Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, quinto

comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di previdenza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 12 febbraio 1970 dal tribunale di Genova nel

procedimento per la dichiarazione di fallimento della società Gattmar,

iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Antonio Giorgi, per l'INPS, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso della procedura fallimentare della società Gattmar a

r.l. il giudice delegato ammetteva al passivo il credito dell'avv.

Federico Brondi per prestazioni professionali e quello dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale per contributi insoluti, con la

generica formula d'uso di ammissione in sede privilegiata, e quindi

senza alcuna precisazione sul grado dei rispettivi privilegi.

Lo stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice, diveniva

definitivo.

Prima della formazione dello stato di ripartizione dell'attivo

veniva pubblicata la legge 30 aprile 1969, n. 153, che conferisce ai

crediti per contributi degli enti previdenziali il primo posto

dell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 del codice civile, in

luogo del sedicesimo di cui essi prima godevano e che, con disposizione

transitoria, stabilisce che la nuova norma si applica anche ai crediti

sorti anteriormente e il cui privilegio sia già stato fatto valere,

purché la procedura relativa sia ancora in corso.

Allorché il giudice delegato formò lo stato di riparto, collocò

perciò al primo grado il credito dell'INPS che, per l'ammontare,

veniva così ad assorbire l'intero compendio dell'attivo.

L'avv. Brondi, che per l'innanzi godeva di privilegio più

favorevole, perché al suo credito spettava il quattordicesimo posto,

faceva pervenire le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 110 legge

fallimentare.

Nelle osservazioni e, sul rigetto di esse, nel successivo reclamo

al Collegio, di cui all'art. 26 stessa legge, egli sosteneva, in primo

luogo, che il nuovo ordine dei privilegi stabilito nel secondo comma

dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969, non poteva applicarsi in quel

procedimento, non dovendosi ritenere "ancora in corso" in una procedura

fallimentare la fase di accertamento dei crediti e dei relativi

privilegi dopo che sia esaurita la fase della formazione e della

verifica dello stato passivo. In via subordinata, poi, e per l'ipotesi

in cui si fosse ritenuto che, per effetto del quinto comma dell'art.

66 della detta legge n. 153, il nuovo ordine di privilegi sia

applicabile anche nelle procedure fallimentari nelle quali la fase di

verifica e di accertamento del passivo sia già conclusa, lo stesso

avvocato Brondi sollevava eccezione di illegittimità costituzionale

della norma suddetta, con riferimento agli artt. 24, comma primo e

secondo, e 3 della Costituzione, in quanto quella norma, pur variando

l'ordine dei privilegi, non tutelava il creditore danneggiato dalla

variazione, ammettendolo a proporre quelle contestazioni dalle quali

fosse decaduto ma che egli, quando il suo credito era poziore, non

aveva avuto, per mancanza di interesse, né ragione né possibilità

giuridica di proporre.

Il tribunale di Genova, con ordinanza di rinvio in data 12 febbraio

1970, respingeva la tesi del ricorrente, ma riteneva rilevante e non

manifestamente infondata la proposta questione di legittimità

costituzionale, introducendo così il relativo giudizio incidentale.

Avanti la Corte si è costituito l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, sostenendo la inammissibilità della questione di

costituzionalità, per difetto di rilevanza, in quanto il giudizio a

quo avrebbe potuto a suo dire essere risolto indipendentemente

dall'esame della questione anzidetta, col rigetto della domanda

dell'avv. Brondi, per mancanza di interesse a proporla, stante che il

suo credito privilegiato, per essere preceduto nel piano di riparto da

un credito dell'Esattore di maggiore importo, sarebbe rimasto in ogni

caso incapiente.

Nel merito l'INPS sostiene la infondatezza della questione, perché

anche contro il credito privilegiato dell'INPS, benché allora graduato

posteriormente al suo, l'avv. Brondi avrebbe sempre potuto proporre la

contestazione la quale, per altro, non avrebbe potuto però essere

accolta, in quanto il credito dell'INPS era fondato su decreti

ingiuntivi non opposti e costituenti perciò giudicato.

Nel giudizio ha proposto intervento la Presidenza del Consiglio dei

ministri che sostiene la infondatezza della dedotta questione di

costituzionalità, per il motivo che la legge sopravvenuta non sarebbe

applicabile al caso, perché la intervenuta esecutività dello stato

passivo, in cui i crediti dei quali si tratta erano stati collocati,

avrebbe determinata, con la collocazione di essi in sede privilegiata,

anche la definitività del giudizio sul grado del privilegio a ciascuno

di essi spettante; giudizio che, pertanto, la nuova legge non avrebbe

potuto mutare.

All'udienza, la difesa dell'INPS si è riportata alle già assunte

conclusioni, mentre, l'Avvocatura dello Stato, preso atto

dell'orientamento espresso al riguardo dalla Corte di cassazione, ha

concluso come l'Istituto assicuratore, chiedendo che venisse dichiarata

infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale di

Genova. Considerato in diritto :

1. - L'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione

degli ordinamenti pensionistici e delle norme in materia di sicurezza

sociale, modifica, innovando profondamente la disciplina del codice

civile, il grado del privilegio dei crediti per retribuzioni ed

indennità dovute ai prestatori di lavoro subordinato e dei crediti per

contributi dovuti ad enti, istituti e fondi speciali che gestiscono

determinate forme di assicurazione obbligatoria, disponendo che tali

crediti siano rispettivamente trasferiti dal quattordicesimo al

sedicesimo grado, al primo posto nell'ordine di prelazione previsto

dall'art. 2778 del codice civile. Lo stesso art. 66, nel quinto comma,

stabilisce poi che le norme in esso contenute si applicano anche ai

crediti sorti e fatti valere anteriormente all'entrata in vigore della

legge, purché sia ancora in corso la relativa procedura.

L'ordinanza di rimessione assume che quest'ultima disposizione,

riferita ad una procedura fallimentare in cui sia stato già reso

esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano

di riparto (artt. 97 e 110 l.f.), viola il diritto di difesa e il

principio costituzionale di eguaglianza, perché non prevede alcuna

forma di tutela per quei creditori che, non avendo titolo, per mancanza

di interesse, a contestare, durante la fase di verificazione dello

stato passivo, l'ammissione dei crediti assistiti da privilegi di grado

inferiore, si trovano, in sede di ripartizione dell'attivo, in cui è

esclusa ogni contestazione dei crediti ammessi, definitivamente

posposti a quegli altri creditori cui il citato art. 66 ha attribuito

un grado poziore.

2. - La difesa dell'INPS ha eccepito la inammissibilità della

questione proposta dal tribunale di Genova, sostenendo che essa sarebbe

irrilevante nel giudizio a quo, dal momento che il credito della parte,

nei confronti della quale l'ordinanza di rinvio prospetta la violazione

degli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, sarebbe

rimasto comunque insoddisfatto, anche a prescindere dalla applicazione

della norma impugnata.

L'eccezione non appare fondata.

Ed invero, la circostanza che il credito in questione è preceduto

in sede di graduazione da un credito fiscale di tale entità da

assorbire in ogni caso la somma da ripartire, non solo attiene ad una

situazione di fatto che nel tempo è suscettibile di essere modificata,

ma si presenta anche del tutto estranea alle rispettive posizioni delle

parti nel procedimento camerale da cui è sorto il giudizio incidentale

dinanzi a questa Corte.

Pertanto il giudizio sulla rilevanza espresso dal tribunale di

Genova in relazione a quel procedimento, appare congruamente motivato,

e, in quanto tale, esso è insindacabile in questa sede.

3. - È noto che l'applicazione dell'art. 66, quinto comma, della

legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle procedure fallimentari in cui sia

stato già approvato lo stato passivo, ma non sia ancora divenuto

definitivo il piano di riparto, ha dato luogo, in dottrina e in

giurisprudenza, a valutazioni e decisioni contrastanti. Secondo

l'orientamento, divenuto prevalente dopo le decisioni emesse dalla

Corte di cassazione, l'approvazione dello stato passivo, non esaurendo

la procedura fallimentare, non preclude l'applicazione della nuova

disciplina. Ciò sul presupposto che, nel processo fallimentare,

l'accertamento del privilegio che assiste il credito ammesso al passivo

si svolge in due fasi: nella prima, di verificazione dello stato

passivo, l'indagine è limitata alla esistenza delle cause di

prelazione in sé considerate, senza alcuna comparazione con i

privilegi che assistono i crediti concorrenti; nella seconda, di

ripartizione dell'attivo, in cui si procede invece alla graduazione dei

privilegi e alla conseguente reciproca collocazione dei crediti,

secondo il grado spettante a ciascuno di essi.

4. - Con riferimento alla articolazione di tale accertamento in due

fasi, e alla efficacia comunemente attribuita al decreto di

approvazione dello stato passivo (art. 96 l.f.), che preclude ogni

contestazione sulla esistenza del credito e delle cause di prelazione

che lo assistono, la difesa dell'INPS sostiene che, se un creditore

concorrente non ha esercitato tempestivamente in quella sede il diritto

di impugnazione nei confronti dei crediti ammessi, deve subire le

conseguenze della sua inattività, ivi comprese quelle prodotte da una

modificazione legislativa concernente il grado dei privilegi, che

intervenga prima che si concluda la fase di ripartizione dell'attivo.

Tale rilievo, se è valido per quei creditori che pur avendone

interesse, non si sono opposti all'ammissione di determinati crediti,

non è pertinente per quegli altri creditori che, in rapporto a quei

crediti la cui ammissione non pregiudicava la soddisfazione della loro

pretesa, tale interesse non avevano. Il che appunto si verifica nel

caso dei creditori privilegiati che, per carenza di interesse, non

possono contestare crediti chirografari né crediti privilegiati

assistiti da un privilegio di grado inferiore.

5. - Solo che si tengano presenti l'orientamento giurisprudenziale

sulla applicazione dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969, e i

principi generali sopra ricordati sull'interesse ad agire, risulta

evidente il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione.

Quella norma, infatti, nel disporre che la modifica del grado dei

privilegi si applica anche nelle procedure ancora in corso al momento

dell'entrata in vigore della legge, altera sostanzialmente, quando sia

già intervenuto il decreto di esecutività dello stato passivo, il

meccanismo del processo fallimentare, perché, pur incidendo in modo

tanto rilevante sulla situazione anteriore, non propone alcun rimedio

per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella

disposizione, non potevano opporsi all'ammissione dei crediti previsti

dall'art. 66, preclusioni che, irrimediabilmente, incidono sulla loro

posizione processuale. Il che determina una situazione che è in

contrasto con la garanzia di un regolare e normale svolgimento del

contraddittorio.

Pertanto la norma impugnata non assicura ai creditori, cui più

volte si è fatto riferimento, il diritto di difesa in modo adeguato ed

effettivo e crea altresì una disparità di trattamento fra i suddetti

creditori e tutti gli altri che fin da principio erano collocati

posteriormente a quelli cui la legge ha ora conferito un privilegio di

grado poziore.

Deve, quindi, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art.

66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in

cui non prevede, nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso

esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano

di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del

privilegio a contestare i crediti fruenti prima di un privilegio

inferiore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, quinto

comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente norme in materia

di previdenza sociale, nella parte in cui non prevede che i titolari di

crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore

all'entrata in vigore della detta legge, possano contestare i crediti

che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro

nel grado del privilegio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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