Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, lettere

a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238; 1 e 5 del d.P.R. 27 aprile

1968, n. 488; 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1972 dal tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra Previti Umberto ed altri e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 237 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Previti Umberto ed altri e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Renato Scognamiglio, per Previti Umberto ed altri,

l'avv. Arturo Pittoni, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile vertente tra Umberto Previti,

Francesco Spaccamela, Giulio Borghetti, Luigi Ripamenti, Enzo De

Sanctis, Enrico Perfetti, Ercole Perfetti, Giuseppe Spataro e Giovanni

Battista Russo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il

tribunale di Roma, con ordinanza del 10 aprile 1972, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 6, lettere a e b, della

legge 18 marzo 1968, n. 238 (nuovi termini per l'emanazione dei

provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e

norme integrative della medesima), 1 e 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.

488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria) e 9, 11 e 13 della legge 30

aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme

in materia di sicurezza sociale), per la parte in cui tali norme

escludono dal beneficio della cosiddetta pensione "retributiva" i

lavoratori pensionati anteriormente al 1 maggio 1968.

Davanti al tribunale, gli attori, i quali tutti erano stati ammessi

al godimento della pensione di vecchiaia in data anteriore al 1 maggio

1968, avevano chiesto la condanna dell'INPS a riliquidare le loro

pensioni dal 1 maggio 1968, dal 1 gennaio 1969 e dal 1 gennaio 1976 in

misura pari rispettivamente al 65 per cento, al 74 per cento ed all'80

per cento della retribuzione da ciascuno di essi percepita nell'ultimo

periodo di attività lavorativa, e preliminarmente avevano eccepito che

fossero in contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione,

le norme di cui alla denuncia del tribunale (ma non anche l'art. 9

della legge n. 153 del 1969), nonché l'art. 39 lett. i della legge 21

luglio 1965, n. 903; e l'INPS aveva dichiarato di rimettersi alle

determinazioni del tribunale in ordine alla proposta eccezione.

Per il tribunale la questione era "indubbiamente rilevante",

giacché il giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla

risoluzione di essa, ed appariva non manifestamente infondata.

A suo avviso, dalla legge n. 903 del 1965, dalla legge n. 238 del

1968, dal d.P.R. n. 488 del 1968 e dalla legge n. 153 del 1969 emergeva

"l'esistenza di una disciplina legislativa differenziata per la

liquidazione pensionistica basata esclusivamente sulla data del

pensionamento": ed infatti "la pensione conseguita a parità di

retribuzione e di anzianità di servizio, presenta delle notevoli

disparità tra i pensionati in data successiva al 30 aprile 1968 e

quelli liquidati in precedenza".

Sarebbe perciò violato il principio di uguaglianza.

Inoltre, le norme recentemente introdotte, che fissano un

ragguaglio della entità della pensione alla retribuzione media annua

pensionabile dell'ultimo periodo di attività, esprimerebbero una

valutazione di congruità del risultato di tale ragguaglio alle

esigenze di vita dei pensionati; e conseguentemente, coloro che sono

stati liquidati in data anteriore al 1 maggio 1968 si troverebbero a

godere di un trattamento pensionistico non corrispondente a tale

valutazione di congruità.

Pertanto, le nuove norme, per la parte in cui escludono quei

pensionati dal loro campo di operatività, sembrerebbero non rispettare

i principi costituzionali della adeguatezza e sufficienza della

pensione di vecchiaia in specie (art. 38, comma secondo) e della

retribuzione in genere (art. 36), e quindi anche il principio più

generale di tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni"

di cui all'art. 35.

2. - Davanti a questa Corte, dopo che l'ordinanza era stata

regolarmente notificata, comunicata e pubblicata (nella Gazzetta

Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1972), si costituivano le parti private

e precisamente il Previti e gli altri attori a mezzo del prof. avv.

Renato Scognamiglio e l'INPS difeso dagli avvocati Arturo Pittoni e

Luigi Maresca. Spiegava intervento, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

ministri.

a) Il Previti e gli altri pensionati chiedevano che la Corte

volesse dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme

denunziate.

Con l'atto di Costituzione, richiamata la normativa vigente in

materia, osservavano che il trattamento di pensione risulta

sensibilmente differenziato sulla sola ed inadeguata base della data

del pensionamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e che

inoltre sono poste in violazione degli artt. 38, 36 e 35 della stessa

Carta le norme relative al trattamento pensionistico dei liquidati

anteriormente al 1 maggio 1968, in quanto codesto trattamento è

inferiore a quello che risulta dalla recente legislazione la quale

fissa un ragguaglio della misura della pensione alla retribuzione media

annua e per ciò esprime una valutazione di adeguatezza o congruità

del nuovo trattamento alle esigenze di vita dei pensionati.

b) L'INPS, con le deduzioni, chiedeva alla Corte di provvedere come

di giustizia sulla questione.

Per altro, sosteneva la tesi secondo cui le denunce di

illegittimità costituzionale non fossero fondate.

In particolare, riteneva che con le nuove norme in materia

pensionistica, il legislatore non avesse violato l'art. 3 della

Costituzione, ed anzi nel suo operato si fosse costantemente ispirato

al relativo principio ed osservava che con una indiscriminata ed

assurda introduzione del sistema retributivo, a ripartizione, si

sarebbe determinato un sommovimento dell'intero ordinamento

previdenziale, che avrebbe potuto essere tanto più grave quanto più

ingiustificato. Ed infatti per un gran numero di pensionati con

decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, la pensione riliquidata su base

retributiva sarebbe stata non superiore se non addirittura inferiore a

quella contributiva di cui erano in godimento, maggiorata ai sensi del

d.P.R. n. 488 del 1968 e della legge n. 153 del 1969.

Escludeva del pari che potessero dirsi violate le disposizioni di

cui agli artt. 35, 36 e 38 della Costituzione. Il preteso contrasto con

l'art. 35 sarebbe concettualmente inammissibile e materialmente

impossibile, perché il primo comma di esso avrebbe carattere

chiaramente programmatico e, comunque, non potrebbe certo riguardare i

trattamenti pensionistici dal momento che sancisce la tutela del lavoro

in tutte le sue forme ed applicazioni e cioè la tutela della

prestazione lavorativa durante il suo espletamento.

L'art. 36, comma primo, poi avrebbe, in parte, contenuto

programmatico e comunque non riguarderebbe i trattamenti pensionistici;

e quand'anche dovesse partecipare del carattere retributivo, potrebbe

dirsi violato solo da norme che disponessero la perdita totale o la

riduzione della pensione ad una misura insufficiente alle esigenze di

vita (e ciò non ricorrerebbe nella specie).

Infine, il secondo comma dell'art. 38 riguarda la previsione dei

mezzi, ma non incide sul quantum delle prestazioni. Ed il precetto

costituzionale sarebbe soddisfatto dalla normativa esistente: esso non

garantisce in ogni situazione di bisogno derivante dagli eventi da esso

stesso indicati, il diritto a prestazioni previdenziali (e per ciò non

può dirsi costituzionalmente illegittima una norma che, ricorrendo

date condizioni, non riconosce il diritto alla prestazione), e tanto

meno garantisce un determinato ammontare delle prestazioni.

c) Il Presidente del Consiglio dei ministri, con l'atto di

intervento e deduzioni, concludeva per l'infondatezza della questione.

Messo in evidenza che la revisione degli ordinamenti pensionistici

aveva comportato uno sforzo finanziario imponente che non poteva non

essere affrontato con gradualità (siccome è avvenuto), l'Avvocatura

dello Stato rilevava che la lamentata diversità di trattamento andava

posta in relazione ad una situazione che si verifica quale normale

conseguenza della successione di leggi nel tempo, e che non ricorreva

una ingiustificata differenziazione di situazioni identiche, atteso che

queste, sul piano dei diritti, erano sorte sotto l'impero di leggi

diverse e erano collegate quindi a diversi sistemi ed a diversi

meccanismi contributivi.

D'altro canto, a proposito dell'asserita violazione dell'art. 38,

non si può dire - aggiungeva l'Avvocatura - che per i pensionati

liquidati anteriormente al 1 maggio 1968 non sia stata effettuata dal

legislatore una valutazione di congruità della misura delle pensioni:

c'è, anzi, da rilevare che all'esito di siffatta valutazione, sono

stati disposti degli aumenti (il primo fisso ed il secondo

percentuale). Comunque sarebbe stato assicurato un minimo, atto al

soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore, e la valutazione

di congruità in tal senso fatta rientra nella discrezionalità del

legislatore.

L'art. 38, e così pure gli artt. 35 e 36, per ciò, non sarebbero

stati violati dalle norme in questione che fanno sì che la pensione di

vecchiaia anche con i detti aumenti assolva la sua funzione alimentare,

assicurando agli assistiti una prestazione (ritenuta discrezionalmente

dal legislatore) sufficiente a fronteggiare le loro primarie esigenze

di vita.

3. - Depositavano memorie, insistendo nelle rispettive richieste,

il Previti e gli altri pensionati, e l'INPS.

a) I primi, a svolgimento delle loro ragioni, anzitutto mettevano

in evidenza, considerandola come pacifica in atti, la disparità di

trattamento che con le norme denunciate sarebbe stata creata tra i

pensionati liquidati anteriormente al 1 maggio 1968 e quelli liquidati

successivamente a tale data, ed al riguardo precisavano che il nuovo

sistema, soltanto, consente di liquidare un assegno pensionistico

tendenzialmente idoneo a soddisfare le esigenze di vita dei lavoratori

anziani e dei familiari rimasti a loro carico, in ossequio agli artt.

38, comma secondo, e 36, comma primo, della Costituzione, e che

l'attuazione di una correlazione tra tali articoli non si è avuta con

l'attribuzione di aumenti fissi o in percentuale all'ammontare delle

pensioni, liquidate tuttavia con il criterio inadeguato, ed ormai

abbandonato dalla legge, che ha riguardo all'entità dei contributi

versati.

Sarebbero quindi in contrasto con le norme costituzionali invocate

"le disposizioni legislative che mantengono il sistema della pensione

contributiva nei confronti di coloro che, per la più antica decorrenza

del diritto, e del possesso dei relativi requisiti, vantano un titolo

uguale, se non superiore al nuovo trattamento.

In particolare, secondo la difesa dei pensionati, sarebbe anzitutto

violato il principio in forza del quale si tende alla realizzazione

della parità sostanziale di trattamento e che opera anche ed

eventualmente come fattore di sviluppo dell'ordinamento giuridico,

specie sul terreno sociale.

Nella specie, "la diversità di trattamento si coglie sul punto

determinante, e già rilevato, che ai pensionati in epoca anteriore al

1 maggio 1968 rimane applicato il sistema della pensione cosiddetta

contributiva, diametralmente opposto a quello, instaurato dalla nuova

legge, della pensione retributiva".

In contrario non vale, perché resistito dall'evidenza e ad ogni

modo riferibile a casi marginali, del tutto anomali, il rilievo

dell'INPS secondo cui per un gran numero di pensionati la pensione

riliquidata su base retributiva non sarebbe superiore o addiritttura

potrebbe essere inferiore a quella contributiva, maggiorata in base

alle recenti disposizioni.

E non c'è (e d'altra parte né l'INPS né l'Avvocatura dello Stato

indicano) alcun elemento che valga a dare una base razionale alla

notata differenza di trattamento.

L'unico elemento di differenziazione è offerto dalla data del

pensionamento, anteriore o successivo al 1 maggio 1968, ma non vale a

fare apparire differenti le due situazioni dei pensionati.

Né si può dire che la disparità di trattamento sia un effetto

inevitabile della successione nel tempo di leggi diverse. Il

legislatore, infatti, si è orientato nel senso di escludere

dall'applicazione della legge i diritti maturati fino ad una certa

data; e ciò non è giusto né può essere consentito. E invece la

nuova disciplina si sarebbe dovuta applicare a tutti i pensionati, e

per l'avvenire e non già per un'epoca o in un'epoca antecedente alla

sua entrata in vigore.

E neppure l'elemento cronologico può costituire una base adeguata,

sull'assunto di effettive o supposte difficoltà di carattere pratico o

anche finanziario, potendo l'INPS nel tempo occorrente procedere alla

riliquidazione delle pensioni ed implicando, l'estensione dei nuovi

criteri a detta riliquidazione delle pensioni contributive, uno sforzo

di dimensioni relativamente ben ridotte.

D'altra parte nella sua attuazione il principio d'uguaglianza non

può dipendere da ostacoli di carattere pratico ed economico che

altrimenti imporrebbero limiti alla sua effettività.

Senza dire, infine, che se ciò fosse consentito, l'azione dello

Stato e dell'INPS, per fini sociali e a vantaggio di tutti i cittadini,

si svolgerebbe proprio a scapito di una categoria di essi (i pensionati

più anziani) più di ogni altra meritevole e bisognosa di protezione.

La difesa dei pensionati sosteneva ancora che le norme denunciate

fossero in contrasto con gli artt. 38, comma secondo, 36, comma primo,

e 35 della Costituzione.

Posto che il secondo comma dell'art. 38 in sé e raffrontato al

primo comma dello stesso articolo, fissa una direttiva giuridicamente

vincolante per il legislatore ordinario, per cui ai lavoratori debbono

essere forniti mezzi adeguati alle esigenze di vita, e che

l'adeguatezza si riferisce strettamente e solo in concreto può

misurarsi, al livello retributivo dagli stessi lavoratori raggiunto

nell'ultima fase di vita attiva (di modo che si istituisce un'intima,

quanto significativa, correlazione tra l'art. 38 e l'art. 36 della

Costituzione); e che tali ragioni e rilievi sono condivisi dalla

dottrina dominante e convalidati dalle decisioni di questa Corte; deve

riconoscersi, secondo la difesa dei pensionati, che è la stessa legge

a valutare la pensione, commisurata all'ultima retribuzione media, come

quella soltanto adeguata alle esigenze di vita dei lavoratori e che

quindi è costituzionalmente illegittima la conservazione della

pensione contributiva ai pensionati anteriori al 1 maggio 1968.

Non vale sostenere (come fa l'Avvocatura dello Stato) che per

escludere l'illegittimità costituzionale basti che sia assicurato un

minimo, atto al soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore e

che la relativa valutazione di congruità rientri per intero nella

discrezionalità del legislatore, perché ai lavoratori la Costituzione

garantisce mezzi adeguati alle esigenze di vita e che, nella specie, la

valutazione di congruità è stata fatta con riferimento alla pensione

retributiva e non può essere rinnegata nei confronti di quella

contributiva.

Né reggono le affermazioni dell'INPS che solo in caso di perdita

totale della pensione o di riduzione di essa ad una misura

insufficiente alle esigenze di vita, si avrebbe violazione del precetto

costituzionale (art. 38, comma secondo e 36, comma Primo) e che l'art.

38 non incide sul quantum delle prestazioni. Se si ammette che la

pensione abbia carattere in parte retributivo, infatti, non può dirsi

che la previsione di un qualsiasi livello di pensione sia legittima; e

d'altra parte, non possono non essere tenuti distinti, ad evitare

equivoci, due punti, che il diritto alle prestazioni previdenziali

rimane subordinato alle condizioni e requisiti di legge, e che lo

stesso diritto deve essere attuato in modo da garantire ai lavoratori

mezzi adeguati di vita.

La difesa dei pensionati, infine, concludeva nel senso che "le

disposizioni di legge in questione, per il trattamento che riservano ad

una categoria soltanto dei pensionati, trasgrediscono ai principi di

cui agli artt. 38 e 36 citati"; e che "tale trasgressione, in base alla

innegabile connessione dei relativi principi, si risolve in quella

conseguenziale del principio di eguaglianza".

b) Con la memoria l'INPS sottolineava che dalle norme denunciate

risulta non una disparità di trattamento, bensì e soltanto una

diversità di trattamento quale normale e logica conseguenza della

successione di leggi nel tempo.

Escluso che il principio di eguaglianza possa dirsi violato in

presenza di trattamenti diversi in dipendenza della successione di

leggi nel tempo, negava che nella fattispecie in esame si potesse

parlare di ingiustificata disparità di trattamento per situazioni

identiche, essendosi i diritti di coloro che hanno ottenuto la pensione

con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e di coloro che invece

l'hanno ottenuta con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, "maturati

sotto l'impero di leggi diverse, regolanti la materia in base a sistemi

pensionistici diversi" (il "contributivo a ripartizione" e il

"retributivo a ripartizione").

Le norme in questione, ad avviso della difesa dell'INPS, non

sembrano essere in contrasto neppure con gli artt. 35, 36 e 38 della

Costituzione, oltre che per quanto già osservato con le deduzioni,

perché:

- anzitutto, le pensioni per invalidità e vecchiaia rispondono al

criterio a che venga garantito un minimo destinato a fronteggiare le

primarie necessità degli assistiti, ed i minimi di pensione sono

uguali per tutti i pensionati;

- in secondo luogo, perché una valutazione di congruità delle

pensioni è stata effettuata dal legislatore anche in riferimento a

quelle liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e si sono

per ciò avuti gli aumenti di cui al d.P.R. n. 488 del 1968, alla legge

n. 153 del 1969 ed al d.l. n. 267 del 1972 convertito con modificazioni

nella legge n. 485 del 1972 (2.400 + 10% + 10% come minimo); perché in

alcuni casi è stata ammessa la riliquidazione secondo il nuovo

sistema; e perché quindi questa uniformità di disciplina è stata

determinata dall'esigenza di evitare, in concreto, che tra le due

categorie di pensionati più volte citate, vi potesse essere effettiva

disparità di trattamento;

- ed in terzo luogo e conclusivamente, perché questa valutazione

di congruità, operata dal legislatore, sfugge ad ogni sindacato in

sede di legittimità costituzionale.

4. - All'udienza del 30 maggio 1973 l'avv. Renato Scognamiglio per

il Previti e gli altri pensionati, illustrando le argomentazioni già

svolte negli atti scritti concludeva chiedendo che la sollevata

questione fosse dichiarata fondata. L'avv. Arturo Pittoni, per l'INPS e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri concludevano, invece, per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

ritiene che siano in contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 38 della

Costituzione, gli artt. 6, lettere a e b, della legge 18 marzo 1968, n.

238 (nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art.

39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della

medesima), 1 e 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo

sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria) e 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), nella parte in cui le relative norme "escludono dal

beneficio della cosiddetta pensione "retributiva" i lavoratori

pensionati anteriormente al 1 maggio 1968".

2. - Secondo il giudice a quo dalle indicate norme emergerebbe

"l'esistenza di una disciplina legislativa differenziata per la

liquidazione pensionistica basata esclusivamente sulla data del

pensionamento", ed in base a tale disciplina, a parità di retribuzione

e di anzianità di servizio, sarebbero notevolmente differenti le

pensioni di coloro che siano stati liquidati in data anteriore al 1

maggio 1968 e di coloro che le abbiano conseguite o le conseguano a

decorrere da epoca successiva al 30 aprile di quell'anno.

Tale diversità di disciplina non sarebbe conforme al principio di

eguaglianza, secondo cui deve essere garantita parità di trattamento a

parità di situazioni.

Inoltre le norme recentemente introdotte, che fissano un ragguaglio

della entità della pensione alla retribuzione media annua pensionabile

dell'ultimo periodo di attività, esprimerebbero una valutazione di

congruità del risultato di tale ragguaglio alle esigenze di vita dei

pensionati, e conseguentemente coloro che sono stati liquidati in data

anteriore al 1 maggio 1968 si troverebbero a godere di un trattamento

pensionistico non corrispondente a tale valutazione di congruità.

Le nuove norme, per la parte in cui escludono questi ultimi

pensionati dal loro campo di operatività sembrerebbero pertanto non

rispettare i principi costituzionali della adeguatezza e sufficienza

della pensione di vecchiaia in specie (art. 38, comma secondo) e della

retribuzione in genere (art. 36) e quindi anche il principio più

generale di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni di

cui all'art. 35.

3. - La denuncia di illegittimità costituzionale di cui si

tratta, pur essendo vari i profili sotto i quali è prospettata, si

basa essenzialmente sulla circostanza che dall'applicazione delle nuove

norme, e cioè di quelle dettate per gli iscritti all'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che

avrebbero acquistato il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere

da una data posteriore al 30 aprile 1968, sono esclusi coloro che

avevano conseguito tale pensione da epoca anteriore al 1 maggio di

quell'anno.

Circa codesto punto, in via del tutto preliminare, però, non si

può fare a meno di rilevare, anche se la constatazione è affatto

ovvia, che per i pensionati da ultimo indicati non c'è solo

l'implicita esclusione di disciplina di cui alla denuncia, ma vige la

normativa risultante dalle leggi che in passato hanno regolato la

materia, con le modifiche ed aggiunte introdotte con le leggi del 1968

nonché con quelle successive.

Ed allora, in sede di interpretazione dell'ordinanza di rimessione,

i termini della questione vanno convenientemente precisati nel senso

che questa Corte è chiamata ad accertare se è conforme a Costituzione

(artt. 3, 35, 36 e 38), che i titolari di pensione di vecchiaia siano

ammessi a godere di un trattamento differente a seconda che le relative

prestazioni siano state o siano liquidate con decorrenza anteriore al 1

maggio 1968 ovvero successiva al 30 aprile dello stesso anno.

4. - Con l'ordinanza di rimessione vengono indicate le norme che,

secondo il tribunale di Roma, danno vita all'anzidetta disciplina

differenziata per le dette due categorie di iscritti all'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Dopo che con la legge 21 luglio 1965, n. 903, il Governo era stato

delegato ad emanare, tra le altre norme intese "a migliorare

gradualmente, l'attuale rapporto tra salari, anzianità di lavoro e

livelli di pensione e attuare il conseguente equilibrio contributivo,

in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa

e di contribuzione una pensione collegata all'80 per cento della

retribuzione media dell'ultimo triennio" (art. 39, lett. i), e a tale

delega non era stata però data esecuzione, sono intervenuti altri

provvedimenti legislativi che hanno innovato il precedente sistema.

Con la legge n. 238 e con il d.P.R. n. 488 del 1968, per le

pensioni di vecchiaia da liquidare con decorrenza posteriore al 30

aprile 1968, è stato previsto un rapporto in percentuale tra la

pensione e la retribuzione graduato in modo tale da consentire, con il

massimo di servizio pensionabile, l'aliquota del 65 per cento; ed

infine (e prima che fosse emessa l'ordinanza de qua) si è avuta la

legge n. 153 del 1969 che ha aumentato la misura massima della

percentuale di commisurazione dal 65 per cento al 74 e all'80 per

cento, rispettivamente per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre

1968 ed il 31 dicembre 1975.

Da tale disciplina sono rimasti esclusi i pensionati che avevano

conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia da data anteriore

al 1 maggio 1968.

Per costoro, ammessi al godimento della pensione contributiva

giusta le precedenti leggi (che non venivano abrogate), le nuove norme

hanno previsto, dal 1 maggio 1968, un aumento della pensione di lire

2.400 mensili (art. 6, lett. a della legge n. 238 e art. 1 del d.P.R.

n. 488 del 1968) e dal 1 gennaio 1969 un ulteriore aumento del

trattamento goduto nella misura del 10 per cento.

Tali essendo, all'atto in cui il giudice a quo ha sollevato la

questione, le linee essenziali della disciplina legislativa della

materia di cui si tratta (le quali per altro meritano d'essere

ulteriormente precisate), ricorre certamente la già ammessa diversità

di trattamento giuridico per le due indicate categorie di pensionati.

Ma da ciò non può dedursi che sia fondata la questione così come

essa è prospettata a questa Corte.

5. - Senza dover risalire più oltre nel tempo e considerando

l'evoluzione che la legislazione in materia ha subito dal 1968 ad oggi

e la diretta incidenza che le relative norme sono destinate ad avere

anche sui rapporti in corso o che verranno ad esistenza nei prossimi

anni, è consentito individuare un disegno di politica legislativa, che

ha trovato e trova attuazione.

Accanto alle norme legislative sopra ricordate, se ne sono avute

altre con cui sono stati aumentati gli importi mensili dei trattamenti

minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

sono stati modificati i criteri per la determinazione della

retribuzione annua pensionabile da tenere a base per il calcolo della

pensione retributiva; ed è stata introdotta la perequazione automatica

delle pensioni (realizzata dal 1 gennaio del 1971, del 1972 e del 1973,

con i relativi decreti ministeriali); ed infine sono intervenute le

norme (d.l. 30 giugno 1972, n. 267 e legge 11 agosto 1972, n. 485) che

per le pensioni aventi decorrenza da data anteriore al 1 maggio 1968,

hanno previsto, dal 1 gennaio 1972, un ulteriore aumento percentuale,

la cui misura è stata collegata alla data di decorrenza della pensione

con un massimo del 50 per cento per le pensioni anteriori al 1952 e con

minimo del 10 per cento per quelle liquidate nel periodo dal 1 gennaio

1967 al 30 aprile 1968.

Ora tutto ciò mette in evidenza che il legislatore viene a dare

esecuzione alla volontà di riforma o di revisione sul piano

qualitativo e quantitativo, del sistema previdenziale, con evidente

gradualità. Questa si coglie nel passaggio dal criterio contributivo a

quello retributivo (solo che si tenga al riguardo conto delle norme di

attuazione poste, tra l'altro, con l'art. 14, comma primo, del d.P.R.

n. 488 del 1968 circa l'opzione per la pensione contributiva da

esercitarsi entro il 31 luglio 1976, secondo l'art. 54, comma primo,

della legge n. 153 del 1969 ed il d.P.R. 31 dicembre 1971; e con gli

artt. 11, penultimo comma, e 13, comma primo, della legge n. 153 del

1969) ed anche e soprattutto nell'ambito di ciascuno dei due sistemi.

La gradualità si presenta come modo di essere necessario e

internamente coerente del fenomeno visto nel suo pratico atteggiarsi, e

appare come caratteristica del pari necessaria e comunque compatibile

del fenomeno stesso nella sua rilevanza costituzionale.

È del tutto evidente come la modifica del sistema pensionistico

non avrebbe potuto essere compiuta né uno actu né in un solo momento,

e che essa invece richiede e comporta, siccome nella specie è

avvenuto, una pluralità di atti ed una successione di tempi.

D'altra parte, ed è questo il profilo che nell'attuale sede

maggiormente interessa, l'art. 38, comma secondo, della Costituzione,

in forza del quale "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di

infortunio, malattie, invalidità e vecchiaia, disoccupazione

involontaria", si presenta quale disposizione speciale il cui esame

assorbe quello dei profili sia dell'art. 35, che, come la Corte ha

osservato in altre occasioni, con il suo primo comma si limita a

stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni

comprese nel titolo III della parte prima della Costituzione (sent. n.

10 del 1970), e sia dell'art. 36 che, come precisa lo stesso giudice a

quo, esprime il criterio generale dell'adeguatezza e sufficienza della

retribuzione in genere. E tale disposizione speciale, ispirata a

criteri di solidarietà sociale, impone che in caso di eventi, i quali

incidono sfavorevolmente sulla attività lavorativa, siano ai

lavoratori interessati assicurate possibilità atte a garantire la

soddisfazione delle loro esigenze di vita.

Al legislatore ordinario spetta ed è riservato il compito di

determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita

dei lavoratori e delle effettive disponibilità finanziarie,

l'ammontare delle prestazioni e di modificarne la misura allo scopo di

rendere sempre attuale e costante il rapporto tra i termini che

dovessero subire variazioni.

E lo stesso art. 38, comma secondo, indica altresì al legislatore

la via da seguire perché i fini di solidarietà sociale per la cui

tutela è stato dettato dal Costituente, siano in concreto sempre

meglio e di più perseguiti.

Ed ecco, quindi, che la gradualità nell'attuazione del precetto in

esame, appare, come si è detto, caratteristica necessaria e nel

contempo compatibile con le esigenze e gli interessi costituzionalmente

garantiti.

6. - Riguardate alla luce delle considerazioni che precedono le

norme oggetto della denuncia, deve escludersi che le stesse siano in

contrasto con gli artt. 38, comma secondo, e 3 della Costituzione.

Non può essere condivisa la tesi del tribunale di Roma, secondo

cui le norme istitutive della pensione-retribuzione, esprimono una

valutazione di congruità alle esigenze di vita della prestazione così

determinata e che per ciò il trattamento pensionistico previsto per

coloro che siano stati liquidati con decorrenza anteriore al 1 maggio

1968, non sia corrispondente a tale valutazione di congruità.

L'adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori, dei mezzi ad

essi spettanti non è né assoluta né esclusiva di prestazioni aventi

un dato ammontare o determinate con un dato criterio, per cui, a

proposito della pensione di vecchiaia, ammesso che sia adeguata quella

collegata con la retribuzione, non cessa di essere tale anche la

pensione contributiva.

Ed egualmente, mettendosi a raffronto, sempre a proposito della

pensione per la vecchiaia, codesti due metodi di determinazione, non se

ne può inferire l'esistenza di una ingiustificata disparità di

disciplina: alle più volte indicate due categorie di pensionati,

infatti, sono riservati trattamenti che, pur nella loro diversità,

rispondono alla logica dell'intero sistema previdenziale e assicurativo

e delle corrispondenti normative, e soprattutto risultano dal rispetto

dell'esigenza di gradualità sopra messa in rilievo.

Con ciò, non si vuole affermare che le norme in atto vigenti in

materia garantiscono appieno il conseguimento degli scopi voluti

dall'art. 38, comma secondo; che anzi la Corte esprime l'auspicio che

l'attuale sistema, con il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e

la più equilibrata destinazione degli stessi, venga ulteriormente

potenziato per la realizzazione di una più ampia ed effettiva

sicurezza sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6, lettere a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238 (nuovi

termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della

legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima), 1 e

5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo

delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) e 9,

11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), questione

sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione

dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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