Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/1974 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15d.P.R. 1844/1960

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 dicembre

1960, n. 1844, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes

l'art. 15, primo comma, del regolamento del Fondo di assistenza

sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali, di trasporto e

spedizione, allegato al contratto collettivo nazionale 1 agosto 1957,

promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1971 dal pretore di Roma

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tayar Enzo e Franco e il

Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali,

iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972.

Visto l'atto di costituzione del Fondo assistenza sanitaria;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

udito l'avv. Gabriele Ciabattini, per il Fondo assistenza

sanitaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dei procedimenti promossi da Tayar Enzo e Franco nei

confronti del Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende

commerciali, per ottenere il rimborso di alcune spese sanitarie

sostenute, il pretore di Roma, dopo aver ritenuto che gli attori non

avevano aderito a contratti collettivi di lavoro successivi al c.c.n.

del 1 agosto 1957, recepito nel d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1844, e che

i medesimi, benché non iscritti ad alcuna associazione sindacale

avevano diritto al rimborso previsto dagli artt. 2 e 5, comma primo

lett. a, del regolamento allegato al menzionato contratto, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 1844 del 1960

"nella parte in cui costituisce in norma giuridica" l'art. 15, primo

comma, del regolamento allegato al c.c.n. 14 agosto 1957.

La disposizione impugnata, che così testualmente recita: "Le

pratiche saranno esaminate collegialmente dal Comitato del Fondo il

quale, con i poteri discrezionali dei quali è investito, deciderà

insindacabilmente sull'accoglimento della richiesta e sull'entità

dell'erogazione da concedere a parziale ristoro delle spese sostenute",

sarebbe infatti in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 38, comma secondo,

101, 102 e 113 della Costituzione.

Tanto, secondo il pretore, deriverebbe dalla circostanza per cui la

disposizione denunziata attribuisce al Comitato del Fondo la decisione

insindacabile sull'accoglimento o meno della richiesta dell'assistito e

sul quantum da erogare, per giunta col limite - a quanto sembra

invalicabile - di un parziale ristoro delle spese sostenute

dall'assistito.

Il mezzo adoperato dal legislatore ordinario, non sarebbe adeguato

alle esigenze di vita del lavoratore in caso di malattia (art. 38,

comma secondo, della Costituzione), poiché il D.P.R. più volte

ricordato, costituendo in norma giuridica l'art. 15 del regolamento del

Fondo che a sua volta conferisce al Comitato di questo un potere, senza

alcun limite quanto all'uso (che meglio che discrezionale, dovrebbe,

perciò definirsi arbitrario) e solo limitato, in danno degli

assistiti, quanto al risultato - avrebbe abbandonato ad assoluta

incertezza la effettiva realizzazione del primario diritto del

lavoratore all'assistenza, pure inequivocabilmente riconosciuto dalla

Costituzione.

Anche sotto altri profili, la citata norma sembra viziata da

illegittimità costituzionale. Essa, infatti, sottrarrebbe il Fondo

all'adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà economica nei

confronti degli assistiti, anche se regolarmente abbiano versato i

contributi prescritti (in contrasto con l'art. 2 della Costituzione);

creerebbe una situazione di disparità, con riferimento al diritto

all'assistenza sanitaria, tra la categoria dei dirigenti di aziende

commerciali e altre categorie di prestatori di lavoro per cui contratti

collettivi, validi erga omnes, hanno previsto criteri obiettivi e

predeterminati per la liquidazione di somme a titolo di assistenza, sia

pure integrativa di quella, già obbligatoria per legge, prestata

dall'INAM (disparità e discriminazione in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione); svuoterebbe di ogni contenuto, nel settore sociale in

esame, la potestà di alcuni soggetti di ottenere tutela

giurisdizionale del proprio diritto (in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione); costituirebbe un giudice speciale (violando l'articolo

102, comma secondo, della Costituzione), il quale, per giunta, non

deciderebbe secondo oggettivi criteri predeterminati per legge, ma

secondo mero arbitrio, così degradando la situazione giuridica

soggettiva dell'assistito da perfetto diritto soggettivo nei confronti

dell'ente assistenziale a mero interesse semplice (e ciò in contrasto

con l'art. 101 della Costituzione).

Se poi, infine, si volesse considerare il Fondo (riconosciuto con

d.P.R. 6 luglio 1957, n. 780) come persona giuridica di diritto

pubblico, perseguendo l'ente un fine (quello della previdenza ed

assistenza) che anche lo Stato persegue, gli atti emanati dal Comitato

del Fondo dovrebbero, per conseguenza, almeno ex parte subiecti,

considerarsi atti amministrativi. In tal caso la norma impugnata

contrasterebbe con l'art. 113 della Costituzione - sottraendo, col

dichiararla "insindacabile", la decisione del Comitato del Fondo ad

ogni sindacato giurisdizionale, per la tutela del diritto che da tale

decisione si pretenda leso.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Fondo di

assistenza sanitaria dirigenti aziende commerciali, rappresentato e

difeso dagli avvocati Gabriele Ciabattini e Valente Simi.

Il Fondo ha eccepito in primo luogo un difetto di rilevanza della

questione, stante che il pretore avrebbe sollevato una questione

relativa al quantum debeatur senza decidere, con sentenza, il punto

relativo all'an.

In merito ha concluso per l'infondatezza osservando che la lettera

dell'art. 15, nel quadro del regolamento, mostra prima di tutto che lo

"insindacabilmente" non riguarda il controllo giurisdizionale ad opera

del giudice, pienamente ammissibile, ma vale ad escludere qualsiasi

forma di ricorso o controllo nell'ambito del Fondo.

Si tratterebbe di una norma che assegna una competenza, ma che non

dice che gli atti posti in essere dal Comitato siano sottratti al

controllo da parte del giudice.

Né potrebbe sostenersi che l'investitura della competenza possa

considerarsi illegittima in quanto la valutazione sull'accoglimento e

sulla entità della liquidazione è normale presso tutti i Fondi

malattia ed il parziale ristoro è del pari presente in tutti, poiché

nessuno provvede al rimborso integrale delle spese.

Non vi sarebbe quindi alcun contrasto del suddetto articolo 15 del

regolamento del Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende

commerciali né con l'art. 2 della Costituzione, perché la prestazione

è sempre assicurata sia pure nei limiti del ristoro parziale ed è

anzi prevista la concessione urgente di acconti da parte del presidente

del Fondo (art. 15, secondo comma), né con l'art. 3 perché la

liquidazione è legata alla disponibilità dei mezzi, la quale è

imponente e consente un trattamento più favorevole di quello dei

lavoratori non dirigenti, né con gli artt. 24, 38, 101, 102 e 103

della Costituzione, in quanto non si nega il diritto e non ci si

sottrae al sindacato del giudice.

3. - La parte costituita ha presentato memorie, ampiamente

ribadendo le conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'impostazione dell'ordinanza del giudice a quo il

giudizio davanti a lui instaurato non può essere deciso senza che

venga risolta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1844, nel punto in cui

costituisce in norma giuridica l'art. 15, comma primo, del regolamento

del Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende

commerciali, di trasporto e di spedizione, allegato al c.c.n. del 1

agosto 1957. Nell'ordinanza si motiva ampiamente in ordine

all'applicabilità della disposizione denunziata al caso di specie.

2. - La questione di legittimità costituzionale della normativa di

cui al citato articolo 15 del regolamento annesso al c.c.n. l. 19

agosto 1957 viene proposta dal giudice a quo sotto sette diversi

profili in quanto sarebbe in contrasto: a) con l'art. 38 della

Costituzione perché, disponendo l'erogazione di un parziale ristoro

delle spese sostenute non prevederebbe la somministrazione al

lavoratore di mezzi adeguati all'esigenza di vita in caso di

infortunio; b) con l'articolo 2 della Costituzione in quanto sottrae il

Fondo all'adempimento di un dovere inderogabile di solidarietà

economica nei confronti degli assistiti, anche se regolarmente abbiano

versato i contributi prescritti; c) con l'art. 3 della Costituzione in

quanto creerebbe una situazione di disparità, con riferimento al

diritto all'assistenza sanitaria, tra la categoria dei dirigenti di

aziende commerciali e altre categorie di prestatori di lavoro per cui

contratti collettivi validi erga omnes, hanno previsto criteri

obbiettivi e predeterminati per la liquidazione di somme a titolo di

assistenza, sia pure integrative di quella, già obbligatoria per

legge, prestata dall'INAM; d) con l'art. 24 della Costituzione in

quanto vuoterebbe di ogni contenuto, nel settore sociale in esame, la

potestà di alcuni soggetti di ottenere tutela giurisdizionale del

proprio diritto; e) con l'art. 102, comma secondo, della Costituzione

in quanto costituirebbe un giudice speciale; f) con l'art. 101 della

Costituzione in quanto a tale giudice sarebbe attribuito il potere di

decidere non secondo criteri oggettivi predeterminati per legge, ma

secondo mero arbitrio, degradando così la situazione giuridica

soggettiva dell'assistito da perfetto diritto soggettivo nei confronti

dell'ente assistenziale a mero interesse semplice; g) con l'art. 113

della Costituzione in quanto, ove si volesse considerare il Fondo come

persona giuridica di diritto pubblico e pertanto gli atti emanati dal

Comitato di questo come atti amministrativi almeno ex parte subiecti,

sottrarrebbe la decisione del predetto Comitato ad ogni sindacato

costituzionale, per la tutela del diritto che da tale decisione si

pretenda leso.

3. - Preliminarmente va esaminato se le clausole contrattuali

contenute nell'art. 15, comma primo, del regolamento del Fondo di

assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali, di

trasporto e di spedizione, allegato al c.c.n. del 1 agosto 1957 abbiano

assunto valore di norme legislative per effetto del d.P.R. 26 dicembre

1960, n. 1844.

La Corte costituzionale, con le sentenze nn. 106 e 107 del 1962, 1

e 129 del 1963, ha espressamente chiarito che il legislatore, delegando

con la legge n. 741 del 1959 il governo ad emanare norme che rendessero

efficaci erga omnes le clausole contrattuali contenute nei contratti

collettivi fino ad allora stipulati, non ha inteso conferire il potere

di dar forza di legge a quelle clausole che fossero contrarie a norme

imperative preesistenti e tanto meno a precetti costituzionali.

Pertanto le questioni sollevate dall'ordinanza in epigrafe

risultano inammissibili giacché le clausole di cui al citato art. 15,

comma primo, del regolamento del Fondo, se contrarie a norme

costituzionali, devono essere considerate non recepite nel d.P.R. 26

dicembre 1960, n. 1844. Il relativo accertamento, involgendo una

questione di interpretazione, spetta al giudice ordinario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1844, nella parte

relativa all'art. 15, comma primo, del regolamento del Fondo di

assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali di

trasporto e di spedizione, allegato al contratto collettivo nazionale

del 1 agosto 1957, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 38, comma

secondo, 101, 102 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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