n.

635, in quanto la legittimità di dette disposizioni non forma oggetto

di questione, a parte che la questione relativa alla legittimità

della norma regolamentare non sarebbe proponibile in questa sede.

2. - Passando all'esame della legge regionale 28 settembre 1951, n.

2, la Corte deve esaminare, anzitutto, le disposizioni di essa che sono

state denunziate con l'ordinanza di rinvio: precisamente gli artt. 4,

10, 13 e 14.

L'esame delle disposizioni si deve riferire a tutte le professioni

regolate dalla legge, giacché, per quanto la questione sia sorta in un

giudizio riguardante i maestri di sci, le suindicate disposizioni della

legge regionale sono state dal Tribunale denunziate nella loro

interezza e tali la Corte deve esaminarle.

3. - Secondo il Tribunale, l'art. 4, disciplinando anche

l'esercizio della professione di maestro di sci, sarebbe in contrasto

con l'art. 2, lett. u, dello Statuto speciale, il quale si riferirebbe

all'ordinamento delle guide e delle scuole di sci e non all'esercizio

di dette professioni.

La Corte ritiene che questa contrapposizione tra ordinamento ed

esercizio della professione non abbia ragion d'essere.

Sotto l'aspetto letterale, quando nelle leggi e nel linguaggio

legislativo si parla di ordinamento, normalmente ci si riferisce sia

all'organizzazione di un ente, di un ufficio, di un servizio pubblico,

di una professione, sia al funzionamento di tali enti, uffici e

servizi, oltre che ai poteri ed ai diritti e doveri che ne derivano.

Per fare un esempio illustre, basterà richiamare la Costituzione,

la cui parte seconda, intitolata "Ordinamento della Repubblica",

disciplina non soltanto la struttura ma anche il funzionamento degli

organi. E molte altre leggi usano nel loro testo la parola ordinamento

nel senso più ampio e lo stesso è a dirsi del titolo di varie leggi.

Per quanto il titolo della legge non faccia parte della legge stessa,

l'uso costante di certe espressioni nella intitolazione delle leggi è

un indice importante del significato che a tali espressioni viene

attribuito nel linguaggio legislativo.

Anche dal punto di vista sistematico, la formula usata nell'art. 2,

lett. u, dello Statuto valdostano appare comprensiva di tutta la

materia riguardante l'organizzazione ed il funzionamento di questo

settore di attività, così connaturato alle tradizioni ed agli

interessi della Valle.

In conclusione, è da ritenere che la Regione abbia il potere di

regolare con sua legge tutto l'ordinamento delle professioni di guida,

portatore e maestro di sci, compresa la disciplina del relativo

esercizio.

Le disposizioni denunziate devono, quindi, essere vagliate alla

stregua non dell'art. 2, lett. u, dello Statuto, ma in rapporto

all'osservanza dei limiti posti dalla prima parte di detto articolo,

nonché in rapporto alle altre norme ed agli altri principi

costituzionali, richiamati nell'ordinanza di rinvio, e precisamente

agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione ed al principio secondo il

quale il magistero penale è di esclusiva attribuzione statale.

4. - Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale, nella parte

in cui sottopone, nel territorio della Valle, l'esercizio delle

professioni di guida, portatore e maestro ed aiuto-maestro di sci ad

una autorizzazione del competente Assessore non merita censura.

La legge regionale, intervenendo in un campo in cui lo Statuto

speciale attribuisce alla Valle poteri legislativi (art. 2, lett. u) e,

quindi, anche competenza amministrativa (art. 4), ben poteva attribuire

ad un proprio organo una competenza, che, del resto, già era stata

deferita alla Valle con l'art. 1 del decreto legislativo 10 aprile

1947, n. 218.

Più delicata è l'indagine circa la legittimità dello stesso

primo comma dell'art. 4 nella parte in cui si stabilisce la iscrizione

degli esercenti le professioni alpine in un ruolo regionale.

Vero è che con sentenza del 15 giugno 1956, n. 6, fu dichiarata

illegittima, per contrasto con l'art. 120 della Costituzione e per

violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, la

disposizione di una legge della Provincia di Bolzano che imponeva la

iscrizione delle imprese artigiane in apposito registro. Nel caso

attuale, però, la situazione è diversa. L'artigiano non è tenuto a

conoscere la zona in cui deve svolgere la sua attività. Egli può

spostarsi da una Regione all'altra e può impiantare dovunque la sua

bottega, mentre gli esercenti le professioni alpine, ed in particolare

le guide ed i portatori, possono esercitare la loro delicata e

rischiosa attività solo in zone da essi ben conosciute. Si vedrà a

momenti fino a che punto questa esigenza possa giustificare limitazioni

territoriali imposte con leggi regionali; ma si può, intanto,

affermare che le professioni alpine consentono una mobilità assai

minore di quella che è possibile per altre attività.

Per giudicare se sia legittima la disposizione che impone la

formazione di un ruolo regionale, giova prendere le mosse dalla

indagine se sia o no legittimo stabilire che per l'esercizio, non

saltuario, delle professioni alpine nella Valle occorra sempre

l'autorizzazione degli organi della Valle anche per coloro che sono

muniti della licenza di un Questore.

L'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 218, dispone che

gli esercenti professioni alpine possono svolgere saltuariamente nella

Valle d'Aosta la loro attività senza autorizzazione degli organi

della Valle, quando provengano con i loro clienti da altre Regioni

italiane (o dall'estero); il che significa che per l'esercizio non

saltuario nella Valle occorre sempre l'autorizzazione degli organi

della Valle. La legittimità di questa disposizione statale non è

contestata nella presente controversia. Resta fermo, quindi, il

principio posto da quella legge dello Stato secondo cui le licenze

rilasciate dai Questori non hanno efficacia per la Valle d'Aosta. E la

Corte crede che ciò basti a far ritenere legittimo il principio su cui

si basa la legge valdostana, secondo cui l'esercizio non saltuario

delle professioni alpine nel territorio della Valle può svolgersi

soltanto a seguito di autorizzazione regionale.

Ora, se è legittima questa limitazione, non si vedono sufficienti

ragioni per contestare la legittimità della norma regionale, che

prevede la formazione di un ruolo regionale, salvo a vedere se le

disposizioni relative alla tenuta di questo ruolo siano legittime. Nel

caso attuale il ruolo altro non è che un elenco dei professionisti

alpini autorizzati dalla Regione. Non è un albo vero e proprio; non

è, in altri termini, un elenco di professionisti qualificati, la cui

tenuta è affidata ad ordini o collegi costituiti dagli stessi

iscritti, alla disciplina dei quali gli ordini o collegi presiedono.

Che la Regione si avvalga dell'Unione valdostana e delle società

locali non è, in linea di principio, censurabile. Come si è accennato

più volte, le attività contemplate dalla legge regionale sono

strettamente condizionate dalle particolarità del terreno. Il sistema

di affidare ad organizzazioni locali il compito di coadiuvare

l'Amministrazione regionale nell'esercizio di delicate funzioni di

controllo, di coordinamento e di soccorso è legittimo purché codesti

compiti siano circoscritti nell'ambito dei poteri spettanti alla

Regione ed entro i limiti che tali poteri incontrano nei rapporti con

lo Stato.

Non è, invece, legittimo il disporre che l'iscrizione nel ruolo

regionale sia fatta per il tramite dell'Unione o delle associazioni

locali, e non è legittimo il disporre che l'iscrizione alle società

locali sia necessaria per l'esercizio nella Valle, come non è

legittimo che ciascun iscritto sia tenuto al versamento alla società

di una quota fissa e di una quota percentuale sulle proprie entrate

professionali.

Le disposizioni della legge regionale che dispongono in tal senso

(seconda parte del primo comma e secondo comma dell'art. 4 e lett. g

dell'art. 10) sono in contrasto con le norme della Costituzione

richiamate nell'ordinanza di rinvio. Sono in contrasto con gli artt. 4

e 41 della Costituzione, in quanto chiudono gli esercenti professioni

alpine in una ristretta cerchia comunale, che ha tutte le

caratteristiche di antiche e tramontate corporazioni locali, a favore

delle quali si impongono contribuzioni coattive; sono in contrasto con

l'art. 120 della Costituzione, in quanto questa iscrizione

obbligatoria è un mezzo palese per impedire che i cittadini residenti

in altre Regioni esercitino nella Valle le professioni alpine.

5. - La Corte giudica che sia in contrasto con l'art. 120 della

Costituzione l'art. 10, lett. b, della legge regionale.

Con lo stabilire il requisito della residenza per almeno un

triennio nel rispettivo Comune valdostano, si è imposta una grave

limitazione al diritto dei cittadini residenti in altre parti del

territorio nazionale. È giustificato richiedere che la guida ed il

portatore conoscano la zona di esercizio, ma non è affatto

giustificato pretendere la residenza. Una guida e un portatore possono

conoscere bene una zona, pur risiedendo in un Comune fuori della Valle,

e possono anche conoscere bene più zone del territorio nazionale e

svolgervi il loro lavoro in diversi ed anche non consecutivi periodi.

Richiedere, poi, per i maestri di sci la conoscenza della zona è un

chiaro segno del proposito di escludere le persone non residenti nella

Valle, essendo notorio che al maestro di sci, per insegnare la

tecnica, basta la conoscenza del campo in cui il suo insegnamento si

esplica. Che sia così, è confermato dal fatto che nei più rinomati

centri in cui si svolge questa attività sportiva, vengono anche

chiamati insegnanti stranieri, i quali portano il contributo di nuovi o

di più progrediti metodi: le disposizioni in esame impediscono o per

lo meno ostacolano enormemente questo scambio di insegnanti. Con ciò

la Corte non esprime un giudizio sotto il riflesso della convenienza

della legge e nei riguardi della sua influenza, positiva o negativa,

sullo sviluppo delle attività sportive e turistiche della Regione, ma

pone in rilievo una circostanza notoria che, insieme con le altre,

mostra come alcune disposizioni di questa legge valdostana abbiano

l'effetto di inibire l'esercizio di alcune attività ai non residenti

nella Valle.

Uguale effetto hanno le disposizioni contenute nella lettera e

dello stesso art. 10. Imponendo la conoscenza del francese, si

stabilisce una causa di esclusione di tutti i cittadini italiani, che

non conoscono tale lingua e con ciò si determina una ingiustificata

discriminazione, che cade sotto il divieto posto dallo stesso art. 120

della Costituzione.

6. - Si passa ora all'esame dell'art. 13.

Si è già visto che la disposizione, secondo la quale l'esercizio

abituale delle professioni alpine non può svolgersi nella Valle senza

l'autorizzazione regionale, non può essere dichiarata illegittima, Di

conseguenza non meritano censura le disposizioni contenute nell'art.

13. Non quella del primo comma, giacché questo si limita a dichiarare

che non occorre l'autorizzazione della Valle per l'esercizio saltuario,

imponendo soltanto l'osservanza delle norme di sicurezza dettate

nell'interesse dell'incolumità di tutti. Occorre soltanto avvertire

che dovrà essere eliminato il richiamo nell'art. 8, che, come si

dirà, viene dichiarato illegittimo con la presente sentenza.

Per le stesse ragioni ora esposte nessun rilievo può muoversi al

secondo comma dell'art. 13, il quale chiarisce quando l'apertura di

corsi e di scuole di sci o di alpinismo debba considerarsi come

esercizio stabile di professioni alpine, sottoposte ad autorizzazione

regionale.

7. - Manifestamente illegittimo è l'art. 14, primo comma, della

legge regionale, il quale dispone che l'esercizio non autorizzato a

norma delle disposizioni della legge stessa è punito a termini

dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218.

La giurispudenza della Corte è costante nel senso che la materia

penale è riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed è

precluso alle Regioni non soltanto stabilire nuove figure di reati, ma

anche richiamare, per violazione di norme regionali, sanzioni già

comminate dalle leggi dello Stato.

Se, poi, per l'esercizio delle professioni di guida, portatore e

maestro di sci senza licenza della Valle sia applicabile la sanzione

penale comminata con l'art. 3 del richiamato decreto legislativo, è

questione che deve essere risoluta dal giudice penale, ma non può

essere definita, con norma imperativa, dal legislatore regionale.

È anche illegittimo il secondo comma dell'art. 14. Tale

illegittimità deriva dal fatto che il potere disciplinare riconosciuto

all'Unione valdostana ed alle società locali non è quello spettante

ad ogni sodalizio sopra i propri iscritti, ma è quello che, in

relazione alla non legittima ampiezza delle attribuzioni conferite

dalla legge regionale alle predette organizzazioni, presidia o sanziona

la attività delle organizzazioni stesse volta al conseguimento di fini

in contrasto con le norme costituzionali, come si è chiarito

esaminando le precedenti disposizioni della legge regionale ed in

particolare l'art. 4.

8. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità adottata

con la presente decisione nei riguardi di alcune disposizioni della

legge regionale, sono da dichiarare altresì illegittime, per le

ragioni esposte in sede di esame delle disposizioni predette, le

seguenti altre norme della legge stessa:

a) il quarto ed il quinto comma dell'art. 2, a norma dei quali

l'Unione valdostana tiene aggiornato il ruolo regionale, istruisce le

domande di autorizzazione, cura la disciplina e provvede, in genere, a

quant'altro necessario per la migliore organizzazione professionale e

per l'attuazione dei compiti affidatile dall'Assessorato che presiede

al turismo; nonché il primo comma dell'art. 3, nella parte in cui

richiama, a proposito delle società locali, le disposizioni

illegittime dell'art. 2;

b) l'art. 8, che stabilisce l'inderogabilità delle tariffe;

c) il secondo comma dell'art. 9, che affida all'Unione valdostana

il compito di impartire l'approvazione a norme valevoli per tutti i

professionisti alpini e per i loro clienti;

d) il terzo comma dell'art. 11, il quale stabilisce che per la

"promozione a guida" occorre un effettivo servizio triennale nella

Valle;

e) l'art. 12, in quanto subordina la presentazione delle domande al

necessario tramite dell'Unione o delle società locali, alle quali, in

sostanza, affida interamente l'istruttoria;

f) l'art. 13, nella parte in cui richiama l'art. 8.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

Tribunale di Aosta del 28 aprile 1960 sulla legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218: "Ordinamento

delle professioni di guida alpina, di portatore alpino, di maestro di

sci nella circoscrizione della Valle d'Aosta in riferimento all'art. 2,

lett. u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

b) dichiara, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della

Costituzione, l'illegittimità costituzionale delle seguenti

disposizioni del legge della Regione della Valle d'Aosta 28 settembre

1951, n. 2 sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei

maestri sci, degli aiuti maestri di sci e delle scuole di sci in Valle

d'Aosta art. 4, primo comma, nella parte in cui si dispone che la

iscrizione nel ruolo regionale si effettua per il tramite delle

società locali dell'Unione valdostana guide e maestri di sci; art. 4,

secondo comma; art. 10, lett. b, lett. e, nella parte in cui si

richiede buona conoscenza della lingua francese, e lett. g; art. 14;

c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della

stessa legge regionale: art. 2, quarto e quinto comma; art. 3, nella

parte in cui richiama le disposizioni illegittime dell'art. 2; art.8;

art. 9, secondo comma; art. 11, terzo comma; art. 12, in quanto impone

la presentazione delle domande di autorizzazione per il tramite delle

società locali o dell'Unione valdostana; art. 13 nella parte in cui

richiama l'art. 8.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.

ECLI:IT:COST:1961:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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