Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 6r.d.l. 1924/1937

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo

comma, dell'allegato B del r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924

(provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli

affari), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal tribunale

di Genova nel procedimento civile vertente tra Ghisoni Lino e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 300 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Visti gli atti di costituzione di Ghisoni Lino e

dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e l'atto d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Enrico Biamonti, per il Ghisoni, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per l'Amministrazione

finanziaria e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'art. 2 dell'Allegato B annesso al r.d.l. 15 novembre 1937, n.

1924, stabilisce, tra l'altro, che i contratti verbali di appalto di

ogni specie sono soggetti a registrazione in base a denunzia, con il

pagamento della tassa stabilita nel precedente art. 1.

Il successivo art. 6, al primo comma, prevede che, in mancanza di

presentazione di tale denunzia, per procedere d'ufficio è sufficiente

che l'esecuzione dell'appalto risulti da fatti, da atti o da scritti o

da ogni altro elemento informativo adeguato, i quali facciano presumere

il negozio giuridico, salva la prova contraria, esclusa la

testimoniale.

Con ordinanza 10 luglio 1970, emessa nel procedimento civile

vertente tra Ghisoni Lino e l'Amministrazione finanziaria dello Stato,

il tribunale di Genova, accogliendo l'eccezione dell'attore, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del surriportato

art. 6, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, nella parte in cui esclude la prova testimoniale

contraria.

Nel giudizio avanti questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri e si è costituito il Ghisoni. Considerato in diritto :

L'ordinanza del tribunale di Genova denunzia, per violazione degli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, il primo comma

dell'art. 6 del r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, che, in merito al

pagamento dell'imposta di registro sui contratti di appalto di lavori

in caso di mancata presentazione della prescritta denunzia, dispone

che, per procedere di ufficio, è sufficiente che l'esecuzione del

contratto risulti "da fatti, da atti o da scritti, o da ogni altro

elemento informativo adeguato che facciano presumere il negozio

giuridico", ma, per il contribuente, pur ammettendo la prova contraria,

esclude quella testimoniale. Deriverebbe da ciò una ingiustificata

discriminazione fra la pubblica Amministrazione ed il contribuente

rispetto ai mezzi di prova ammessi in giudizio.

La questione è fondata.

La Corte non può aderire alla tesi sostenuta dall'Avvocatura

generale dello Stato che la presunzione della esistenza di un contratto

di appalto, essendo prevista e regolata da una norma di legge, rientri

nella categoria delle presunzioni legali, la cui legittimità in

materia fiscale è stata riconosciuta da varie sentenze di questa

Corte. Ed invero, la norma impugnata, che vuol stabilire in quali casi

l'ufficio può procedere per la riscossione dell'imposta di registro,

indica alcune circostanze che possono avere un effetto dimostrativo

senza voler dare ad esse effetto probatorio assoluto. Anche, quindi, a

volere ammettere che il termine "si presumono" non sia usato

impropriamente, si può trattare di una presunzione semplice, onde

esattamente l'ordinanza di rimessione richiama l'art. 2729 del codice

civile, per cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui

la legge esclude la prova per testimoni.

Il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello

della testimonianza non costituisce di per se stesso violazione del

diritto di difesa. In molti casi, e specie nella materia contrattuale

(artt. 2721, 2722, 2723 c.c.), la prova per testimoni è guardata con

disfavore e, perciò, esclusa o limitata per motivi, che il legislatore

può apprezzare in piena discrezionalità. Ma, nel caso in esame,

l'illegittimità deriva dal trattamento differenziato fatto alle parti

in giudizio: alla pubblica Amministrazione è consentito di provare

l'esistenza di un contratto di appalto con qualsiasi mezzo, compreso

ogni elemento informativo adeguato, e quindi compresa la prova

testimoniale, mentre al contribuente non è concesso di provarne con

testimoni la inesistenza. Di fronte alla ampia tutela giurisdizionale

accordata alla pubblica Amministrazione sta la limitazione della stessa

tutela per il contribuente, limitazione che appare tanto più grave in

quanto nella varietà dei rapporti contrattuali, nei quali una delle

prestazioni consiste nella esecuzione di un lavoro, l'accertamento del

fatto obbiettivo dell'adempimento di siffatta prestazione non porta

necessariamente alla conseguenza di dover ritenere che sia stato

stipulato e realizzato un contratto di appalto.

La discriminazione fra le parti, che dinanzi al giudice dovrebbero

trovarsi in condizioni di perfetta uguaglianza, non appare giustificata

dall'interesse generale della pubblica Amministrazione nella

riscossione dei tributi contro ogni tentativo di evasione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

6 dell'Allegato B al r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924 (provvedimenti

vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari),

limitatamente alle parole "esclusa la testimoniale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari